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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/09/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5098/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5098/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata a Cantù il 07.10.1986
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera D con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Gallarate il 08.06.1984
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] interno 10 con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano Magnago il 05.12.2015 regime patrimoniale della comunione dei beni (anno 2015 atto n. 32 parte II serie A ) □ separati con sentenza n. 907/2024 pubblicata il 13.12.2024
Figlio minorenne: nato a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.10.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
05.12.2015 in Cassano Magnago in regime di comunione dei beni risultante dal Registro degli
Atti dello Stato Civile Comune di Cassano Magnago al n. 32 parte II Serie A Anno 2015;
2) il figlio minore viene affidato, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, e collocato in via prevalentemente presso la madre, in Cassano Magnago alla Via
Sansovino n. 10 lettera D, cui è assegnata la casa coniugale con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3) il padre eserciterà il diritto di visita, a week end alternati, dal venerdì quando andrà a prendere il minore presso la scuola per poi riaccompagnarlo presso la casa coniugale alle ore
19.00 della domenica;
4) infrasettimanalmente il padre eserciterà il diritto di visita due giorni alla settimana
(preferibilmente il martedì e giovedì), quando non terrà seco il minore nel weekend;
un giorno alla settimana (preferibilmente il mercoledì) quando terrà seco il minore nel week end;
5) quanto alle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro e non oltre la fine del mese di marzo, di ogni anno, o anche prima quando le parti hanno la disponibilità del piano ferie;
6) durante le vacanze natalizie, salvi i periodi di visita di cui al punto 3 e 4, le parti avranno cura di alternare i giorni di vacanza 24,25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio.
7) le vacanze pasquali ad anni alterni così pure le vacanze relative alle festività civili;
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro del minore con il genitore
Pag. 2 di 5 non presente il giorno del suo compleanno;
10) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda il minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
a) quando il figlio si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
b) in occasione dei periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
c) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza. Il cambio di residenza del minore deve essere deciso congiuntamente da entrambi i genitori;
d) nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, il minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
e) eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e della sua volontà in merito;
f) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione del minore quando lo stesso si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere il medesimo per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione del minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti del minore;
Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse del minore;
g) nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato al minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, lo stesso recupererà le visite con il genitore con il quale non è potuto stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
Pag. 3 di 5 11) la casa coniugale sita in Cassano Magnago alla Via Andrea Sansovino n. 10 lettera d) rimane assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze. Pt_1
12) Eventuali relazioni sentimentali delle parti dovranno vedere coinvolto il figlio solo quando le stesse hanno raggiunto un serio grado di stabilità;
13) il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento per il minore la Parte_2 somma mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) entro il giorno 27 di ogni mese presso il conto corrente iban [...] intestato alla signora
L'importo del mantenimento è soggetto a rivalutazione Istat. Ripartizione assegno Pt_1 unico 70% e 30%. Le parti si obbligano a versare nel conto corrente Pt_1 Parte_2 dedicato per il pagamento del mutuo la somma di euro 150,00 entro il 30 di ogni mese nonché la metà dell'importo della polizza furto, incendio terremoti casa, pari ad euro 17,00;
14) Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio per il coniuge;
15) Le parti, a definizione dei reciprochi rapporti, procederanno, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso al seguente scambio delle autovetture: la signora Pt_1 provvederà a consegnare al signor la Jeep Renegade tg FC052SX dietro Parte_2 corresponsione della somma di euro 1500,00 da bonificarsi presso l'iban di cui al punto 13 entro il 30 novembre 2024, dal canto suo il signor provvederà a consegnare alla Parte_2 signora l'autovettura Fiat 500 EM702YT; Pt_1
16) Si da atto che le parti hanno già regolato i rapporti inerenti i conti correnti bancari con il conseguente obbligo in capo alle stesse di revocare, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, gli eventuali addebiti appoggiati su detti conti: bollo auto;
servizi apple;
Pedemontana. Il signor si obbliga a volturare l'utenza idrica le cui fatture Parte_2 verranno pagate dalla signora Pt_1
17) Quanto alle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti che ripartiranno in egual misura il costo della mensa;
18) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
19) i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
20) i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
Pag. 4 di 5 contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Cassano Magnago in data 05.12.2015 atto n. 32 parte II serie A anno 2015 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___23.9.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5098/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5098/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata a Cantù il 07.10.1986
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera D con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Gallarate il 08.06.1984
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] interno 10 con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cassano Magnago il 05.12.2015 regime patrimoniale della comunione dei beni (anno 2015 atto n. 32 parte II serie A ) □ separati con sentenza n. 907/2024 pubblicata il 13.12.2024
Figlio minorenne: nato a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.10.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
05.12.2015 in Cassano Magnago in regime di comunione dei beni risultante dal Registro degli
Atti dello Stato Civile Comune di Cassano Magnago al n. 32 parte II Serie A Anno 2015;
2) il figlio minore viene affidato, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, e collocato in via prevalentemente presso la madre, in Cassano Magnago alla Via
Sansovino n. 10 lettera D, cui è assegnata la casa coniugale con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3) il padre eserciterà il diritto di visita, a week end alternati, dal venerdì quando andrà a prendere il minore presso la scuola per poi riaccompagnarlo presso la casa coniugale alle ore
19.00 della domenica;
4) infrasettimanalmente il padre eserciterà il diritto di visita due giorni alla settimana
(preferibilmente il martedì e giovedì), quando non terrà seco il minore nel weekend;
un giorno alla settimana (preferibilmente il mercoledì) quando terrà seco il minore nel week end;
5) quanto alle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro e non oltre la fine del mese di marzo, di ogni anno, o anche prima quando le parti hanno la disponibilità del piano ferie;
6) durante le vacanze natalizie, salvi i periodi di visita di cui al punto 3 e 4, le parti avranno cura di alternare i giorni di vacanza 24,25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio.
7) le vacanze pasquali ad anni alterni così pure le vacanze relative alle festività civili;
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro del minore con il genitore
Pag. 2 di 5 non presente il giorno del suo compleanno;
10) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda il minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
a) quando il figlio si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
b) in occasione dei periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
c) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza. Il cambio di residenza del minore deve essere deciso congiuntamente da entrambi i genitori;
d) nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, il minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
e) eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e della sua volontà in merito;
f) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione del minore quando lo stesso si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere il medesimo per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione del minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti del minore;
Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse del minore;
g) nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato al minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, lo stesso recupererà le visite con il genitore con il quale non è potuto stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
Pag. 3 di 5 11) la casa coniugale sita in Cassano Magnago alla Via Andrea Sansovino n. 10 lettera d) rimane assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze. Pt_1
12) Eventuali relazioni sentimentali delle parti dovranno vedere coinvolto il figlio solo quando le stesse hanno raggiunto un serio grado di stabilità;
13) il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento per il minore la Parte_2 somma mensile di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) entro il giorno 27 di ogni mese presso il conto corrente iban [...] intestato alla signora
L'importo del mantenimento è soggetto a rivalutazione Istat. Ripartizione assegno Pt_1 unico 70% e 30%. Le parti si obbligano a versare nel conto corrente Pt_1 Parte_2 dedicato per il pagamento del mutuo la somma di euro 150,00 entro il 30 di ogni mese nonché la metà dell'importo della polizza furto, incendio terremoti casa, pari ad euro 17,00;
14) Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio per il coniuge;
15) Le parti, a definizione dei reciprochi rapporti, procederanno, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso al seguente scambio delle autovetture: la signora Pt_1 provvederà a consegnare al signor la Jeep Renegade tg FC052SX dietro Parte_2 corresponsione della somma di euro 1500,00 da bonificarsi presso l'iban di cui al punto 13 entro il 30 novembre 2024, dal canto suo il signor provvederà a consegnare alla Parte_2 signora l'autovettura Fiat 500 EM702YT; Pt_1
16) Si da atto che le parti hanno già regolato i rapporti inerenti i conti correnti bancari con il conseguente obbligo in capo alle stesse di revocare, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, gli eventuali addebiti appoggiati su detti conti: bollo auto;
servizi apple;
Pedemontana. Il signor si obbliga a volturare l'utenza idrica le cui fatture Parte_2 verranno pagate dalla signora Pt_1
17) Quanto alle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti che ripartiranno in egual misura il costo della mensa;
18) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
19) i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
20) i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
Pag. 4 di 5 contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Cassano Magnago in data 05.12.2015 atto n. 32 parte II serie A anno 2015 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___23.9.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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