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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3921/2023 R.G.L.
T R A
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Francesco di Feo;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2023, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno adito il Tribunale di Foggia esponendo che: il dante causa , nel mese di Persona_1 novembre del 2013, ha presentato domanda per l'assegno ordinario di invalidità, non riconosciuto CP_ dall' e, dunque, ha depositato ricorso giudiziario iscritto al n. 6977/2014 R.G.L.; che, in data
20.05.2014, il de cuius ha presentato nuova domanda di invalidità civile, accolta, dunque la prestazione
è stata erogata da giugno 2014 sino alla data di decesso (22.10.2016); che in data 07.03.2016 gli è stato CP_ notificato dall un indebito pari a €.3.649,47 dovuto al superamento dei requisiti reddituali anno
2014-2015; che in data 04.08.2017 gli eredi del de cuius hanno presentato domanda per ratei non CP_ riscossi relativi al periodo ottobre 2016-gennaio 2017; che, con missiva del 13.10.2017, l gli ha comunicato che i ratei maturati non sarebbero stati liquidati a causa di un pregresso indebito del de CP_ cuius ridotto ad €.2.318,87; di aver presentato ricorso amministrativo respinto dall' in data
29.01.2019; che il giudizio n. 6977/2014 R.G.L. si è concluso con omologa del 2.3.2017 con la quale è
pagina 1 di 5 CP_ stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda;
che in data 09.03.2020 l' gli ha notificato un indebito su pensione cat. INVCIV N. 07747964 di €.2.415,07 per il periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2015 con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di assegno non spettanti. È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta per n. 120 rate mensili sulla pensione SO n.
24059391 a decorrere dalla prima data utile”; che in data 27.05.2022 è stato proposto ricorso amministrativo al fine di richiedere il pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità dall'1.12.2013 sino al 1.06.2014, i ratei di pensione di reversibilità sulla pensione del dante causa per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2016, annullamento provvedimento di indebito n. CP_ 12709997; che, in data 09.11.2022, l' ha rigettato la richiesta di annullamento di indebito con la seguente motivazione: “diversamente poiché agli atti insiste una liquidazione della pensione
IO/17040444, a seguito di omologa, di importo pari a ad €.3249,83 al fine di definirne il pagamento è necessario che inviate nuova domanda ratei”; che in data 04.01.2023 i ricorrenti hanno presentato CP_ nuova domanda ratei, rigettata dall' in data 24.01.2023 con la seguente motivazione: “superamento CP_ dei termini prescrizionali” per “pensione eliminata nel 2014”; che con missiva del 24.01.2023 l' ha comunicato che sulla pensione INCIVIV n.07747964 “non insistono arretrati da pagare” e il “rateo di
13° della pensione non esigibile per superamento termini prescrizionali”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “1) Dichiarare il diritto dei sigg.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in qualità di eredi del sig. , al pagamento dell'assegno ordinario di
[...] Persona_1 invalidità dal 01.12.2013 (data di decorrenza del diritto come da omologa) al 01.06.2014 (data di CP_ riconoscimento e liquidazione dell'invalidità civile); 2) Per l'effetto condannare l al pagamento in favore dei ricorrenti dei ratei maturati e non corrisposti di invalidità civile dal 01.12.2013 al
01.06.2014; 3) Dichiarare il diritto dei sigg.ri , in qualità di Parte_1 Parte_3 eredi del sig. , al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti della pensione di Persona_1 reversibilità sulla pensione riconosciuta al sig. , per i mesi di ottobre, novembre, Persona_1
CP_ dicembre e tredicesima del 2016; Per l'effetto condannare l al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti della pensione di reversibilità per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima del
2016; 5) disporre l'annullamento del provvedimento di indebito n. 12709997 poiché illegittimo;
6) Per CP_ l'effetto condannare l alla restituzione nei confronti dei ricorrenti delle trattenute effettuate sulla pensione cat. SO n. 24059391 con decorrenza da aprile 2020”. Vinte le spese di lite.
pagina 2 di 5 CP_ Si è costituito in giudizio l deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale per i ratei di assegno di invalidità per il periodo 01.12.2013 – 31.05.2014; ha evidenziato inoltre che, a seguito di compensazione, l'indebito è stato annullato, concludendo per il rigetto del ricorso poiché infondato.
In particolare, l' ha così dedotto: “
1. Il dante causa degli odierni ricorrenti, CP_1 Persona_1
(nato il [...] e deceduto il 22/10/2016) è stato titolare della pensione di invalidità civile n.
07747964 a decorrere dal mese di giugno 2014 in quanto invalido totale cui era stato riconosciuto altresì il beneficio dell'indennità di accompagnamento;
2. Il sig. è stato altresì titolare dell'assegno di invalidità IO/17039239 a partire Persona_1 da giugno 2014 sino alla data di decesso, ragione per la quale si definisce una ricostituzione d'ufficio in data 07/03/2016 sulla pensione di invalidità civile da cui è scaturito l'indebito n. 12709997 di importo pari ad € 3.649,47 relativo alla pensione di invalidità civile 07747964 di cui al precedente capo 1;
3. Successivamente, con decreto di omologa di cui al procedimento R.G. n. 6977/2014, in data
04/08/2017, si definiva la liquidazione dell'assegno di invalidità IO/17040444, periodo pregresso dal
01/12/2013 al 31/05/2014, per un importo pari ad € 3.249,63;
4. Orbene i ricorrenti invocano il pagamento di quest'ultimo importo (al punto 2 del ricorso sebbene ci si riferisca all'invalidità civile deve invece leggersi “assegno di invalidità”), ma il pagamento è stato richiesto in prima istanza dagli eredi in data 04/01/2023 con domanda 2015950000098 respinta, appunto, per superamento dei limiti di prescrizione quinquennale;
5. Per quanto attiene invece ai ratei di tredicesima spettanti sulla pensione IO/17039239, 10/12, gli stessi furono regolarmente calcolati per un importo netto di € 322,04, salvo poi essere conguagliati sull'indebito 12709997;
6. Con domanda di ricostituzione n. 9015000080978 datata 04/03/2024, sulla base di nuovi elementi reddituali desunti dall'Agenzia delle Entrate, si definiva un credito in favore dei ricorrenti pari ad €
3.656,63;
7. Detto credito è stato oggetto di conguaglio sulla residua parte dell'indebito pari ad € 1.388,95 (in quanto, medio tempore era intervenuta trattenuta mensile sulla pensione di reversibilità
SO/240593912 facente capo alla ricorrente sig.ra sin dal mese di maggio 2020 Parte_1 al mese di marzo 2024);
8. La differenza tra il credito di € 3.656,63 ed il residuo dell'indebito di € 1.388,95 (ovvero l'importo pari ad € 2.267,68) è stata oggetto di rimborso definito col pagamento del 18/03/2024;
pagina 3 di 5
9. Col pagamento suddetto di € 2.267,68, dunque, l ha provveduto a restituire quanto CP_1 trattenuto sulla pensione di reversibilità nonché l'importo spettante a titolo di ratei di tredicesima;
10. A seguito di compensazione, infine, l'indebito è stato annullato;
11. Quanto al diritto agli arretrati sull'assegno di invalidità IO/17040444 facente capo al de cuius
(maturati dal 01/12/2013 al 31/05/2014), per un importo pari ad € 3.249,63, lo stesso è oramai irrimediabilmente prescritto e nulla, pertanto possono vantare i ricorrenti”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Parte ricorrente ha chiesto: a) il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal 01.12.2013 (data di decorrenza del diritto come da omologa) al 01.06.2014 (data di riconoscimento e liquidazione dell'invalidità civile); b) il pagamento dei ratei maturati e non corrisposti della pensione di reversibilità sulla pensione riconosciuta al sig. , per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e Persona_1 tredicesima del 2016; c) l'annullamento del provvedimento di indebito n. 12709997.
Iniziando da quest'ultima domanda, occorre evidenziare che, con provvedimento del 7.3.2026 (doc. 2 fasc. parte ricorrente, doc. 1, pag. 18 e ss. fasc. ), l'Istituto ha comunicato un indebito di CP_1
€.3.649,47, relativo all'anno 2015, sulla pensione d'invalidità civile n. 07747964.
Con comunicazione del 4.3.2024, tuttavia, è stata riliquidata la predetta pensione (medio tempore eliminata per decesso del beneficiario) con un credito di €.3.656,63, di cui €.3.645,83 riferiti all'anno
2015, ossia un importo di poco inferiore all'indebito di cui è stato chiesto l'annullamento (doc. 1, pag.
26 e ss. fasc. ). CP_1
Ne deriva che l' abbia, di fatto, annullato l'indebito qui controverso, pertanto, la domanda di CP_1 accertamento dell'illegittimità deve essere accolta, ma rigettata quella di condanna alla restituzione dei ratei trattenuti, avendo l' documentato di aver già corrisposto quanto indebitamente trattenuto CP_1
(doc. 2 e 3 fasc. ). CP_1
Quanto alla domanda sub b) di pagamento dei ratei della pensione di reversibilità sulla pensione riconosciuta all'erede , relativi all'anno 2016, deve osservarsi come, diversamente Persona_1 dalla prospettazione attorea, sia dovuto unicamente il rateo di 13^ mensilità, essendo il de cuius deceduto in data 22.10.2016, e detto rateo sia stato riconosciuto dall'Istituto nell'importo netto di
€.322,04.
Infine, con riguardo alla domanda sub a), giova rammentare che l'art. 38, comma 1, lettera d) del D.L.
n. 98/2011, convertito nella L. n 111/2011, è intervenuto sulla prescrizione dei ratei e, dopo l'art. 47 del pagina 4 di 5 D.P.R. 639 del 1970, ha inserito l'art. 47 bis che così recita: "Si prescrivono in cinque anni
i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni".
Orbene, i crediti richiesti (ossia i ratei di assegno ordinario d'invalidità per il periodo da dicembre 2013
a maggio 2014, come riconosciuto con decreto di omologa del 2.3.2017) sono prescritti.
Non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione il ricorso amministrativo del
28.11.2018 (doc. 4 fasc. parte ricorrente), poiché riferito all'indebito relativo all'anno 2015.
E il ricorso amministrativo presentato in data 27.05.2022 è stato presentato oltre il già maturato termine di prescrizione, il cui dies a quo può essere considerato il 2.3.2017, ossia la data del decreto di omologa che ha riconosciuto il credito (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
Ne deriva che la domanda di condanna al pagamento dei ratei di assegno ordinario d'invalidità per il periodo da dicembre 2013 a maggio 2014 debba essere rigettata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara non dovuta la somma di €.3.649,47 chiesta con provvedimento del 7.3.2016;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de LV
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3921/2023 R.G.L.
T R A
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Francesco di Feo;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.05.2023, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno adito il Tribunale di Foggia esponendo che: il dante causa , nel mese di Persona_1 novembre del 2013, ha presentato domanda per l'assegno ordinario di invalidità, non riconosciuto CP_ dall' e, dunque, ha depositato ricorso giudiziario iscritto al n. 6977/2014 R.G.L.; che, in data
20.05.2014, il de cuius ha presentato nuova domanda di invalidità civile, accolta, dunque la prestazione
è stata erogata da giugno 2014 sino alla data di decesso (22.10.2016); che in data 07.03.2016 gli è stato CP_ notificato dall un indebito pari a €.3.649,47 dovuto al superamento dei requisiti reddituali anno
2014-2015; che in data 04.08.2017 gli eredi del de cuius hanno presentato domanda per ratei non CP_ riscossi relativi al periodo ottobre 2016-gennaio 2017; che, con missiva del 13.10.2017, l gli ha comunicato che i ratei maturati non sarebbero stati liquidati a causa di un pregresso indebito del de CP_ cuius ridotto ad €.2.318,87; di aver presentato ricorso amministrativo respinto dall' in data
29.01.2019; che il giudizio n. 6977/2014 R.G.L. si è concluso con omologa del 2.3.2017 con la quale è
pagina 1 di 5 CP_ stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda;
che in data 09.03.2020 l' gli ha notificato un indebito su pensione cat. INVCIV N. 07747964 di €.2.415,07 per il periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2015 con la seguente motivazione: “sono state riscosse rate di assegno non spettanti. È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta per n. 120 rate mensili sulla pensione SO n.
24059391 a decorrere dalla prima data utile”; che in data 27.05.2022 è stato proposto ricorso amministrativo al fine di richiedere il pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità dall'1.12.2013 sino al 1.06.2014, i ratei di pensione di reversibilità sulla pensione del dante causa per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2016, annullamento provvedimento di indebito n. CP_ 12709997; che, in data 09.11.2022, l' ha rigettato la richiesta di annullamento di indebito con la seguente motivazione: “diversamente poiché agli atti insiste una liquidazione della pensione
IO/17040444, a seguito di omologa, di importo pari a ad €.3249,83 al fine di definirne il pagamento è necessario che inviate nuova domanda ratei”; che in data 04.01.2023 i ricorrenti hanno presentato CP_ nuova domanda ratei, rigettata dall' in data 24.01.2023 con la seguente motivazione: “superamento CP_ dei termini prescrizionali” per “pensione eliminata nel 2014”; che con missiva del 24.01.2023 l' ha comunicato che sulla pensione INCIVIV n.07747964 “non insistono arretrati da pagare” e il “rateo di
13° della pensione non esigibile per superamento termini prescrizionali”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “1) Dichiarare il diritto dei sigg.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in qualità di eredi del sig. , al pagamento dell'assegno ordinario di
[...] Persona_1 invalidità dal 01.12.2013 (data di decorrenza del diritto come da omologa) al 01.06.2014 (data di CP_ riconoscimento e liquidazione dell'invalidità civile); 2) Per l'effetto condannare l al pagamento in favore dei ricorrenti dei ratei maturati e non corrisposti di invalidità civile dal 01.12.2013 al
01.06.2014; 3) Dichiarare il diritto dei sigg.ri , in qualità di Parte_1 Parte_3 eredi del sig. , al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti della pensione di Persona_1 reversibilità sulla pensione riconosciuta al sig. , per i mesi di ottobre, novembre, Persona_1
CP_ dicembre e tredicesima del 2016; Per l'effetto condannare l al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti della pensione di reversibilità per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima del
2016; 5) disporre l'annullamento del provvedimento di indebito n. 12709997 poiché illegittimo;
6) Per CP_ l'effetto condannare l alla restituzione nei confronti dei ricorrenti delle trattenute effettuate sulla pensione cat. SO n. 24059391 con decorrenza da aprile 2020”. Vinte le spese di lite.
pagina 2 di 5 CP_ Si è costituito in giudizio l deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale per i ratei di assegno di invalidità per il periodo 01.12.2013 – 31.05.2014; ha evidenziato inoltre che, a seguito di compensazione, l'indebito è stato annullato, concludendo per il rigetto del ricorso poiché infondato.
In particolare, l' ha così dedotto: “
1. Il dante causa degli odierni ricorrenti, CP_1 Persona_1
(nato il [...] e deceduto il 22/10/2016) è stato titolare della pensione di invalidità civile n.
07747964 a decorrere dal mese di giugno 2014 in quanto invalido totale cui era stato riconosciuto altresì il beneficio dell'indennità di accompagnamento;
2. Il sig. è stato altresì titolare dell'assegno di invalidità IO/17039239 a partire Persona_1 da giugno 2014 sino alla data di decesso, ragione per la quale si definisce una ricostituzione d'ufficio in data 07/03/2016 sulla pensione di invalidità civile da cui è scaturito l'indebito n. 12709997 di importo pari ad € 3.649,47 relativo alla pensione di invalidità civile 07747964 di cui al precedente capo 1;
3. Successivamente, con decreto di omologa di cui al procedimento R.G. n. 6977/2014, in data
04/08/2017, si definiva la liquidazione dell'assegno di invalidità IO/17040444, periodo pregresso dal
01/12/2013 al 31/05/2014, per un importo pari ad € 3.249,63;
4. Orbene i ricorrenti invocano il pagamento di quest'ultimo importo (al punto 2 del ricorso sebbene ci si riferisca all'invalidità civile deve invece leggersi “assegno di invalidità”), ma il pagamento è stato richiesto in prima istanza dagli eredi in data 04/01/2023 con domanda 2015950000098 respinta, appunto, per superamento dei limiti di prescrizione quinquennale;
5. Per quanto attiene invece ai ratei di tredicesima spettanti sulla pensione IO/17039239, 10/12, gli stessi furono regolarmente calcolati per un importo netto di € 322,04, salvo poi essere conguagliati sull'indebito 12709997;
6. Con domanda di ricostituzione n. 9015000080978 datata 04/03/2024, sulla base di nuovi elementi reddituali desunti dall'Agenzia delle Entrate, si definiva un credito in favore dei ricorrenti pari ad €
3.656,63;
7. Detto credito è stato oggetto di conguaglio sulla residua parte dell'indebito pari ad € 1.388,95 (in quanto, medio tempore era intervenuta trattenuta mensile sulla pensione di reversibilità
SO/240593912 facente capo alla ricorrente sig.ra sin dal mese di maggio 2020 Parte_1 al mese di marzo 2024);
8. La differenza tra il credito di € 3.656,63 ed il residuo dell'indebito di € 1.388,95 (ovvero l'importo pari ad € 2.267,68) è stata oggetto di rimborso definito col pagamento del 18/03/2024;
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9. Col pagamento suddetto di € 2.267,68, dunque, l ha provveduto a restituire quanto CP_1 trattenuto sulla pensione di reversibilità nonché l'importo spettante a titolo di ratei di tredicesima;
10. A seguito di compensazione, infine, l'indebito è stato annullato;
11. Quanto al diritto agli arretrati sull'assegno di invalidità IO/17040444 facente capo al de cuius
(maturati dal 01/12/2013 al 31/05/2014), per un importo pari ad € 3.249,63, lo stesso è oramai irrimediabilmente prescritto e nulla, pertanto possono vantare i ricorrenti”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Parte ricorrente ha chiesto: a) il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal 01.12.2013 (data di decorrenza del diritto come da omologa) al 01.06.2014 (data di riconoscimento e liquidazione dell'invalidità civile); b) il pagamento dei ratei maturati e non corrisposti della pensione di reversibilità sulla pensione riconosciuta al sig. , per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e Persona_1 tredicesima del 2016; c) l'annullamento del provvedimento di indebito n. 12709997.
Iniziando da quest'ultima domanda, occorre evidenziare che, con provvedimento del 7.3.2026 (doc. 2 fasc. parte ricorrente, doc. 1, pag. 18 e ss. fasc. ), l'Istituto ha comunicato un indebito di CP_1
€.3.649,47, relativo all'anno 2015, sulla pensione d'invalidità civile n. 07747964.
Con comunicazione del 4.3.2024, tuttavia, è stata riliquidata la predetta pensione (medio tempore eliminata per decesso del beneficiario) con un credito di €.3.656,63, di cui €.3.645,83 riferiti all'anno
2015, ossia un importo di poco inferiore all'indebito di cui è stato chiesto l'annullamento (doc. 1, pag.
26 e ss. fasc. ). CP_1
Ne deriva che l' abbia, di fatto, annullato l'indebito qui controverso, pertanto, la domanda di CP_1 accertamento dell'illegittimità deve essere accolta, ma rigettata quella di condanna alla restituzione dei ratei trattenuti, avendo l' documentato di aver già corrisposto quanto indebitamente trattenuto CP_1
(doc. 2 e 3 fasc. ). CP_1
Quanto alla domanda sub b) di pagamento dei ratei della pensione di reversibilità sulla pensione riconosciuta all'erede , relativi all'anno 2016, deve osservarsi come, diversamente Persona_1 dalla prospettazione attorea, sia dovuto unicamente il rateo di 13^ mensilità, essendo il de cuius deceduto in data 22.10.2016, e detto rateo sia stato riconosciuto dall'Istituto nell'importo netto di
€.322,04.
Infine, con riguardo alla domanda sub a), giova rammentare che l'art. 38, comma 1, lettera d) del D.L.
n. 98/2011, convertito nella L. n 111/2011, è intervenuto sulla prescrizione dei ratei e, dopo l'art. 47 del pagina 4 di 5 D.P.R. 639 del 1970, ha inserito l'art. 47 bis che così recita: "Si prescrivono in cinque anni
i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni".
Orbene, i crediti richiesti (ossia i ratei di assegno ordinario d'invalidità per il periodo da dicembre 2013
a maggio 2014, come riconosciuto con decreto di omologa del 2.3.2017) sono prescritti.
Non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione il ricorso amministrativo del
28.11.2018 (doc. 4 fasc. parte ricorrente), poiché riferito all'indebito relativo all'anno 2015.
E il ricorso amministrativo presentato in data 27.05.2022 è stato presentato oltre il già maturato termine di prescrizione, il cui dies a quo può essere considerato il 2.3.2017, ossia la data del decreto di omologa che ha riconosciuto il credito (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
Ne deriva che la domanda di condanna al pagamento dei ratei di assegno ordinario d'invalidità per il periodo da dicembre 2013 a maggio 2014 debba essere rigettata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara non dovuta la somma di €.3.649,47 chiesta con provvedimento del 7.3.2016;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de LV
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