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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 461/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to TORTORA ANNACHIARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to TORTORA ANNACHIARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Travesio (PN) il
23/12/2000, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] Persona_1
(UD) il 17/12/2001, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il Persona_2
1 02/11/2008;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 Controparte_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in Travesio (PN), via Lizier
n. 19 alla sig.ra la quale vi continuerà a vivere con la prole, che ivi CP_1
manterrà la residenza anagrafica, e che provvederà a volturare le utenze a suo nome;
3) affidarsi congiuntamente il figlio ad entrambi i Persona_3
coniugi, con collocamento prevalente presso la madre;
4) disporsi che il padre, previo concerto con la madre, avrà ampio diritto di visita del figlio , compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_2
extrascolastici del medesimo e con le trasferte lavorative all'estero del padre,
ed in ogni caso anche per quattro giorni consecutivi dimorando a Roveredo in
Piano presso il padre, in giornate da stabilisti di comune accordo tra le parti.
Vi sarà alternanza anche con riferimento ai periodi di vacanze Natalizie e
Pasquali, le cui giornate rispettivamente di Natale, S. Stefano, Capodanno,
Epifania, Pasqua e Pasquetta verranno ripartite ad anni alterni tra i genitori,
salvo diverso loro accordo. potrà rimanere col padre 15 giorni anche Per_2
non consecutivi durante il periodo estivo, salvo diverso accordo, mentre con riguardo ai periodi di vacanze estive i genitori concordano a che entro il 31
maggio di ogni anno si comunichino le giornate in cui saranno in villeggiatura per evitare accavallamenti;
5) disporre a carico del sig. il versamento alla sig.ra di un Pt_1 CP_1
assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario mensile per i figli,
maggiorenne non autosufficiente e minorenne, fissato in Per_1 Per_2
2 euro 500,00 rivalutabili Istat complessivamente per i figli e ciò tenuto conto della partecipazione del padre nel pagamento del mutuo per la ristrutturazione della casa famigliare di cui al punto che segue e della percentuale del 70% di partecipazione nelle spese straordinarie, in forma tracciabile entro il 15 di ogni mese, mentre l'assegno unico INPS per i figli verrà percepito al 100% dalla madre. Per quanto riguarda le spese straordinarie, relativamente alle quali le parti dichiarano di conoscere ed accettare il Protocollo Magistrati-Avvocati vigente presso l'adito tribunale,
verranno poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%, nelle quali rientrano, tra l'altro, le spese per l'università di e per la scuola privata di;
Per_1 Per_2
6) dato il divario reddituale sussistente ad oggi tra i coniugi e frutto delle trasferte all'estero per lavoro finora svolte del sig. disporsi che in Pt_1
luogo dell'assegno di mantenimento per la moglie il sig. versi per Pt_1
conto della moglie ed in suo favore la rata mensile del mutuo (doc. 3) acceso per operare i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Travesio (PN), via
Lizier n. 19 di proprietà della sig.ra pari ad euro 350,00 mensili, ed un CP_1
tanto fino a sua estinzione. Per il resto le parti dichiarano di aver già definito i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro;
7) spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 19/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Travesio (PN), Controparte_1
in data 23/12/2000;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di TRAVESIO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2000, atto n. 6, parte II, serie A);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 461/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to TORTORA ANNACHIARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to TORTORA ANNACHIARA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Travesio (PN) il
23/12/2000, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] Persona_1
(UD) il 17/12/2001, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il Persona_2
1 02/11/2008;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 Controparte_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in Travesio (PN), via Lizier
n. 19 alla sig.ra la quale vi continuerà a vivere con la prole, che ivi CP_1
manterrà la residenza anagrafica, e che provvederà a volturare le utenze a suo nome;
3) affidarsi congiuntamente il figlio ad entrambi i Persona_3
coniugi, con collocamento prevalente presso la madre;
4) disporsi che il padre, previo concerto con la madre, avrà ampio diritto di visita del figlio , compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_2
extrascolastici del medesimo e con le trasferte lavorative all'estero del padre,
ed in ogni caso anche per quattro giorni consecutivi dimorando a Roveredo in
Piano presso il padre, in giornate da stabilisti di comune accordo tra le parti.
Vi sarà alternanza anche con riferimento ai periodi di vacanze Natalizie e
Pasquali, le cui giornate rispettivamente di Natale, S. Stefano, Capodanno,
Epifania, Pasqua e Pasquetta verranno ripartite ad anni alterni tra i genitori,
salvo diverso loro accordo. potrà rimanere col padre 15 giorni anche Per_2
non consecutivi durante il periodo estivo, salvo diverso accordo, mentre con riguardo ai periodi di vacanze estive i genitori concordano a che entro il 31
maggio di ogni anno si comunichino le giornate in cui saranno in villeggiatura per evitare accavallamenti;
5) disporre a carico del sig. il versamento alla sig.ra di un Pt_1 CP_1
assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario mensile per i figli,
maggiorenne non autosufficiente e minorenne, fissato in Per_1 Per_2
2 euro 500,00 rivalutabili Istat complessivamente per i figli e ciò tenuto conto della partecipazione del padre nel pagamento del mutuo per la ristrutturazione della casa famigliare di cui al punto che segue e della percentuale del 70% di partecipazione nelle spese straordinarie, in forma tracciabile entro il 15 di ogni mese, mentre l'assegno unico INPS per i figli verrà percepito al 100% dalla madre. Per quanto riguarda le spese straordinarie, relativamente alle quali le parti dichiarano di conoscere ed accettare il Protocollo Magistrati-Avvocati vigente presso l'adito tribunale,
verranno poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%, nelle quali rientrano, tra l'altro, le spese per l'università di e per la scuola privata di;
Per_1 Per_2
6) dato il divario reddituale sussistente ad oggi tra i coniugi e frutto delle trasferte all'estero per lavoro finora svolte del sig. disporsi che in Pt_1
luogo dell'assegno di mantenimento per la moglie il sig. versi per Pt_1
conto della moglie ed in suo favore la rata mensile del mutuo (doc. 3) acceso per operare i lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Travesio (PN), via
Lizier n. 19 di proprietà della sig.ra pari ad euro 350,00 mensili, ed un CP_1
tanto fino a sua estinzione. Per il resto le parti dichiarano di aver già definito i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro;
7) spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 19/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Travesio (PN), Controparte_1
in data 23/12/2000;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di TRAVESIO (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2000, atto n. 6, parte II, serie A);
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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