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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice rel. ed est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2891 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 14-10-2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
RU VA alla via Armando Diaz, 5, presso lo studio dell'Avv. Augusto
Ferro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Aversa alla via Presidio, 17, presso lo studio degli avv.ti
BA TI e MA RA PO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14-10-2025, i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti, di cui alla proposta conciliativa dell'udienza del 14-10-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 28.02.2023, il sig. Pt_1
in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in
[...]
Mombasa Kenya in data 29 maggio 2019, in regime patrimoniale di comunione dei beni, matrimonio trascritto presso il Comune di Aversa (atto n. 50 parte 2 serie C Anno 2019), con la Sig.ra e, Controparte_1
precisando che dalla loro unione erano nati due figli – (nata ad Per_1
Acerra il 15-4-2000) – (nato ad [...] il [...]); considerata Per_2
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito, avendo violato obblighi di cura e assistenza della figlia;
in particolare pronunciare provvedimenti urgenti, funzionali all'accoglimento delle seguenti conclusioni definitive, quali: - Autorizzare il ricorrente a vivere separato;
- pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie, per avere, col suo comportamento, causato il fallimento del matrimonio;
- disporre l'affidamento condiviso della minore
[...]
, stabilendo la residenza privilegiata della bambina presso il padre, Per_3
sita in Aversa (CE) alla via Gramsci, 77, regolamentando i tempi e le modalità della frequenza con la madre;
- assegnare la casa coniugale, sita in Aversa (CE) alla via Gramsci, 77, al marito - onerare la resistente di un assegno di mantenimento non inferiore a € 250,00 mensili in favore della minore , Per_3
oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto per il mantenimento di ciascuno di loro. - condannare il resistente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio.
Con decreto depositato in data 27-3-2025, il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 11-10-2023, disponendo che entrambe le parti provvedessero al deposito della documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito
(retribuzioni, compensi di ogni genere anche se saltuari, pensioni, canoni da locazione, redditi da titoli, ecc.); b) redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
c) proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari elencati singolarmente, indicando la tipologia (ad es. abitazioni, terreni, ecc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e l'utilizzazione del bene (se rimasto nella disponibilità, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile); d) carte di credito;
conti correnti intestati o cointestati o con delega di firma, con l'indicazione dei dati identificativi
(istituto di credito, numero, ecc.) e dei relativi saldi trimestrali degli ultimi tre anni;
e) quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio f) proprietà di beni mobili registrati e in particolare autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto), imbarcazioni, aeromobili nonché di beni di lusso;
g) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione alle scuole dei figli, di circoli sportivi e/o ricreativi;
h) rapporti di convivenza;
rapporti di collaborazione domestica, con l'indicazione dei compensi. Il PM apponeva il visto in data 13-4-2023.
Con memoria difensiva depositata in data 26-9-2023, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, nel contestare quanto dedotto da Controparte_1
parte ricorrente, chiedeva -dichiarare in via riconvenzionale, la separazione personale dei coniugi e rigettando la Controparte_1 Parte_1 declaratoria di addebito così come formulata da parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
-disporre affidamento condiviso della figlia
ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre;
Per_3
-disporre un calendario per il diritto di frequentazione padre-figlia; -porre a carico del , quale contributo al mantenimento della sola figlia Pt_1 Per_3
un assegno mensile pari ad euro 500,00(trecento/00), oltre il 50% delle spese straordinarie(mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive) di cui abbisogna il minore, preventivamente concordate e documentate, oltre alla corresponsione dell'integrale importo dell'assegno unico;
- prevedere che il determinando assegno venga indicizzato annualmente in base agli incidi
ISTAT(pubblicati sulla G.U.); -assegnare la casa coniugale sita in Aversa alla via Gramsci,77 alla sig.ra che la abiterà unitamente alla figlia. CP_1
All'udienza dell'11-10-2023, comparivano personalmente i coniugi, innanzi al Presidente f.f., che dopo aver sentito le parti separatamente, si riservava.
In data 11-10-2023, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice dichiarava lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c. ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. Per_3
Quanto alla residenza privilegiata, tenuto conto della sommarietà della presente fase, considerate che per stessa ammisione di entrambe le parti che vivono da separate di fatto nella medesima casa, la minore dorme in stanza con la madre e considerate la tenera età della stessa, si ritiene di disporre la collocazione della minore presso la madre
Ne consegue l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, sita in Aversa e meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la figlia minore . Per_3 Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole potrà tenere con sé la figlia
il martedì ed il giovedì dale 16.00 alle 20.00 ed il primo ed il terzo fine Per_3 settimana del mese, dalle 17.00 del sabato alle 19.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 ed il primo gennaio o il 25 ed il 31 dicembre;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni della minore si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico- patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni ( parte ricorrente afferma di lavorare come infermiere con stipendio di 1700,00 euro al mese ed ha dichiarato di aver avuto sino all'inizio di quest'anno la proprietà di un appartamento, in precedenza adibito a casa coniugale, che avrebbe trasferito ai propri genitori per saldare dei debiti nei confronti degli stessi;
parte resistente guadagna euro 600,00-700,00 circa al mese come cameriera) e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto, si ritiene congruo stabilire a carico del sig. ed in favore della signora Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia minore , l'assegno Controparte_1 Per_3 pari ad euro 600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Ritenuto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della gravità delle affermazioni, nel superiore interesse della minore acquisire relazione da parte dei SS di Aversa
(competenti in ragione del luogo di domicilio della minore) con cui, previo colloquio con le parti, verifichino il contesto ambientale in cui la minore vive, le condizioni di vita morali e materiali, il nucleo familiar di riferimento, i rapporti con entrambe le figure genitoriali, l'esistenza di eventuali disfunzioni comunicative nei rapporti con uno o entrambi i genitori e le ragioni connesse, prospettando le soluzioni più idonee in ordine all'affidamento ed al collocamento della minore.
I SS in particolare si asterranno dalla redazione di relazioni dal contenuto meramente autoreferenziale procedendo all'osservazione diretta delle dinamiche familiari, privilegiando l'ascolto diretto delle parti. Il SS è pregato di condurre tali accertamenti anche previo colloquio col pediatra delle minori e con i responsabili degli istituti scolastici frequentati al fine di acquisire informazioni dettagliate in ordine alla eventuale sussistenza di indicatori di disagio della minore”.
All'udienza del 26-3-2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; in particolare, parte resistente, chiedeva pronuncia di sentenza parziale sullo status.
In data 19-4-2024, veniva pubblicata sentenza parziale di pronuncia sullo status, recante n. 1982/2024 e, con separata ordinanza del 19-4-2024, il
Giudice rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo, fissando l'udienza di comparizione innanzi a sé al 4-12-2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il PM apponeva il visto in data 7-5-2024.
Con memorie del 18-6-2024, in particolare parte resistente, nel riportarsi ai propri scritti depositava copia di atto di querela-denuncia e richiesta di misura cautelare del 14-3-2023 e chiedeva ammettersi i mezzi istruttori articolati.
Con decreto del 2-1-2025, il Giudice, esaminate le note delle parti in conformità del predetto decreto e rigettate le istanze istruttorie, disponeva che i SS di Aversa provvedessero a ottemperare a quanto indicato con l'ordinanza dell'11-20-2023, oltre a sentire i coniugi e, assegnava termine per il deposito della relazione sino al 20-5-2025; rinviava all'udienza del 17-
6-2025.
Il PM apponeva il visto in data 16-1-2025.
In data 6-6-2025, veniva depositata relazione dei SS di Aversa, con relazione medica e didattico comportamentale, da cui non emergevano criticità per la minore, la quale frequenta regolarmente il padre ed è ben inserita nel contesto scolastico, dalla cui relazione non si ricavano indici di malessere.
All'udienza del 17-6-2025, comparivano personalmente procuratori costituiti di entrambi le parti dichiarando “Le parti concordemente dichiarano che la richiesta è quella di affido congiunto e come non vi siano problematiche nella gestione della minore, la quale ha buoni rapporti con entrambi i genitori. L'avv.
Fero conferma che la minore sta bene presso la madre e si associa alla richiesta di collocazione presso la madre con affido congiunto”.
All'esito, il Giudice, esaminate le dichiarazioni rese, rinviava per la comparizione personale delle parti all'udienza del 14-10-2025.
Alla predetta udienza, comparivano personalmente le parti innanzi al
Giudice, che provvedeva a sentirli separatamente, e formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. come segue:
“rinunciare all'addebito confermare l'affido condiviso di con Per_3 collocazione presso la madre e con modifica del diritto di visita come indicato dalla signora (pernottamento del mercoledì e del venerdì) con le CP_1 precisazioni indicate dal sig. in merito all'orario in cui verrà riportata la Pt_1
minore alla madre e con previsione che a weekend alterni stia con il Per_3
padre dalle ore 16.00 del venerdì e fino alla domenica sera alle ore 20.00, con riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento ad euro 550,00, oltre spese straordinarie al 50% regolate come da protocollo del tribunale di Napoli nord del 25.10.2019 e con previsione che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora In merito alle festività si propone la conferma dei CP_1 provvedimenti vigenti con la seguente precisazione per le festività natalizie:
starà il 24 dicembre con un genitore con pernottamento e fino alle ore Per_3
10 del 25 quando sarà prelevata dall'altro genitore ed inoltre il primo gennaio dalle ore 10.00 e la giornata del 6 gennaio, mentre l'altro genitore trascorrerà con la minore il 25 dalle ore 10 e fino alle 20.00 del 26 dicembre ed il 31 con pernottamento fino alle ore 10.00 del primo gennaio. Si comincia con la previsione che il 24 dicembre il primo ed il 6 gennaio starà con la Per_3 madre ed il 25, 26 e 31 dicembre starà con il padre. Per poi alternarsi negli anni seguenti”
All'esito, le parti accettavano la proposta, con tali precisazioni:
“Entrambe le parti si dichiarano disponibili affinchè in caso di difficoltà per il recupero della bambina all'uscita di scuola possa essere delegato un familiare del o Pt_1 una persona di fiducia della signora Le parti si accordano nel senso che le CP_1 spese della mensa scolastica saranno divise al 50% così come quelle del campo estivo che dovrà essere scelto di comune accordo tra i genitori previa sottoposizione di un preventivo alternativo qualora non venga accettata la proposta del campo fatta dall'altro genitore. Il sig. si dichiara disponibile a prestare il consenso al Pt_1 rilascio della carta di identità valida per l'espatrio”
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e, viste le richieste dei procuratori di decidersi la causa con rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c., in conformità alla proposta conciliativa de quo, come integrata dai coniugi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., in ragione della rinuncia alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto recepirsi l'accordo di cui alla proposta conciliativa dell'udienza del 14-10-2024, alle condizioni di cui in parte motiva, che ivi si intendono integralmente trascritte.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in via definitiva, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi c.f. Parte_1
, c.f.: ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (atto n. 50 parte 2 serie C Anno 2019) per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice rel. ed est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2891 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 14-10-2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
RU VA alla via Armando Diaz, 5, presso lo studio dell'Avv. Augusto
Ferro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Aversa alla via Presidio, 17, presso lo studio degli avv.ti
BA TI e MA RA PO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14-10-2025, i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti, di cui alla proposta conciliativa dell'udienza del 14-10-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 28.02.2023, il sig. Pt_1
in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in
[...]
Mombasa Kenya in data 29 maggio 2019, in regime patrimoniale di comunione dei beni, matrimonio trascritto presso il Comune di Aversa (atto n. 50 parte 2 serie C Anno 2019), con la Sig.ra e, Controparte_1
precisando che dalla loro unione erano nati due figli – (nata ad Per_1
Acerra il 15-4-2000) – (nato ad [...] il [...]); considerata Per_2
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito, avendo violato obblighi di cura e assistenza della figlia;
in particolare pronunciare provvedimenti urgenti, funzionali all'accoglimento delle seguenti conclusioni definitive, quali: - Autorizzare il ricorrente a vivere separato;
- pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie, per avere, col suo comportamento, causato il fallimento del matrimonio;
- disporre l'affidamento condiviso della minore
[...]
, stabilendo la residenza privilegiata della bambina presso il padre, Per_3
sita in Aversa (CE) alla via Gramsci, 77, regolamentando i tempi e le modalità della frequenza con la madre;
- assegnare la casa coniugale, sita in Aversa (CE) alla via Gramsci, 77, al marito - onerare la resistente di un assegno di mantenimento non inferiore a € 250,00 mensili in favore della minore , Per_3
oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto per il mantenimento di ciascuno di loro. - condannare il resistente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio.
Con decreto depositato in data 27-3-2025, il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 11-10-2023, disponendo che entrambe le parti provvedessero al deposito della documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito
(retribuzioni, compensi di ogni genere anche se saltuari, pensioni, canoni da locazione, redditi da titoli, ecc.); b) redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
c) proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari elencati singolarmente, indicando la tipologia (ad es. abitazioni, terreni, ecc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e l'utilizzazione del bene (se rimasto nella disponibilità, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile); d) carte di credito;
conti correnti intestati o cointestati o con delega di firma, con l'indicazione dei dati identificativi
(istituto di credito, numero, ecc.) e dei relativi saldi trimestrali degli ultimi tre anni;
e) quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio f) proprietà di beni mobili registrati e in particolare autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto), imbarcazioni, aeromobili nonché di beni di lusso;
g) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione alle scuole dei figli, di circoli sportivi e/o ricreativi;
h) rapporti di convivenza;
rapporti di collaborazione domestica, con l'indicazione dei compensi. Il PM apponeva il visto in data 13-4-2023.
Con memoria difensiva depositata in data 26-9-2023, si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale, nel contestare quanto dedotto da Controparte_1
parte ricorrente, chiedeva -dichiarare in via riconvenzionale, la separazione personale dei coniugi e rigettando la Controparte_1 Parte_1 declaratoria di addebito così come formulata da parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
-disporre affidamento condiviso della figlia
ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre;
Per_3
-disporre un calendario per il diritto di frequentazione padre-figlia; -porre a carico del , quale contributo al mantenimento della sola figlia Pt_1 Per_3
un assegno mensile pari ad euro 500,00(trecento/00), oltre il 50% delle spese straordinarie(mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive) di cui abbisogna il minore, preventivamente concordate e documentate, oltre alla corresponsione dell'integrale importo dell'assegno unico;
- prevedere che il determinando assegno venga indicizzato annualmente in base agli incidi
ISTAT(pubblicati sulla G.U.); -assegnare la casa coniugale sita in Aversa alla via Gramsci,77 alla sig.ra che la abiterà unitamente alla figlia. CP_1
All'udienza dell'11-10-2023, comparivano personalmente i coniugi, innanzi al Presidente f.f., che dopo aver sentito le parti separatamente, si riservava.
In data 11-10-2023, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice dichiarava lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c. ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. Per_3
Quanto alla residenza privilegiata, tenuto conto della sommarietà della presente fase, considerate che per stessa ammisione di entrambe le parti che vivono da separate di fatto nella medesima casa, la minore dorme in stanza con la madre e considerate la tenera età della stessa, si ritiene di disporre la collocazione della minore presso la madre
Ne consegue l'assegnazione alla resistente della casa coniugale, sita in Aversa e meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la figlia minore . Per_3 Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze della prole potrà tenere con sé la figlia
il martedì ed il giovedì dale 16.00 alle 20.00 ed il primo ed il terzo fine Per_3 settimana del mese, dalle 17.00 del sabato alle 19.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 ed il primo gennaio o il 25 ed il 31 dicembre;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni della minore si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico- patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni ( parte ricorrente afferma di lavorare come infermiere con stipendio di 1700,00 euro al mese ed ha dichiarato di aver avuto sino all'inizio di quest'anno la proprietà di un appartamento, in precedenza adibito a casa coniugale, che avrebbe trasferito ai propri genitori per saldare dei debiti nei confronti degli stessi;
parte resistente guadagna euro 600,00-700,00 circa al mese come cameriera) e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto, si ritiene congruo stabilire a carico del sig. ed in favore della signora Pt_1
a titolo di mantenimento della figlia minore , l'assegno Controparte_1 Per_3 pari ad euro 600,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Ritenuto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e della gravità delle affermazioni, nel superiore interesse della minore acquisire relazione da parte dei SS di Aversa
(competenti in ragione del luogo di domicilio della minore) con cui, previo colloquio con le parti, verifichino il contesto ambientale in cui la minore vive, le condizioni di vita morali e materiali, il nucleo familiar di riferimento, i rapporti con entrambe le figure genitoriali, l'esistenza di eventuali disfunzioni comunicative nei rapporti con uno o entrambi i genitori e le ragioni connesse, prospettando le soluzioni più idonee in ordine all'affidamento ed al collocamento della minore.
I SS in particolare si asterranno dalla redazione di relazioni dal contenuto meramente autoreferenziale procedendo all'osservazione diretta delle dinamiche familiari, privilegiando l'ascolto diretto delle parti. Il SS è pregato di condurre tali accertamenti anche previo colloquio col pediatra delle minori e con i responsabili degli istituti scolastici frequentati al fine di acquisire informazioni dettagliate in ordine alla eventuale sussistenza di indicatori di disagio della minore”.
All'udienza del 26-3-2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; in particolare, parte resistente, chiedeva pronuncia di sentenza parziale sullo status.
In data 19-4-2024, veniva pubblicata sentenza parziale di pronuncia sullo status, recante n. 1982/2024 e, con separata ordinanza del 19-4-2024, il
Giudice rimetteva la causa in istruttoria per il prosieguo, fissando l'udienza di comparizione innanzi a sé al 4-12-2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Il PM apponeva il visto in data 7-5-2024.
Con memorie del 18-6-2024, in particolare parte resistente, nel riportarsi ai propri scritti depositava copia di atto di querela-denuncia e richiesta di misura cautelare del 14-3-2023 e chiedeva ammettersi i mezzi istruttori articolati.
Con decreto del 2-1-2025, il Giudice, esaminate le note delle parti in conformità del predetto decreto e rigettate le istanze istruttorie, disponeva che i SS di Aversa provvedessero a ottemperare a quanto indicato con l'ordinanza dell'11-20-2023, oltre a sentire i coniugi e, assegnava termine per il deposito della relazione sino al 20-5-2025; rinviava all'udienza del 17-
6-2025.
Il PM apponeva il visto in data 16-1-2025.
In data 6-6-2025, veniva depositata relazione dei SS di Aversa, con relazione medica e didattico comportamentale, da cui non emergevano criticità per la minore, la quale frequenta regolarmente il padre ed è ben inserita nel contesto scolastico, dalla cui relazione non si ricavano indici di malessere.
All'udienza del 17-6-2025, comparivano personalmente procuratori costituiti di entrambi le parti dichiarando “Le parti concordemente dichiarano che la richiesta è quella di affido congiunto e come non vi siano problematiche nella gestione della minore, la quale ha buoni rapporti con entrambi i genitori. L'avv.
Fero conferma che la minore sta bene presso la madre e si associa alla richiesta di collocazione presso la madre con affido congiunto”.
All'esito, il Giudice, esaminate le dichiarazioni rese, rinviava per la comparizione personale delle parti all'udienza del 14-10-2025.
Alla predetta udienza, comparivano personalmente le parti innanzi al
Giudice, che provvedeva a sentirli separatamente, e formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. come segue:
“rinunciare all'addebito confermare l'affido condiviso di con Per_3 collocazione presso la madre e con modifica del diritto di visita come indicato dalla signora (pernottamento del mercoledì e del venerdì) con le CP_1 precisazioni indicate dal sig. in merito all'orario in cui verrà riportata la Pt_1
minore alla madre e con previsione che a weekend alterni stia con il Per_3
padre dalle ore 16.00 del venerdì e fino alla domenica sera alle ore 20.00, con riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento ad euro 550,00, oltre spese straordinarie al 50% regolate come da protocollo del tribunale di Napoli nord del 25.10.2019 e con previsione che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora In merito alle festività si propone la conferma dei CP_1 provvedimenti vigenti con la seguente precisazione per le festività natalizie:
starà il 24 dicembre con un genitore con pernottamento e fino alle ore Per_3
10 del 25 quando sarà prelevata dall'altro genitore ed inoltre il primo gennaio dalle ore 10.00 e la giornata del 6 gennaio, mentre l'altro genitore trascorrerà con la minore il 25 dalle ore 10 e fino alle 20.00 del 26 dicembre ed il 31 con pernottamento fino alle ore 10.00 del primo gennaio. Si comincia con la previsione che il 24 dicembre il primo ed il 6 gennaio starà con la Per_3 madre ed il 25, 26 e 31 dicembre starà con il padre. Per poi alternarsi negli anni seguenti”
All'esito, le parti accettavano la proposta, con tali precisazioni:
“Entrambe le parti si dichiarano disponibili affinchè in caso di difficoltà per il recupero della bambina all'uscita di scuola possa essere delegato un familiare del o Pt_1 una persona di fiducia della signora Le parti si accordano nel senso che le CP_1 spese della mensa scolastica saranno divise al 50% così come quelle del campo estivo che dovrà essere scelto di comune accordo tra i genitori previa sottoposizione di un preventivo alternativo qualora non venga accettata la proposta del campo fatta dall'altro genitore. Il sig. si dichiara disponibile a prestare il consenso al Pt_1 rilascio della carta di identità valida per l'espatrio”
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e, viste le richieste dei procuratori di decidersi la causa con rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c., in conformità alla proposta conciliativa de quo, come integrata dai coniugi, riservava la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., in ragione della rinuncia alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto recepirsi l'accordo di cui alla proposta conciliativa dell'udienza del 14-10-2024, alle condizioni di cui in parte motiva, che ivi si intendono integralmente trascritte.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in via definitiva, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi c.f. Parte_1
, c.f.: ; C.F._1 Controparte_1 C.F._2
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (atto n. 50 parte 2 serie C Anno 2019) per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro