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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2807/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dr.ssa LA Di RN Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato
DA nata a [...] il [...], residente in 38123 Trento (TN), Loc. Parte_1
AM, Via della Pozza n 15 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 secondo comma c.p.c. su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso, dall'Avv. Nicola Giuliano (C.F. PEC C.F._2
, Avv. Andrea Merler (C.F. Email_1
PEC e Avv. Nicola Tomasi (C.F. C.F._3 Email_2
PEC , dello C.F._4 Email_3 Controparte_1
(C.F. PEC: FAX 0461220013), e presso la sede
[...] P.IVA_1 Email_4 in 38122 Trento (TN), Viale Rovereto n. 67, elettivamente domiciliata
Parte ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...], residente in 38121 Trento (TN) in CP_2
Via per Villamontagna n. 8 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._5 dall'Avv. Lorella Sitzia di Riva del Garda (C.F. PEC CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa Email_5 sito in Riva del Garda – Viale Canella n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alla “Memoria comune delle parti finalizzata alla conversione delle domande cumulate di separazione e divorzio proposte ex art. 43 bis 49 c.p.c. da contenziose in congiunte” del 25-02-2025, depositata telematicamente in data 26-02-
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 11 dicembre 2024, ha rappresentato di avere contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in data 22 settembre 2012 in AM – Trento (TN), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trento al N. 124, P. 2,
S. A, Uff. 1, dell'anno 2012; che, dall'unione matrimoniale, nascevano i figli in data 10.05.2011 e in data 21.12.2016; che Persona_1 Persona_2 entrambi i coniugi erano titolari di redditi propri, lavorando la stessa quale impiegata, con un reddito annuo lordo medio pari ad € 9.291,25 ed il resistente quale operaio, con un reddito annuo lordo medio pari ad € 26.018 nel 2023; che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza si era interrotta da oltre tre anni ed entrambi i coniugi avevano intrapreso vite autonome e nuove relazioni sentimentali.
Ha, dunque, chiesto pronunciarsi sentenza di separazione alle seguenti condizioni di separazione: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
, autorizzando gli stessi a vivere separati, fermi gli obblighi di Legge compatibili
[...] con tale stato, ed ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Trento l'annotazione della sentenza di separazione nei Pubblici Registri (matrimonio contratto con rito concordatario in AM – Trento (TN), in data 22/09/2012, ed trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento (TN), al n. 124 P. 2 S. A
Uff. 1 anno 2012); Inoltre: Affidamento prole:
2. I figli minori e Per_2 Per_1
Pag. 2 di 19 vengono affidati ad entrambi i genitori, in modo condiviso e con responsabilità genitoriale condivisa, con residenza anagrafica presso la madre in Via della Pozza 15,
38123 AM (TN) ove abiteranno prevalentemente. La SI.ra avrà la Pt_1 facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei 2 figli minori, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. Pt_1 con congruo preavviso.
3. Le decisioni di maggior interesse per i figli, CP_2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere prese con l'accordo di entrambi i genitori nell'interesse esclusivo dei figli stessi, e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé i figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati con riguardo a tutte le questioni relative alla prole. 5.
In ogni caso, qualora un genitore non possa occuparsi personalmente dei figli nei momenti di sua spettanza, dovrà sempre preferire l'affidamento della prole all'altro genitore – se disponibile – e solo in seconda ipotesi affidare i figli a terze persone.
Piano genitoriale per i figli minorenni.
6. Come linea guida atta a consentire a genitori e figli una corretta gestione ed organizzazione dei rispettivi impegni, i coniugi stabiliscono che le frequentazioni tra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario e nei seguenti modi: a. Il SI. terrà con sé i figli e a
CP_2 Per_1 Per_2 fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina o pomeriggio, a seconda della turnistica di lavoro da egli svolta, e fino alla domenica sera o lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola, sempre a seconda della turnistica di lavoro da egli svolta: all'interno del suddetto arco temporale relativo al fine settimana, i figli permarranno presso il padre limitatamente all'orario in cui il SI. osserverà il turno di
CP_2 riposo durante il fine settimana e quindi potrà effettivamente rimanere con i figli;
all'inizio del turno di riposo il padre passerà a prendere i figli presso la madre, ed al termine del turno di riposo il SI. riaccompagnerà i figli dalla madre;
il padre
CP_2 comunicherà alla madre i propri turni di lavoro e di riposo con almeno un mese di preavviso;
b. Il SI. inoltre terrà con sé i figli e per due
CP_2 Per_1 Per_2 pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana
Pag. 3 di 19 con la madre, e per un pomeriggio infrasettimanale nelle altre settimane, che verranno decisi anticipatamente dai coniugi, in base ai turni lavorativi del padre da comunicare alla madre con preavviso di almeno un mese, nonché in base agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei bambini, dalla fine della scuola fino alle ore 20.00 (dopo cena) in inverno e fino alle ore 21.30 in estate. Se in occasione di dette giornate sarà possibile anche il pernotto dei figli presso il padre, egli li riaccompagnerà a scuola il giorno seguente. con riguardo alle festività e alle vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti: c. Natale con la madre, S. Stefano con il padre;
nei restanti giorni di vacanze natalizie il padre frequenterà i figli secondo il normale protocollo di visita delineato ai precedenti punti a) e b) del presente paragrafo;
d. Pasqua con la madre, Pasquetta con il padre;
nei restanti giorni di vacanze pasquali il padre frequenterà i figli secondo il normale protocollo di visita delineato al precedente punto a) e b) del presente paragrafo;
e. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli fino a due settimane di ferie anche non consecutive, durante le quali verrà sospeso il protocollo di visita di cui ai precedenti punti del presente paragrafo. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con i minori, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la prole nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria nella quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. Inoltre, ogni genitore comunicherà e concorderà con l'altro il periodo di vacanza prescelto entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
f. I compleanni dei figli verranno trascorsi se ed in quanto possibile, alternativamente di anno in anno, con ciascuno dei genitori, e comunque in tali occasioni si organizzerà un'unica festa per il minore festeggiato alla quale potranno partecipare entrambi i genitori. g. Resta inteso che a seconda delle rispettive disponibilità di tempo e di mezzi sarà onere di entrambi i genitori accordarsi per prelevare o per riportare i figli a casa dell'uno o dell'altro nei momenti di visita dei bambini ad uno o all'altro dei genitori.
7. Con riferimento alle attività extra- scolastiche, i genitori dovranno acconsentire alla futura iscrizione dei figli a corsi per attività sportive ove ciò risultasse di gradimento dei minori, nei limiti delle rispettive disponibilità di tempo e di mezzi.
8. Entrambi i figli potranno partecipare alla catechesi
Pag. 4 di 19 religiosa organizzata dalla Parrocchia del Comune di AM e ricevere poi i sacramenti della religione cristiana (Prima comunione e Santa Cresima).
9. Durante le vacanze scolastiche estive i bambini potranno frequentare le scuole estive organizzate dal Comune o dalle Associazioni del territorio – salvo quando sopra meglio disciplinato. 10. La ricorrente da atto che i figli minori attualmente non soffrono di particolari gravi patologie, pur evidenziando che è intollerante al lattosio, Per_1 mentre è allergico agli acari della polvere. Con la precisazione che sotto il Per_2 profilo scolastico il figlio primogenito è certificato per un acclarato disturbo Per_1 dell'attenzione. 11. Il SI. prima di affidare i figli a terzi, nei periodi di CP_2 permanenza di essi presso di lui, interpellerà l'altro genitore per individuare una soluzione condivisa. Inoltre, informerà la SI.ra del luogo in cui condurrà i figli, Pt_1 ove al di fuori della propria residenza. 12. Il padre quando ha i figli con sé consentirà il contatto telefonico con la madre ogni giorno ed uguale facoltà è riconosciuta al padre nei giorni in cui figli stanno con la madre. 13. I genitori asseconderanno per quanto possibile i desideri, aspirazioni e le volontà dei figli minori. 14. Il SI. CP_2 provvederà celermente, e comunque entro la fine del mese di aprile 2025, a dotare la propria casa di abitazione sita in 38121 Trento (TN), Via per Villamontagna n.
8 - nella quale abitano i figli nei periodi di permanenza presso il padre secondo quanto previsto al precedente punto n. 6) - di idoneo impianto di riscaldamento, in quanto allo stato attuale detta abitazione ne è priva;
in caso contrario, qualora entro la suddetta data il
SI. non avesse provveduto a dotare la propria abitazione di idoneo impianto di CP_2 riscaldamento, e comunque sino a quando non adempierà a tale impegno, i figli minori, nei periodi di permanenza presso il padre relativamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo di ciascun anno, verranno riaccompagnati a casa della madre per la notte entro le ore 21.00; 15. Il SI. rispetterà la volontà dei CP_2 figli di non voler frequentare la nuova compagna del padre, e non porterà con sé la compagna nei momenti di permanenza dei figli presso di lui;
i coniugi verificheranno di comune accordo il momento in cui la frequentazione della compagna del padre sarà accettata dai figli;
a tal fine i coniugi provvederanno a far intraprendere al figlio
, ed eventualmente ad intraprendere insieme a lui se ciò dovesse risultare Per_1 opportuno, un percorso presso psicologo infantile da individuare di comune accordo,
Pag. 5 di 19 allo scopo di superare le predette difficoltà del figlio, e di avere dal suddetto specialista un'indicazione di quanto il figlio sarà pronto a frequentare la nuova compagna del padre. Disposizioni patrimoniali: 16. Entrambi i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, e di non prevedere alcun assegno di mantenimento / alimenti a carico di un coniuge a favore dell'altro, con conseguente reciproca rinuncia alla richiesta di corresponsione di un contributo al proprio mantenimento. 17. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di CP_2 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per un complessivo di € 500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, purchè l'indice sia positivo, con bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata sul conto corrente della SI.ra Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese. 18. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori, ritenendosi nello stesso incluse – a titolo esemplificativo – le spese di vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi…), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica effettuate nel corso dell'anno, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola. 19. Le spese straordinarie, ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative non prevedibili, sostenute nell'interesse dei figli, verranno divise tra i coniugi nella misura rispettivamente del 60% a carico del SI. e del 40% a CP_2 carico della SI.ra . Per spese straordinarie si intendono quelle stabilite dal Parte_1 protocollo del CNF alle quale le odierni parti dichiarano di richiamarsi. doc.
9 - Linee
Guida CNF); le spese straordinarie superiori ad € 200,00 dovranno essere previamente autorizzate dall'altro genitore;
20. In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che : il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) e, in difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, costituendo tale inerzia titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie fornite di idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
il
Pag. 6 di 19 genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese straordinarie relative alla prole affrontate dai genitori nella misura rispettivamente del
60% a carico del SI. e del 40% a carico della SI.ra come CP_2 Parte_1 sopra indicato, verranno detratte nella stessa misura dalle rispettive dichiarazioni dei redditi annuali dei medesimi. ove una singola spesa straordinaria concordata, o tacitamente accettata per mancato riscontro alla richiesta scritta, fosse superiore ad
Euro 500,00= (cinquecento/00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata, sempre previa comunicazione ed accettazione da parte di entrambi del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta. 21. L'assegno unico universale corrisposto dall' e l'assegno al nucleo familiare corrisposto dalla P.A.T. e ogni CP_3 altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni dei figli o del nucleo presso cui costoro sono prevalentemente collocati, saranno versati integralmente alla madre nella sua qualità di genitore collocatario della prole. 22. La detrazione fiscale per i figli sarà ripartita tra i genitori nel seguente modo: 60% alla madre e 40% al padre.
23. I mobili e corredi contenuti nella casa di abitazione in Via della Pozza 15, 38123
AM (TN) che da contratto di locazione risulta occupata dalla SI.ra Pt_1
e dai due figli minori con lei conviventi rimangono assegnati alla madre. 24.
[...]
Nessuna previsione relativa ai beni materiali, ad eccezione dei mobili ed arredi della casa occupata dalla ricorrente di cui al punto precedente, in quanto i coniugi hanno già provveduto con separati accordi alla divisione;
il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato equamente diviso al momento della sottoscrizione del presente atto”.
Ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, assunte le eventuali informazioni ritenute opportune, e disattesa ogni contraria istanza:
1. In via preliminare: disporre che il SI. provveda celermente, e comunque CP_2 entro la fine del mese di aprile 2025, a dotare la propria casa di abitazione sita in
38121 Trento (TN), Via per Villamontagna n.
8 - nella quale abiteranno i figli nei
Pag. 7 di 19 periodi di permanenza presso il padre secondo quanto previsto al precedente punto n.
6) - di idoneo impianto di riscaldamento;
in caso contrario, qualora entro la suddetta data il SI. non avesse provveduto a dotare la propria abitazione di idoneo CP_2 impianto di riscaldamento, e comunque sino a quando non adempierà a tale impegno, disporre che i figli minori, nei periodi di permanenza presso il padre relativamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo di ciascun anno, vengano riaccompagnati a casa della madre per la notte entro le ore 21.00. 2. Nel merito:
2.1 Domanda di separazione 1) autorizzare i coniugi SIg. e Parte_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la CP_2 separazione giudiziale dei predetti coniugi (matrimonio contratto con rito concordatario in AM – Trento (TN), in data 22/09/2012, ed trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento (TN), al n. 124 P. 2 S. A Uff. 1 anno
2012), alle condizioni sopra precisate nel presente ricorso;
3) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al capo avente ad oggetto la separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Trento, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2.2 Domanda di divorzio 1) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51
c.p.c.; 2) decorsi i termini di legge, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg. e in Parte_1 CP_2 data 22/09/2012, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento (TN), al n. 124 P. 2 S. A Uff. 1 anno 2012, in separazione dei beni, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento ed ordinando agli Ufficiali di Stato Civile competenti di provvedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli atri adempimenti di rito;
3) dare atto che le condizioni stabilite per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono quelle stesse stabilite per la separazione e sopra riportate, e riconfermare a questi fini le condizioni assunte in sede di separazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge per entrambe le fasi (separazione e divorzio)”.
Pag. 8 di 19 Con provvedimento dell'11 dicembre 2024, il Giudice delegato ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 5 marzo 2025 (successivamente differita, con provvedimento del 25 febbraio 2025, all'udienza dell'11 giugno 2025).
Si è costituito il resistente con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 3 febbraio 2025, non opponendosi alla domanda di separazione e di successivo divorzio e prendendo, invece, posizione su alcune istanze avanzate dalla ricorrente relativamente alla prole minore (pur aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della prole nonché al collocamento dei bambini presso la madre), oltre ad apportare alcune precisazioni in ordine alle questioni afferenti al regime delle visite paterne nonché al mantenimento ordinario e straordinario della prole minore.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle seguenti: “CONCLUSIONI RELATIVE
ALLA PROPOSTA DOMANDA DI SEPARAZIONE ALLA QUALE SI ASSOCIA
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e previa reiezione delle richieste preliminari di parte ricorrente - autorizzare i coniugi signori Pt_1
e a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
- pronunciare
[...] CP_2 la separazione dei predetti coniugi (matrimonio contratto con rito concordatario in
AM – Trento (TN) in data 22.09.2012 e trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Trento perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di
Legge il tutto alle seguenti CONDIZIONI In punto affidamento prole: - I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e con Per_2 Per_1 responsabilità genitoriale condivisa, con residenza anagrafica presso la madre in Via della Pozza n. 15 – 38123 AM (TN) ove abiteranno prevalentemente. - Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere prese con l'accordo di entrambi i genitori nell'interesse esclusivo dei figli stessi, e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- Ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé i figli.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati con riguardo a tutte le questioni relative alla prole. - In ogni caso, qualora un genitore non possa occuparsi personalmente dei figli nei momenti di sua spettanza, dovrà sempre preferire l'affidamento della prole all'altro genitore – se disponibile – e solo in seconda ipotesi
Pag. 9 di 19 affidare i figli a terze persone. Con riguardo al piano genitoriale per i figli minorenni:
Stabilire che le frequentazioni fra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario e nei seguenti modi: a- Il signor terrà con sé i figli e CP_2 Per_1 Per_2
a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina o pomeriggio, a seconda delle turnistica di lavoro da egli svolta e fino alla domenica sera o lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola, sempre secondo la turnistica di lavoro da egli svolta;
all'interno del suddetto arco temporale relativo al fine settimana, i figli permarranno presso il padre limitatamente all'orario in cui il signor osserverà il turno di CP_2 riposo durante il fine settimana e quindi potrà effettivamente rimanere coi figli;
all'inizio del turno di riposo di riposo il padre passerà a prendere i figli presso la madre ed al termine del turno di riposo il padre riaccompagnerà i figli dalla madre;
il padre comunicherà alla madre i propri turni di lavoro e di riposo con almeno un mese di preavviso. b- Infrasettimanalmente il signor conformemente ai suoi turni di CP_2 lavoro starà coi propri figli secondo le seguenti modalità: - nei giorni in cui il signor presta il turno di lavoro del mattino (dalle ore 6,50 alle ore 14,30) prevedere CP_2 che il padre possa andare a prendere i figli a scuola verso le ore 16,30, faccia con loro merenda e li riaccompagni a casa della madre verso le ore 18/18,30; - nei giorni in cui il convenuto presta il turno di lavoro del pomeriggio (dalle ore 13,50 alle ore 22,00) disporre che il padre si attivi per condurre i figli a scuola per l'inizio delle lezioni almeno per tre giorni alla settimana;
- infine nei 4 giorni in cui il padre presta il turno di lavoro della notte (dalle ore 21,50 fino alle ore 6,00 del giorno successivo) prevedere che il signor si rechi a prendere i figli a scuola ed in particolare CP_2 mangi con , non anche con che fa il tempo pieno e quindi pranza in Per_1 Per_3 mensa, per condurre il figlio primogenito al doposcuola entro le ore 14,30 per poi riprendere entrambi i minori alla fine dei loro impegni di studio per fare con loro merenda e riportarli dalla madre verso le ore 18/18,30. Prevedere che nelle occasioni in cui i bambini stanno con il padre il pomeriggio sia preciso onere di quest'ultimo genitore fare in modo che i figli svolgano tutte le loro attività sia di studio che extrascolastiche in modo regolare accompagnandoli e andando a prendere i figli al termine di tali attività. Prevedere inoltre che durante ogni settimana i bambini conformemente ai turni di lavoro prestati dal padre che si forniranno con cadenza
Pag. 10 di 19 mensile alla madre, possano pernottare a casa di tale genitore almeno un giorno. c-
Durante le vacanze natalizie e pasquali i figli minori prevedere che i bambini: -
Trascorrano la prima settimana delle festività natalizie, indicativamente dal primo giorno di scuola fino al giorno del 30 dicembre con un genitore e la settimana successiva dal 31 dicembre al giorno della Befana con l'altro, alternandosi di anno in anno e con facoltà del genitore che non trascorre il giorno di Natale coi bambini di stare con loro l'intera giornata di Santo Stefano;
- Trascorrano con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta alternandosi di anno in anno, prevedendo che nei restanti giorni delle vacanze pasquali il padre possa frequentare i figli secondo il normale protocollo di visita. d) Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli fino a due settimane di ferie anche non consecutive, durante il quale verrà sospeso il protocollo di visita. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con i minori, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la prole nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. Inoltre ogni genitore comunicherà e concorderà con l'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 15 marzo di ogni anno. - I compleanni dei figli verranno trascorsi se ed in quanto possibile alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori e comunque in tali occasioni si organizzerà un'unica festa per il minore festeggiato alla potranno partecipare entrambi i genitori. - Entrambi i figli potranno partecipare alla catechesi religiosa organizzata dalla Parrocchia del Comune di
AM e ricevere i sacramenti della religione cristiana (Prima comunione e Santa
Cresima). - Entrambi i genitori quando hanno i figli con sé consentiranno il contatto telefonico con l'altro. - I genitori asseconderanno per quanto possibile e senza per questo rinunciare al loro ruolo educativo i desideri, le aspirazioni e le volontà dei figli minori. Disposizioni patrimoniali: - Nulla disporre circa il mantenimento reciproco dei coniugi, dato che entrambi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e quindi non prevedere alcun assegno di mantenimento /alimenti a carico di un coniuge a favore dell'altro, con conseguente reciproca rinuncia di corresponsione di un contributo per il loro mantenimento. - Prevedere che il signor
Pag. 11 di 19 se non costretto a dotare l'immobile in cui risiede di un nuovo impianto di CP_2 riscaldamento o di mutare la propria sistemazione abitativa ricercando un nuovo alloggio in locazione, continui a corrispondere alla signora , a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per il complessivo di € 500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, purché l'indice sia positivo, con bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata sul conto corrente della signora entro il giorno 15 di ogni mese. - Con la precisazione che l'assegno di Pt_1 mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli minori, ritenendosi nello stesso incluse – a titolo esemplificativo – le spese di vitto, la mensa scolastica, il concorso nelle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi…) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi id stagione, le spese di cancelleria scolastica, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola. - Disporre che le spese straordinarie, ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative, sostenute nell'interesse dei figli vengano divise fra i genitori nella misura del 50 % ciascuno che li detrarranno in pari misura dalle rispettive dichiarazioni dei redditi annuali. Precisando che per spese straordinarie si intendono quelle stabilite nel Protocollo del CNF 2017 alle quali le parti si dichiarano disposte a richiamarsi integralmente, prevedendo che se i costi extra in questione prevedono il preventivo accordo dei genitori gli stessi dovranno essere concordati dalle parti nelle loro necessarietà e congruità, tutto questo indipendentemente dal loro ammontare. - Disporre al contempo che i genitori si attengano al predetto Protocollo CNF 2017 anche per quel che concerne la preventiva concertazione delle spese extra per i figli che prevedono il loro accordo ed in ordine alle modalità di rimborso di tali costi a favore del genitore che li ha interamente anticipati. - Prevedere che l'assegno unico universale corrisposto dall' pari CP_3 attualmente ad € 398,00 e l'assegno al nucleo familiare corrisposto dalla P.A.T. pari attualmente ad € 178,00 ed ogni altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni dei figli e del nucleo presso cui costoro sono prevalentemente collocati vengano versati interamente alla madre nella sua qualità di genitore collocatario della prole. -
Disporre che i mobili e corredi contenuti nella casa di abitazione della madre
Pag. 12 di 19 rimangano assegnati a quest'ultima. - Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto con separati accordi alla divisione del patrimonio mobiliare comune e quindi null'altro hanno da pretendere reciprocamente a tale titolo. CONCLUSIONI RELATIVE ALLA
RICHIESTA DECLARATORIA DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO ALLA QUALE CI SI ASSOCIA Decorsi i termini di Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione delle parti - Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Trento il 22.09.2012 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 124 – Parte 2 – Serie A Uff, 1 anno 2012, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nei competenti Registri di Stato Civile. - Con conferma delle precitate condizioni di separazione. - Con il favore delle spese di lite”.
In data 13 febbraio 2025, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17, comma
1, c.p.c. con la quale ha contestato in maniera specifica, quantomeno parzialmente, le deduzioni, eccezioni, istanze e domande di cui alla comparsa di costituzione e risposta di controparte, richiamandosi integralmente a quanto dedotto e richiesto dalla stessa nel proprio ricorso per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 26 febbraio 2025, le parti – rappresentando di esser pervenuti, nelle more, in seguito allo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c., ad un accordo in merito alle condizioni della loro separazione e, in seguito, del loro divorzio – hanno depositato, in data 26 febbraio 2025, memoria comune finalizzata alla conversione delle domande cumulate di separazione e divorzio proposte ex art. 473 bis. 49 c.p.c. da contenziose in congiunte, rassegnando le seguenti richieste e conclusioni congiunte: “IN
PRIMO LUOGO pronunciare con sentenza la separazione personale tra i coniugi alle seguenti concordate CONDIZIONI 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere separati, fermi gli Parte_1 CP_2 obblighi di Legge compatibili con tale stato, ed ordinando al competente Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Trento l'annotazione della sentenza di separazione nei
Pubblici Registri;
In punto affidamento prole:
2. I figli minori e Per_2 Per_1 vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e con responsabilità genitoriale condivisa, con residenza anagrafica presso la madre in Via della Pozza n.
Pag. 13 di 19 15 – 38123 AM (TN) ove abiteranno prevalentemente.
3. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere prese con l'accordo di entrambi i genitori nell'interesse esclusivo dei figli stessi, e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. Ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé i figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati con riguardo a tutte le questioni relative alla prole.
5. In ogni caso, qualora un genitore non possa occuparsi personalmente dei figli nei momenti di sua spettanza, dovrà sempre preferire l'affidamento della prole all'altro genitore – se disponibile – e solo in seconda ipotesi affidare i figli a terze persone. Con riguardo al piano genitoriale per i figli minorenni:
6. Stabilire che le frequentazioni fra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario e nei seguenti modi: a- Il signor terrà con sé i figli e CP_2 Per_1 Per_2
a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina o pomeriggio, a seconda delle turnistica di lavoro da egli svolta e fino alla domenica sera o lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola, sempre secondo la turnistica di lavoro da egli svolta;
all'interno del suddetto arco temporale relativo al fine settimana, i figli permarranno presso il padre limitatamente all'orario in cui il signor osserverà il turno di CP_2 riposo durante il fine settimana e quindi potrà effettivamente rimanere coi figli;
all'inizio del turno di riposo il padre passerà a prendere i figli presso la madre ed al termine del turno di riposo il padre riaccompagnerà i figli dalla madre;
il padre comunicherà alla madre i propri turni di lavoro e di riposo con almeno un mese di preavviso. b- Infrasettimanalmente il signor conformemente ai suoi turni di CP_2 lavoro starà coi propri figli secondo le seguenti modalità: - nei giorni in cui il signor presta il turno di lavoro del mattino (dalle ore 5,50 alle ore 14,00) prevedere CP_2 che il padre possa andare a prendere i figli a scuola verso le ore 16,30, faccia con loro merenda e li riaccompagni a casa della madre verso le ore 18/18,30; - nei giorni in cui il convenuto presta il turno di lavoro del pomeriggio (dalle ore 13,50 alle ore 22,00) disporre che il padre si attivi per condurre i figli a scuola per l'inizio delle lezioni almeno per tre giorni alla settimana;
- infine nei 4 giorni in cui il padre presta il turno di lavoro della notte (dalle ore 21,50 fino alle ore 6,00 del giorno successivo) prevedere
Pag. 14 di 19 che il signor si rechi a prendere i figli a scuola ed in particolare mangi con CP_2
, non anche con che fa il tempo pieno e quindi pranza in mensa, per Per_1 Per_2 condurre il figlio primogenito al doposcuola entro le ore 14,30 per poi riprendere entrambi i minori alla fine dei loro impegni di studio per fare con loro merenda e riportarli dalla madre verso le ore 18/18,30. Tale modalità di visita dovrà essere rivista a partire dall'anno scolastico 2025/2026 allorché il figlio frequenterà le scuole Per_1 superiori di secondo grado. Prevedere che nelle occasioni in cui i bambini stanno con il padre il pomeriggio sia preciso onere di quest'ultimo genitore fare in modo che i figli svolgano tutte le loro attività sia di studio che extrascolastiche in modo regolare accompagnandoli e andando a prendere i figli al termine di tali attività. Prevedere inoltre che durante ogni settimana i minori conformemente ai turni di lavoro prestati dal padre che si forniranno con cadenza mensile alla madre, possano pernottare a casa di tale genitore per almeno un giorno. c- Durante le vacanze natalizie e pasquali prevedere che i figli minori: - Trascorrano la prima settimana delle festività natalizie, indicativamente dal primo giorno di ferie scolastiche fino al giorno del 30 dicembre con un genitore e la settimana successiva dal 31 dicembre al giorno della Befana con l'altro, alternandosi di anno in anno e con facoltà del genitore che non trascorre il giorno di Natale coi bambini di stare con loro l'intera giornata di Santo Stefano. -
Trascorrano con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta alternandosi di anno in anno, prevedendo che nei restanti giorni delle vacanze pasquali il padre possa frequentare i figli secondo il normale protocollo di visita.
7. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli fino a due settimane di ferie anche non consecutive, durante il quale verrà sospeso il protocollo di visita. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con i minori, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la prole nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. Inoltre, ogni genitore comunicherà e concorderà con l'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 15 marzo di ogni anno.
8. I compleanni dei figli verranno trascorsi se ed in quanto possibile alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori e comunque in tali occasioni si organizzerà un'unica festa per il minore
Pag. 15 di 19 festeggiato alla potranno partecipare entrambi i genitori.
9. Entrambi i figli potranno partecipare alla catechesi religiosa organizzata dalla Parrocchia del Comune di
AM e ricevere i sacramenti della religione cristiana (Prima comunione e Santa
Cresima). 10. Con riferimento alle attività extra-scolastiche, i genitori dovranno acconsentire alla futura iscrizione dei figli ad almeno un corso per attività sportive ove ciò risultasse di gradimento dei minori, nei limiti delle rispettive disponibilità di tempo e di mezzi. 11. Durante le vacanze scolastiche estive i bambini potranno frequentare le scuole estive organizzate dal Comune o dalle Associazioni del territorio – salvo quando sopra meglio disciplinato. 12. Entrambi i genitori quando hanno i figli con sé consentiranno il contatto telefonico con l'altro. 13. I genitori asseconderanno per quanto possibile e senza per questo rinunciare al loro ruolo educativo i desideri, le aspirazioni e le volontà dei figli minori. Disposizioni patrimoniali: 14. Nulla disporre circa il mantenimento reciproco dei coniugi, dato che entrambi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e quindi non prevedere alcun assegno di mantenimento /alimenti a carico di un coniuge a favore dell'altro, con conseguente reciproca rinuncia di corresponsione di un contributo per il loro mantenimento. 15.
Prevedere che il signor corrisponda alla signora , a titolo di CP_2 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per il complessivo di € 500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, purché l'indice sia positivo, con bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata sul conto corrente della signora entro il giorno 15 di ogni mese. 16. Con la precisazione che l'assegno di Pt_1 mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli minori, ritenendosi nello stesso incluse – a titolo esemplificativo – le spese di vitto, la mensa scolastica, il concorso nelle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi…) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi id stagione, le spese di cancelleria scolastica, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola. 17. Disporre che le spese straordinarie, ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative, sostenute nell'interesse dei figli vengano divise fra i genitori nella misura del 50 % ciascuno che li detrarranno in pari misura dalle rispettive dichiarazioni dei redditi annuali. Precisando che per spese
Pag. 16 di 19 straordinarie si intendono quelle stabilite nel Protocollo del CNF 2017 alle quali le parti si dichiarano disposte a richiamarsi integralmente, prevedendo che se i costi extra in questione prevedono il preventivo accordo dei genitori gli stessi dovranno essere concordati dalle parti nelle loro necessarietà e congruità, tutto questo indipendentemente dal loro ammontare. 18. Disporre al contempo che i genitori si attengano al predetto Protocollo CNF 2017 anche per quel che concerne la preventiva concertazione delle spese extra per i figli che prevedono il loro accordo ed in ordine alle modalità di rimborso di tali costi a favore del genitore che li ha interamente anticipati. 19. Prevedere che l'assegno unico universale corrisposto dall' e CP_3
l'assegno al nucleo familiare corrisposto dalla P.A.T. ed ogni altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni dei figli e del nucleo presso cui costoro sono prevalentemente collocati vengano versati interamente alla madre nella sua qualità di genitore collocatario della prole. 20. Prevedere che i coniugi intraprendano un percorso di mediazione familiare presso l'associazione Alfid di Trento al fine di risolvere eventuali loro contrasti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa. Considerata la difficoltà dei figli della coppia ed in particolare del primogenito nel frequentare l'attuale compagna del padre prevedere che tale Per_1 criticità venga risolta nell'ambito del precitato iter di mediazione o al di fuori dello stesso, eventualmente ricorrendo ad uno psicologo infantile di comune fiducia e facendo intraprendere al figlio , eventualmente anche insieme ai genitori se ciò Per_1 dovesse risultare opportuno, un percorso presso il suddetto psicologo infantile, allo scopo di verificare la possibilità di superare le predette difficoltà del figlio minore, ottenendo dallo specialista incaricato precise indicazioni con riguardo le tempistiche e le modalità di interazione del ragazzo con l'attuale compagna del padre. I relativi costi saranno sostenuti esclusivamente per tale voce di spesa al 60% dal padre e al 40% dalla madre, nel frattempo il padre asseconderà i desideri dei figli circa la frequentazione della compagna. Fermo restando che le parti si impegnano ad assumere idonee cautele anche nel caso in cui i figli minori dovessero manifestare eventuali difficoltà nel rapportarsi al nuovo compagno della madre con cui quest'ultima convive.
21. Disporre che i mobili e corredi contenuti nella casa di abitazione della madre rimangano assegnati a quest'ultima. 22. Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto
Pag. 17 di 19 con separati accordi alla divisione del patrimonio mobiliare comune e quindi null'altro hanno da pretendere reciprocamente a tale titolo. 23. le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti e i legali delle parti sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della Legge nr. 247/2012”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto fissarsi udienza di prosecuzione per la pronuncia della dichiarazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da esse concordate.
Con provvedimento del 6 marzo 2025, il Giudice – vista l'istanza di anticipazione del procedimento, presentata dalle parti in data 27 febbraio 2025 a seguito del raggiungimento del predetto accordo (con richiesta di trattazione scritta, in conformità alla richiesta già avanzata dalle stesse ex art. 473 bis 51 c.p.c.) – ha anticipato la fissata udienza alla data del 20 marzo 2025, disponendone la trattazione scritta.
All'udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza nr. 311/2025, emessa in data 27-03-2025, e pubblicata in data 11-04-
2025, è stata pronunciata la separazione tra le parti, con conseguente rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia sul divorzio.
All'udienza del 18-12-2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'emissione della pronuncia di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Tanto premesso, si rileva che la domanda di divorzio è fondata e che va, pertanto, accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza nr. 311/2025, emessa in data 27-03-2025, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria di data 03-
12-2025. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo
3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui alla “Memoria comune delle
Pag. 18 di 19 parti finalizzata alla conversione delle domande cumulate di separazione e divorzio proposte ex art. 43 bis 49 c.p.c. da contenziose in congiunte” del 25-02-2025, depositata telematicamente in data 26-02-2025, ovvero alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, con compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], i quali CP_2 hanno contratto matrimonio in AM – Trento (TN) in data 22 settembre 2012, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trento al N. 124, P. II, S. A, Uff. 1, dell'anno 2012;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni di cui alla “Memoria comune delle parti finalizzata alla conversione delle domande cumulate di separazione e divorzio proposte ex art. 43 bis 49 c.p.c. da contenziose in congiunte” depositata telematicamente in data 26-02-2025;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
LA Di RN
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2807/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dr.ssa LA Di RN Presidente rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato
DA nata a [...] il [...], residente in 38123 Trento (TN), Loc. Parte_1
AM, Via della Pozza n 15 (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 secondo comma c.p.c. su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso, dall'Avv. Nicola Giuliano (C.F. PEC C.F._2
, Avv. Andrea Merler (C.F. Email_1
PEC e Avv. Nicola Tomasi (C.F. C.F._3 Email_2
PEC , dello C.F._4 Email_3 Controparte_1
(C.F. PEC: FAX 0461220013), e presso la sede
[...] P.IVA_1 Email_4 in 38122 Trento (TN), Viale Rovereto n. 67, elettivamente domiciliata
Parte ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...], residente in 38121 Trento (TN) in CP_2
Via per Villamontagna n. 8 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._5 dall'Avv. Lorella Sitzia di Riva del Garda (C.F. PEC CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa Email_5 sito in Riva del Garda – Viale Canella n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alla “Memoria comune delle parti finalizzata alla conversione delle domande cumulate di separazione e divorzio proposte ex art. 43 bis 49 c.p.c. da contenziose in congiunte” del 25-02-2025, depositata telematicamente in data 26-02-
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 11 dicembre 2024, ha rappresentato di avere contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in data 22 settembre 2012 in AM – Trento (TN), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trento al N. 124, P. 2,
S. A, Uff. 1, dell'anno 2012; che, dall'unione matrimoniale, nascevano i figli in data 10.05.2011 e in data 21.12.2016; che Persona_1 Persona_2 entrambi i coniugi erano titolari di redditi propri, lavorando la stessa quale impiegata, con un reddito annuo lordo medio pari ad € 9.291,25 ed il resistente quale operaio, con un reddito annuo lordo medio pari ad € 26.018 nel 2023; che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza si era interrotta da oltre tre anni ed entrambi i coniugi avevano intrapreso vite autonome e nuove relazioni sentimentali.
Ha, dunque, chiesto pronunciarsi sentenza di separazione alle seguenti condizioni di separazione: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
, autorizzando gli stessi a vivere separati, fermi gli obblighi di Legge compatibili
[...] con tale stato, ed ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Trento l'annotazione della sentenza di separazione nei Pubblici Registri (matrimonio contratto con rito concordatario in AM – Trento (TN), in data 22/09/2012, ed trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento (TN), al n. 124 P. 2 S. A
Uff. 1 anno 2012); Inoltre: Affidamento prole:
2. I figli minori e Per_2 Per_1
Pag. 2 di 19 vengono affidati ad entrambi i genitori, in modo condiviso e con responsabilità genitoriale condivisa, con residenza anagrafica presso la madre in Via della Pozza 15,
38123 AM (TN) ove abiteranno prevalentemente. La SI.ra avrà la Pt_1 facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei 2 figli minori, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. Pt_1 con congruo preavviso.
3. Le decisioni di maggior interesse per i figli, CP_2 relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere prese con l'accordo di entrambi i genitori nell'interesse esclusivo dei figli stessi, e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé i figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati con riguardo a tutte le questioni relative alla prole. 5.
In ogni caso, qualora un genitore non possa occuparsi personalmente dei figli nei momenti di sua spettanza, dovrà sempre preferire l'affidamento della prole all'altro genitore – se disponibile – e solo in seconda ipotesi affidare i figli a terze persone.
Piano genitoriale per i figli minorenni.
6. Come linea guida atta a consentire a genitori e figli una corretta gestione ed organizzazione dei rispettivi impegni, i coniugi stabiliscono che le frequentazioni tra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario e nei seguenti modi: a. Il SI. terrà con sé i figli e a
CP_2 Per_1 Per_2 fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina o pomeriggio, a seconda della turnistica di lavoro da egli svolta, e fino alla domenica sera o lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola, sempre a seconda della turnistica di lavoro da egli svolta: all'interno del suddetto arco temporale relativo al fine settimana, i figli permarranno presso il padre limitatamente all'orario in cui il SI. osserverà il turno di
CP_2 riposo durante il fine settimana e quindi potrà effettivamente rimanere con i figli;
all'inizio del turno di riposo il padre passerà a prendere i figli presso la madre, ed al termine del turno di riposo il SI. riaccompagnerà i figli dalla madre;
il padre
CP_2 comunicherà alla madre i propri turni di lavoro e di riposo con almeno un mese di preavviso;
b. Il SI. inoltre terrà con sé i figli e per due
CP_2 Per_1 Per_2 pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana
Pag. 3 di 19 con la madre, e per un pomeriggio infrasettimanale nelle altre settimane, che verranno decisi anticipatamente dai coniugi, in base ai turni lavorativi del padre da comunicare alla madre con preavviso di almeno un mese, nonché in base agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei bambini, dalla fine della scuola fino alle ore 20.00 (dopo cena) in inverno e fino alle ore 21.30 in estate. Se in occasione di dette giornate sarà possibile anche il pernotto dei figli presso il padre, egli li riaccompagnerà a scuola il giorno seguente. con riguardo alle festività e alle vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano così ripartiti: c. Natale con la madre, S. Stefano con il padre;
nei restanti giorni di vacanze natalizie il padre frequenterà i figli secondo il normale protocollo di visita delineato ai precedenti punti a) e b) del presente paragrafo;
d. Pasqua con la madre, Pasquetta con il padre;
nei restanti giorni di vacanze pasquali il padre frequenterà i figli secondo il normale protocollo di visita delineato al precedente punto a) e b) del presente paragrafo;
e. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli fino a due settimane di ferie anche non consecutive, durante le quali verrà sospeso il protocollo di visita di cui ai precedenti punti del presente paragrafo. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con i minori, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la prole nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria nella quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. Inoltre, ogni genitore comunicherà e concorderà con l'altro il periodo di vacanza prescelto entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
f. I compleanni dei figli verranno trascorsi se ed in quanto possibile, alternativamente di anno in anno, con ciascuno dei genitori, e comunque in tali occasioni si organizzerà un'unica festa per il minore festeggiato alla quale potranno partecipare entrambi i genitori. g. Resta inteso che a seconda delle rispettive disponibilità di tempo e di mezzi sarà onere di entrambi i genitori accordarsi per prelevare o per riportare i figli a casa dell'uno o dell'altro nei momenti di visita dei bambini ad uno o all'altro dei genitori.
7. Con riferimento alle attività extra- scolastiche, i genitori dovranno acconsentire alla futura iscrizione dei figli a corsi per attività sportive ove ciò risultasse di gradimento dei minori, nei limiti delle rispettive disponibilità di tempo e di mezzi.
8. Entrambi i figli potranno partecipare alla catechesi
Pag. 4 di 19 religiosa organizzata dalla Parrocchia del Comune di AM e ricevere poi i sacramenti della religione cristiana (Prima comunione e Santa Cresima).
9. Durante le vacanze scolastiche estive i bambini potranno frequentare le scuole estive organizzate dal Comune o dalle Associazioni del territorio – salvo quando sopra meglio disciplinato. 10. La ricorrente da atto che i figli minori attualmente non soffrono di particolari gravi patologie, pur evidenziando che è intollerante al lattosio, Per_1 mentre è allergico agli acari della polvere. Con la precisazione che sotto il Per_2 profilo scolastico il figlio primogenito è certificato per un acclarato disturbo Per_1 dell'attenzione. 11. Il SI. prima di affidare i figli a terzi, nei periodi di CP_2 permanenza di essi presso di lui, interpellerà l'altro genitore per individuare una soluzione condivisa. Inoltre, informerà la SI.ra del luogo in cui condurrà i figli, Pt_1 ove al di fuori della propria residenza. 12. Il padre quando ha i figli con sé consentirà il contatto telefonico con la madre ogni giorno ed uguale facoltà è riconosciuta al padre nei giorni in cui figli stanno con la madre. 13. I genitori asseconderanno per quanto possibile i desideri, aspirazioni e le volontà dei figli minori. 14. Il SI. CP_2 provvederà celermente, e comunque entro la fine del mese di aprile 2025, a dotare la propria casa di abitazione sita in 38121 Trento (TN), Via per Villamontagna n.
8 - nella quale abitano i figli nei periodi di permanenza presso il padre secondo quanto previsto al precedente punto n. 6) - di idoneo impianto di riscaldamento, in quanto allo stato attuale detta abitazione ne è priva;
in caso contrario, qualora entro la suddetta data il
SI. non avesse provveduto a dotare la propria abitazione di idoneo impianto di CP_2 riscaldamento, e comunque sino a quando non adempierà a tale impegno, i figli minori, nei periodi di permanenza presso il padre relativamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo di ciascun anno, verranno riaccompagnati a casa della madre per la notte entro le ore 21.00; 15. Il SI. rispetterà la volontà dei CP_2 figli di non voler frequentare la nuova compagna del padre, e non porterà con sé la compagna nei momenti di permanenza dei figli presso di lui;
i coniugi verificheranno di comune accordo il momento in cui la frequentazione della compagna del padre sarà accettata dai figli;
a tal fine i coniugi provvederanno a far intraprendere al figlio
, ed eventualmente ad intraprendere insieme a lui se ciò dovesse risultare Per_1 opportuno, un percorso presso psicologo infantile da individuare di comune accordo,
Pag. 5 di 19 allo scopo di superare le predette difficoltà del figlio, e di avere dal suddetto specialista un'indicazione di quanto il figlio sarà pronto a frequentare la nuova compagna del padre. Disposizioni patrimoniali: 16. Entrambi i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, e di non prevedere alcun assegno di mantenimento / alimenti a carico di un coniuge a favore dell'altro, con conseguente reciproca rinuncia alla richiesta di corresponsione di un contributo al proprio mantenimento. 17. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di CP_2 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per un complessivo di € 500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, purchè l'indice sia positivo, con bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata sul conto corrente della SI.ra Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese. 18. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori, ritenendosi nello stesso incluse – a titolo esemplificativo – le spese di vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi…), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica effettuate nel corso dell'anno, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola. 19. Le spese straordinarie, ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative non prevedibili, sostenute nell'interesse dei figli, verranno divise tra i coniugi nella misura rispettivamente del 60% a carico del SI. e del 40% a CP_2 carico della SI.ra . Per spese straordinarie si intendono quelle stabilite dal Parte_1 protocollo del CNF alle quale le odierni parti dichiarano di richiamarsi. doc.
9 - Linee
Guida CNF); le spese straordinarie superiori ad € 200,00 dovranno essere previamente autorizzate dall'altro genitore;
20. In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che : il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) e, in difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, costituendo tale inerzia titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie fornite di idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
il
Pag. 6 di 19 genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese straordinarie relative alla prole affrontate dai genitori nella misura rispettivamente del
60% a carico del SI. e del 40% a carico della SI.ra come CP_2 Parte_1 sopra indicato, verranno detratte nella stessa misura dalle rispettive dichiarazioni dei redditi annuali dei medesimi. ove una singola spesa straordinaria concordata, o tacitamente accettata per mancato riscontro alla richiesta scritta, fosse superiore ad
Euro 500,00= (cinquecento/00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata, sempre previa comunicazione ed accettazione da parte di entrambi del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta. 21. L'assegno unico universale corrisposto dall' e l'assegno al nucleo familiare corrisposto dalla P.A.T. e ogni CP_3 altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni dei figli o del nucleo presso cui costoro sono prevalentemente collocati, saranno versati integralmente alla madre nella sua qualità di genitore collocatario della prole. 22. La detrazione fiscale per i figli sarà ripartita tra i genitori nel seguente modo: 60% alla madre e 40% al padre.
23. I mobili e corredi contenuti nella casa di abitazione in Via della Pozza 15, 38123
AM (TN) che da contratto di locazione risulta occupata dalla SI.ra Pt_1
e dai due figli minori con lei conviventi rimangono assegnati alla madre. 24.
[...]
Nessuna previsione relativa ai beni materiali, ad eccezione dei mobili ed arredi della casa occupata dalla ricorrente di cui al punto precedente, in quanto i coniugi hanno già provveduto con separati accordi alla divisione;
il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato equamente diviso al momento della sottoscrizione del presente atto”.
Ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, assunte le eventuali informazioni ritenute opportune, e disattesa ogni contraria istanza:
1. In via preliminare: disporre che il SI. provveda celermente, e comunque CP_2 entro la fine del mese di aprile 2025, a dotare la propria casa di abitazione sita in
38121 Trento (TN), Via per Villamontagna n.
8 - nella quale abiteranno i figli nei
Pag. 7 di 19 periodi di permanenza presso il padre secondo quanto previsto al precedente punto n.
6) - di idoneo impianto di riscaldamento;
in caso contrario, qualora entro la suddetta data il SI. non avesse provveduto a dotare la propria abitazione di idoneo CP_2 impianto di riscaldamento, e comunque sino a quando non adempierà a tale impegno, disporre che i figli minori, nei periodi di permanenza presso il padre relativamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo di ciascun anno, vengano riaccompagnati a casa della madre per la notte entro le ore 21.00. 2. Nel merito:
2.1 Domanda di separazione 1) autorizzare i coniugi SIg. e Parte_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la CP_2 separazione giudiziale dei predetti coniugi (matrimonio contratto con rito concordatario in AM – Trento (TN), in data 22/09/2012, ed trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento (TN), al n. 124 P. 2 S. A Uff. 1 anno
2012), alle condizioni sopra precisate nel presente ricorso;
3) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al capo avente ad oggetto la separazione, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Trento, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2.2 Domanda di divorzio 1) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51
c.p.c.; 2) decorsi i termini di legge, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg. e in Parte_1 CP_2 data 22/09/2012, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento (TN), al n. 124 P. 2 S. A Uff. 1 anno 2012, in separazione dei beni, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trento ed ordinando agli Ufficiali di Stato Civile competenti di provvedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli atri adempimenti di rito;
3) dare atto che le condizioni stabilite per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono quelle stesse stabilite per la separazione e sopra riportate, e riconfermare a questi fini le condizioni assunte in sede di separazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge per entrambe le fasi (separazione e divorzio)”.
Pag. 8 di 19 Con provvedimento dell'11 dicembre 2024, il Giudice delegato ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 5 marzo 2025 (successivamente differita, con provvedimento del 25 febbraio 2025, all'udienza dell'11 giugno 2025).
Si è costituito il resistente con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 3 febbraio 2025, non opponendosi alla domanda di separazione e di successivo divorzio e prendendo, invece, posizione su alcune istanze avanzate dalla ricorrente relativamente alla prole minore (pur aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della prole nonché al collocamento dei bambini presso la madre), oltre ad apportare alcune precisazioni in ordine alle questioni afferenti al regime delle visite paterne nonché al mantenimento ordinario e straordinario della prole minore.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle seguenti: “CONCLUSIONI RELATIVE
ALLA PROPOSTA DOMANDA DI SEPARAZIONE ALLA QUALE SI ASSOCIA
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e previa reiezione delle richieste preliminari di parte ricorrente - autorizzare i coniugi signori Pt_1
e a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
- pronunciare
[...] CP_2 la separazione dei predetti coniugi (matrimonio contratto con rito concordatario in
AM – Trento (TN) in data 22.09.2012 e trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Trento perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di
Legge il tutto alle seguenti CONDIZIONI In punto affidamento prole: - I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e con Per_2 Per_1 responsabilità genitoriale condivisa, con residenza anagrafica presso la madre in Via della Pozza n. 15 – 38123 AM (TN) ove abiteranno prevalentemente. - Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere prese con l'accordo di entrambi i genitori nell'interesse esclusivo dei figli stessi, e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- Ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé i figli.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati con riguardo a tutte le questioni relative alla prole. - In ogni caso, qualora un genitore non possa occuparsi personalmente dei figli nei momenti di sua spettanza, dovrà sempre preferire l'affidamento della prole all'altro genitore – se disponibile – e solo in seconda ipotesi
Pag. 9 di 19 affidare i figli a terze persone. Con riguardo al piano genitoriale per i figli minorenni:
Stabilire che le frequentazioni fra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario e nei seguenti modi: a- Il signor terrà con sé i figli e CP_2 Per_1 Per_2
a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina o pomeriggio, a seconda delle turnistica di lavoro da egli svolta e fino alla domenica sera o lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola, sempre secondo la turnistica di lavoro da egli svolta;
all'interno del suddetto arco temporale relativo al fine settimana, i figli permarranno presso il padre limitatamente all'orario in cui il signor osserverà il turno di CP_2 riposo durante il fine settimana e quindi potrà effettivamente rimanere coi figli;
all'inizio del turno di riposo di riposo il padre passerà a prendere i figli presso la madre ed al termine del turno di riposo il padre riaccompagnerà i figli dalla madre;
il padre comunicherà alla madre i propri turni di lavoro e di riposo con almeno un mese di preavviso. b- Infrasettimanalmente il signor conformemente ai suoi turni di CP_2 lavoro starà coi propri figli secondo le seguenti modalità: - nei giorni in cui il signor presta il turno di lavoro del mattino (dalle ore 6,50 alle ore 14,30) prevedere CP_2 che il padre possa andare a prendere i figli a scuola verso le ore 16,30, faccia con loro merenda e li riaccompagni a casa della madre verso le ore 18/18,30; - nei giorni in cui il convenuto presta il turno di lavoro del pomeriggio (dalle ore 13,50 alle ore 22,00) disporre che il padre si attivi per condurre i figli a scuola per l'inizio delle lezioni almeno per tre giorni alla settimana;
- infine nei 4 giorni in cui il padre presta il turno di lavoro della notte (dalle ore 21,50 fino alle ore 6,00 del giorno successivo) prevedere che il signor si rechi a prendere i figli a scuola ed in particolare CP_2 mangi con , non anche con che fa il tempo pieno e quindi pranza in Per_1 Per_3 mensa, per condurre il figlio primogenito al doposcuola entro le ore 14,30 per poi riprendere entrambi i minori alla fine dei loro impegni di studio per fare con loro merenda e riportarli dalla madre verso le ore 18/18,30. Prevedere che nelle occasioni in cui i bambini stanno con il padre il pomeriggio sia preciso onere di quest'ultimo genitore fare in modo che i figli svolgano tutte le loro attività sia di studio che extrascolastiche in modo regolare accompagnandoli e andando a prendere i figli al termine di tali attività. Prevedere inoltre che durante ogni settimana i bambini conformemente ai turni di lavoro prestati dal padre che si forniranno con cadenza
Pag. 10 di 19 mensile alla madre, possano pernottare a casa di tale genitore almeno un giorno. c-
Durante le vacanze natalizie e pasquali i figli minori prevedere che i bambini: -
Trascorrano la prima settimana delle festività natalizie, indicativamente dal primo giorno di scuola fino al giorno del 30 dicembre con un genitore e la settimana successiva dal 31 dicembre al giorno della Befana con l'altro, alternandosi di anno in anno e con facoltà del genitore che non trascorre il giorno di Natale coi bambini di stare con loro l'intera giornata di Santo Stefano;
- Trascorrano con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta alternandosi di anno in anno, prevedendo che nei restanti giorni delle vacanze pasquali il padre possa frequentare i figli secondo il normale protocollo di visita. d) Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli fino a due settimane di ferie anche non consecutive, durante il quale verrà sospeso il protocollo di visita. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con i minori, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la prole nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. Inoltre ogni genitore comunicherà e concorderà con l'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 15 marzo di ogni anno. - I compleanni dei figli verranno trascorsi se ed in quanto possibile alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori e comunque in tali occasioni si organizzerà un'unica festa per il minore festeggiato alla potranno partecipare entrambi i genitori. - Entrambi i figli potranno partecipare alla catechesi religiosa organizzata dalla Parrocchia del Comune di
AM e ricevere i sacramenti della religione cristiana (Prima comunione e Santa
Cresima). - Entrambi i genitori quando hanno i figli con sé consentiranno il contatto telefonico con l'altro. - I genitori asseconderanno per quanto possibile e senza per questo rinunciare al loro ruolo educativo i desideri, le aspirazioni e le volontà dei figli minori. Disposizioni patrimoniali: - Nulla disporre circa il mantenimento reciproco dei coniugi, dato che entrambi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e quindi non prevedere alcun assegno di mantenimento /alimenti a carico di un coniuge a favore dell'altro, con conseguente reciproca rinuncia di corresponsione di un contributo per il loro mantenimento. - Prevedere che il signor
Pag. 11 di 19 se non costretto a dotare l'immobile in cui risiede di un nuovo impianto di CP_2 riscaldamento o di mutare la propria sistemazione abitativa ricercando un nuovo alloggio in locazione, continui a corrispondere alla signora , a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per il complessivo di € 500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, purché l'indice sia positivo, con bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata sul conto corrente della signora entro il giorno 15 di ogni mese. - Con la precisazione che l'assegno di Pt_1 mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli minori, ritenendosi nello stesso incluse – a titolo esemplificativo – le spese di vitto, la mensa scolastica, il concorso nelle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi…) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi id stagione, le spese di cancelleria scolastica, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola. - Disporre che le spese straordinarie, ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative, sostenute nell'interesse dei figli vengano divise fra i genitori nella misura del 50 % ciascuno che li detrarranno in pari misura dalle rispettive dichiarazioni dei redditi annuali. Precisando che per spese straordinarie si intendono quelle stabilite nel Protocollo del CNF 2017 alle quali le parti si dichiarano disposte a richiamarsi integralmente, prevedendo che se i costi extra in questione prevedono il preventivo accordo dei genitori gli stessi dovranno essere concordati dalle parti nelle loro necessarietà e congruità, tutto questo indipendentemente dal loro ammontare. - Disporre al contempo che i genitori si attengano al predetto Protocollo CNF 2017 anche per quel che concerne la preventiva concertazione delle spese extra per i figli che prevedono il loro accordo ed in ordine alle modalità di rimborso di tali costi a favore del genitore che li ha interamente anticipati. - Prevedere che l'assegno unico universale corrisposto dall' pari CP_3 attualmente ad € 398,00 e l'assegno al nucleo familiare corrisposto dalla P.A.T. pari attualmente ad € 178,00 ed ogni altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni dei figli e del nucleo presso cui costoro sono prevalentemente collocati vengano versati interamente alla madre nella sua qualità di genitore collocatario della prole. -
Disporre che i mobili e corredi contenuti nella casa di abitazione della madre
Pag. 12 di 19 rimangano assegnati a quest'ultima. - Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto con separati accordi alla divisione del patrimonio mobiliare comune e quindi null'altro hanno da pretendere reciprocamente a tale titolo. CONCLUSIONI RELATIVE ALLA
RICHIESTA DECLARATORIA DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO ALLA QUALE CI SI ASSOCIA Decorsi i termini di Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione delle parti - Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Trento il 22.09.2012 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 124 – Parte 2 – Serie A Uff, 1 anno 2012, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nei competenti Registri di Stato Civile. - Con conferma delle precitate condizioni di separazione. - Con il favore delle spese di lite”.
In data 13 febbraio 2025, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17, comma
1, c.p.c. con la quale ha contestato in maniera specifica, quantomeno parzialmente, le deduzioni, eccezioni, istanze e domande di cui alla comparsa di costituzione e risposta di controparte, richiamandosi integralmente a quanto dedotto e richiesto dalla stessa nel proprio ricorso per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 26 febbraio 2025, le parti – rappresentando di esser pervenuti, nelle more, in seguito allo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c., ad un accordo in merito alle condizioni della loro separazione e, in seguito, del loro divorzio – hanno depositato, in data 26 febbraio 2025, memoria comune finalizzata alla conversione delle domande cumulate di separazione e divorzio proposte ex art. 473 bis. 49 c.p.c. da contenziose in congiunte, rassegnando le seguenti richieste e conclusioni congiunte: “IN
PRIMO LUOGO pronunciare con sentenza la separazione personale tra i coniugi alle seguenti concordate CONDIZIONI 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere separati, fermi gli Parte_1 CP_2 obblighi di Legge compatibili con tale stato, ed ordinando al competente Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Trento l'annotazione della sentenza di separazione nei
Pubblici Registri;
In punto affidamento prole:
2. I figli minori e Per_2 Per_1 vengono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e con responsabilità genitoriale condivisa, con residenza anagrafica presso la madre in Via della Pozza n.
Pag. 13 di 19 15 – 38123 AM (TN) ove abiteranno prevalentemente.
3. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere prese con l'accordo di entrambi i genitori nell'interesse esclusivo dei figli stessi, e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. Ciascun genitore potrà esercitare la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà con sé i figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati con riguardo a tutte le questioni relative alla prole.
5. In ogni caso, qualora un genitore non possa occuparsi personalmente dei figli nei momenti di sua spettanza, dovrà sempre preferire l'affidamento della prole all'altro genitore – se disponibile – e solo in seconda ipotesi affidare i figli a terze persone. Con riguardo al piano genitoriale per i figli minorenni:
6. Stabilire che le frequentazioni fra i figli ed il padre avvengano secondo il seguente calendario e nei seguenti modi: a- Il signor terrà con sé i figli e CP_2 Per_1 Per_2
a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina o pomeriggio, a seconda delle turnistica di lavoro da egli svolta e fino alla domenica sera o lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola, sempre secondo la turnistica di lavoro da egli svolta;
all'interno del suddetto arco temporale relativo al fine settimana, i figli permarranno presso il padre limitatamente all'orario in cui il signor osserverà il turno di CP_2 riposo durante il fine settimana e quindi potrà effettivamente rimanere coi figli;
all'inizio del turno di riposo il padre passerà a prendere i figli presso la madre ed al termine del turno di riposo il padre riaccompagnerà i figli dalla madre;
il padre comunicherà alla madre i propri turni di lavoro e di riposo con almeno un mese di preavviso. b- Infrasettimanalmente il signor conformemente ai suoi turni di CP_2 lavoro starà coi propri figli secondo le seguenti modalità: - nei giorni in cui il signor presta il turno di lavoro del mattino (dalle ore 5,50 alle ore 14,00) prevedere CP_2 che il padre possa andare a prendere i figli a scuola verso le ore 16,30, faccia con loro merenda e li riaccompagni a casa della madre verso le ore 18/18,30; - nei giorni in cui il convenuto presta il turno di lavoro del pomeriggio (dalle ore 13,50 alle ore 22,00) disporre che il padre si attivi per condurre i figli a scuola per l'inizio delle lezioni almeno per tre giorni alla settimana;
- infine nei 4 giorni in cui il padre presta il turno di lavoro della notte (dalle ore 21,50 fino alle ore 6,00 del giorno successivo) prevedere
Pag. 14 di 19 che il signor si rechi a prendere i figli a scuola ed in particolare mangi con CP_2
, non anche con che fa il tempo pieno e quindi pranza in mensa, per Per_1 Per_2 condurre il figlio primogenito al doposcuola entro le ore 14,30 per poi riprendere entrambi i minori alla fine dei loro impegni di studio per fare con loro merenda e riportarli dalla madre verso le ore 18/18,30. Tale modalità di visita dovrà essere rivista a partire dall'anno scolastico 2025/2026 allorché il figlio frequenterà le scuole Per_1 superiori di secondo grado. Prevedere che nelle occasioni in cui i bambini stanno con il padre il pomeriggio sia preciso onere di quest'ultimo genitore fare in modo che i figli svolgano tutte le loro attività sia di studio che extrascolastiche in modo regolare accompagnandoli e andando a prendere i figli al termine di tali attività. Prevedere inoltre che durante ogni settimana i minori conformemente ai turni di lavoro prestati dal padre che si forniranno con cadenza mensile alla madre, possano pernottare a casa di tale genitore per almeno un giorno. c- Durante le vacanze natalizie e pasquali prevedere che i figli minori: - Trascorrano la prima settimana delle festività natalizie, indicativamente dal primo giorno di ferie scolastiche fino al giorno del 30 dicembre con un genitore e la settimana successiva dal 31 dicembre al giorno della Befana con l'altro, alternandosi di anno in anno e con facoltà del genitore che non trascorre il giorno di Natale coi bambini di stare con loro l'intera giornata di Santo Stefano. -
Trascorrano con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta alternandosi di anno in anno, prevedendo che nei restanti giorni delle vacanze pasquali il padre possa frequentare i figli secondo il normale protocollo di visita.
7. Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli fino a due settimane di ferie anche non consecutive, durante il quale verrà sospeso il protocollo di visita. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con i minori, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la prole nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria quale il genitore che ne avrà la custodia si renderà disponibile. Inoltre, ogni genitore comunicherà e concorderà con l'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 15 marzo di ogni anno.
8. I compleanni dei figli verranno trascorsi se ed in quanto possibile alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori e comunque in tali occasioni si organizzerà un'unica festa per il minore
Pag. 15 di 19 festeggiato alla potranno partecipare entrambi i genitori.
9. Entrambi i figli potranno partecipare alla catechesi religiosa organizzata dalla Parrocchia del Comune di
AM e ricevere i sacramenti della religione cristiana (Prima comunione e Santa
Cresima). 10. Con riferimento alle attività extra-scolastiche, i genitori dovranno acconsentire alla futura iscrizione dei figli ad almeno un corso per attività sportive ove ciò risultasse di gradimento dei minori, nei limiti delle rispettive disponibilità di tempo e di mezzi. 11. Durante le vacanze scolastiche estive i bambini potranno frequentare le scuole estive organizzate dal Comune o dalle Associazioni del territorio – salvo quando sopra meglio disciplinato. 12. Entrambi i genitori quando hanno i figli con sé consentiranno il contatto telefonico con l'altro. 13. I genitori asseconderanno per quanto possibile e senza per questo rinunciare al loro ruolo educativo i desideri, le aspirazioni e le volontà dei figli minori. Disposizioni patrimoniali: 14. Nulla disporre circa il mantenimento reciproco dei coniugi, dato che entrambi danno atto di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e quindi non prevedere alcun assegno di mantenimento /alimenti a carico di un coniuge a favore dell'altro, con conseguente reciproca rinuncia di corresponsione di un contributo per il loro mantenimento. 15.
Prevedere che il signor corrisponda alla signora , a titolo di CP_2 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio, per il complessivo di € 500,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, purché l'indice sia positivo, con bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata sul conto corrente della signora entro il giorno 15 di ogni mese. 16. Con la precisazione che l'assegno di Pt_1 mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei figli minori, ritenendosi nello stesso incluse – a titolo esemplificativo – le spese di vitto, la mensa scolastica, il concorso nelle spese di casa
(canone di locazione, utenze, consumi…) l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi id stagione, le spese di cancelleria scolastica, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola. 17. Disporre che le spese straordinarie, ivi comprese quelle sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative, sostenute nell'interesse dei figli vengano divise fra i genitori nella misura del 50 % ciascuno che li detrarranno in pari misura dalle rispettive dichiarazioni dei redditi annuali. Precisando che per spese
Pag. 16 di 19 straordinarie si intendono quelle stabilite nel Protocollo del CNF 2017 alle quali le parti si dichiarano disposte a richiamarsi integralmente, prevedendo che se i costi extra in questione prevedono il preventivo accordo dei genitori gli stessi dovranno essere concordati dalle parti nelle loro necessarietà e congruità, tutto questo indipendentemente dal loro ammontare. 18. Disporre al contempo che i genitori si attengano al predetto Protocollo CNF 2017 anche per quel che concerne la preventiva concertazione delle spese extra per i figli che prevedono il loro accordo ed in ordine alle modalità di rimborso di tali costi a favore del genitore che li ha interamente anticipati. 19. Prevedere che l'assegno unico universale corrisposto dall' e CP_3
l'assegno al nucleo familiare corrisposto dalla P.A.T. ed ogni altra diversa erogazione finalizzata a far fronte ai bisogni dei figli e del nucleo presso cui costoro sono prevalentemente collocati vengano versati interamente alla madre nella sua qualità di genitore collocatario della prole. 20. Prevedere che i coniugi intraprendano un percorso di mediazione familiare presso l'associazione Alfid di Trento al fine di risolvere eventuali loro contrasti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa. Considerata la difficoltà dei figli della coppia ed in particolare del primogenito nel frequentare l'attuale compagna del padre prevedere che tale Per_1 criticità venga risolta nell'ambito del precitato iter di mediazione o al di fuori dello stesso, eventualmente ricorrendo ad uno psicologo infantile di comune fiducia e facendo intraprendere al figlio , eventualmente anche insieme ai genitori se ciò Per_1 dovesse risultare opportuno, un percorso presso il suddetto psicologo infantile, allo scopo di verificare la possibilità di superare le predette difficoltà del figlio minore, ottenendo dallo specialista incaricato precise indicazioni con riguardo le tempistiche e le modalità di interazione del ragazzo con l'attuale compagna del padre. I relativi costi saranno sostenuti esclusivamente per tale voce di spesa al 60% dal padre e al 40% dalla madre, nel frattempo il padre asseconderà i desideri dei figli circa la frequentazione della compagna. Fermo restando che le parti si impegnano ad assumere idonee cautele anche nel caso in cui i figli minori dovessero manifestare eventuali difficoltà nel rapportarsi al nuovo compagno della madre con cui quest'ultima convive.
21. Disporre che i mobili e corredi contenuti nella casa di abitazione della madre rimangano assegnati a quest'ultima. 22. Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto
Pag. 17 di 19 con separati accordi alla divisione del patrimonio mobiliare comune e quindi null'altro hanno da pretendere reciprocamente a tale titolo. 23. le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti e i legali delle parti sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 della Legge nr. 247/2012”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto fissarsi udienza di prosecuzione per la pronuncia della dichiarazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da esse concordate.
Con provvedimento del 6 marzo 2025, il Giudice – vista l'istanza di anticipazione del procedimento, presentata dalle parti in data 27 febbraio 2025 a seguito del raggiungimento del predetto accordo (con richiesta di trattazione scritta, in conformità alla richiesta già avanzata dalle stesse ex art. 473 bis 51 c.p.c.) – ha anticipato la fissata udienza alla data del 20 marzo 2025, disponendone la trattazione scritta.
All'udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con sentenza nr. 311/2025, emessa in data 27-03-2025, e pubblicata in data 11-04-
2025, è stata pronunciata la separazione tra le parti, con conseguente rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia sul divorzio.
All'udienza del 18-12-2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'emissione della pronuncia di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Tanto premesso, si rileva che la domanda di divorzio è fondata e che va, pertanto, accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza nr. 311/2025, emessa in data 27-03-2025, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria di data 03-
12-2025. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo
3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni di cui alla “Memoria comune delle
Pag. 18 di 19 parti finalizzata alla conversione delle domande cumulate di separazione e divorzio proposte ex art. 43 bis 49 c.p.c. da contenziose in congiunte” del 25-02-2025, depositata telematicamente in data 26-02-2025, ovvero alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, con compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], i quali CP_2 hanno contratto matrimonio in AM – Trento (TN) in data 22 settembre 2012, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Trento al N. 124, P. II, S. A, Uff. 1, dell'anno 2012;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni di cui alla “Memoria comune delle parti finalizzata alla conversione delle domande cumulate di separazione e divorzio proposte ex art. 43 bis 49 c.p.c. da contenziose in congiunte” depositata telematicamente in data 26-02-2025;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore
LA Di RN
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