CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiavari - P.zza Nostra Signora Dell'Orto N. 1 16043 Chiavari GE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso P.zza Nostra Signora Dell'Orto N. 1 16043 Chiavari GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. A111 2023 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il contribuente chiede la totale riforma della sentenza impugnata e di conseguenza dichiarata la nullità dell'ingiunzione di pagamento di cui all'oggetto. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: Il Comune di Chiavari chiede il rigetto dell'appello e vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente C.F. impugnava l'Ingiunzione di pagamento Prot. n. A111/2023 emessa dal Comune di
Chiavari e derivante da avviso di accertamento IMU n. 85991/2020 anno 2015 e avviso di accertamento
IMU n. 84684 anno 2014 e ingiunzione IMU n. 74.
Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva : 1) la mancanza del visto di esecutorietà sull'ingiunzione di pagamento;
2) difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 legge 212/2000; 3) mancata sottoscrizione dell'ingiunzione; 4) inesistenza della notifica degli atti presupposti;
5) mancata asseverazione di conformità rispetto all'atto informatico originale da cui la copia analogica é tratta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Chiavari che contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la legittimità dell'ingiunzione.
La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso escludendo dalla ingiunzione le sanzioni irrogate negli avvisi di accertamento presupposti alla stessa ingiunzione. Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente denunciandone l'erroneità per non aver tenuto conto delle memorie presentate dal contribuentee di quanto discusso in aula nel contraddittorio delle parti e contestandone la genericità.
In particolare insiste nella mancanza del visto di esecutorietà sulla ingiunzione di pagamento impugnata, reitera, altresì, i rilievi relativi alla mancanza di sottoscrizione dell'atto e alla mancata asseverazione di conformità della copia analogica tratta dall'atto informatico originale ex art. 23 D.lgs. n.82/2005. Inoltre reitera il difetto di motivazione dell'ingiunzione e la mancata allegazione alla stessa degli avvisi di accertamento prodromici, omessa notifica del sollecito del pagamento anteriormente alla ingiunzioine per il recupero degli importi fino a 10.000,00 euro.
Si costituisce in giudizio il Comune di Chiavari che contesta l'atto di appello ed i motivi in esso contenuti, ribadendo la legittimità dell'ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio é preliminare affrontare l'eccezione sollevata dal contribuente e relativa alla mancata notifica del sollecito di pagamento prima dell'emissione e notifica dell'ingiunzione.
L'eccezione é fondata: infatti l'art. 1 comma 795 della legge n. 160/2019 ha sancito l'obbligatorietà della notifica del sollecito di pagamento per gli importi fino a euro 10.000,o00 al fine del contenimento di azioni cautelari ed esecutive.
Così prima di procedere alla riscossione coattiva l'Ente deve obbligatoriamente attivare il sollecito tramite
Pec o raccomandata, pena la nullità dell'atto ingiuntivo.
Trattasi, infatti, di un atto a garanzia del contribuente che non può essere ignorato dall'Ente pubblico.
L'art.1 comma 795 legge n. 160/2019 stabilisce espressamente : "Per il recupero degli importi fino ad euro 10.000,00, dopo che l'atto é divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva o cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto é scaduto e che., se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive".
Per quanto sopra accoglie l'appello del contribuente e condanna il Comune di Chiavari alle spese di quesgto grado che liquoida in euro 900,00 oltre oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente e condanna il Comune di Chiavari alle spese di questo grado che liquida in Euro 900,00 oltre oneri accessori.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiavari - P.zza Nostra Signora Dell'Orto N. 1 16043 Chiavari GE
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
Nominativo_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso P.zza Nostra Signora Dell'Orto N. 1 16043 Chiavari GE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 962/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. A111 2023 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Il contribuente chiede la totale riforma della sentenza impugnata e di conseguenza dichiarata la nullità dell'ingiunzione di pagamento di cui all'oggetto. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: Il Comune di Chiavari chiede il rigetto dell'appello e vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente C.F. impugnava l'Ingiunzione di pagamento Prot. n. A111/2023 emessa dal Comune di
Chiavari e derivante da avviso di accertamento IMU n. 85991/2020 anno 2015 e avviso di accertamento
IMU n. 84684 anno 2014 e ingiunzione IMU n. 74.
Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva : 1) la mancanza del visto di esecutorietà sull'ingiunzione di pagamento;
2) difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 legge 212/2000; 3) mancata sottoscrizione dell'ingiunzione; 4) inesistenza della notifica degli atti presupposti;
5) mancata asseverazione di conformità rispetto all'atto informatico originale da cui la copia analogica é tratta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Chiavari che contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la legittimità dell'ingiunzione.
La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso escludendo dalla ingiunzione le sanzioni irrogate negli avvisi di accertamento presupposti alla stessa ingiunzione. Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente denunciandone l'erroneità per non aver tenuto conto delle memorie presentate dal contribuentee di quanto discusso in aula nel contraddittorio delle parti e contestandone la genericità.
In particolare insiste nella mancanza del visto di esecutorietà sulla ingiunzione di pagamento impugnata, reitera, altresì, i rilievi relativi alla mancanza di sottoscrizione dell'atto e alla mancata asseverazione di conformità della copia analogica tratta dall'atto informatico originale ex art. 23 D.lgs. n.82/2005. Inoltre reitera il difetto di motivazione dell'ingiunzione e la mancata allegazione alla stessa degli avvisi di accertamento prodromici, omessa notifica del sollecito del pagamento anteriormente alla ingiunzioine per il recupero degli importi fino a 10.000,00 euro.
Si costituisce in giudizio il Comune di Chiavari che contesta l'atto di appello ed i motivi in esso contenuti, ribadendo la legittimità dell'ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio é preliminare affrontare l'eccezione sollevata dal contribuente e relativa alla mancata notifica del sollecito di pagamento prima dell'emissione e notifica dell'ingiunzione.
L'eccezione é fondata: infatti l'art. 1 comma 795 della legge n. 160/2019 ha sancito l'obbligatorietà della notifica del sollecito di pagamento per gli importi fino a euro 10.000,o00 al fine del contenimento di azioni cautelari ed esecutive.
Così prima di procedere alla riscossione coattiva l'Ente deve obbligatoriamente attivare il sollecito tramite
Pec o raccomandata, pena la nullità dell'atto ingiuntivo.
Trattasi, infatti, di un atto a garanzia del contribuente che non può essere ignorato dall'Ente pubblico.
L'art.1 comma 795 legge n. 160/2019 stabilisce espressamente : "Per il recupero degli importi fino ad euro 10.000,00, dopo che l'atto é divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva o cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto é scaduto e che., se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive".
Per quanto sopra accoglie l'appello del contribuente e condanna il Comune di Chiavari alle spese di quesgto grado che liquoida in euro 900,00 oltre oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del contribuente e condanna il Comune di Chiavari alle spese di questo grado che liquida in Euro 900,00 oltre oneri accessori.