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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. VI CH IS, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 591/2021, tra le seguenti parti:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Cesare De Carolis e Anna Capaldi, giusta procura in atti;
- attrice
(P.IVA. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Passalacqua e Achille Di Lello, giusta procura in atti;
- convenuta in garanzia
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Magazzù, giusta procura in atti;
- convenuta Oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione notificato il 15/03/2012 la ha promosso il giudizio R.G. CP_1
n. 934/2012 chiedendo in via principale la condanna al pagamento di crediti vantati nei confronti di diversi debitori, tra cui per la somma di € 4.455,60, e in via CP_3 subordinata la condanna di a corrispondere Controparte_2
a anche in via equitativa e a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti azionati, CP_1
l'importo risultato dovuto dai debitori principali.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che, con contratto di cessione stipulato in data 11/03/2011, Parte_1
e hanno acquistato da in
[...] CP_1 CP_4 Parte_1
Amministrazione Straordinaria, in Amministrazione Straordinaria, CP_2 [...] in Amministrazione Straordinaria e CP_5 Controparte_6 in Amministrazione Straordinaria i rami d'azienda RR ai sensi dell'art. 2555 c.c. e i crediti individuati dall'art.
3.3.4. del contratto di cessione;
- che, con scrittura privata ricognitiva del 15/09/2011, le parti hanno definito congiuntamente e in buona fede la situazione patrimoniale di trasferimento dei rami d'azienda;
- che risulta non pagato il credito di € 4.455,60 vantato nei confronti della CP_3 per fornitura di merce.
[...]
Con comparsa del 12/11/2012 si è costituita in giudizio la eccependo CP_3
l'incompetenza per valore del tribunale adito in favore del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. in vigore all'epoca della notifica dell'atto di citazione e contestando nel merito la pretesa attorea, poiché non ha mai ricevuto la merce né la fattura n. 2545/2010 del 30/07/2010.
Con comparsa del 24/12/2012 si è costituita in giudizio Controparte_2
, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto per le seguenti
[...] ragioni: in via principale, per inapplicabilità della garanzia di cui all'art. 1266 c.c. nel caso di specie, trattandosi di una cessione di azienda e non di una cessione di crediti;
in via subordinata, per aver espressamente rinunciato ad una (eventuale ed inesistente) CP_1 garanzia, ai sensi dell'art. 11.3 del contratto di cessione;
in ogni caso, per assoluta carenza di prova circa l'inesistenza dei crediti ceduti;
sempre in ogni caso, per aver CP_2 svolto un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. basata sui plurimi e gravissimi inadempimenti della parte attrice rispetto al contratto di cessione. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza: degli inadempimenti dell'attrice e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento delle penali di cui all'articolo 10.1 del contratto di cessione, nonché al risarcimento del maggior danno subito da ITC ex art. 10.3 del contratto di cessione;
della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 23/09/2015 (cfr. pagg. 23 e 24) parte attrice, ricostruendo la vicenda (cfr. doc. 56) ha verificato che né la fattura n. 2545 del 30/07/2010, né la merce portata dalla stessa sono state consegnate alla e ha CP_3 così potuto escludere l'esistenza del credito vantato da in amministrazione CP_2 straordinaria verso la al momento della cessione. Con memoria ex art. 183, CP_3 comma 6, n. 3 c.p.c. ha precisato come del credito azionato nei confronti di CP_3 deve rispondere ai sensi dell'art. 1266 c.c. Controparte_2
Con provvedimento del 16/02/2021, il G.I. ha disposto la separazione del giudizio in plurimi diversi procedimenti, ciascuno dei quali avente ad oggetto le singole domande principali proposte da nei confronti dei rispettivi debitori principali, nonché le CP_1 corrispondenti domande di garanzia, azionate in via subordinata dalla stessa attrice nei confronti di . Controparte_2
Oggi si controverte circa il credito vantato dalla quale cessionaria della CP_1 [...] in Amministrazione straordinaria, nei confronti della CP_2 CP_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2025.
OSSERVA
L'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla nella comparsa di CP_3 costituzione è fondata e merita accoglimento.
In particolare, con atto di citazione del 13/03/2012, ha chiesto la condanna della CP_1 al pagamento dell'importo di € 4.455,66, oltre interessi dalla scadenza al CP_3 saldo, per forniture di merci, come da estratto conto allegato alla lettera di datata CP_1
15 agosto 2011.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., vigente al momento della proposizione della domanda,
“il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
La modifica introdotta con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha elevato la competenza alle cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la conseguenza che ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Dunque, ai fini della competenza ratione temporis, deve aversi riguardo alla soglia di € 5.000,00. A ciò si aggiunge che “ai fini della determinazione della competenza per valore, in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale gli interessi di mora già maturati ante litem ed autonomamente richiesi, ma non quelli moratori scaduti che formano oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore” (Corte di Cassazione, 19 luglio 2017 n. 17860).
Nel caso in esame, poiché parte attrice ha formulato una richiesta generica di interessi, questi non sono computabili nel valore della causa ai fini della determinazione della competenza.
Ne consegue che il valore della domanda ammonta a € 4.455,66, somma inferiore al limite di € 5.000,00 previsto dall'art. 7, comma 1, c.p.c.
Pertanto, va dichiarata la incompetenza per valore del Tribunale di Isernia in favore del Giudice di Pace.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace.
Condanna alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_2 [...]
, delle spese di lite che così liquida: Controparte_2
- € 2.934,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di CP_3
- € 2.934,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti,
. Controparte_2
Isernia, 2.12.2025
Il giudice
VI CH IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. VI CH IS, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 591/2021, tra le seguenti parti:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Cesare De Carolis e Anna Capaldi, giusta procura in atti;
- attrice
(P.IVA. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Passalacqua e Achille Di Lello, giusta procura in atti;
- convenuta in garanzia
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Magazzù, giusta procura in atti;
- convenuta Oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione notificato il 15/03/2012 la ha promosso il giudizio R.G. CP_1
n. 934/2012 chiedendo in via principale la condanna al pagamento di crediti vantati nei confronti di diversi debitori, tra cui per la somma di € 4.455,60, e in via CP_3 subordinata la condanna di a corrispondere Controparte_2
a anche in via equitativa e a titolo di garanzia in quanto cedente i crediti azionati, CP_1
l'importo risultato dovuto dai debitori principali.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che, con contratto di cessione stipulato in data 11/03/2011, Parte_1
e hanno acquistato da in
[...] CP_1 CP_4 Parte_1
Amministrazione Straordinaria, in Amministrazione Straordinaria, CP_2 [...] in Amministrazione Straordinaria e CP_5 Controparte_6 in Amministrazione Straordinaria i rami d'azienda RR ai sensi dell'art. 2555 c.c. e i crediti individuati dall'art.
3.3.4. del contratto di cessione;
- che, con scrittura privata ricognitiva del 15/09/2011, le parti hanno definito congiuntamente e in buona fede la situazione patrimoniale di trasferimento dei rami d'azienda;
- che risulta non pagato il credito di € 4.455,60 vantato nei confronti della CP_3 per fornitura di merce.
[...]
Con comparsa del 12/11/2012 si è costituita in giudizio la eccependo CP_3
l'incompetenza per valore del tribunale adito in favore del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. in vigore all'epoca della notifica dell'atto di citazione e contestando nel merito la pretesa attorea, poiché non ha mai ricevuto la merce né la fattura n. 2545/2010 del 30/07/2010.
Con comparsa del 24/12/2012 si è costituita in giudizio Controparte_2
, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto per le seguenti
[...] ragioni: in via principale, per inapplicabilità della garanzia di cui all'art. 1266 c.c. nel caso di specie, trattandosi di una cessione di azienda e non di una cessione di crediti;
in via subordinata, per aver espressamente rinunciato ad una (eventuale ed inesistente) CP_1 garanzia, ai sensi dell'art. 11.3 del contratto di cessione;
in ogni caso, per assoluta carenza di prova circa l'inesistenza dei crediti ceduti;
sempre in ogni caso, per aver CP_2 svolto un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. basata sui plurimi e gravissimi inadempimenti della parte attrice rispetto al contratto di cessione. In via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza: degli inadempimenti dell'attrice e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento delle penali di cui all'articolo 10.1 del contratto di cessione, nonché al risarcimento del maggior danno subito da ITC ex art. 10.3 del contratto di cessione;
della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 23/09/2015 (cfr. pagg. 23 e 24) parte attrice, ricostruendo la vicenda (cfr. doc. 56) ha verificato che né la fattura n. 2545 del 30/07/2010, né la merce portata dalla stessa sono state consegnate alla e ha CP_3 così potuto escludere l'esistenza del credito vantato da in amministrazione CP_2 straordinaria verso la al momento della cessione. Con memoria ex art. 183, CP_3 comma 6, n. 3 c.p.c. ha precisato come del credito azionato nei confronti di CP_3 deve rispondere ai sensi dell'art. 1266 c.c. Controparte_2
Con provvedimento del 16/02/2021, il G.I. ha disposto la separazione del giudizio in plurimi diversi procedimenti, ciascuno dei quali avente ad oggetto le singole domande principali proposte da nei confronti dei rispettivi debitori principali, nonché le CP_1 corrispondenti domande di garanzia, azionate in via subordinata dalla stessa attrice nei confronti di . Controparte_2
Oggi si controverte circa il credito vantato dalla quale cessionaria della CP_1 [...] in Amministrazione straordinaria, nei confronti della CP_2 CP_3
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/03/2025.
OSSERVA
L'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla nella comparsa di CP_3 costituzione è fondata e merita accoglimento.
In particolare, con atto di citazione del 13/03/2012, ha chiesto la condanna della CP_1 al pagamento dell'importo di € 4.455,66, oltre interessi dalla scadenza al CP_3 saldo, per forniture di merci, come da estratto conto allegato alla lettera di datata CP_1
15 agosto 2011.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, c.p.c., vigente al momento della proposizione della domanda,
“il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
La modifica introdotta con il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha elevato la competenza alle cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, con la conseguenza che ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Dunque, ai fini della competenza ratione temporis, deve aversi riguardo alla soglia di € 5.000,00. A ciò si aggiunge che “ai fini della determinazione della competenza per valore, in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale gli interessi di mora già maturati ante litem ed autonomamente richiesi, ma non quelli moratori scaduti che formano oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore” (Corte di Cassazione, 19 luglio 2017 n. 17860).
Nel caso in esame, poiché parte attrice ha formulato una richiesta generica di interessi, questi non sono computabili nel valore della causa ai fini della determinazione della competenza.
Ne consegue che il valore della domanda ammonta a € 4.455,66, somma inferiore al limite di € 5.000,00 previsto dall'art. 7, comma 1, c.p.c.
Pertanto, va dichiarata la incompetenza per valore del Tribunale di Isernia in favore del Giudice di Pace.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace.
Condanna alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_2 [...]
, delle spese di lite che così liquida: Controparte_2
- € 2.934,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti, in favore di CP_3
- € 2.934,80 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti,
. Controparte_2
Isernia, 2.12.2025
Il giudice
VI CH IS