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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 6333/2024
TRA
1 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Sergio Casareale (C.F.
) e (C.F. C.F._2 Parte_2
) C.F._3
- ricorrente -
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_4
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.5.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
2 codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio rassegna le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di Pt_3
n.6014919200020 (2022/900177) presentata dal dott.
[...]
in data 1 marzo 2022, con conseguente diritto del Parte_4
ricorrente al beneficio richiesto dalla data di presentazione della domanda sino al 13 settembre 2022, data di assunzione dello stesso nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle finanze;
2)
Conseguentemente condannare l' Controparte_2
a riconoscere e corrispondere al
[...]
ricorrente quanto dovuto a titolo di Dis-coll per il periodo indicato o altro periodo che risulti conforme a giustizia, per un importo comunque non inferiore ad € 7.983,10 o altro comunque conforme a giustizia, oltre interessi, rivalutazione e ogni altra indennità dovuta per legge in ragione della posizione assunta, così come determinati ex lege al saldo effettivo;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Va premesso che la presente causa viene decisa secondo il principio della “ragione più liquida” che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass.
3 ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
Va altresì premesso che Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato l'Ordinanza Ingiunzione OI –
000762871 emessa dal Direttore della Sede provinciale di CP_1
Bari per violazione dell'art.2, co.
1-bis, d.l. n.463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n.638/1983, come sostituito dall'art.3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n.8 e novellato dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023,
n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa nei confronti della parte opponente nella sua incontestata qualità di rappresentante legale della Società Meccanica Engineering
Lorusso S.R.L.S. ed asserito autore della violazione del mancato versamento delle ritenute di legge per l'anno 2018.
Parte opponente impugna l'ordinanza ingiunzione notificatagli contestando esclusivamente l'omessa notifica dell' avviso di accertamento prodromico alla emissione della ordinanza impugnata. Ebbene, tale deduzione risulta smentita per tabulas dalla documentazione prodotta dall' da cui si evince che CP_1
l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata preceduta dalla notifica della prodromica diffida accertativa della violazione.
In particolare, il sottostante accertamento (cfr. doc. allegata) della violazione è stato notificato alla parte opponente in data
24.06.2022 (cfr. cartolina di notifica dell'atto di accertamento della violazione in atti), con detto accertamento è stato verificato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all nei flussi UniEmens e DM 10 per gli CP_1
importi indicati con riferimento a ciascuna singola mensilità
4 indicata relativamente ai periodi ivi indicati e segnatamente in relazione all'anno 2018 è stato verificato e contestato l'omesso versamento delle ritenute riferibili all'intero periodo dal 12/2017
(da versare comunque a gennaio 2018) all' agosto 2018, importo ritenute non versate euro 3.940,00. E' appena il caso di rammentare che nel caso delle sanzioni amministrative ex articolo
2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve tenersi conto della modifica intervenuta ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 67/2014, come modificato dall'art.23 del D.L.
48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, sul regime sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Recita infatti la norma: L'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.». L'art.8 del d. lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Con propria circolare n. 121/2016,
5 ha illustrato il nuovo quadro normativo che ha introdotto CP_1
due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione. Con altra circolare n. 32/2022, ha fornito le CP_1
disposizioni operative necessarie all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Prima di emettere l'Ordinanza ingiunzione, come già detto, l ha regolarmente notificato al trasgressore il CP_2
provvedimento di accertamento della violazione, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 /11/1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. E'stato poi emanato il dl
48/2023 che all'art. 23 ha rimodulato gli importi oggetto di ingiunzione circoscrivendoli tra un minimo di una volta e mezzo l'importo delle ritenute non versate ed un massimo di quattro volte rispetto alla originaria omissione ed a tale limitazione l' si è attenuto applicando retroattivamente la nuova CP_2
disciplina a beneficio della parte opponente. Ebbene, non avendo la parte opponente sollevato ulteriori rilievi oltre l'asserita infondata omessa notifica dell'atto di accertamento, essendo incontestato che la parte opponente nel periodo in contestazione come individuato nell' ordinanza ingiunzione opposta abbia omesso il versamento all'Ente delle ritenute di legge effettuate in danno dei lavoratori relativamente alle mensilità individuate
6 nell'atto di accertamento della violazione notificato, il ricorso non può che essere rigettato (senza che possa attribuirsi alcuna valenza alla deduzione di parte ricorrente di avere venduto la propria quota societaria nel 2019, in quanto la violazione per cui
è causa è riferibile all'anno 2018).
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La novità della controversia e la natura interpretativa delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 25.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, ai sensi dapprima dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 6333/2024
TRA
1 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Sergio Casareale (C.F.
) e (C.F. C.F._2 Parte_2
) C.F._3
- ricorrente -
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ), CodiceFiscale_4
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.5.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l per sentir accogliere le CP_1
conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, CP_1
chiedendo rigettarsi la domanda.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di
2 codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, veniva decisa.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente nel presente giudizio rassegna le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di Pt_3
n.6014919200020 (2022/900177) presentata dal dott.
[...]
in data 1 marzo 2022, con conseguente diritto del Parte_4
ricorrente al beneficio richiesto dalla data di presentazione della domanda sino al 13 settembre 2022, data di assunzione dello stesso nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle finanze;
2)
Conseguentemente condannare l' Controparte_2
a riconoscere e corrispondere al
[...]
ricorrente quanto dovuto a titolo di Dis-coll per il periodo indicato o altro periodo che risulti conforme a giustizia, per un importo comunque non inferiore ad € 7.983,10 o altro comunque conforme a giustizia, oltre interessi, rivalutazione e ogni altra indennità dovuta per legge in ragione della posizione assunta, così come determinati ex lege al saldo effettivo;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Va premesso che la presente causa viene decisa secondo il principio della “ragione più liquida” che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass.
3 ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
Va altresì premesso che Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato l'Ordinanza Ingiunzione OI –
000762871 emessa dal Direttore della Sede provinciale di CP_1
Bari per violazione dell'art.2, co.
1-bis, d.l. n.463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n.638/1983, come sostituito dall'art.3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n.8 e novellato dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023,
n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa nei confronti della parte opponente nella sua incontestata qualità di rappresentante legale della Società Meccanica Engineering
Lorusso S.R.L.S. ed asserito autore della violazione del mancato versamento delle ritenute di legge per l'anno 2018.
Parte opponente impugna l'ordinanza ingiunzione notificatagli contestando esclusivamente l'omessa notifica dell' avviso di accertamento prodromico alla emissione della ordinanza impugnata. Ebbene, tale deduzione risulta smentita per tabulas dalla documentazione prodotta dall' da cui si evince che CP_1
l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata preceduta dalla notifica della prodromica diffida accertativa della violazione.
In particolare, il sottostante accertamento (cfr. doc. allegata) della violazione è stato notificato alla parte opponente in data
24.06.2022 (cfr. cartolina di notifica dell'atto di accertamento della violazione in atti), con detto accertamento è stato verificato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all nei flussi UniEmens e DM 10 per gli CP_1
importi indicati con riferimento a ciascuna singola mensilità
4 indicata relativamente ai periodi ivi indicati e segnatamente in relazione all'anno 2018 è stato verificato e contestato l'omesso versamento delle ritenute riferibili all'intero periodo dal 12/2017
(da versare comunque a gennaio 2018) all' agosto 2018, importo ritenute non versate euro 3.940,00. E' appena il caso di rammentare che nel caso delle sanzioni amministrative ex articolo
2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve tenersi conto della modifica intervenuta ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 67/2014, come modificato dall'art.23 del D.L.
48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, sul regime sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Recita infatti la norma: L'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.». L'art.8 del d. lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Con propria circolare n. 121/2016,
5 ha illustrato il nuovo quadro normativo che ha introdotto CP_1
due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione. Con altra circolare n. 32/2022, ha fornito le CP_1
disposizioni operative necessarie all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Prima di emettere l'Ordinanza ingiunzione, come già detto, l ha regolarmente notificato al trasgressore il CP_2
provvedimento di accertamento della violazione, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 /11/1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. E'stato poi emanato il dl
48/2023 che all'art. 23 ha rimodulato gli importi oggetto di ingiunzione circoscrivendoli tra un minimo di una volta e mezzo l'importo delle ritenute non versate ed un massimo di quattro volte rispetto alla originaria omissione ed a tale limitazione l' si è attenuto applicando retroattivamente la nuova CP_2
disciplina a beneficio della parte opponente. Ebbene, non avendo la parte opponente sollevato ulteriori rilievi oltre l'asserita infondata omessa notifica dell'atto di accertamento, essendo incontestato che la parte opponente nel periodo in contestazione come individuato nell' ordinanza ingiunzione opposta abbia omesso il versamento all'Ente delle ritenute di legge effettuate in danno dei lavoratori relativamente alle mensilità individuate
6 nell'atto di accertamento della violazione notificato, il ricorso non può che essere rigettato (senza che possa attribuirsi alcuna valenza alla deduzione di parte ricorrente di avere venduto la propria quota societaria nel 2019, in quanto la violazione per cui
è causa è riferibile all'anno 2018).
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La novità della controversia e la natura interpretativa delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 25.03.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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