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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7900 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 22123/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LU CE RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22123/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRONI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO SOCRATE MARIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CASAGLI MARGHERITA ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia CP_ istruttoria In via principale - accertare la responsabilità dell' per le ragioni dedotte in giudizio e CP_ per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno pari a Euro 50.835,45, oltre ad interessi di mora, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia In via istruttoria - ammettere le istanze istruttorie come formulate al paragrafo 2 della memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 2 cod. proc. civ. depositata in data 19 marzo 2024 In ogni caso - con vittoria di spese;
- con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 e/o comma 3, cod. proc. civ. Salvis Juribus”
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguente provvedimento;
in pagina 1 di 13 via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un danno subito da parte attrice, accertare e dichiarare un concorso colposo della stessa nella sua causazione e una riduzione dello stesso in ragione di quanto dedotto in narrativa;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, l' , chiedendo la condanna del Controparte_2 convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali da lui patiti, da liquidarsi nella misura di euro
50.835,45, oltre ad interessi di mora, nonché alla rifusione delle spese di lite, per la responsabilità derivante dal contatto sociale qualificato per avere l'attore, assessore del Comune di Basiglio (MI), con deleghe al 'Bilancio, Tributi, Controllo di Gestione – Partecipate', rinunciato a percepire l'indennità di funzione mensile per aderire al trattamento pensionistico anticipato (cd. quota 100), introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26 in virtù dell'interpretazione fornita dall' (in ordine al relativo art. 14, comma 3, che prevede la non CP_1 cumulabilità del trattamento pensionistico, “a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
Euro 5.000,00 lordi annui”).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l' , eccependo l'incompetenza CP_1 del Tribunale di Roma in favore di quello di Milano e chiedendone il rigetto della pretesa avversaria in quanto infondata, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione di incompetenza in favore dell'intestato Tribunale, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio e compensando le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 13 La parte attrice ha pertanto riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale e l' si è costituita CP_1 con deposito di comparsa di risposta, in cui, oltre al reiterare le richieste di rigetto della domanda avversaria, ha chiesto di “dichiarare la competenza funzionale del Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. l'udienza è stata differita al giorno 26.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. a ritroso rispetto all'indicata udienza e, preso atto dell'impossibilità di addivenire a soluzioni conciliative, sono state ammesse le prove orali formulate dalla parte attrice.
All'esito dell'escussione della teste il procedimento è stato differito per essere Testimone_1 trattenuto in decisione all'udienza del giorno 14.10.2025, con assegnazione a ritroso dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito del deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 14.10.2025 la scrivente ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda è infondata e va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che nelle conclusioni precisate nella nota depositata in via telematica il giorno 9.7.2025 l' non ha reiterato la richiesta di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito CP_1 in funzione del giudice del lavoro territorialmente competente. In proposito si osserva che l'eccezione andrebbe in ogni caso disattesa, non trattandosi di incompetenza, bensì di mera ripartizione interna degli affari, in adesione al principio secondo cui “la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario” (Cass. n.
6179/2019 e ancora Cass. SU n. 19182/2019 in cui si legge: “per il rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria (su cui, tra le tante, le pronunce del 5/5/2015, n. 8905, del 23/9/2009, n. 20494, del
9/8/2004, n. 15391), e tra il tribunale fallimentare e il tribunale ordinario (su cui si richiamano le pronunce del 1/3/2019, n. 6179 e del 10/4/2017, n. 9198), inteso sempre nel senso dell'esclusione di ogni questione di competenza, trattandosi di una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario”).
pagina 3 di 13 Peraltro, la scelta del cd. rito ordinario, essendo stato ampiamente garantito il contraddittorio con l'assegnazione, sia dei termini ex art. 171 ter c.p.c., sia in sede decisoria per lo scambio degli scritti conclusivi, non ha fornito in concreto pregiudizio alcuno rispetto all'esercizio del diritto di difesa della parte convenuta rispetto ad una eventuale opzione per il cd. rito lavoro in caso di sussumibilità della domanda nel novero dell'art. 442 c.p.c.
Tanto premesso nel merito si osserva che la parte attrice ha dedotto di far valere una responsabilità da cd. contatto sociale, allegando che “la responsabilità che sorge in capo alla P.A. per effetto della lesione dell'affidamento del privato ha natura di responsabilità da contatto sociale qualificato dallo status della P.A., ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., perché il contatto che sorge tra amministrato e
Amministrazione fa sorgere uno specifico dovere di comportamento, nell'ambito di un rapporto puntuale e differenziato”; secondo l'attore si tratta, dunque, di una 'responsabilità relazionale', da inquadrare nell'ambito della responsabilità da violazione del rapporto obbligatorio, fondato sull'affidamento che il privato ripone nell'amministrazione poiché l'ente convenuto gli ha fornito un errato parere circa l'applicazione della norma previdenziale, che è stata fonte di perdita patrimoniale per non invece inquadrabile nella fattispecie della responsabilità aquiliana. Parte_1
La qualificazione giuridica della parte attrice risulta corretta, in quanto la responsabilità da contatto sociale è una forma di responsabilità da inadempimento che si fonda sugli obblighi di protezione di un soggetto nei confronti di un altro (tra cui anche la PA ed il cittadino), che non è qualificabile, né come extracontrattuale, né come contrattuale in senso proprio, configurandosi piuttosto come una responsabilità di tipo relazionale, o da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ.; nella relazione PA-cittadino ciò si verifica sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione, sia nel caso in cui il danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato;
in altre parole si tratta di “contatto sociale qualificato dallo status della pubblica amministrazione quale soggetto tenuto all'osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti” (Cass., Sez. Un.,
n. 8236/2020). Ad avviso della Cassazione, infatti, la responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevole del privato non consiste affatto “nella c.d. “responsabilità del passante”, essendo ravvisabile un quid pluris rispetto al generale precetto del neminem laedere;
infatti, la
pagina 4 di 13 “responsabilità … sorge tra soggetti che si conoscono reciprocamente già prima che si verifichi un danno;
danno che consegue non alla violazione di un dovere di prestazione ma alla violazione di un dovere di protezione, il quale sorge non da un contratto ma dalla relazione che si instaura tra
l'amministrazione ed il cittadino nel momento in cui quest'ultimo entra in contatto con la prima” (così
Cass., Sez. Un., n. 8236/2020 e Cass., Sez. Un., n. 1567/2023).
In punto di riparto dell'onere probatorio specificamente in tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole, il relativo nesso di causalità e il danno lamentato, mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico, o che l'evento di danno non le è imputabile (Cass. n. 13289/2025).
A fronte del generale riconoscimento di obblighi cd. di protezione in capo alla pubblica amministrazione rispetto al privato, destinatario di un atto amministrativo, occorre esaminare la peculiarità del caso di specie, caratterizzata dalla richiesta di trattamento pensionistico secondo l'opzione cd. quota 100, introdotta con il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26 da parte dell'attore, che, in quanto assessore comunale, beneficiava di un'indennità.
In specie risulta per tabulas che:
- con comunicazione del 13.3.2019 pervenuta al Comune di Basiglio e protocollata in pari data egli ha rinunciato con effetto dal 31.3.2019 all'indennità riconosciuta come assessore (v. doc. n.
4 sub fascicolo .zip denominato doc. n. 2);
- con richiesta del 16.12.2019 egli ha chiesto all' di chiarire l'ammissibilità del cumulo CP_1 dell'indennità prevista con l'assunta qualifica di assessore e l'accesso al trattamento pensionistico e l' per la sede di competenza ha risposto che “l'importo massimo CP_1 percepibile a titolo di prestazione occasionale è di 5000 euro” (v. doc. n. 5 sub fascicolo .zip denominato doc. n. 2);
pagina 5 di 13 - con istanza del 23.8.2022 l'attore ha richiesto all'INPS di chiarire se la percezione dell'indennità come assessore comunale sia cumulabile con i redditi pensionistici derivanti dall'adesione al trattamento pensionistico anticipato cd. quota 100 (v. doc. n. 6 sub fascicolo
.zip denominato doc. n. 2);
- con comunicazione del 15.9.2022 pervenuta al Comune di Basiglio e protocollata il 22.9.2022 egli ha revocato la rinuncia all'indennità riconosciuta come assessore (v. doc. n. 8 sub fascicolo
.zip denominato doc. n. 2).
Nel corso del presente giudizio è stata assunta la testimonianza di escussa Testimone_1 all'udienza del 30.1.2025, che ha riferito che:
- l'attore è “stato uno dei primi a presentare domanda perché lui non lavorava, era un ex dirigente e non lavorava dopo di che è uscito nel 2019 il decreto legge che ha istituito quota
100 e il reddito di cittadinanza;
da noi c'era una grossa pressione per lavorare subito le domande di pensionamento perché ad aprile potevano andare in pensione le persone che nel
2018 avevano maturato i requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi, raggiunti entro il
31.12.2018 e chi li aveva raggiunti poteva andare in pensione il 1.4.2019 (i dipendenti privati, quelli pubblici ad agosto 2019)”; CP_
- ha precisato che “Dopo il DL l' [ha fatto] uscire di fretta una circolare perché avevamo bisogno di più notizie, intendo precisazioni, per poter liquidare le pensioni perché tutti quelli fuori dal mercato del lavoro e avrebbero dovuto in pensione con raggiungimento del requisito della vecchiaia hanno approfittato dell'entrata in vigore della legge;
aggiungo che tanti si sono anche licenziati. Fanno una videoconferenza con i funzionari dell' a Roma e con gli CP_1 esperti della materia e ci danno istruzioni rispetto alla casistica che poteva capitare e poi c'era la possibilità di fare delle domande. Ci hanno detto di stare attenti e che bisognava essere rigorosissimi sul fatto che i pensionandi non potessero lavorare sino all'età della vecchiaia e che dovessero percepire un importo per prestazione occasionale di 5.000 euro annui lordi perché se un pensionato avesse lavorato come dipendente anche solo un giorno o avesse superato quel limite avrebbe perso la pensione per quell'anno” (v. verbale della citata udienza).
La teste ha confermato il capitolo 1 ed il capitolo 2, aggiungendo, che, a fronte della richiesta nella conferenza se i politici potessero lavorare lo stesso e chiedere la pensione quota 100, “qualcuno aveva
pagina 6 di 13 risposto di sì, ma solo le cariche elettive. Ricordo che nella circolare non c'era scritto, ma io me lo ero segnata come appunto”; ella ha precisato che l'attore aveva riferito di guadagnare 12.000 euro all'anno, sì che la risposta era stata che “la circolare indicava l'importo di euro 5.000,00 lordi come soglia massima come prestazione occasionale e quindi non potendo rischiare che lui perdesse l'anno di pensione .. gli [aveva indicato] quello che diceva la circolare [non risultando] che l'assessore fosse una carica elettiva, come da indicazioni che hanno fornito alla conferenza”. La teste ha aggiunto: “lui mi ha detto che faceva l'assessore, io gli ho detto che il massimo di prestazione occasionale era 5000,00 euro e lui mi ha detto che ne prendeva 12.000,00 e allora io gli ho detto che avrebbe superato la soglia massima che erano 5.000,00 euro lordi, per come diceva la circolare. Io non mi potevo permettere di fargli perdere la pensione e non la potevo proprio liquidare. Lui mi ha mandato una lettera in cui il sindaco scriveva che avrebbe assegnato una borsa di studio a qualcuno e lui avrebbe continuato a fare
l'assessore gratuitamente e con questa nota io gli ho liquidato la pensione” (v. verbale della citata udienza).
La teste ha peraltro chiarito che l'indennità percepita dall'assessore è assimilabile ad una prestazione occasionale superiore a euro 5.000,00, aggiungendo “lui non mi ha chiesto se l'indennità costituisse reddito di lavoro, lui mi ha detto che percepiva una indennità di euro 12.000,00 e dato che per la circolare la soglia massima per presentare domanda era di euro 5.000 annui lordi per prestazione occasionale io gli ho detto che percependo quell'importo io non potevo liquidare la pensione”. La teste ha confermato anche che “dopo sono intervenuti dei chiarimenti che hanno consentito la liquidazione della pensione anche in caso di percezione di indennità-prestazione occasionali con somma superiore”, precisando che dopo “hanno fatto un'altra circolare e hanno aggiunto che le cariche elettive erano esentate e facevano riferimento a qualche articolo del TUEL, nonché al sindaco e al consigliere comunale, comunque c'era qualche riferimento specifico a norme del TUEL. Non ricordo esattamente quando sia intervenuta la circolare, ma, se non erro, può essere stato ad agosto. Io non potevo mettermi lì a chiamare gli interessati e non mi è più capitata un caso così. Dopo qualche anno quota 100 è andata pensione lei perché era troppo generosa e nessun caso mi è capitato così, mi sono capitati casi più semplici di persone a casa che avevano bisogno della pensione”.
La teste ha aggiunto peraltro: “avevo segnato come appunto che ad oggi non ho più con me questo particolare caso delle cariche elettive, che non era così frequente, io ho avuto un caso. AD (in tale
pagina 7 di 13 contesto sono stati fatti specifici riferimenti a categorie di politici): no, solo quello mi sono segnata perché era quello che hanno detto e mi poteva interessare nel mio lavoro”, aggiungendo che gli unici casi che sono stati rivalutati riguardavano “delle persone più povere che magari hanno fatto il portiere per un mese e abbiamo dovuto revocare per tutto l'anno la pensione. Aggiungo che i contributi davano un alert e si agganciavano automaticamente alla pensione e quindi andavamo ad esaminare il caso”
… (lei si ricorda quante volte le ha chiesto indicazioni Lemme): no, poche, c'è stato un carteggio dopo una mia telefonata di contatto all'esito della presentazione della sua domanda” (v. verbale dell'udienza del giorno 30.10.2025).
Negli scritti difensivi l'ente previdenziale ha fornito criteri illustrativi della previsione del trattamento previdenziale, cui ha avuto accesso l'odierno attore, segnalando in particolare che:
1) l'intento del Legislatore con l'introduzione della pensione Quota 100 è stato quello di mitigare i requisiti più stringenti di pensionamento vigenti nel 2019, ammettendo l'accesso alla pensione all'età di
62 anni senza alcuna penalizzazione, con anticipo di cinque anni rispetto alla pensione di vecchiaia e di eguale periodo rispetto alla pensione anticipata tenuto conto anche della “finestra” di tre mesi dalla data di maturazione del diritto;
2) la scelta del pensionamento quota cento in concreto risultava particolarmente vantaggiosa, “come per il caso dell'ing. per gli assicurati per cui si applicava il sistema di calcolo retributivo Pt_1
(almeno sino al 2011 ) e che, per le vicende della propria carriera lavorativa, avevano subito una riduzione della retribuzione per i periodi più recenti e rilevanti ai fini del calcolo della misura della pensione”, tanto che il vantaggio dell'assicurato risiedeva, come avvenuto nel caso concreto ( avendo il intrapreso nell'ultimo periodo attività di lavoro autonoma caratterizzata da redditi e Pt_1 versamenti contributivi di minor importo), nell'accesso a pensione con anticipo rispetto al regime
Fornero eliminando o riducendo il danno derivante dalla riduzione delle retribuzioni rilevanti ( ultimi cinque anni di lavoro nella Quota A e ultimi dieci anni nella Quota B di pensione)”.
L' ha chiarito peraltro che la conseguenza della percezione di redditi incumulabili era la perdita CP_1 totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato aveva percepito il trattamento retributivo.
A fronte delle premesse di cui sopra si osserva che la Suprema Corte, aderendo alla qualificazione di responsabilità da contatto sociale anche dell' nei termini sopra descritti, ha chiarito che secondo la CP_1
pagina 8 di 13 CP_ giurisprudenza di questa Corte, in un caso analogo al presente, riferito all' si è previsto che: CP_
“Nell'ipotesi in cui l' abbia fornito al lavoratore una erronea indicazione della posizione contributiva e lo stesso sia stato collocato in mobilità sulla base di detto erroneo presupposto, l'ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 cost.), ancorché le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall'interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa”
(Sez. L - , Sentenza n. 26620 del 14/10/2024, che rimanda a sua volta a Cass. nn. 23050/2017,
21454/2013). CP_ La Suprema Corte ha in ogni caso chiarito che “l' è debitore ex lege della prestazione previdenziale, chiamato ad attività di mera gestione del rapporto obbligatorio mediante atti di natura ricognitiva e di adempimento, cosicché le sue determinazioni non sono manifestazioni di attività autoritativa, in grado di innovare la precedente situazione giuridica”, sì che “appare evidente che la sua situazione è del tutto analoga a quella di qualunque altro debitore, ex lege o ex contractu”. La
Suprema Corte ha aggiunto che “l'ordinamento giuridico non consente di configurare un dovere, distinto ed autonomo rispetto a quello di eseguire una determinata prestazione, di corretta interpretazione e valutazione dei dati fattuali e giuridici che determinano i contenuti di un rapporto obbligatorio. … Vi è ancora da precisare che, per le pubbliche amministrazioni, potrebbe anche configurarsi una responsabilità per violazione delle regole (non del rapporto obbligatorio, ma di quelle) scaturenti dai principi generali dell'organizzazione amministrativa e del procedimento da osservare per l'adempimento (per un accenno, vedi Cass. 24 febbraio 2003, n. 2804), come potrebbe accadere, ad esempio, allorché una determinata interpretazione e applicazione della legge sia stata imposta con determinazione assunta dagli organi di vertice (espresse mediante circolari e simili) e
l'organo sotto ordinato se ne discosti immotivatamente, non osservando altresì il dovere di fornire informazioni esatte e complete agli utenti del servizio, tra cui l'esistenza di istruzioni vincolanti” (v.
Cass 16164/2005).
pagina 9 di 13 La Corte ha precisato pertanto che l'ordinamento giuridico non consente di configurare un dovere, distinto e autonomo rispetto a quello di eseguire una determinata prestazione previdenziale, di corretta interpretazione e valutazione di dati fattuali e giuridici che determinano i contenuti di un rapporto obbligatorio. L' è, infatti, debitore ex lege delle prestazioni previdenziali ed è tenuto alla gestione CP_1 del rapporto previdenziale che si instaura tra cittadino ed ente mediante atti di natura ricognitiva e di concessione di prestazioni previdenziali. Rientra nei compiti istituzionali dell' provvedere sulle CP_1 istanze di riconoscimento di prestazioni previdenziali, nonché fornire corretta informazione dei dati relativi alla posizione previdenziale- contributiva degli assicurati e di eventuali altri elementi di fatto la cui conoscenza sia in suo possesso. CP_ La Suprema Corte ha ritenuto non suscettibile di essere imputato ad un inadempimento dell' il giudizio tecnico sulla regula iuris applicabile, posto che rientra negli obblighi dell'ente, inerenti al rapporto assicurativo previdenziale, la corretta informazione inerente i dati relativi alla posizione contributiva degli assicurati, sì che, a fronte della decisione assunta dall'assicurato in merito al se continuare, o meno, a prestare attività lavorativa, l'evento non è suscettibile di essere imputato a fattispecie di inadempimento dell' (v. Cass 16164/2005). Controparte_3
Nel caso di specie nell'interlocuzione preliminare per consentire all'attore di accedere al trattamento previdenziale a sé favorevole l'addetto dell' si è limitato a fornire i dettagli dell'interpretazione CP_1 più rigorosa, oggetto di interpretazione tramite circolare e linee guida fornite dall'ente ai suoi dipendenti, per consentire una celere e puntuale erogazione del trattamento pensionistico.
In tale contesto va rilevato che:
1) non risulta versato in atti alcun carteggio in periodo coevo alla rinuncia da lui Parte_2 formulata alla percezione dell'indennità come assessore al bilancio del Comune di Basiglio (v. doc. n. 3, comunicazione datata 13.3.2019 con decorrenza della rinuncia in data 31.3.2019);
2) nel messaggio inviato all' nel Dicembre 2019 l'attore ha chiesto se la percezione di CP_1 indennità come assessore al bilancio sia compatibile con il trattamento pensionistico cui ha avuto accesso in virtù della normativa speciale cd. Quota 100, cui è seguita risposta negativa, avendo precisato l' che l'importo massimo cumulabile per prestazione occasionale era di CP_1
5.000,00 euro annui;
3) la risposta positiva è arrivata dopo una successiva interlocuzione nel 2022.
pagina 10 di 13 L'accesso al trattamento previdenziale di favore per l'attore è stato pertanto preceduto da una interlocuzione con di cui non vi è traccia documentale e può essere pertanto Testimone_1 ricompresa in quanto da essa riferito in sede di assunzione testimoniale nel presente giudizio, che ha chiarito come l' escludeva la possibilità di cumulo del trattamento previdenziale con redditi da CP_1 lavoro e con indennità annue superiori a euro 5.000,00, ad esclusione di quelle derivanti dall'assunzione di cariche elettive.
L'attore, che aveva segnalato di “guadagnare 12.000 euro annui”, ha pertanto provveduto a rinunciare al beneficio, sì che ha avuto regolarmente accesso al trattamento previdenziale richiesto.
In specie non è contestato che le indicazioni fornite dal dipendente dell' fossero in linea con le CP_1 circolari emanate e le linee guida fornite da parte dell'ente, sì che, in assenza di una funzione consultiva da parte dell'ente (la principale funzione dell' è indubbiamente quella previdenziale, CP_1 consistente nell'erogazione di pensioni e di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali - v. art. 1 della legge n. 88/1989 – oltre che quella residuale di svolgere “attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali, 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie” e di riscossione), deve escludersi che esse abbiamo comportato un inadempimento del debito all'obbligazione assunta ex lege, vale a dire di erogazione del trattamento previdenziale, avendo l'ente fornito correttamente i dati relativi alla posizione contributiva dell'odierno attore, che ha fruito dell'erogazione del trattamento pensionistico.
Avendo assunto l'ente un'interpretazione letterale e rigorosa comunicata a per evitare Parte_1 che il beneficio indicato fosse poi revocato ai lavoratori che avevano fatto affidamento rispetto all'accesso del trattamento, è stato quest'ultimo ad optare per la revoca dell'indennità percepita come assessore comunale senza chiedere un parere ad un consulente del lavoro o ad un commercialista, incaricandoli di analizzare la sua peculiare situazione e fornire un'interpretazione normativa ad hoc, valutando se poi sottoporla come parere all' . CP_1
L'aver optato per la revoca dell'indennità percepita, evidentemente al fine di evitare una possibile revoca del trattamento pensionistico per quell'anno, ha integrato una scelta dell'attore.
pagina 11 di 13 Peraltro il fatto di non rivolgersi ad un professionista specializzato in questioni previdenziali al fine di verificare la persistenza dell'interpretazione già adottata dall' prima del 2022 ha integrato del pari CP_1 una libera scelta dell'attore, come tale a lui imputabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 2
c.c., non potendo ritenersi esigibile che l'ente, deputato a trattare migliaia di casi all'anno, ricontatti i cittadini al fine di comunicare loro un mutamento dell'interpretazione di una norma di accesso al trattamento previdenziale, peraltro nel caso in cui il relativo cittadino già fruisca del relativo trattamento previdenziale.
Si reputa pertanto che non possa ritenersi in specie dimostrata una responsabilità dell' CP_1 all'inadempimento delle obbligazioni assunte per contatto sociale occorso con non Parte_1 potendo ritenersi ricompresa negli obblighi su di lui gravanti anche quello di fornire la corretta interpretazione normativa in relazione al caso di specie non tanto per consentire l'accesso ad un trattamento pensionistico, ma anche per garantire all'utente la fruizione contestuale di emolumenti diversi da quelli derivanti dall'accesso alla pensione. In via del tutto analoga va esclusa la sussistenza di un obbligo in capo all'ente di aggiornamento rispetto a modifiche interpretative a fronte del già avvenuto accesso al trattamento previdenziale.
Da ultimo ed ad abundantiam l'interpretazione fornita dall' , a fronte della previsione che CP_1 disciplinava l'accesso al trattamento previdenziale di favore (v. art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”), risultava del tutto compatibile con il disposto dell'art. 50 lett. f) e g) del
D.P.R. n. 917/1986 che assimila ai redditi da lavoro alle “f) .. indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni …” e alle “g) .. indennità .. percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 105, 114 e 135 Cost. e dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica”, sì che l'interpretazione rigorosa per consentire la regolare fruizione di un trattamento da ritenersi agevolatore e, in quanto tale speciale e caratterizzato dal previsioni di pagina 12 di 13 accesso di interpretazione restrittiva, deve ritenersi del tutto immune da censure nell'ottica del compito dell'ente di erogazione del trattamento pensionistico.
La domanda attorea va pertanto respinta in quanto infondata.
Stante l'infondatezza della domanda rimane assorbita ogni questione sulle domande ex art. 96 c.p.c. formulate dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che l'attore deve essere condannato a rifondere quelle sostenute dalla parte convenuta (vengono liquidati solo i compensi per l'attività svolta innanzi all'intestato Tribunale, avendo il Tribunale di Roma provveduto a regolare quelli inerenti l'attività svolta innanzi al menzionato ufficio giudiziario).
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile all'attività svolta, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva e decisoria), nonché della difficoltà delle questioni trattate e tali da giustificare l'applicazione dei valori medi di riferimento per le prime tre fasi e la riduzione del 50% per la fase decisoria, in cui le parti si sono limitate a ripercorrere gli argomenti di cui agli scritti difensivi depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore dell' Parte_1 Controparte_2
le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 6.100,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Milano, 20.10.2025
Il Giudice
LU CE RI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LU CE RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22123/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRONI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO SOCRATE MARIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CASAGLI MARGHERITA ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia CP_ istruttoria In via principale - accertare la responsabilità dell' per le ragioni dedotte in giudizio e CP_ per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno pari a Euro 50.835,45, oltre ad interessi di mora, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia In via istruttoria - ammettere le istanze istruttorie come formulate al paragrafo 2 della memoria ex art. 171 ter comma 1 n. 2 cod. proc. civ. depositata in data 19 marzo 2024 In ogni caso - con vittoria di spese;
- con condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 e/o comma 3, cod. proc. civ. Salvis Juribus”
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa con ogni conseguente provvedimento;
in pagina 1 di 13 via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un danno subito da parte attrice, accertare e dichiarare un concorso colposo della stessa nella sua causazione e una riduzione dello stesso in ragione di quanto dedotto in narrativa;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, l' , chiedendo la condanna del Controparte_2 convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali da lui patiti, da liquidarsi nella misura di euro
50.835,45, oltre ad interessi di mora, nonché alla rifusione delle spese di lite, per la responsabilità derivante dal contatto sociale qualificato per avere l'attore, assessore del Comune di Basiglio (MI), con deleghe al 'Bilancio, Tributi, Controllo di Gestione – Partecipate', rinunciato a percepire l'indennità di funzione mensile per aderire al trattamento pensionistico anticipato (cd. quota 100), introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26 in virtù dell'interpretazione fornita dall' (in ordine al relativo art. 14, comma 3, che prevede la non CP_1 cumulabilità del trattamento pensionistico, “a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
Euro 5.000,00 lordi annui”).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l' , eccependo l'incompetenza CP_1 del Tribunale di Roma in favore di quello di Milano e chiedendone il rigetto della pretesa avversaria in quanto infondata, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione di incompetenza in favore dell'intestato Tribunale, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio e compensando le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 13 La parte attrice ha pertanto riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale e l' si è costituita CP_1 con deposito di comparsa di risposta, in cui, oltre al reiterare le richieste di rigetto della domanda avversaria, ha chiesto di “dichiarare la competenza funzionale del Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. l'udienza è stata differita al giorno 26.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. a ritroso rispetto all'indicata udienza e, preso atto dell'impossibilità di addivenire a soluzioni conciliative, sono state ammesse le prove orali formulate dalla parte attrice.
All'esito dell'escussione della teste il procedimento è stato differito per essere Testimone_1 trattenuto in decisione all'udienza del giorno 14.10.2025, con assegnazione a ritroso dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito del deposito di note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 14.10.2025 la scrivente ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda è infondata e va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che nelle conclusioni precisate nella nota depositata in via telematica il giorno 9.7.2025 l' non ha reiterato la richiesta di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito CP_1 in funzione del giudice del lavoro territorialmente competente. In proposito si osserva che l'eccezione andrebbe in ogni caso disattesa, non trattandosi di incompetenza, bensì di mera ripartizione interna degli affari, in adesione al principio secondo cui “la ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario” (Cass. n.
6179/2019 e ancora Cass. SU n. 19182/2019 in cui si legge: “per il rapporto tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria (su cui, tra le tante, le pronunce del 5/5/2015, n. 8905, del 23/9/2009, n. 20494, del
9/8/2004, n. 15391), e tra il tribunale fallimentare e il tribunale ordinario (su cui si richiamano le pronunce del 1/3/2019, n. 6179 e del 10/4/2017, n. 9198), inteso sempre nel senso dell'esclusione di ogni questione di competenza, trattandosi di una mera articolazione interna al medesimo ufficio giudiziario”).
pagina 3 di 13 Peraltro, la scelta del cd. rito ordinario, essendo stato ampiamente garantito il contraddittorio con l'assegnazione, sia dei termini ex art. 171 ter c.p.c., sia in sede decisoria per lo scambio degli scritti conclusivi, non ha fornito in concreto pregiudizio alcuno rispetto all'esercizio del diritto di difesa della parte convenuta rispetto ad una eventuale opzione per il cd. rito lavoro in caso di sussumibilità della domanda nel novero dell'art. 442 c.p.c.
Tanto premesso nel merito si osserva che la parte attrice ha dedotto di far valere una responsabilità da cd. contatto sociale, allegando che “la responsabilità che sorge in capo alla P.A. per effetto della lesione dell'affidamento del privato ha natura di responsabilità da contatto sociale qualificato dallo status della P.A., ai sensi dell'art. 1173 cod. civ., perché il contatto che sorge tra amministrato e
Amministrazione fa sorgere uno specifico dovere di comportamento, nell'ambito di un rapporto puntuale e differenziato”; secondo l'attore si tratta, dunque, di una 'responsabilità relazionale', da inquadrare nell'ambito della responsabilità da violazione del rapporto obbligatorio, fondato sull'affidamento che il privato ripone nell'amministrazione poiché l'ente convenuto gli ha fornito un errato parere circa l'applicazione della norma previdenziale, che è stata fonte di perdita patrimoniale per non invece inquadrabile nella fattispecie della responsabilità aquiliana. Parte_1
La qualificazione giuridica della parte attrice risulta corretta, in quanto la responsabilità da contatto sociale è una forma di responsabilità da inadempimento che si fonda sugli obblighi di protezione di un soggetto nei confronti di un altro (tra cui anche la PA ed il cittadino), che non è qualificabile, né come extracontrattuale, né come contrattuale in senso proprio, configurandosi piuttosto come una responsabilità di tipo relazionale, o da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 cod. civ.; nella relazione PA-cittadino ciò si verifica sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione, sia nel caso in cui il danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato;
in altre parole si tratta di “contatto sociale qualificato dallo status della pubblica amministrazione quale soggetto tenuto all'osservanza della legge come fonte della legittimità dei propri atti” (Cass., Sez. Un.,
n. 8236/2020). Ad avviso della Cassazione, infatti, la responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevole del privato non consiste affatto “nella c.d. “responsabilità del passante”, essendo ravvisabile un quid pluris rispetto al generale precetto del neminem laedere;
infatti, la
pagina 4 di 13 “responsabilità … sorge tra soggetti che si conoscono reciprocamente già prima che si verifichi un danno;
danno che consegue non alla violazione di un dovere di prestazione ma alla violazione di un dovere di protezione, il quale sorge non da un contratto ma dalla relazione che si instaura tra
l'amministrazione ed il cittadino nel momento in cui quest'ultimo entra in contatto con la prima” (così
Cass., Sez. Un., n. 8236/2020 e Cass., Sez. Un., n. 1567/2023).
In punto di riparto dell'onere probatorio specificamente in tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole, il relativo nesso di causalità e il danno lamentato, mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico, o che l'evento di danno non le è imputabile (Cass. n. 13289/2025).
A fronte del generale riconoscimento di obblighi cd. di protezione in capo alla pubblica amministrazione rispetto al privato, destinatario di un atto amministrativo, occorre esaminare la peculiarità del caso di specie, caratterizzata dalla richiesta di trattamento pensionistico secondo l'opzione cd. quota 100, introdotta con il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26 da parte dell'attore, che, in quanto assessore comunale, beneficiava di un'indennità.
In specie risulta per tabulas che:
- con comunicazione del 13.3.2019 pervenuta al Comune di Basiglio e protocollata in pari data egli ha rinunciato con effetto dal 31.3.2019 all'indennità riconosciuta come assessore (v. doc. n.
4 sub fascicolo .zip denominato doc. n. 2);
- con richiesta del 16.12.2019 egli ha chiesto all' di chiarire l'ammissibilità del cumulo CP_1 dell'indennità prevista con l'assunta qualifica di assessore e l'accesso al trattamento pensionistico e l' per la sede di competenza ha risposto che “l'importo massimo CP_1 percepibile a titolo di prestazione occasionale è di 5000 euro” (v. doc. n. 5 sub fascicolo .zip denominato doc. n. 2);
pagina 5 di 13 - con istanza del 23.8.2022 l'attore ha richiesto all'INPS di chiarire se la percezione dell'indennità come assessore comunale sia cumulabile con i redditi pensionistici derivanti dall'adesione al trattamento pensionistico anticipato cd. quota 100 (v. doc. n. 6 sub fascicolo
.zip denominato doc. n. 2);
- con comunicazione del 15.9.2022 pervenuta al Comune di Basiglio e protocollata il 22.9.2022 egli ha revocato la rinuncia all'indennità riconosciuta come assessore (v. doc. n. 8 sub fascicolo
.zip denominato doc. n. 2).
Nel corso del presente giudizio è stata assunta la testimonianza di escussa Testimone_1 all'udienza del 30.1.2025, che ha riferito che:
- l'attore è “stato uno dei primi a presentare domanda perché lui non lavorava, era un ex dirigente e non lavorava dopo di che è uscito nel 2019 il decreto legge che ha istituito quota
100 e il reddito di cittadinanza;
da noi c'era una grossa pressione per lavorare subito le domande di pensionamento perché ad aprile potevano andare in pensione le persone che nel
2018 avevano maturato i requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi, raggiunti entro il
31.12.2018 e chi li aveva raggiunti poteva andare in pensione il 1.4.2019 (i dipendenti privati, quelli pubblici ad agosto 2019)”; CP_
- ha precisato che “Dopo il DL l' [ha fatto] uscire di fretta una circolare perché avevamo bisogno di più notizie, intendo precisazioni, per poter liquidare le pensioni perché tutti quelli fuori dal mercato del lavoro e avrebbero dovuto in pensione con raggiungimento del requisito della vecchiaia hanno approfittato dell'entrata in vigore della legge;
aggiungo che tanti si sono anche licenziati. Fanno una videoconferenza con i funzionari dell' a Roma e con gli CP_1 esperti della materia e ci danno istruzioni rispetto alla casistica che poteva capitare e poi c'era la possibilità di fare delle domande. Ci hanno detto di stare attenti e che bisognava essere rigorosissimi sul fatto che i pensionandi non potessero lavorare sino all'età della vecchiaia e che dovessero percepire un importo per prestazione occasionale di 5.000 euro annui lordi perché se un pensionato avesse lavorato come dipendente anche solo un giorno o avesse superato quel limite avrebbe perso la pensione per quell'anno” (v. verbale della citata udienza).
La teste ha confermato il capitolo 1 ed il capitolo 2, aggiungendo, che, a fronte della richiesta nella conferenza se i politici potessero lavorare lo stesso e chiedere la pensione quota 100, “qualcuno aveva
pagina 6 di 13 risposto di sì, ma solo le cariche elettive. Ricordo che nella circolare non c'era scritto, ma io me lo ero segnata come appunto”; ella ha precisato che l'attore aveva riferito di guadagnare 12.000 euro all'anno, sì che la risposta era stata che “la circolare indicava l'importo di euro 5.000,00 lordi come soglia massima come prestazione occasionale e quindi non potendo rischiare che lui perdesse l'anno di pensione .. gli [aveva indicato] quello che diceva la circolare [non risultando] che l'assessore fosse una carica elettiva, come da indicazioni che hanno fornito alla conferenza”. La teste ha aggiunto: “lui mi ha detto che faceva l'assessore, io gli ho detto che il massimo di prestazione occasionale era 5000,00 euro e lui mi ha detto che ne prendeva 12.000,00 e allora io gli ho detto che avrebbe superato la soglia massima che erano 5.000,00 euro lordi, per come diceva la circolare. Io non mi potevo permettere di fargli perdere la pensione e non la potevo proprio liquidare. Lui mi ha mandato una lettera in cui il sindaco scriveva che avrebbe assegnato una borsa di studio a qualcuno e lui avrebbe continuato a fare
l'assessore gratuitamente e con questa nota io gli ho liquidato la pensione” (v. verbale della citata udienza).
La teste ha peraltro chiarito che l'indennità percepita dall'assessore è assimilabile ad una prestazione occasionale superiore a euro 5.000,00, aggiungendo “lui non mi ha chiesto se l'indennità costituisse reddito di lavoro, lui mi ha detto che percepiva una indennità di euro 12.000,00 e dato che per la circolare la soglia massima per presentare domanda era di euro 5.000 annui lordi per prestazione occasionale io gli ho detto che percependo quell'importo io non potevo liquidare la pensione”. La teste ha confermato anche che “dopo sono intervenuti dei chiarimenti che hanno consentito la liquidazione della pensione anche in caso di percezione di indennità-prestazione occasionali con somma superiore”, precisando che dopo “hanno fatto un'altra circolare e hanno aggiunto che le cariche elettive erano esentate e facevano riferimento a qualche articolo del TUEL, nonché al sindaco e al consigliere comunale, comunque c'era qualche riferimento specifico a norme del TUEL. Non ricordo esattamente quando sia intervenuta la circolare, ma, se non erro, può essere stato ad agosto. Io non potevo mettermi lì a chiamare gli interessati e non mi è più capitata un caso così. Dopo qualche anno quota 100 è andata pensione lei perché era troppo generosa e nessun caso mi è capitato così, mi sono capitati casi più semplici di persone a casa che avevano bisogno della pensione”.
La teste ha aggiunto peraltro: “avevo segnato come appunto che ad oggi non ho più con me questo particolare caso delle cariche elettive, che non era così frequente, io ho avuto un caso. AD (in tale
pagina 7 di 13 contesto sono stati fatti specifici riferimenti a categorie di politici): no, solo quello mi sono segnata perché era quello che hanno detto e mi poteva interessare nel mio lavoro”, aggiungendo che gli unici casi che sono stati rivalutati riguardavano “delle persone più povere che magari hanno fatto il portiere per un mese e abbiamo dovuto revocare per tutto l'anno la pensione. Aggiungo che i contributi davano un alert e si agganciavano automaticamente alla pensione e quindi andavamo ad esaminare il caso”
… (lei si ricorda quante volte le ha chiesto indicazioni Lemme): no, poche, c'è stato un carteggio dopo una mia telefonata di contatto all'esito della presentazione della sua domanda” (v. verbale dell'udienza del giorno 30.10.2025).
Negli scritti difensivi l'ente previdenziale ha fornito criteri illustrativi della previsione del trattamento previdenziale, cui ha avuto accesso l'odierno attore, segnalando in particolare che:
1) l'intento del Legislatore con l'introduzione della pensione Quota 100 è stato quello di mitigare i requisiti più stringenti di pensionamento vigenti nel 2019, ammettendo l'accesso alla pensione all'età di
62 anni senza alcuna penalizzazione, con anticipo di cinque anni rispetto alla pensione di vecchiaia e di eguale periodo rispetto alla pensione anticipata tenuto conto anche della “finestra” di tre mesi dalla data di maturazione del diritto;
2) la scelta del pensionamento quota cento in concreto risultava particolarmente vantaggiosa, “come per il caso dell'ing. per gli assicurati per cui si applicava il sistema di calcolo retributivo Pt_1
(almeno sino al 2011 ) e che, per le vicende della propria carriera lavorativa, avevano subito una riduzione della retribuzione per i periodi più recenti e rilevanti ai fini del calcolo della misura della pensione”, tanto che il vantaggio dell'assicurato risiedeva, come avvenuto nel caso concreto ( avendo il intrapreso nell'ultimo periodo attività di lavoro autonoma caratterizzata da redditi e Pt_1 versamenti contributivi di minor importo), nell'accesso a pensione con anticipo rispetto al regime
Fornero eliminando o riducendo il danno derivante dalla riduzione delle retribuzioni rilevanti ( ultimi cinque anni di lavoro nella Quota A e ultimi dieci anni nella Quota B di pensione)”.
L' ha chiarito peraltro che la conseguenza della percezione di redditi incumulabili era la perdita CP_1 totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato aveva percepito il trattamento retributivo.
A fronte delle premesse di cui sopra si osserva che la Suprema Corte, aderendo alla qualificazione di responsabilità da contatto sociale anche dell' nei termini sopra descritti, ha chiarito che secondo la CP_1
pagina 8 di 13 CP_ giurisprudenza di questa Corte, in un caso analogo al presente, riferito all' si è previsto che: CP_
“Nell'ipotesi in cui l' abbia fornito al lavoratore una erronea indicazione della posizione contributiva e lo stesso sia stato collocato in mobilità sulla base di detto erroneo presupposto, l'ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 cost.), ancorché le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall'interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa”
(Sez. L - , Sentenza n. 26620 del 14/10/2024, che rimanda a sua volta a Cass. nn. 23050/2017,
21454/2013). CP_ La Suprema Corte ha in ogni caso chiarito che “l' è debitore ex lege della prestazione previdenziale, chiamato ad attività di mera gestione del rapporto obbligatorio mediante atti di natura ricognitiva e di adempimento, cosicché le sue determinazioni non sono manifestazioni di attività autoritativa, in grado di innovare la precedente situazione giuridica”, sì che “appare evidente che la sua situazione è del tutto analoga a quella di qualunque altro debitore, ex lege o ex contractu”. La
Suprema Corte ha aggiunto che “l'ordinamento giuridico non consente di configurare un dovere, distinto ed autonomo rispetto a quello di eseguire una determinata prestazione, di corretta interpretazione e valutazione dei dati fattuali e giuridici che determinano i contenuti di un rapporto obbligatorio. … Vi è ancora da precisare che, per le pubbliche amministrazioni, potrebbe anche configurarsi una responsabilità per violazione delle regole (non del rapporto obbligatorio, ma di quelle) scaturenti dai principi generali dell'organizzazione amministrativa e del procedimento da osservare per l'adempimento (per un accenno, vedi Cass. 24 febbraio 2003, n. 2804), come potrebbe accadere, ad esempio, allorché una determinata interpretazione e applicazione della legge sia stata imposta con determinazione assunta dagli organi di vertice (espresse mediante circolari e simili) e
l'organo sotto ordinato se ne discosti immotivatamente, non osservando altresì il dovere di fornire informazioni esatte e complete agli utenti del servizio, tra cui l'esistenza di istruzioni vincolanti” (v.
Cass 16164/2005).
pagina 9 di 13 La Corte ha precisato pertanto che l'ordinamento giuridico non consente di configurare un dovere, distinto e autonomo rispetto a quello di eseguire una determinata prestazione previdenziale, di corretta interpretazione e valutazione di dati fattuali e giuridici che determinano i contenuti di un rapporto obbligatorio. L' è, infatti, debitore ex lege delle prestazioni previdenziali ed è tenuto alla gestione CP_1 del rapporto previdenziale che si instaura tra cittadino ed ente mediante atti di natura ricognitiva e di concessione di prestazioni previdenziali. Rientra nei compiti istituzionali dell' provvedere sulle CP_1 istanze di riconoscimento di prestazioni previdenziali, nonché fornire corretta informazione dei dati relativi alla posizione previdenziale- contributiva degli assicurati e di eventuali altri elementi di fatto la cui conoscenza sia in suo possesso. CP_ La Suprema Corte ha ritenuto non suscettibile di essere imputato ad un inadempimento dell' il giudizio tecnico sulla regula iuris applicabile, posto che rientra negli obblighi dell'ente, inerenti al rapporto assicurativo previdenziale, la corretta informazione inerente i dati relativi alla posizione contributiva degli assicurati, sì che, a fronte della decisione assunta dall'assicurato in merito al se continuare, o meno, a prestare attività lavorativa, l'evento non è suscettibile di essere imputato a fattispecie di inadempimento dell' (v. Cass 16164/2005). Controparte_3
Nel caso di specie nell'interlocuzione preliminare per consentire all'attore di accedere al trattamento previdenziale a sé favorevole l'addetto dell' si è limitato a fornire i dettagli dell'interpretazione CP_1 più rigorosa, oggetto di interpretazione tramite circolare e linee guida fornite dall'ente ai suoi dipendenti, per consentire una celere e puntuale erogazione del trattamento pensionistico.
In tale contesto va rilevato che:
1) non risulta versato in atti alcun carteggio in periodo coevo alla rinuncia da lui Parte_2 formulata alla percezione dell'indennità come assessore al bilancio del Comune di Basiglio (v. doc. n. 3, comunicazione datata 13.3.2019 con decorrenza della rinuncia in data 31.3.2019);
2) nel messaggio inviato all' nel Dicembre 2019 l'attore ha chiesto se la percezione di CP_1 indennità come assessore al bilancio sia compatibile con il trattamento pensionistico cui ha avuto accesso in virtù della normativa speciale cd. Quota 100, cui è seguita risposta negativa, avendo precisato l' che l'importo massimo cumulabile per prestazione occasionale era di CP_1
5.000,00 euro annui;
3) la risposta positiva è arrivata dopo una successiva interlocuzione nel 2022.
pagina 10 di 13 L'accesso al trattamento previdenziale di favore per l'attore è stato pertanto preceduto da una interlocuzione con di cui non vi è traccia documentale e può essere pertanto Testimone_1 ricompresa in quanto da essa riferito in sede di assunzione testimoniale nel presente giudizio, che ha chiarito come l' escludeva la possibilità di cumulo del trattamento previdenziale con redditi da CP_1 lavoro e con indennità annue superiori a euro 5.000,00, ad esclusione di quelle derivanti dall'assunzione di cariche elettive.
L'attore, che aveva segnalato di “guadagnare 12.000 euro annui”, ha pertanto provveduto a rinunciare al beneficio, sì che ha avuto regolarmente accesso al trattamento previdenziale richiesto.
In specie non è contestato che le indicazioni fornite dal dipendente dell' fossero in linea con le CP_1 circolari emanate e le linee guida fornite da parte dell'ente, sì che, in assenza di una funzione consultiva da parte dell'ente (la principale funzione dell' è indubbiamente quella previdenziale, CP_1 consistente nell'erogazione di pensioni e di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali - v. art. 1 della legge n. 88/1989 – oltre che quella residuale di svolgere “attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali, 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie” e di riscossione), deve escludersi che esse abbiamo comportato un inadempimento del debito all'obbligazione assunta ex lege, vale a dire di erogazione del trattamento previdenziale, avendo l'ente fornito correttamente i dati relativi alla posizione contributiva dell'odierno attore, che ha fruito dell'erogazione del trattamento pensionistico.
Avendo assunto l'ente un'interpretazione letterale e rigorosa comunicata a per evitare Parte_1 che il beneficio indicato fosse poi revocato ai lavoratori che avevano fatto affidamento rispetto all'accesso del trattamento, è stato quest'ultimo ad optare per la revoca dell'indennità percepita come assessore comunale senza chiedere un parere ad un consulente del lavoro o ad un commercialista, incaricandoli di analizzare la sua peculiare situazione e fornire un'interpretazione normativa ad hoc, valutando se poi sottoporla come parere all' . CP_1
L'aver optato per la revoca dell'indennità percepita, evidentemente al fine di evitare una possibile revoca del trattamento pensionistico per quell'anno, ha integrato una scelta dell'attore.
pagina 11 di 13 Peraltro il fatto di non rivolgersi ad un professionista specializzato in questioni previdenziali al fine di verificare la persistenza dell'interpretazione già adottata dall' prima del 2022 ha integrato del pari CP_1 una libera scelta dell'attore, come tale a lui imputabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 2
c.c., non potendo ritenersi esigibile che l'ente, deputato a trattare migliaia di casi all'anno, ricontatti i cittadini al fine di comunicare loro un mutamento dell'interpretazione di una norma di accesso al trattamento previdenziale, peraltro nel caso in cui il relativo cittadino già fruisca del relativo trattamento previdenziale.
Si reputa pertanto che non possa ritenersi in specie dimostrata una responsabilità dell' CP_1 all'inadempimento delle obbligazioni assunte per contatto sociale occorso con non Parte_1 potendo ritenersi ricompresa negli obblighi su di lui gravanti anche quello di fornire la corretta interpretazione normativa in relazione al caso di specie non tanto per consentire l'accesso ad un trattamento pensionistico, ma anche per garantire all'utente la fruizione contestuale di emolumenti diversi da quelli derivanti dall'accesso alla pensione. In via del tutto analoga va esclusa la sussistenza di un obbligo in capo all'ente di aggiornamento rispetto a modifiche interpretative a fronte del già avvenuto accesso al trattamento previdenziale.
Da ultimo ed ad abundantiam l'interpretazione fornita dall' , a fronte della previsione che CP_1 disciplinava l'accesso al trattamento previdenziale di favore (v. art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”), risultava del tutto compatibile con il disposto dell'art. 50 lett. f) e g) del
D.P.R. n. 917/1986 che assimila ai redditi da lavoro alle “f) .. indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni …” e alle “g) .. indennità .. percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 105, 114 e 135 Cost. e dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica”, sì che l'interpretazione rigorosa per consentire la regolare fruizione di un trattamento da ritenersi agevolatore e, in quanto tale speciale e caratterizzato dal previsioni di pagina 12 di 13 accesso di interpretazione restrittiva, deve ritenersi del tutto immune da censure nell'ottica del compito dell'ente di erogazione del trattamento pensionistico.
La domanda attorea va pertanto respinta in quanto infondata.
Stante l'infondatezza della domanda rimane assorbita ogni questione sulle domande ex art. 96 c.p.c. formulate dalla parte attrice.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che l'attore deve essere condannato a rifondere quelle sostenute dalla parte convenuta (vengono liquidati solo i compensi per l'attività svolta innanzi all'intestato Tribunale, avendo il Tribunale di Roma provveduto a regolare quelli inerenti l'attività svolta innanzi al menzionato ufficio giudiziario).
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile all'attività svolta, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva e decisoria), nonché della difficoltà delle questioni trattate e tali da giustificare l'applicazione dei valori medi di riferimento per le prime tre fasi e la riduzione del 50% per la fase decisoria, in cui le parti si sono limitate a ripercorrere gli argomenti di cui agli scritti difensivi depositati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore dell' Parte_1 Controparte_2
le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 6.100,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Milano, 20.10.2025
Il Giudice
LU CE RI
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