Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 20/04/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.7/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati:
RI ST Presidente Marcello Iacubino Consigliere UI IO Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4090/R del registro di SegreteIA, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. IC IC, c.f. [...], nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; rappresentato e difeso dall’avv. Marco Marinelli, c.f. [...], con studio legale ad Agnone in via Marconi, n. 1; il difensore indica l’indirizzo pec avvmarco.marinelli@pecavvocatiisernia.it per le comunicazioni;
Visti l’atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;
Uditi – all’udienza del 19/3/2026, svoltasi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del pubblico ministero nella persona della S.P.G. dott.ssa MaIA Stella Iacovelli nonché l’avv. Marco Marinelli per il convenuto;
Ritenuto in pag. 2 di 13
FATTO
Con atto di citazione depositato in SegreteIA il 5/11/2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig.
IC IC, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 15.175,35 in favore dell’Inps, per l’omissione di accertamenti, di spettanza comunale, in merito a taluni soggetti percettori del reddito di cittadinanza.
Il requirente ha riferito che la notizia di danno è derivata da un articolo di stampa in merito ad un’indagine dell’autorità giudiziaIA penale, dalla quale erano emerse false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento fraudolento del sussidio economico summenzionato.
Al contempo, con nota del 18/6/2024, anche il Nucleo di Polizia economico finanziaIA della Guardia di Finanza di Isernia aveva comunicato che – all’esito delle attività istruttorie delegate dalla Procura nell’ambito di un diverso procedimento, su omessi controlli in mateIA di reddito di cittadinanza – erano state riscontrate situazioni analoghe anche con riferimento al Comune di Macchiagodena.
L’annotazione di polizia eraIAle del 26/5/2025, inoltre, faceva emergere la posizione del sig. IC, Sindaco pro tempore del Comune di Macchiagodena, il quale aveva svolto le funzioni di Coordinatore e Responsabile per i controlli anagrafici del suddetto Comune dal 6/11/2019, in virtù dell’autodesignazione effettuata con atto prot. n. 6619 di pari data.
In tale qualità, egli aveva omesso di porre in essere i controlli previsti dall’art. 5, d.l. n. 4/2019, così permettendo l’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di soggetti risultati privi dei requisiti per accedere al beneficio.
pag. 3 di 13 Ritualmente notificato l’invito a dedurre, il sig. IC ha presentato deduzioni difensive in data 15/10/2025, senza richiedere di essere sentito personalmente.
Tali deduzioni non hanno indotto alcun mutamento nella prospettazione accusatoIA.
Il pubblico ministero ha invece contestato, nell’atto di citazione, le argomentazioni proposte dall’invitato in merito alla nota del 6/11/2019, con la quale egli aveva richiesto chiarimenti in merito alla migrazione delle procedure informatiche dalla piattaforma G.E.P.I. (in uso per i controlli da parte dei Comuni). Secondo la difesa preprocessuale, infatti, il mancato riscontro a tale richiesta, da parte dell’Ambito territoIAle, avrebbe legittimato nel sig. IC il dubbio circa la reale spettanza, a suo carico, dei controlli anagrafici. La Procura ha dunque obiettato che “Anche volendo aderire alla prospettazione della controparte, quest’ultima rimarrebbe comunque responsabile del danno de quo agitur, dal momento che – a fronte del dubbio ingenerato dall’adesione dell’Ente all’ANPR (e, quindi, all’integrazione del requisito del «completamento»
dell’Anagrafe Nazionale, […] che prima facie avrebbe comportato la cessazione del sistema delle verifiche “decentrato” […] – il IC sarebbe nondimeno rimasto inerte pure a fronte della designazione operata (in modo erroneo, secondo la ricostruzione di controparte) dall’Amministratore d’Ambito dott. Grande, non sollecitando alcuna rettifica di tale errore (o, quantomeno, chiarimento rispetto a quanto occorso)”.
Ricostruito il contesto normativo ed affermata la sussistenza del rapporto di servizio in capo al convenuto, la Procura ha dunque opinato che le “condotte gravemente colpose sono state causa diretta e consequenziale del pag. 4 di 13 danno patrimoniale, corrispondente alle somme indebitamente erogate a titolo di reddito di cittadinanza in favore di soggetti che non possedevano i requisiti previsti dalla legge”.
La condotta, di natura omissiva, “si è sostanziata nell’aver omesso di svolgere le verifiche richieste, in violazione degli art. 2 e 3 del Decreto Legge n. 4/2019 e nel non avere comunicato all’INPS i relativi esiti che non consentivano l’erogazione del beneficio in parola”.
Il danno è stato quantificato nell’importo di euro 15.175,35, pari alle somme indebitamente erogate ai soggetti sprovvisti del requisito della residenza anagrafica richiesto dalla legge.
Sotto tale specifico aspetto, la Procura ha altresì ritenuto destituiti di fondamento gli asserti difensivi preprocessuali in merito alla carenza di concretezza e attualità del danno, alla luce del mancato esperimento delle azioni di recupero astrattamente attivabili dall’Inps. Sarebbe, infatti, “di chiara evidenza […] che iniziative della specie, ove poste in essere, andrebbero semmai a ridurre (o, eventualmente, ad eliminare) un danno che si è concretato in tutte le sue dimensioni al momento della corresponsione delle somme ai percettori che non erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge”.
Ha concluso chiedendo la condanna del convenuto “al pagamento in favore dell’INPS, delle somme dianzi specificate – pari a complessivi € 15.175,35 –
salva diversa valutazione che si rimette sin da ora al Collegio adito –, oltre a rivalutazione monetaIA, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato”.
Con comparsa depositata telematicamente il giorno 27/2/2026, si è costituito in giudizio il sig. IC IC che, ripercorsi i fatti di causa, ha pag. 5 di 13 affermato l’infondatezza della domanda sulla base di due argomenti principali.
Il primo attiene alla richiesta di chiarimenti che egli, con nota del 6/11/2019, aveva inoltrato all’Ambito territoIAle di Isernia, in merito alla necessità di accreditarsi o meno sulla piattaforma G.E.P.I., avendo completato la migrazione sulla nuova piattaforma unica (cd. A.N.P.R.).
Secondo il convenuto, sarebbe “palese allora che, a riscontro alla richiesta del 06.11.2019 non fornito da parte del richiesto A.T.S. di Isernia, con il Comune di Macchiagodena che è comunque transitato in A.N.P.R. in data 27.08.2019 […]
legittimamente perciò ritenendosi, presso l’Ente, che in mancanza di specifico riscontro alla propIA richiesta l’indicazione delle due figure del Coordinatore per i controlli anagrafici e del Responsabile per i controlli anagrafici fosse ormai superflua in quanto demandata a soggetti specificati dallo stesso A.T.S.”.
Il secondo argomento attiene alla ritenuta mancanza della qualifica di Coordinatore e Responsabile dei controlli. Egli, infatti, non avrebbe mai assunto tale veste, essendosi limitato a comunicare all’Ambito territoIAle, con la più volte richiamata nota del 16/11/2019, unicamente “i meri dati anagrafici relativi al Sindaco quale Responsabile dei Servizi Demografici dell’Ente”.
Da ciò, e sulla base di un ritenuto equivoco, l’Ambito territoIAle avrebbe apoditticamente accreditato il sig. IC con le suesposte qualifiche.
Illustrata poi la grave situazione di contesto, con l’indicazione delle problematiche che affliggevano l’ente in ragione dell’emergenza pandemica, il convenuto ha altresì sostenuto l’infondatezza della domanda per la mancata concretezza ed attualità del danno azionato.
pag. 6 di 13 Ha opinato, in proposito, innanzitutto che la legittimazione passiva all’azione risarcitoIA spetterebbe ai percettori in mala fede, che hanno beneficiato dell’erogazione. Ha poi dispiegato estese argomentazioni apparentemente volte a sostenere, nella sostanza, l’inattualità del danno per il necessario espletamento di una previa azione di recupero da parte dell’Inps.
Ha inoltre affermato l’infondatezza della domanda “PER MANCANZA ASSOLUTA IN CAPO AL CONVENUTO DI UN’EFFETTIVA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, DI UN’IDONEA CONDOTTA,
DEL NECESSARIO ELEMENTO SOGGETTIVO CONFIGURANTE IL
DOLO O LA COLPA GRAVE E DEL NESSO DI CAUSALITA’”, dispiegando ampie difese sostanzialmente reiterative di quanto già argomentato in punto di buona fede e diligenza della propIA condotta.
Ha sostenuto, in particolare, che “Sempre richiamando quanto esposto in precedenza, alcun nesso di causalità è poi dato evincersi tra la condotta posta in essere dal sig. IC IC e il presunto danno eraIAle verificatosi. Posto che alla base dei fatti contestati in atto di citazione all’imputato non vi è stata un’ipotetica appropIAzione di danaro da parte dello stesso o una dazione di danaro non dovuta, bensì una dichiarazione fraudolenta da parte di tre soggetti stranieri qualificatosi come beneficiari, anche alla stregua del c.d. giudizio controfattuale dedotto in atto di citazione è chiaro che l’avvenuta e dimostrata migrazione in A.N.P.R. del Comune di Macchiagodena in epoca precedente alla presentazione delle tre domande di concessione del beneficio del c.d. Reddito di Cittadinanza oggetto del libello introduttivo, unita alla circostanza che il IC abbia comunque provveduto anche successivamente ai controlli di concerto con la dipendente comunale adibita pag. 7 di 13 all’Ufficio anagrafe dimostra come in alcuna maniera al IC possa attribuirsi alcunchè di amministrativamente rilevante e, in ipotesi, da doversi in qualsivoglia maniera dallo stesso risarcire all’INPS”.
Da ultimo, ha richiesto l’esercizio del potere riduttivo: innanzitutto, dalle somme richieste andrebbero sottratte quelle inerenti alla prima mensilità del beneficio, che non poteva da lui essere impedita. Inoltre, ha ricordato che – alla luce della modifica normativa di cui alla l. n. 1/2026 – egli non potrebbe comunque essere condannato a risarcire una somma superiore al 30 % del pregiudizio accertato.
Ha concluso chiedendo di “dichiarare l’infondatezza della domanda giudiziaIA proposta dalla Procura Regionale della Corte dei Conti del Molise, disponendone, pertanto, l’integrale rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, e, conseguentemente, mandare assolto il convenuto sig. IC IC da ogni addebito di responsabilità ammnistrativa contestatogli con l’atto di citazione notificato in data 11.11.2025; 2) in via subordinata, nella sola denegata e non creduta ipotesi che voglia riconoscersi una qualsivoglia responsabilità amministrativa in capo al sig. IC IC, odierno convenuto, per i fatti per cui è causa, si chiede che voglia in ogni caso operarsi una congrua riduzione rispetto agli euro 15.175,35 richiesti con l’atto di citazione notificato in data 11.11.2025”.
All’udienza del 19/3/2026, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona della S.P.G. dott.ssa MaIA Stella Iacovelli nonché l’avv. Marco Marinelli per il convenuto. Entrambi hanno svolto le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento delle richieste contenute nei rispettivi atti.
pag. 8 di 13 Considerato in
DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata e va accolta entro i limiti di seguito esposti.
Il pubblico ministero basa le proprie censure sull’assunto che il sig.
IC, in qualità di Coordinatore e Responsabile dei controlli anagrafici ex art. 5, d.l. n. 4/2019, pro tempore vigente, non abbia effettuato i suddetti controlli, così causando l’indebita erogazione del reddito di cittadinanza a tre soggetti che non ne avevano i requisiti, per una somma complessivamente pari ad euro 15.175,35.
Il convenuto respinge questa prospettazione, sostanzialmente sulla base di due argomentazioni: la prima è che egli non sarebbe stato titolare delle suesposte qualifiche; la seconda è che la sua condotta non sarebbe stata gravemente negligente, in ragione del fatto che – nel comunicare con l’Ambito territoIAle sociale di Isernia (cui spettava il coordinamento degli enti coinvolti nei controlli) – egli aveva richiesto dei chiarimenti operativi cui non sarebbe mai stato dato riscontro. Entrambe le argomentazioni sono da respingere.
Quanto all’investitura del sig. IC nel ruolo di Coordinatore e Responsabile dei controlli, non v’è dubbio che essa sia contenuta nella nota prot. n. 6619 del 6/11/2019 (all. 12, annotazione della G.d.F., doc. 4 allegato alla citazione).
Sebbene il convenuto vi si qualificasse “Sindaco Responsabile del Servizi Demografici”, il documento va letto nel chiaro contesto in cui si inseriva. Esso è definito sia dall’oggetto della nota: “Controlli anagrafici sulla piattaforma pag. 9 di 13 GEPI”, sia dal suo porsi a riscontro di una specifica richiesta proveniente dall’interlocutore istituzionale (il Coordinatore d’Ambito territoIAle), quella di “voler fornire allo scrivente, in qualità di Amministratore di Ambito, i dati relativi ai referenti comunali da accreditare sulla piattaforma, per l’abilitazione allo svolgimento delle seguenti categorie di ruoli: A. COORDINATORE PER I ON FI […] B. RESPONSABILE PER I ON FI”.
Perciò, non è condivisibile la tesi che, a fronte di un così chiaro palesamento della richiesta, il sig. IC avesse inteso rispondervi con l’unica finalità di notiziare l’Ambito del suo ruolo nell’organigramma comunale.
Ciò è tanto più vero ove si consideri che – nel segnalare il proprio nominativo ai fini di quanto richiesto (“fornire […] i dati relativi ai referenti comunali da accreditare sulla piattaforma, per l’abilitazione allo svolgimento delle seguenti categorie di ruoli: A. COORDINATORE PER I ON FI […] B. RESPONSABILE PER I ON FI”, lo si ripete) – egli aveva anche domandato chiarimenti operativi, che entravano nel merito del ruolo per cui si stava designando.
Infatti, l’art. 5, comma 4 d.l. cit. prevedeva che “Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno […]. L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni” (cioè GEPI).
pag. 10 di 13 Alla luce del fatto che il Comune di Macchiagodena era migrato nella nuova anagrafe, il convenuto richiedeva se fosse “ancora necessario l’accredito sulla piattaforma in oggetto” (cioè GEPI).
Nelle sue difese, egli vorrebbe valorizzare questa circostanza come indice di una legittima e diligente attesa di informazioni, invece che come una omissione dei controlli richiesti. In particolare, afferma che “in punto omesso riscontro, di sicuro non è in alcuna maniera interpretabile nei termini di una puntuale ed ineludibile esaustiva risposta la generica nota prot. 2407 del 17.01.2020
[…] con cui si dava semplicemente mera comunicazione ai Comuni di appartenenza dell’Ambito di aver provveduto a inserire i nominativi forniti da ogni singolo Ente quali Coordinatori per i controlli anagrafici e quali Responsabili per i controlli anagrafici sulla piattaforma Ge.P.I.”.
Ebbene, il collegio è di diverso avviso, ritenendo che la sunnominata risposta dell’Ambito territoIAle fosse del tutto inequivocabile nell’indicare al sig. IC che la piattaforma GEPI era ancora funzionante e che, proprio in ragione di questo, il suo nominativo vi era stato inserito per i controlli.
Oltre ad informare dell’accreditamento, per giunta, il coordinatore d’Ambito rafforzava il concetto offrendo dettagliate istruzioni sul funzionamento della piattaforma ed inoltrando un preciso monito: “da questo momento in poi gli addetti dovranno incominciare a effettuare i controlli di residenza”.
Non è inutile aggiungere che la tesi del sig. IC è smentita, anche sul piano logico-normativo, dalla formulazione dell’art. 5, d.l. n.
4/2019. Quest’ultimo prevedeva che la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno restasse in capo ai Comuni – per il tramite della piattaforma GEPI
– nelle more “del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione pag. 11 di 13 residente” (enfasi aggiunta, nde). Ma che il Comune di Macchiagodena fosse migrato sulla nuova anagrafe unica non indicava in nessun modo, neanche ad una valutazione ex ante all’epoca dei fatti di causa, che per questo solo fatto l’anagrafe fosse completata.
Alla luce di questi elementi, l’omissione dell’odierno convenuto si connota di grave negligenza, anche sulla base dei nuovi criteri delineati dall’art. 1, l. n. 20/1994, per effetto della novella da lui pure invocata.
Parimenti da respingere è l’argomentazione difensiva alla cui stregua il danno azionato mancherebbe di attualità e concretezza, potendo l’Istituto previdenziale autonomamente recuperare le somme indebite.
Ebbene, posto che l’esborso è un fatto naturalisticamente ormai verificato (e che non risulta recuperato), la possibilità che l’amministrazione danneggiata si muova sul proprio binario giurisdizionale per recuperare il pregiudizio è circostanza che potrebbe al più rilevare sotto il profilo esecutivo, ma non esclude in alcun modo la responsabilità oggi in discussione.
Ciò detto sulla responsabilità del sig. IC, l’onere risarcitorio a suo carico va circoscritto al solo danno causalmente riconducibile alla sua condotta, e quindi vanno escluse dall’importo a lui addebitabile le somme erogate a titolo di prima mensilità del beneficio.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 dell’Accordo Stato-Città sopra citato, “i controlli sul possesso dei requisiti di residenza […] sono effettuati dai comuni […] prioritaIAmente e comunque entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio”. Ne consegue che il convenuto non solo aveva i suddetti trenta giorni di tempo per adempiere legittimamente ai propri obblighi, ma non pag. 12 di 13 poteva in alcun modo impedire l’erogazione della prima mensilità, il cui esborso è avvenuto per effetto di una sequenza causale che non conduce all’omissione a lui contestata.
Con riferimento alla pratica n. 2020-2801933 (all. 15 annotazione G.d.F.) risultano erogati euro 898,92 a titolo di prima mensilità; con riferimento alla pratica n. 2020-3434254 (all. 16 annotazione G.d.F.), risultano erogati euro 800,00 a titolo di prima mensilità; con riferimento alla pratica n.
2020-3594734 (all. 20 annotazione G.d.F.), infine, risultano erogati euro 431,50 a titolo di prima mensilità. Perciò, dall’importo di euro 15.175,35 contestato dalla Procura attrice, va sottratta la somma delle suddette prime mensilità, per l’ammontare di euro 2.130,42 (898,92 + 800,00 + 431,50).
Conclusivamente, sul punto, l’esborso causalmente riconducibile alla condotta dell’odierno convenuto ammonta ad euro 13.044,93 (15.175,35 –
2.130,42).
Così commisurato, il danno da porre a carico del sig. IC va ulteriormente decurtato in ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1octies, l. n. 20/1994, inserito dalla l. n. 1/2026. Conseguentemente, l’importo della condanna deve ammontare ad euro 3.913,00, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi dalla data di pubblicazione della sentenza.
La rivalutazione verrà calcolata dalla data di ogni erogazione, a partire dalle seconde mensilità dei benefici indebiti, fino a quella di pubblicazione della sentenza.
In fase esecutiva si terrà conto delle somme eventualmente recuperate dall’amministrazione.
pag. 13 di 13 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraIA istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda e per l’effetto condanna il sig. IC IC al pagamento, in favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, della somma di euro 3.913,00, oltre alla rivalutazione come in parte motiva ed agli interessi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.
Lo condanna altresì al pagamento delle spese della sentenza che sono liquidate dalla SegreteIA con nota a margine del presente provvedimento (v.
Manda alla SegreteIA per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 19/3/2026.
Magistrato estensore Presidente
UI IO RI ST
(firmato digitalmente) ( firmato digitalmente)
Depositata in segreteIA il 20 aprile 2026 F.to Il Responsabile della SegreteIA
ER LL
(firmato digitalmente)
Le spese del giudizio si li- quidano in Euro 48,00 (quarantotto/00) Il Re- sponsabile della Segrete- IA ER LL