Rigetto
Sentenza breve 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 26/03/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02529/2025REG.PROV.COLL.
N. 01574/2025 REG.RIC.
N. 01575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2025, proposto da
IA IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 67;
contro
Comune di Monfalcone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del LI IA UL, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2025, proposto da:
Comune di Monfalcone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IA IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 67;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del LI IA UL, non costituita in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1574 del 2025:
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il LI IA UL (Sezione Prima) n. 00247/2024, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 1575 del 2025:
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il LI IA UL (Sezione Prima) n. 00247/2024, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monfalcone nel giudizio n. 1574/2025 e di IA IA S.p.A. nel giudizio 1575/2025;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso:
che la presente controversia origina dalla richiesta ex art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 avanzata da IA al Comune di Monfalcone in data 15 novembre 2023 per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile;
che il diniego, oggetto di preavviso del 20 dicembre 2023 e intervenuto in via definitiva il 15 aprile 2024, veniva adottato in ragione:
della mancata allegazione alla domanda di una SCIA edilizia e di una perizia asseverata;
dell’estraneità del sito individuato alle aree « che presentano una particolare attitudine » di cui al Regolamento comunale « per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile » approvato con delibera consiliare n. 66 del 17 ottobre 2013;
che il Tar, pronunciandosi sul ricorso proposto dall’operatore telefonico, con sentenza n. 247 del 24 luglio 2024:
- non riconosceva la formazione del silenzio assenso (primo motivo) sul rilievo che « l’art. 18 della Legge regionale 3/2011 sottopone gli interventi di realizzazione degli impianti di telefonia, oltre al regime dell’autorizzazione unica di cui all’art. 44 del d.lgs. 259/2003 (cui fa richiamo l’art. 8 della medesima Legge regionale) a quello della segnalazione certificata di inizio attività “secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all’articolo 16 »;
- negava che gli adempimenti richiesti dal Comune integrassero un illegittimo aggravamento procedimentale (terzo motivo) sul rilievo che « la l. reg. 3/2011 [art. 18, comma 1, ndr], che impone le produzioni documentali contestate, è dichiaratamente (art. 1) emanata in attuazione della potestà legislativa esclusiva regionale in materia urbanistica, prevista dall’art. 4, comma 1, n. 12 dello Statuto speciale del LI IA UL »;
- accoglieva il secondo motivo, con il quale era dedotta l’illegittimità del diniego nella parte in cui, richiamando l’art. 7 del Regolamento comunale, motivava il diniego affermando che «l’area individuata da IL non rientra tra le aree che presentano una particolare attitudine» alla localizzazione degli impianti;
che contestualmente il giudice di prime cure, sul rilievo che « l’art. 7 del Regolamento comunale » facesse « rinvio ad un elaborato non pertinente, né utile ad operare l’indispensabile illustrazione grafica del contenuto della disposizione », disponeva l’integrazione della fonte regolamentare con « un elaborato grafico chiaro, pertinente e corrispondente al contenuto dell’art. 7 »;
Rilevato:
che IA impugna la sentenza invocando l’intervenuta formazione del silenzio assenso in ordine alla propria istanza e sostenendo l’illegittimità delle integrazioni pretese dall’amministrazione comunale;
che il Comune, con separato appello, impugna la medesima sentenza deducendo:
- la contraddittorietà della decisione del Tar poiché, una volta respinti il primo e il terzo motivo (riconoscendo quindi la legittimità del proprio operato) non avrebbe dovuto scrutinare il secondo motivo atteso che, a prescindere dalla disposta integrazione dell’art. 7, l’impianto non potrebbe essere in ogni caso realizzato in ragione delle contestate carenze documentali;
- la mancata specificazione, da parte del giudice, delle ragioni per le quali la norma oggetto della disposta integrazione non consentisse all’operatore l’individuazione delle aree idonee allo scopo;
- l’errata interpretazione dell’art. 7 del Regolamento quale divieto generalizzato di installazione;
- il vizio di ultra petizione posto che IA chiedeva l’annullamento in toto dell’art. 7 mentre la domanda veniva accolta limitatamente alla « parte in cui rinvia ad una tavola che non illustra alcuna zonizzazione del territorio »;
Preso atto:
che ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. R. n. 3/2011 « la realizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica di impianti esistenti, di qualsiasi potenza, la cui localizzazione è prevista dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, è soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune interessato ai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 259/2003, a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi »;
che il successivo art. 18, comma 1, dispone che « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, e dall'articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 16 »;
che l’art. 7 del Regolamento comunale recante « Zonizzazione » dispone che « il territorio del Comune di Monfalcone è stato suddiviso nelle seguenti zone: zona rossa, zona verde, zona blu e zona gialla » specificando quanto ammesso in ciascuna di esse;
Considerato:
che la L.R. n. 3/2011, come precisato all’art. 1 della citata fonte regionale, costituisce attuazione « dell’articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 » (Statuto Speciale della Regione LI - IA UL);
che la disciplina comunale, nella parte in cui suddivide il territorio in quattro zone non consente un’agevole individuazione delle aree destinate alla localizzazione degli impianti impedendo di fatto agli operatori di procedere ad una preventiva e corretta localizzazione di infrastrutture di rilevante interesse pubblico, da intendessi alla stregua di opere di urbanizzazione primaria;
che le ragioni della ritenuta illegittimità della norma regolamentare, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, sono esaustivamente illustrate laddove è rilevata l’omessa redazione di elaborati grafici che consentano di comprendere la portata delle preclusioni di cui all’art. 7;
che l’annullamento della norma nei suesposti limiti non contraddice il principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato atteso che l’effetto determinatosi non fuoriesce dall’ambito di cognizione del giudice, come perimetrato dalla domanda di annullamento della disposizione;
Ritenuto:
- che si debba procedere alla riunione degli appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza;
- che ricorrano i presupposti per la definizione dei giudizi con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
- che entrambi gli appelli debbano essere respinti dovendo l’amministrazione procedere all’integrazione dell’art. 7 del Regolamento comunale nei sensi disposti dal Tar e IA integrare la propria istanza in conformità alla richiamata fonte normativa regionale non potendosi in difetto di tale integrazione e quindi della mancanza di relazione tecnica asseverata ritenersi verificato un silenzio assenso ai sensi dell’art. 18 della legge regionale citata ma potendosi al più ritenere che , in difetto di una norma regolamentare comunale, la relazione tecnica asseverata dovrà e/o potrà incentrarsi sul rispetto della normativa statale (e fermo restando che l’istanza per l’autorizzazione unica ben può ritenersi idonea ad assorbire la previsione della presentazione di una scia edilizia ove ne abbia i requisiti sostanziali);
- che in ragione di detto esito possa procedersi alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe specificati:
riunisce gli appelli;
respinge l’appello n. 1574/2025;
respinge l’appello n. 1525/2025;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO