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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/09/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2468 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato RODELLA ANNA
e
, C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato MONACO EDOARDO e dall'avvocato GALLIO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 5 pagina 2 di 5 Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 pagina 3 di 5 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in data
06/02/1999.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 19/11/2024 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 650/2024 pubblicata in data 16/12/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
650/2024 del 16/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1 alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Controparte_1 di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_2
200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal pagina 4 di 5 protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dueville (VI) in Viale
Vicenza n. 25 in favore di quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in AY (Perù) il 06/02/1999, e non trascritto in Italia, alle Controparte_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/9/2025.
Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2468 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato RODELLA ANNA
e
, C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato MONACO EDOARDO e dall'avvocato GALLIO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 5 pagina 2 di 5 Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 pagina 3 di 5 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in data
06/02/1999.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 19/11/2024 veniva omologata con sentenza non definitiva n. 650/2024 pubblicata in data 16/12/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n.
650/2024 del 16/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed Per_1 alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Controparte_1 di corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_2
200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal pagina 4 di 5 protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Dueville (VI) in Viale
Vicenza n. 25 in favore di quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio del figlio minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in AY (Perù) il 06/02/1999, e non trascritto in Italia, alle Controparte_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/9/2025.
Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5