Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 1613/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 17.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/06/2024 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. TAMBURRINO MARIA CONSIGLIA, e da , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Giuseppina Fabretti, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA in data 27/01/2007; rilevato che dal matrimonio è nato il figlio, (nato il [...]); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa dell'01.06.2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Assegnazione casa familiare. L'abitazione sita in Caserta alla Via Tevere n°20 adibita a casa familiare, resta assegnata alla sig.ra in uno ai beni mobili in essa presenti;
Pt_1
2. Affidamento figlio minore. Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
3. Collocamento, diritto di visita e calendario di frequentazione. Nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, avrà un collocamento privilegiato presso la madre ed il diritto di visita del padre con il minore sarà pressoché Per_1 libero e non contenuto in rigorosi e precisi limiti di tempo. Resta inteso che al fine di provvedere, comunque, ad una regolamentazione del diritto di visita che assicuri una continuità dei rapporti genitoriali, modificabile dalle parti alla luce degli interessi, esigenze e delle richieste del minore, nonché nel caso di disaccordo tra i genitori, atteso che all'attualità i genitori hanno residenze in regioni diverse, si riconosce un diritto di visita del padre come di seguito indicato: il padre potrà tenere con sé il figlio tenuto conto del principio delle settimane alterne, dalle ore 18.00 del sabato alle ore Per_1
20.00 della domenica pomeriggio quando si recherà presso il paese di residenza del minore;
ovvero, il padre potrà tenere con sé il figlio minore, sempre nel rispetto del principio delle settimane alterne, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, allorquando sarà il minore a recarsi presso la residenza dello stesso;
il tutto rispettando le esigenze e la volontà del ragazzo. Relativamente alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, a rotazione e ad anni alterni, i giorni 24 - 26 Dicembre e 1 Gennaio, ovvero il giorno 25 dicembre ed i giorni 31 dicembre e 6 gennaio. In alternativa, potrà trascorrere tre giorni consecutivi, da alternarsi tra il 24- 25 e 26 dicembre con il 31 dicembre, 1 e 2 gennaio da concordarsi/comunicarsi di anno in anno entro il giorno 10 dicembre;
nel rispetto delle medesime modalità, il minore trascorrerà alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; relativamente alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il papà 10 (dieci) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra luglio ed agosto, previo accordo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
4. Mantenimento del figlio. Il sig. provvederà mensilmente al mantenimento ordinario del figlio Pt_2 Per_1 versando alla sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00); nonchè il Pt_1
50% delle spese accessorie/straordinarie ed imprevedibili come per legge secondo i principi e le modalità di cui al Protocollo
d'Intesa in uso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che qui si abbia per integralmente riportato ed accettato. L'importo del contributo al mantenimento sarà adeguato in modo automatico e senza alcuna richiesta da parte della sig.ra annualmente, sulla base degli indici ISTAT. Sempre in ordine al mantenimento ordinario, la sig.ra Pt_1
è autorizzata a richiedere ed incassare per l'intero l'assegno unico e universale erogato per il figlio Pt_1 Per_1
All'occorrenza, con la sottoscrizione del presente atto, il sig. rinuncia, senza aver nulla a pretendere, alla propria Pt_2 quota pari al 50%.
5. Le parti dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza con la sottoscrizione del presente accordo e pertanto dichiarano reciprocamente di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo o ragione o azione.
6. Le parti si danno atto che ciascuno provvederà al pagamento delle spese legali ai rispettivi difensori;
questi ultimi dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale. Il C.U. ricadrà in capo alle parti nella misura del 50% ed all'uopo, il sig. provvederà a bonificare la propria quota parte, pari ad € 21,50, alla sig.ra la cui Pt_2 Pt_1 procuratrice curerà l'iscrizione a ruolo ed il versamento del contributo dovuto. 3
7. Il presente accordo divorzile sostituisce in toto il precedente accordo di separazione.
8. Le suddette condizioni cominceranno ad avere valore dall'iscrizione a ruolo e dal deposito dell'accordo presso il competente Tribunale di S. Maria Capua Vetere. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA il 27/01/2007 da nata a [...] il [...], e da nato Parte_1 Parte_2
a CASERTA il 06.07.1982, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 17/01/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese