Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 824/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta vertente t r a
(c.f. ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Iaconi
ATTORI
e
. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Controparte_1 CodiceFiscale_4
Casuccio
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori, come da memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1:
“IN VIA PRINCIPALE:
A) Pronunciare lo scioglimento della comunione, ereditaria e non, tra i signori , Parte_1
, e , con riferimento al bene immobile Parte_2 Parte_3 Controparte_1
oggetto di comunione e facente parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della
1
introduttivo;
B) Per effetto di tale pronuncia voglia il Tribunale ordinare la divisione del bene, assegnando
a ciascuno dei coeredi e/o comproprietari la porzione corrispondente alla propria quota ideale
determinata secondo legge e secondo un comodo progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominare;
IN VIA SUBORDINATA:
A) Ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e, per l'effetto, provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
IN OGNI CASO:
A) Voglia il Tribunale condannare a corrispondere agli attori i frutti derivanti Controparte_1
dal godimento esclusivo dell'immobile descritto in premesse dalla data dell'apertura della
successione e sino a quando dovuti;
B) Vittoria di spese e di onorari”
Per la convenuta come da nota scritta di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attrice, perché
infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese,
competenze ed onorari del presente giudizio”.
***
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento concerne la domanda di divisione dell'immobile sito in Licata
(AG), Contrada Gallidoro, distinto al NCEU del medesimo Comune al Foglio 114, Particella
342, Sub 1, vani 13. I comproprietari del bene risultano i seguenti:
- per 1/2 Parte_1
- per 1/6 Parte_2
- per 1/6 Parte_3
- per 1/6 Controparte_1
2 è l'ex coniuge del defunto (morto il 26.12.2017); Parte_1 ER
e sono i di loro figli. è la seconda Parte_2 Parte_3 Controparte_1
moglie di . ER
L'attuale assetto proprietario descritto deriva dai seguenti atti e fatti:
- donazione del terreno su cui sarebbe sorto l'immobile da parte di Parte_2
a favore del figlio e della di lei moglie (cfr. atto del ER Parte_1
notaio , rep. 76147 in data 11/07/1983, in atti – si v. in particolare l'art. 4: Per_2
“Ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 179 del codice civile, si specifica che il terreno oggetto della presente donazione è attribuito alla comunione tra coniugi
e quindi anche la sig.ra grata dichiara di accettare”); Pt_1
- a seguito del divorzio tra e , l'immobile è caduto in ER Parte_1
comunione ordinaria in ragione di 1/2 per ciascuno degli ex coniugi;
- a seguito della morte di , sono divenuti comproprietari i suoi eredi ER
(per successione legittima) (figlio), (figlio) e Parte_2 Parte_3
(coniuge), in ragione di 1/6 ciascuno. Controparte_1
In questa sede, , e hanno agito Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro chiedendo la divisione giudiziale dell'immobile nonché la condanna Controparte_1
della convenuta alla corresponsione dei frutti civili per aver goduto in via esclusiva di detto immobile sin dall'apertura della successione nel dicembre 2017, oltre al rimborso delle spese per la dichiarazione di successione.
La , costituitasi, ha eccepito l'essenza di titoli proprietari in capo a , CP_1 Parte_1
in quanto la citata donazione del terreno risalente al 1983 sarebbe stata fatta solo a favore di (eccezione infondata, come già detto, alla luce del citato art. 4 del ER
contratto di donazione). Si è quindi opposta alla domanda di divisione. Non ha contestato il fatto relativo all'occupazione esclusiva dell'immobile da parte sua sin dall'apertura della successione, affermando piuttosto che quella era la casa coniugale e chiedendo il
3 riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. Non si è opposta alla corresponsione agli attori della propria quota delle spese relative alla dichiarazione di successione.
La causa, istruita mediante escussione di testi e consulenza tecnica d'ufficio (a firma dell'Ing. ), è giunta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Persona_3
Le domande di divisione e di condanna alla corresponsione dei frutti sono fondate e meritano accoglimento nei termini di seguito indicati.
A norma dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione;
nel caso di specie, in assenza di accordo tra tutti i condividenti, è stata promossa l'azione di divisione giudiziale di un unico immobile, che per 1/2 rappresenta la comunione ereditaria tra gli eredi di . A seguito ER
della consulenza tecnica d'ufficio, si è giunti alla redazione di un progetto divisionale al quale gli attori hanno aderito, mentre la convenuta si è opposta chiedendo il richiamo del
CTU in relazione al valore venale dell'immobile e all'ammontare dei frutti dovuti per il godimento esclusivo del medesimo.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU sono condivisibili e idonee a fondare la decisione finale. In primo luogo, il percorso tecnico seguito dal consulente in relazione alla stima del valore del bene appare privo di vizi logici e dettagliato in relazione al caso di specie, che tratta, in concreto, di una villetta in prossimità del mare a pochi chilometri dal centro abitato nel Comune di Licata. Per l'immobile in questione è presente il titolo edilizio
(concessione edilizia in sanatoria), mentre sono state riscontrate delle lievi irregolarità che non pregiudicano la commerciabilità del bene e delle quali il CTU ha tenuto conto nella stima finale.
Il valore venale del bene al momento della divisione è stato quindi stimato in 129.000,00
euro, quale media tra il valore ottenuto con l'applicazione del metodo sintetico (138.000,00
euro) e quello ricavato con il metodo analitico (120.000,00 euro).
4 Per entrambi i metodi, il CTU ha ragionevolmente assunto come parametri di base i valori minimi al metro quadro per la zona di riferimento, tenuto conto del cattivo stato di manutenzione del bene.
Sul punto, non colgono nel segno i rilievi del CTP di parte convenuta, a detta del quale dal valore venale (ottenuto con il metodo sintetico) sarebbe da decurtare il costo degli interventi di cui l'immobile necessita. Seguendo le condivisibili conclusioni del CTU,
invece, il parametro unitario di riferimento (500,00 euro al metro quadrato, peraltro condiviso dallo stesso CTP di parte convenuta) tiene già conto del cattivo stato di manutenzione puntualmente descritto nell'elaborato peritale, e infatti rappresenta il parametro minimo per gli immobili simili della stessa zona (i cui valori sono stati individuati dal CTU tra 500,00 e 800,00 euro al metro quadrato). In ogni caso, il CTU ha tenuto comunque conto parzialmente dei rilievi del CTP rimodulando, nella definizione della stima con metodo analitico, l'incidenza delle detrazioni del reddito lordo relative agli oneri di manutenzione (incrementata dal 3% al 10%).
Il CTU ha così provveduto alla definizione di un progetto divisionale, tenuto conto che l'immobile è stato ritenuto non comodamente divisibile, con conseguente applicazione dell'art. 720 c.c. (anche per effetto del richiamo di cui all'art. 1116 c.c.). Il progetto prevede quindi l'attribuzione dell'intero immobile alla proprietaria della quota maggiore,
[...]
(che ha condiviso il progetto), con conguagli in denaro a favore degli altri Parte_1
condividenti. Gli altri due attori, e , hanno Parte_2 Parte_3
parimenti aderito al progetto divisionale.
All'esito dei conti che i condividenti devono rendersi a vicenda (non oggetto di contestazione), il CTU è giunto alla definizione finale del progetto, che si ritiene idoneo alla definizione del procedimento, che prevede l'attribuzione dell'intero immobile a
[...]
, con conguagli in denaro a carico della stessa e a favore: 1) di Parte_1 Parte_1
per euro 21.499,86; 2) di per euro 22.005,87; 3) Parte_2 Parte_3
di per euro 21.753,07. Controparte_1
5 Per quanto concerne invece il calcolo dei frutti civili per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte di , il CTU ha applicato il reddito annuo già stimato Controparte_1
mediante il metodo analitico giungendo così alla cifra di euro 3.606,00 annui, che già
tengono conto dello stato di manutenzione dell'immobile. Come già detto, siffatta stima risulta ragionevole e condivisibile. Poiché l'occupazione esclusiva dell'immobile risulta incontestata da parte di (che peraltro ha chiesto di godere del relativo Controparte_1
diritto di abitazione), quest'ultima dovrà essere condannata a rifondere agli attori pro quota
il corrispettivo dei frutti civili così calcolati dal CTU.
In relazione al momento da cui decorre il diritto degli altri condividenti a percepire detti frutti, si richiama quanto stabilito da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023
(Rv. 667639 - 01): “il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere
agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene
la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri
comunisti”. Nel caso di specie, la piena evidenza delle volontà degli attori condividenti di partecipare al godimento del bene si è avuta solo con la notificazione dell'atto di citazione
(13 marzo 2019).
Orbene, dall'inizio della lite al momento della presente pronuncia sono decorsi 5 anni e
9 mesi;
ne consegue che i frutti (coincidenti con il reddito netto complessivo stimato dal
CTU) risultano pari a euro 20.734,50. La convenuta andrà quindi condannata al pagamento di tale indennità a favore degli attori, ciascuno secondo la rispettiva quota: a favore di (proprietaria di 1/2) la somma di euro 10.367,25; a favore di Parte_1
(proprietario di 1/6) la somma di euro 3.455,75; a favore di Parte_2 [...]
(proprietario di 1/6) la somma di euro 3.455,75. Parte_3
Nei rapporti tra e , venendo in rilievo reciproci debiti di Parte_1 Controparte_1
somme di denaro liquidi ed esigibili, si ritiene applicabile la compensazione tra i frutti dovuti dalla e il conguaglio ad ella spettante a titolo divisionale. CP_1
6 In relazione, infine, all'attribuzione del diritto di abitazione richiesto dalla convenuta in quanto l'immobile in questione è stato la dimora coniugale, si ritiene che nel caso di specie non sia applicabile l'art. 540 c.c. stante la presenza nella comunione di un terzo (
[...]
) che non è erede del de cuius . Sul punto, infatti, si deve Parte_1 ER
richiamare il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione e così recentemente massimato: “Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art.
540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà
del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non
essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al
coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto;
in tale ultima
evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure l'equivalente monetario del citato
diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe
un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo
in concreto il godimento dell'abitazione familiare” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29162 del
20/10/2021, Rv. 662702 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore (dato dalla stima del bene immobile da dividere), con applicazione dei parametri minimi (stante la non complessità delle questioni trattate).
Considerata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte convenuta soccombente, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 1) dispone la divisione dell'immobile sito in Licata (AG), Contrada Gallidoro, distinto al
NCEU del medesimo Comune al Foglio 114, Particella 342, Sub 1; per l'effetto, per le causali di cui in parte motiva, dispone l'assegnazione dell'intero immobile all'attrice
[...]
, con obbligo di corresponsione di conguagli in denaro a carico di Parte_1 Parte_1
e a favore di per euro 21.499,86, a favore di per Parte_2 Parte_3
euro 22.005,87, a favore di per euro 11.385,82; trascrizione come per Controparte_1
legge;
2) condanna la convenuta a pagare a favore di favore di Controparte_1 Parte_2
la somma di euro 3.455,75 a titolo di corrispettivo dei frutti per il godimento dell'immobile dalla domanda alla presente pronuncia, oltre interessi al saggio legale (art. 1284, I comma,
c.c.) dal deposito della presente pronuncia al soddisfo;
3) condanna la convenuta a pagare a favore di favore di Controparte_1 Parte_3
la somma di euro 3.455,75 a titolo di corrispettivo dei frutti per il godimento
[...]
dell'immobile dalla domanda alla presente pronuncia, oltre interessi al saggio legale (art. 1284, I comma, c.c.) dal deposito della presente pronuncia al soddisfo;
4) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'Erario
stante l'ammissione di parte convenuta soccombente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Agrigento, il 2.01.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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