TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2553/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2553/2022 R. Gen. Aff. Cont., in materia di “Lesione Personale” pendente: TRA
(C.F. ), residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), al Corso Italia n. 81, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Fera e dall'avv. Marco Cinquegrana, presso il cui studio sito in Napoli, al Centro Direzionale, isola F11, è elettivamente domiciliato.
-parte attrice- CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario procuratore, rappresenta e difende, giusta procura ad litem ex art. 4, 3°comma, 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maddalena Battaglia ), presso il cui studio sito in C.F._2
Aversa alla piazza Duomo n. 40 è elettivamente domiciliata.
-parte convenuta-
E
(C.F. ) residente in [...].
-convenuto contumace-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.06.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore deduceva: che, Parte_1 in data 13.06.2017, alle ore 8:30 circa, in Castellammare di Stabia, nei pressi della stazione ferroviaria, si trovava nella qualità di terzo trasportato sul motoveicolo modello Malaguti Password targato CG60469, di proprietà e condotto da CP_2
che il conducente, nell'effettuare una manovra di sorpasso a destra e
[...] successivo rientro in corsia, era rovinato al suolo per un errato calcolo degli spazi di manovra;
che, in seguito alla caduta che lo aveva visto coinvolto, aveva riportato importanti lesioni personali per le quali si era reso necessario il suo trasporto al pronto soccorso dell'ospedale “San Leonardo” di Castellammare ove i sanitari gli avevano diagnosticato “frattura V metacarpo sx;
frattura D12 – L1; frattura scomposta dell'arco posteriore VII e VIII frattura vertebre D12 L1”; che aveva fatto seguito un lungo e doloroso iter terapeutico conclusosi in data 6.10.2021 (data in cui era stato dichiarato guarito); che il motoveicolo coinvolto era assicurato, per i rischi RCA, con la compagnia Assicurativa che era stato sottoposto a visita medica Controparte_1 da parte del medico fiduciario della compagnia assicurativa, Dott. il quale Per_1 determinava un danno biologico pari al 25%; che aveva inviato richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite alla senza sortire alcun Controparte_1 effetto;
che, nel periodo di inabilità temporanea a seguito della caduta, era stato impossibilitato ad espletare le normali attività di vita quotidiana;
che la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva al conducente del veicolo. Tanto premesso ed esposto, citava le parti convenute in epigrafe indicate a comparire innanzi a codesto Tribunale all'udienza del 13.06.2022 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ - accogliere la domanda attorea;
- accertarsi che l'attore nelle circostanze di cui al sinistro, da trasportato, pativa le lesioni descritte in atti e documentate dai rilievi sanitari depositati;
- accertare e dichiarare nella qualità, tenuta al risarcimento delle lesioni Controparte_3 patite dall'attore; condannarsi in conseguenza la in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., in solido con il signor al risarcimento in favore degli istanti dei danni Controparte_2 tutti subiti, quali quelli patrimoniali (lucro cessante e/o emergente;
perdita di futuri contributi (perdita di chances), danno emergente, passato e futuro per spese vive, (sostenute e da sostenersi in futuro); non patrimoniali (biologico, morale alla vita privata, al rapporto e all'integrità familiare o parentale e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili, costituzionalmente protetti, danni diretti e riflessi, ecc. in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- Condannare altresì i convenuti in solido al pagamento in favore dell'istante di tutti i costi che dovrà sostenere per l'assistenza legale in sede stragiudiziale e nella fase della negoziazione;
- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare i convenuti in solido al risarcimento in
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
favore dell'istante dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria”. Il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio la che, contestando in fatto e Controparte_1 in diritto la fondatezza della pretesa attorea, deduceva: in via preliminare la carenza di legittimazione passiva;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014; l'improponibilità della domanda per la violazione del combinato disposto ex artt. 145 e 148 c.p.c. cod. ass. per inosservanza dei requisiti relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio, nonché la nullità della stessa per mancanza dei requisiti ex art. 163, comma 3, c.p.c. Nel merito, l'infondatezza della domanda poiché non supportata da alcun elemento di fatto idoneo a dimostrare la veridicità della vicenda dedotta in citazione;
che dalla documentazione versata in atti erano emerse palesi incongruenze tali da non ritenere dimostrato il nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate. Ciò posto, contestando fermamente ogni voce di danno ex adverso pretesa, concludenza: “- in via principale, per il rigetto della domanda attrice perché nulla, improcedibile, improponibile, inammissibile, genericamente formulata, oltre che infondata non provata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese ed onorari di causa;
- ancora in via principale, per la statuizione del concorso di colpa, compensate le spese di lite: - in via ancora più gradata, per la condanna all'equo e al giusto, compensate le spese di lite”. Il responsabile civile, benché ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_2 costituiva. Pertanto, all'udienza del 13.06.2022, ne veniva dichiarata la contumacia. Espletata l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi indicati dall'attore, la causa veniva rinviata poi per le conclusioni e riservata in decisione all'udienza del 30.06.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. La pretesa azionata è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. In via ulteriormente preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. dimostrata mediante la produzione in atti delle richieste risarcitorie trasmesse a mezzo lettere raccomandate a/r e ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta in data 9.11.2021 (cfr. allegata al fascicolo di parte attrice). La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 cod. ass., con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato e all'entità delle lesioni subite. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445). Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta. Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla ni il risarcimento dei danni subiti (cfr. CP_4 richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice). È da ritenersi poi sussistente la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta, e ciò sulla base delle risultanze del certificato di assicurazione relativa al motoveicolo tg. CG60469 (cfr. copia del certificato di assicurazione giusta polizza n. 402763578). 3. Passando al merito, giova rammentare che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145". La previsione dell'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, ha la funzione di agevolare la posizione processuale del terzo trasportato, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti (cfr. in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015). Secondo la tradizionale impostazione della giurisprudenza di merito, la nozione di caso fortuito è stata utilizzata dal legislatore del Codice delle Assicurazioni in una accezione diversa da quella tradizionale, vale a dire non ricomprendente la colpa del terzo. Si è, invero, osservato che il legislatore dopo aver fatto salva “l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, ha avuto cura di sottolineare che la responsabilità dell'impresa del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, rinviando ad altra sede le questioni relative al rapporto fra imprese assicuratrici ai sensi dell'art.141, 4° comma, e dell'art.150 del Codice. Peraltro, il terzo trasportato può comunque agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione con l'azione ex art. 2054 cod. civ. e con l'azione diretta ex art. 144 del codice delle assicurazioni private, sfruttando la presunzione di responsabilità che l'art. 2054 cod. civ. prevede a suo favore (cfr. Corte Cost. n. 205 del 2008). Secondo questa ricostruzione, l'assicurazione del vettore sarà tenuta a risarcire il danno anche se il sinistro è interamente imputabile alla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, salvo poi agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 141 (che richiama espressamente il contenuto dell'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005). Ne consegue che l'impresa del vettore si può sottrarre al vittorioso esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito, eccezion fatta per quell'ipotesi di caso fortuito che si collega al fatto colposo del terzo conducente coinvolto nel sinistro coperto da assicurazione obbligatoria r.c.a., ipotesi che rientrerebbe nella nozione tradizionale di caso fortuito, ma non in quella specifica recepita dall'art.141 ( cfr. in tal senso ex multis Tribunale Napoli, sez. X, 17/09/2015, n. 11760 secondo l'estensore l'art. 141 cod. ass. ha introdotto una regola no-fault, in quanto prevede che l'assicuratore del vettore sia sempre tenuto al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato salvo il caso in cui il sinistro sia conseguenza del caso fortuito ovvero non sia ascrivibile a nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, non potendo essere ricompreso nel concetto di caso fortuito il fatto doloso o colposo dell'altro conducente). In punto di riparto dell'onere probatorio, il terzo trasportato ai fini dell'accoglimento della domanda ex art 141 cod. Ass. è tenuto a dimostrare la propria qualità di trasportato, il verificarsi del sinistro e la sussistenza del danno allegato in citazione, mentre l'assicurazione del vettore è tenuto a provare che l'incidente era conseguenza di caso fortuito secondo l'accezione sopradetta e dunque non imputabile a nessuno dei conducenti coinvolti. Una diversa accezione di caso fortuito è stata invece, accolta di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;
la
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto” (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 4147/2019). Più precisamente, la Corte di legittimità ha chiarito come “la regolazione della responsabilità dell'assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale. L'effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perché sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito. Il che significa - e in ciò si concretizza un evidente favor verso il trasportato - che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell'articolo 2043 c.c. e neppure a quello dell'articolo 2054, secondo comma, c.c., non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (ut supra rilevato, ciò infatti è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: Cass. n. 16181/2015 e, in motivazione, Cass. n. 16477/2017), dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. Sarà allora il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo ex adverso addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro” (cfr. in motivazione Cass. civ. n. 4147/2019). In definitiva, dunque, indipendentemente dall'accezione di caso fortuito che si intenda condividere, non muta il contenuto dell'onere probatorio incombente sulle parti poiché il trasportato sarà tenuto a dimostrare il verificarsi del sinistro e la sussistenza del danno allegato in citazione, mentre l'assicurazione del vettore è tenuto a provare che l'incidente era conseguenza di caso fortuito (vale a dire conseguenza di cause naturali ovvero secondo l'impostazione da ultimo richiamata della condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto). Orbene, nella specie, la qualificazione del fatto e l'individuazione della normativa applicabile si inquadrano nell'ambito applicativo dell'art. 141 D.lgs. n. 209/2005. Vero è, come detto, che il terzo trasportato non ha l'onere di provare anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'articolo 141, ma non è esonerato dalla prova del fatto storico del trasporto. E, a tal fine, non può neppure ricavarsi dagli elementi probanti forniti a supporto della domanda alcuna presunzione iuris tantum circa la presenza del danneggiato a bordo della motovettura. La previsione ex art 141 cda non deroga, infatti, alla prova principale da parte dell'attore dell'azione esperita per ottenere il ristoro del danno in quanto terzo trasportato al momento in cui si è verificato l'evento. Si richiama come precedente conforme Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 10410 del 20 Maggio 2016, la quale afferma il seguente principio di diritto: “La posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato”.
Tuttavia, con riguardo al caso oggetto di odierno scrutinio, non solo non v'è prova della condizione di terzo trasportato da parte dell'attore, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e le lesioni oggetto di risarcimento, ma non può dirsi che, sotto tale profilo, le predette e richieste condizioni siano state asseverate mediante l'espletamento di esame testimoniale.
Nel caso in esame, l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. D'altra parte, la carenza totale di prova non consente di ritenere dimostrato il rapporto causale tra i danni che l'attore assume di aver subito ed il sinistro denunciato.
A ben vedere, invero, l'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni subite al comportamento imprudente e negligente del conducente del motoveicolo targato CG60469. In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio. La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile ed indimostrata la vicenda dedotta in citazione. Elementi di incertezza sull'eziologia delle lesioni personali subite dall'attore sono state alimentate dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 entrambi escussi all'udienza del 7.03.2024. Orbene, le dichiarazioni rese dai testi, della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, sono risultate discordanti ed inverosimili in relazione a vari aspetti della vicenda, tali da rendere non credibile la dinamica del sinistro descritta nella domanda. I due testi, e hanno dichiarato di essere amici sia Testimone_1 Testimone_2 tra di loro che con il e che al momento del verificarsi del sinistro si stavano Parte_1 recando a pranzo insieme. Tuttavia, i due hanno fornito versioni discordanti in relazione, in primo luogo, all'orario in cui si è verificato il sinistro: uno ha dichiarato che erano le ore 8:30 circa del mattino di domenica, 8 giugno 2021, mentre l'altro ha dichiarato che l'evento si era verificato intorno alle 10:00 del mattino. Infatti, il teste ha reso sul punto la seguente dichiarazione: “era giugno 2021 Tes_1 mattina intorno alle dieci del mattino mi trovavo a Castellammare di Stabia alla via Matteotti ero Tes_ insieme ad un mio amico e stavamo aspettando ed che venivano avevamo un CP_2 Pt_1 appuntamento perché dovevamo andare a pranzo fuori, era domenica”.
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
Invece, il teste in maniera antitetica ha dichiarato: “io mi trovavo a Tes_2
Castellammare nella piazza dove sta la stazione ero insieme a era domenica mattina erano Tes_1 circa 8.30 dovevamo andare a pranzo insieme”. Si evidenziano poi ulteriori contraddizioni relative ad altre circostanze di fatto incompatibili con una simultanea presenza dei testi sui luoghi di causa. Infatti, il primo teste escusso, , ha dichiarato che dopo il verificarsi Testimone_1 dell'evento e, cioè subito dopo l'impatto al suolo, l'attore non riusciva assolutamente ad alzarsi (“non riesco a riferire se la strada che percorrevano fosse a doppio o singolo di marcia;
era un Malaguti Password era un colore scuro;
non è intervenuta alcuna autorità; non è stata chiamata ambulanza, non riusciva ad alzarsi…”). Pt_1
In maniera difforme, invece, il secondo teste escusso, ha riferito Testimone_2 che il , successivamente all'evento, era riuscito ad alzarsi e camminare sino Parte_1 al bar che si trovava nei pressi del luogo teatro (“dopo il sinistro che in un primo Pt_1 momento si era rialzato e lo avevamo fatto sedere al bar, ha continuato a manifestare dolore alla schiena e fianco sinistro…”). Ed ancora, un'altra circostanza poco chiara ed inverosimile attiene al trasporto dell'attore presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia. Risulta alquanto inverosimile che, sebbene i testi escussi abbiano dichiarato di essere amici e di conoscere sia l'attore che il conducente del motoveicolo coinvolto, CP_2
successivamente abbiano fornito due dichiarazioni differenti.
[...]
In particolare, mentre il teste ha riferito, in maniera del tutto Testimone_1 generica, che il era stato accompagnato al pronto soccorso “in auto, da altri Parte_1 amici”; di contro, il teste ha riportato nella dichiarazione resa che, di Testimone_2 seguito all'evento verificatosi, aveva provveduto da sé a prendere l'auto e ad accompagnare personalmente l'attore al nosocomio indicato in citazione (“…quindi ho preso la macchina l'ho accompagnato all'ospedale di Castellammare, ero solo io in auto”). Ebbene, la discrasia nella ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda e le evidenziate macroscopiche incongruenze inducono a fornire un giudizio di palese inattendibilità dei testi escussi e conseguentemente anche della posizione di terzo trasportato con riguardo all'attore, relativamente alla quale, alla luce delle propalazioni offerte, a ben vedere, la stessa si è appalesata nel narrato dei testi escussi una mera riproduzione della prospettazione attorea. In aggiunta all'evidente discordanza narrativa ed alle innumerevoli lacune descrittive nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle altre emergenze istruttorie non è stato possibile rinvenire nessun altro elemento di prova utile a consentire una adeguata e verosimile ricostruzione dei fatti. Non è stata, inoltre, fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi in grado di chiarire le caratteristiche dello scenario teatro del sinistro. Pertanto, alla luce di quanto precede, le evidenziate lacune istruttorie avrebbero reso persino superflua e palesemente esplorativa una eventuale CTU disposta sul punto, dato che "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)." (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). In conclusione, acclarato che la ricostruzione del fatto storico, tuttavia doverosa per le ragioni sopra espresse, è carente di circostanze relative al trasporto sul veicolo coinvolto nel sinistro e, a tal fine, non può neppure ricavarsi dagli elementi probanti forniti a supporto della domanda alcuna presunzione iuris tantum circa la presenza del danneggiato a bordo della motovettura, è precluso, nel caso di specie, l'esperimento dello strumento processuale offerto dall'art.141 Cda, il quale prevede il diritto risarcitorio da parte del terzo traportato, il quale, in definitiva, sia parte terza e vittima dell'incidente stradale. Alla luce della lacunosità e contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi, non può dirsi provata la verità del fatto storico così come narrato in citazione e, quindi, che la causa delle fratture patite dal siano da ricondursi alla manovra di Parte_1 sorpasso effettuata dal motoveicolo sul quale l'attore viaggiava in qualità di terzo trasportato. Per tutto quanto precede, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa per come dichiarato da parte attrice in sede di atto introduttivo del giudizio, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata e con applicazione ex art. 4 comma 4 DM cit per assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto. Mette conto evidenziare che, nonostante, la soccombenza dell'attore, attesa la contumacia dell'ulteriore convenuto, , nulla gli è dovuto a titolo di Controparte_2 spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2553/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni da lesione personale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda azionata da parte attrice;
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_5
delle spese processuali che si liquidano in € 4.936,00 oltre IVA e CPA se dovute
[...]
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
Così deciso in Aversa, 28/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2553/2022 R. Gen. Aff. Cont., in materia di “Lesione Personale” pendente: TRA
(C.F. ), residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Napoli (NA), al Corso Italia n. 81, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Fera e dall'avv. Marco Cinquegrana, presso il cui studio sito in Napoli, al Centro Direzionale, isola F11, è elettivamente domiciliato.
-parte attrice- CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario procuratore, rappresenta e difende, giusta procura ad litem ex art. 4, 3°comma, 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maddalena Battaglia ), presso il cui studio sito in C.F._2
Aversa alla piazza Duomo n. 40 è elettivamente domiciliata.
-parte convenuta-
E
(C.F. ) residente in [...].
-convenuto contumace-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.06.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore deduceva: che, Parte_1 in data 13.06.2017, alle ore 8:30 circa, in Castellammare di Stabia, nei pressi della stazione ferroviaria, si trovava nella qualità di terzo trasportato sul motoveicolo modello Malaguti Password targato CG60469, di proprietà e condotto da CP_2
che il conducente, nell'effettuare una manovra di sorpasso a destra e
[...] successivo rientro in corsia, era rovinato al suolo per un errato calcolo degli spazi di manovra;
che, in seguito alla caduta che lo aveva visto coinvolto, aveva riportato importanti lesioni personali per le quali si era reso necessario il suo trasporto al pronto soccorso dell'ospedale “San Leonardo” di Castellammare ove i sanitari gli avevano diagnosticato “frattura V metacarpo sx;
frattura D12 – L1; frattura scomposta dell'arco posteriore VII e VIII frattura vertebre D12 L1”; che aveva fatto seguito un lungo e doloroso iter terapeutico conclusosi in data 6.10.2021 (data in cui era stato dichiarato guarito); che il motoveicolo coinvolto era assicurato, per i rischi RCA, con la compagnia Assicurativa che era stato sottoposto a visita medica Controparte_1 da parte del medico fiduciario della compagnia assicurativa, Dott. il quale Per_1 determinava un danno biologico pari al 25%; che aveva inviato richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite alla senza sortire alcun Controparte_1 effetto;
che, nel periodo di inabilità temporanea a seguito della caduta, era stato impossibilitato ad espletare le normali attività di vita quotidiana;
che la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva al conducente del veicolo. Tanto premesso ed esposto, citava le parti convenute in epigrafe indicate a comparire innanzi a codesto Tribunale all'udienza del 13.06.2022 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ - accogliere la domanda attorea;
- accertarsi che l'attore nelle circostanze di cui al sinistro, da trasportato, pativa le lesioni descritte in atti e documentate dai rilievi sanitari depositati;
- accertare e dichiarare nella qualità, tenuta al risarcimento delle lesioni Controparte_3 patite dall'attore; condannarsi in conseguenza la in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t., in solido con il signor al risarcimento in favore degli istanti dei danni Controparte_2 tutti subiti, quali quelli patrimoniali (lucro cessante e/o emergente;
perdita di futuri contributi (perdita di chances), danno emergente, passato e futuro per spese vive, (sostenute e da sostenersi in futuro); non patrimoniali (biologico, morale alla vita privata, al rapporto e all'integrità familiare o parentale e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili, costituzionalmente protetti, danni diretti e riflessi, ecc. in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- Condannare altresì i convenuti in solido al pagamento in favore dell'istante di tutti i costi che dovrà sostenere per l'assistenza legale in sede stragiudiziale e nella fase della negoziazione;
- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare i convenuti in solido al risarcimento in
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
favore dell'istante dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria”. Il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio la che, contestando in fatto e Controparte_1 in diritto la fondatezza della pretesa attorea, deduceva: in via preliminare la carenza di legittimazione passiva;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014; l'improponibilità della domanda per la violazione del combinato disposto ex artt. 145 e 148 c.p.c. cod. ass. per inosservanza dei requisiti relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio, nonché la nullità della stessa per mancanza dei requisiti ex art. 163, comma 3, c.p.c. Nel merito, l'infondatezza della domanda poiché non supportata da alcun elemento di fatto idoneo a dimostrare la veridicità della vicenda dedotta in citazione;
che dalla documentazione versata in atti erano emerse palesi incongruenze tali da non ritenere dimostrato il nesso causale tra l'evento e le lesioni lamentate. Ciò posto, contestando fermamente ogni voce di danno ex adverso pretesa, concludenza: “- in via principale, per il rigetto della domanda attrice perché nulla, improcedibile, improponibile, inammissibile, genericamente formulata, oltre che infondata non provata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese ed onorari di causa;
- ancora in via principale, per la statuizione del concorso di colpa, compensate le spese di lite: - in via ancora più gradata, per la condanna all'equo e al giusto, compensate le spese di lite”. Il responsabile civile, benché ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_2 costituiva. Pertanto, all'udienza del 13.06.2022, ne veniva dichiarata la contumacia. Espletata l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi indicati dall'attore, la causa veniva rinviata poi per le conclusioni e riservata in decisione all'udienza del 30.06.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. La pretesa azionata è infondata e va rigettata per quanto di ragione. Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. In via ulteriormente preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. dimostrata mediante la produzione in atti delle richieste risarcitorie trasmesse a mezzo lettere raccomandate a/r e ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta in data 9.11.2021 (cfr. allegata al fascicolo di parte attrice). La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 cod. ass., con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato e all'entità delle lesioni subite. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445). Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta. Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla ni il risarcimento dei danni subiti (cfr. CP_4 richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice). È da ritenersi poi sussistente la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione convenuta, e ciò sulla base delle risultanze del certificato di assicurazione relativa al motoveicolo tg. CG60469 (cfr. copia del certificato di assicurazione giusta polizza n. 402763578). 3. Passando al merito, giova rammentare che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145". La previsione dell'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, ha la funzione di agevolare la posizione processuale del terzo trasportato, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti (cfr. in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015). Secondo la tradizionale impostazione della giurisprudenza di merito, la nozione di caso fortuito è stata utilizzata dal legislatore del Codice delle Assicurazioni in una accezione diversa da quella tradizionale, vale a dire non ricomprendente la colpa del terzo. Si è, invero, osservato che il legislatore dopo aver fatto salva “l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, ha avuto cura di sottolineare che la responsabilità dell'impresa del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, rinviando ad altra sede le questioni relative al rapporto fra imprese assicuratrici ai sensi dell'art.141, 4° comma, e dell'art.150 del Codice. Peraltro, il terzo trasportato può comunque agire nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione con l'azione ex art. 2054 cod. civ. e con l'azione diretta ex art. 144 del codice delle assicurazioni private, sfruttando la presunzione di responsabilità che l'art. 2054 cod. civ. prevede a suo favore (cfr. Corte Cost. n. 205 del 2008). Secondo questa ricostruzione, l'assicurazione del vettore sarà tenuta a risarcire il danno anche se il sinistro è interamente imputabile alla condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, salvo poi agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 141 (che richiama espressamente il contenuto dell'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005). Ne consegue che l'impresa del vettore si può sottrarre al vittorioso esperimento dell'azione diretta solo dimostrando il ricorrere di una ipotesi di caso fortuito, eccezion fatta per quell'ipotesi di caso fortuito che si collega al fatto colposo del terzo conducente coinvolto nel sinistro coperto da assicurazione obbligatoria r.c.a., ipotesi che rientrerebbe nella nozione tradizionale di caso fortuito, ma non in quella specifica recepita dall'art.141 ( cfr. in tal senso ex multis Tribunale Napoli, sez. X, 17/09/2015, n. 11760 secondo l'estensore l'art. 141 cod. ass. ha introdotto una regola no-fault, in quanto prevede che l'assicuratore del vettore sia sempre tenuto al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato salvo il caso in cui il sinistro sia conseguenza del caso fortuito ovvero non sia ascrivibile a nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, non potendo essere ricompreso nel concetto di caso fortuito il fatto doloso o colposo dell'altro conducente). In punto di riparto dell'onere probatorio, il terzo trasportato ai fini dell'accoglimento della domanda ex art 141 cod. Ass. è tenuto a dimostrare la propria qualità di trasportato, il verificarsi del sinistro e la sussistenza del danno allegato in citazione, mentre l'assicurazione del vettore è tenuto a provare che l'incidente era conseguenza di caso fortuito secondo l'accezione sopradetta e dunque non imputabile a nessuno dei conducenti coinvolti. Una diversa accezione di caso fortuito è stata invece, accolta di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto;
la
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto” (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 4147/2019). Più precisamente, la Corte di legittimità ha chiarito come “la regolazione della responsabilità dell'assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale. L'effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perché sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito. Il che significa - e in ciò si concretizza un evidente favor verso il trasportato - che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell'articolo 2043 c.c. e neppure a quello dell'articolo 2054, secondo comma, c.c., non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (ut supra rilevato, ciò infatti è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: Cass. n. 16181/2015 e, in motivazione, Cass. n. 16477/2017), dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. Sarà allora il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo ex adverso addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro” (cfr. in motivazione Cass. civ. n. 4147/2019). In definitiva, dunque, indipendentemente dall'accezione di caso fortuito che si intenda condividere, non muta il contenuto dell'onere probatorio incombente sulle parti poiché il trasportato sarà tenuto a dimostrare il verificarsi del sinistro e la sussistenza del danno allegato in citazione, mentre l'assicurazione del vettore è tenuto a provare che l'incidente era conseguenza di caso fortuito (vale a dire conseguenza di cause naturali ovvero secondo l'impostazione da ultimo richiamata della condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto). Orbene, nella specie, la qualificazione del fatto e l'individuazione della normativa applicabile si inquadrano nell'ambito applicativo dell'art. 141 D.lgs. n. 209/2005. Vero è, come detto, che il terzo trasportato non ha l'onere di provare anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'articolo 141, ma non è esonerato dalla prova del fatto storico del trasporto. E, a tal fine, non può neppure ricavarsi dagli elementi probanti forniti a supporto della domanda alcuna presunzione iuris tantum circa la presenza del danneggiato a bordo della motovettura. La previsione ex art 141 cda non deroga, infatti, alla prova principale da parte dell'attore dell'azione esperita per ottenere il ristoro del danno in quanto terzo trasportato al momento in cui si è verificato l'evento. Si richiama come precedente conforme Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 10410 del 20 Maggio 2016, la quale afferma il seguente principio di diritto: “La posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato”.
Tuttavia, con riguardo al caso oggetto di odierno scrutinio, non solo non v'è prova della condizione di terzo trasportato da parte dell'attore, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e le lesioni oggetto di risarcimento, ma non può dirsi che, sotto tale profilo, le predette e richieste condizioni siano state asseverate mediante l'espletamento di esame testimoniale.
Nel caso in esame, l'esame complessivo delle emergenze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. D'altra parte, la carenza totale di prova non consente di ritenere dimostrato il rapporto causale tra i danni che l'attore assume di aver subito ed il sinistro denunciato.
A ben vedere, invero, l'attore non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni subite al comportamento imprudente e negligente del conducente del motoveicolo targato CG60469. In mancanza di tali elementi non può dirsi perfezionata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale fatto valere in giudizio. La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile ed indimostrata la vicenda dedotta in citazione. Elementi di incertezza sull'eziologia delle lesioni personali subite dall'attore sono state alimentate dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 entrambi escussi all'udienza del 7.03.2024. Orbene, le dichiarazioni rese dai testi, della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, sono risultate discordanti ed inverosimili in relazione a vari aspetti della vicenda, tali da rendere non credibile la dinamica del sinistro descritta nella domanda. I due testi, e hanno dichiarato di essere amici sia Testimone_1 Testimone_2 tra di loro che con il e che al momento del verificarsi del sinistro si stavano Parte_1 recando a pranzo insieme. Tuttavia, i due hanno fornito versioni discordanti in relazione, in primo luogo, all'orario in cui si è verificato il sinistro: uno ha dichiarato che erano le ore 8:30 circa del mattino di domenica, 8 giugno 2021, mentre l'altro ha dichiarato che l'evento si era verificato intorno alle 10:00 del mattino. Infatti, il teste ha reso sul punto la seguente dichiarazione: “era giugno 2021 Tes_1 mattina intorno alle dieci del mattino mi trovavo a Castellammare di Stabia alla via Matteotti ero Tes_ insieme ad un mio amico e stavamo aspettando ed che venivano avevamo un CP_2 Pt_1 appuntamento perché dovevamo andare a pranzo fuori, era domenica”.
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
Invece, il teste in maniera antitetica ha dichiarato: “io mi trovavo a Tes_2
Castellammare nella piazza dove sta la stazione ero insieme a era domenica mattina erano Tes_1 circa 8.30 dovevamo andare a pranzo insieme”. Si evidenziano poi ulteriori contraddizioni relative ad altre circostanze di fatto incompatibili con una simultanea presenza dei testi sui luoghi di causa. Infatti, il primo teste escusso, , ha dichiarato che dopo il verificarsi Testimone_1 dell'evento e, cioè subito dopo l'impatto al suolo, l'attore non riusciva assolutamente ad alzarsi (“non riesco a riferire se la strada che percorrevano fosse a doppio o singolo di marcia;
era un Malaguti Password era un colore scuro;
non è intervenuta alcuna autorità; non è stata chiamata ambulanza, non riusciva ad alzarsi…”). Pt_1
In maniera difforme, invece, il secondo teste escusso, ha riferito Testimone_2 che il , successivamente all'evento, era riuscito ad alzarsi e camminare sino Parte_1 al bar che si trovava nei pressi del luogo teatro (“dopo il sinistro che in un primo Pt_1 momento si era rialzato e lo avevamo fatto sedere al bar, ha continuato a manifestare dolore alla schiena e fianco sinistro…”). Ed ancora, un'altra circostanza poco chiara ed inverosimile attiene al trasporto dell'attore presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia. Risulta alquanto inverosimile che, sebbene i testi escussi abbiano dichiarato di essere amici e di conoscere sia l'attore che il conducente del motoveicolo coinvolto, CP_2
successivamente abbiano fornito due dichiarazioni differenti.
[...]
In particolare, mentre il teste ha riferito, in maniera del tutto Testimone_1 generica, che il era stato accompagnato al pronto soccorso “in auto, da altri Parte_1 amici”; di contro, il teste ha riportato nella dichiarazione resa che, di Testimone_2 seguito all'evento verificatosi, aveva provveduto da sé a prendere l'auto e ad accompagnare personalmente l'attore al nosocomio indicato in citazione (“…quindi ho preso la macchina l'ho accompagnato all'ospedale di Castellammare, ero solo io in auto”). Ebbene, la discrasia nella ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda e le evidenziate macroscopiche incongruenze inducono a fornire un giudizio di palese inattendibilità dei testi escussi e conseguentemente anche della posizione di terzo trasportato con riguardo all'attore, relativamente alla quale, alla luce delle propalazioni offerte, a ben vedere, la stessa si è appalesata nel narrato dei testi escussi una mera riproduzione della prospettazione attorea. In aggiunta all'evidente discordanza narrativa ed alle innumerevoli lacune descrittive nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle altre emergenze istruttorie non è stato possibile rinvenire nessun altro elemento di prova utile a consentire una adeguata e verosimile ricostruzione dei fatti. Non è stata, inoltre, fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dello stato dei luoghi in grado di chiarire le caratteristiche dello scenario teatro del sinistro. Pertanto, alla luce di quanto precede, le evidenziate lacune istruttorie avrebbero reso persino superflua e palesemente esplorativa una eventuale CTU disposta sul punto, dato che "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non provati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)." (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). In conclusione, acclarato che la ricostruzione del fatto storico, tuttavia doverosa per le ragioni sopra espresse, è carente di circostanze relative al trasporto sul veicolo coinvolto nel sinistro e, a tal fine, non può neppure ricavarsi dagli elementi probanti forniti a supporto della domanda alcuna presunzione iuris tantum circa la presenza del danneggiato a bordo della motovettura, è precluso, nel caso di specie, l'esperimento dello strumento processuale offerto dall'art.141 Cda, il quale prevede il diritto risarcitorio da parte del terzo traportato, il quale, in definitiva, sia parte terza e vittima dell'incidente stradale. Alla luce della lacunosità e contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi, non può dirsi provata la verità del fatto storico così come narrato in citazione e, quindi, che la causa delle fratture patite dal siano da ricondursi alla manovra di Parte_1 sorpasso effettuata dal motoveicolo sul quale l'attore viaggiava in qualità di terzo trasportato. Per tutto quanto precede, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa per come dichiarato da parte attrice in sede di atto introduttivo del giudizio, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata e con applicazione ex art. 4 comma 4 DM cit per assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto. Mette conto evidenziare che, nonostante, la soccombenza dell'attore, attesa la contumacia dell'ulteriore convenuto, , nulla gli è dovuto a titolo di Controparte_2 spese di lite, in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 2553/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni da lesione personale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda azionata da parte attrice;
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_5
delle spese processuali che si liquidano in € 4.936,00 oltre IVA e CPA se dovute
[...]
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 N. 2553/2022 R.G.A.C.
e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
Così deciso in Aversa, 28/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2553/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 10