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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 5 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. IE OD sono comparsi l'avv. Alessandra Brignola per parte attrice, l'avv. Simonetta Nicolai in sostituzione dell'avv. Marco Ferraro per parte convenuta
[...]
e l'avv. Gianandrea De Matteis in sostituzione dell'avv. Flavia Controparte_1 vv. NC NI per la terza chiamata e CP_2
l'avv. Mario Iervolino in sostituzione dell'avv. IO CAaffa p CP_3
L'Avv. Brignola, per la parte attrice contesta tutto quanto dedotto dalle controparti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Nicolai, per la parte convenuta contesta tutto quanto dedotto da parte attrice e precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. De Matteis, per la parte contesta tutto quanto dedotto da CP_2 parte attrice e precisa le c rtandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Iervolino, per la parte convenuta contesta tutto quanto dedotto dalle controparti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. IE OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3906 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale del minore Persona_1
(CF ), elettivamente domicili C.F._2 dell' la, sito in Mondragone via Polibio snc, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_4 P.IVA_1 arco F ma viale Regina Margherita n. 278, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
((P.IVA Controparte_5 dell'avv. P.IVA_2
NC NI e dell'avv. Flavia NI, sito in Roma via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
(C.F. e P. IVA ), elettivamente CP_6 P.IVA_3 P.IVA_4 sso l IO CA via Nizza n. 53, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il deducendo: -che in Controparte_4 data 12.08.2021 alle o era nel parco Persona_1 pubblico di proprietà del Comune di o, a seguito di Controparte_4 utilizzo di una delle strutture ludiche i ortato danni fisici alla sua persona”; -che nelle immediatezze dell'accaduto, il minore era stato accompagnato presso il presidio ospedaliero di Palidoro, sito in Palidoro alla via Torre di Palidoro, snc, ove con referto n. 2021050100 gli era stato diagnosticato: “Frattura pluriframmentata composta e allineata dell'olecrano con duplice rima di frattura a decorso traverso e longitudinale, gomito sx”, con conseguente ingessatura. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo:
“1) Accertarsi e dichiararsi la civile responsabilità del Controparte_4
(P.IVA ), in persona del sindaco p.t, i
[...] P.IVA_1 per cui è causa;
2) Condannarsi, per l'effetto, il in Controparte_4 persona del sindaco p.t all'immediato risarcimen te, nella misura che sin d'ora si indica nei limiti di €26.000,00 o di quella somma che sarà quantificata in corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, anche a seguito di C.T.U. medica che sin d'ora si richiede per accertare i danni riportati, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, il tutto da contenersi nei limiti di competenza dal Giudice adito. 3) Con il favore delle spese, anche forfettarie, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
2.Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_4 domanda nell'an e nel quant va autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_5
per la man
[...]
3.Si costituiva in giudizio Controparte_5
contestando la domanda nell'an e nel quantum e chiedendone il
[...] eva autorizzarsi la chiamata in causa di per la CP_6 manleva in ipotesi di condanna.
4.Si costituiva in giudizio contestando la domanda tanto nell'an CP_6 che nel quantum e chiedendone il rigetto.
5.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
6.Relativamente all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi va osservato che - ai sensi dell'art. 164 c.p.c.- la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), specificando che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del22/05/2012-Rv. 622362). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto- non ricorrono i profili di assoluta incertezza indicati dal convenuto, anzi risulta che l'attore abbia promosso una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite dal minore ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione della custodia dei giochi del parco pubblico in capo al
[...]
. Controparte_4
7.La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
8.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra l'incidente occorso e la cosa in custodia. Tale prova, tuttavia, non si ritiene raggiunta. Infatti, prima ancora che in punto di prova, è rimasta carente l'allegazione della dinamica dell'incidente del minore all'interno del parco pubblico, come anche non vi è stata indicazione del singolo gioco che ha determinato le lesioni riportate, delle modalità e dell'alterazione del gioco utilizzato dall'utente. La stessa prova testimoniale risulta articolata su un capitolo (“in data 12.08.2021 alle ore 19.00 il minore si trovava nel parco Persona_1 pubblico di proprietà del Comune di do, a seguito di utilizzo Controparte_4 di una delle strutture ludiche ivi ortato danni fisici alla sua persona” cap. lett. A dell'atto di citazione), che risulta generico e inidoneo a dimostrare il nesso causale con la cosa in custodia in capo al Controparte_4
.
[...] sione, sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti del convenuto. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.. Le domande di garanzia rimango assorbite.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente calcolate sul valore della domanda e tenuto conto dell'assenza di complessità della questione trattata. Le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati devono essere poste in capo a parte attrice in ragione della causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal e da Controparte_4 [...] impresa i rarsi Controparte_5 pretesa del tutto arbitraria né manifestamente infondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA quale genitore esercente la Parte_1 responsabilità , al pagamento in favore del Persona_1
Controparte_4 Controparte_5
e delle spese di lite del presente giudizio
[...] CP_6
n o 3.000,00 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge. Il giudice
IE OD
All'udienza del giorno 5 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. IE OD sono comparsi l'avv. Alessandra Brignola per parte attrice, l'avv. Simonetta Nicolai in sostituzione dell'avv. Marco Ferraro per parte convenuta
[...]
e l'avv. Gianandrea De Matteis in sostituzione dell'avv. Flavia Controparte_1 vv. NC NI per la terza chiamata e CP_2
l'avv. Mario Iervolino in sostituzione dell'avv. IO CAaffa p CP_3
L'Avv. Brignola, per la parte attrice contesta tutto quanto dedotto dalle controparti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Nicolai, per la parte convenuta contesta tutto quanto dedotto da parte attrice e precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. De Matteis, per la parte contesta tutto quanto dedotto da CP_2 parte attrice e precisa le c rtandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Iervolino, per la parte convenuta contesta tutto quanto dedotto dalle controparti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. IE OD,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3906 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale del minore Persona_1
(CF ), elettivamente domicili C.F._2 dell' la, sito in Mondragone via Polibio snc, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_4 P.IVA_1 arco F ma viale Regina Margherita n. 278, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
((P.IVA Controparte_5 dell'avv. P.IVA_2
NC NI e dell'avv. Flavia NI, sito in Roma via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
(C.F. e P. IVA ), elettivamente CP_6 P.IVA_3 P.IVA_4 sso l IO CA via Nizza n. 53, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il deducendo: -che in Controparte_4 data 12.08.2021 alle o era nel parco Persona_1 pubblico di proprietà del Comune di o, a seguito di Controparte_4 utilizzo di una delle strutture ludiche i ortato danni fisici alla sua persona”; -che nelle immediatezze dell'accaduto, il minore era stato accompagnato presso il presidio ospedaliero di Palidoro, sito in Palidoro alla via Torre di Palidoro, snc, ove con referto n. 2021050100 gli era stato diagnosticato: “Frattura pluriframmentata composta e allineata dell'olecrano con duplice rima di frattura a decorso traverso e longitudinale, gomito sx”, con conseguente ingessatura. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo:
“1) Accertarsi e dichiararsi la civile responsabilità del Controparte_4
(P.IVA ), in persona del sindaco p.t, i
[...] P.IVA_1 per cui è causa;
2) Condannarsi, per l'effetto, il in Controparte_4 persona del sindaco p.t all'immediato risarcimen te, nella misura che sin d'ora si indica nei limiti di €26.000,00 o di quella somma che sarà quantificata in corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, anche a seguito di C.T.U. medica che sin d'ora si richiede per accertare i danni riportati, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, il tutto da contenersi nei limiti di competenza dal Giudice adito. 3) Con il favore delle spese, anche forfettarie, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
2.Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_4 domanda nell'an e nel quant va autorizzarsi la chiamata in causa di Controparte_5
per la man
[...]
3.Si costituiva in giudizio Controparte_5
contestando la domanda nell'an e nel quantum e chiedendone il
[...] eva autorizzarsi la chiamata in causa di per la CP_6 manleva in ipotesi di condanna.
4.Si costituiva in giudizio contestando la domanda tanto nell'an CP_6 che nel quantum e chiedendone il rigetto.
5.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
6.Relativamente all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla parte convenuta per indeterminatezza del petitum e della causa petendi va osservato che - ai sensi dell'art. 164 c.p.c.- la citazione è nulla qualora risulti assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), specificando che “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del22/05/2012-Rv. 622362). Ciò posto, nell'atto introduttivo del presente giudizio – tenuto conto dell'intero contesto- non ricorrono i profili di assoluta incertezza indicati dal convenuto, anzi risulta che l'attore abbia promosso una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite dal minore ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione della custodia dei giochi del parco pubblico in capo al
[...]
. Controparte_4
7.La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152). Tale principio di diritto - più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1 dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943,) - è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Deve, dunque, ribadirsi - a dispetto di quanto la Suprema Corte ha talvolta affermato con orientamento ormai superato, cfr Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19-12-2022, n. 37059, Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020, Cass. n. 4035/2021 Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116, Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2023, n. 4051- che, "in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 31/03/2025, n. 8450). Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, ferma restando la natura oggettiva della responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c.c. nella motivata valutazione del giudice di merito, la condotta del danneggiato può assumere:
-rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate";
- efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode (cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/01/2025) 27/01/2025, n. 1904). Vale anche osservare che la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (così Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Civ. n. 24/01/2024, n. 2376; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 07/02/2024) 27/03/2024, n. 8346).
8.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra l'incidente occorso e la cosa in custodia. Tale prova, tuttavia, non si ritiene raggiunta. Infatti, prima ancora che in punto di prova, è rimasta carente l'allegazione della dinamica dell'incidente del minore all'interno del parco pubblico, come anche non vi è stata indicazione del singolo gioco che ha determinato le lesioni riportate, delle modalità e dell'alterazione del gioco utilizzato dall'utente. La stessa prova testimoniale risulta articolata su un capitolo (“in data 12.08.2021 alle ore 19.00 il minore si trovava nel parco Persona_1 pubblico di proprietà del Comune di do, a seguito di utilizzo Controparte_4 di una delle strutture ludiche ivi ortato danni fisici alla sua persona” cap. lett. A dell'atto di citazione), che risulta generico e inidoneo a dimostrare il nesso causale con la cosa in custodia in capo al Controparte_4
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[...] sione, sulla scorta delle motivazioni che precedono, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. nei confronti del convenuto. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.. Le domande di garanzia rimango assorbite.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente calcolate sul valore della domanda e tenuto conto dell'assenza di complessità della questione trattata. Le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati devono essere poste in capo a parte attrice in ragione della causalità della chiamata. Infatti, va richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui “Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. civ. Sez. I Ord., 04/10/2022, n. 28717). La domanda di manleva promossa dal e da Controparte_4 [...] impresa i rarsi Controparte_5 pretesa del tutto arbitraria né manifestamente infondata, con la conseguente mancata concretizzazione di un esercizio abusivo del diritto di difesa, unica circostanza idonea a legittimare il rimborso delle spese in capo al chiamante (Cass. n. 31889 del 06/12/2019), altrimenti come nella specie gravando in capo all'attrice che ha dato luogo con la proposizione della domanda alla chiamata in giudizio.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA quale genitore esercente la Parte_1 responsabilità , al pagamento in favore del Persona_1
Controparte_4 Controparte_5
e delle spese di lite del presente giudizio
[...] CP_6
n o 3.000,00 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge. Il giudice
IE OD