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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, nella causa civile iscritta al n. 1598/2022 R.G. ha pronunciato la seguente sentenza vertente tra c.f. , rappresentato e difeso, dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Montalbano Caracci e Giuseppe Sciacca
ATTORE (cred. proc. nella esecuzione 60/2020)
E
(C.F. ) (comproprietaria e debitrice Controparte_1 C.F._2
esecutata)
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: divisione endoesecutiva.
FATTO
Con ordinanza del 25.5.2022 il GE ha disposto ex art. 600 c.p.c. l'introduzione del giudizio di divisione endo-esecutiva della quota di proprietà della debitrice esecutata
(metà indivisa dell'immobile sito in Mazara del Vallo (TP) - Controparte_1
Lungomare Fata Morgana n. 234, piano T-1, iscritto al NCEU di detto Comune al foglio n. 171, particella n. 762, categoria A/3, classe 6), fissando ai sensi dell'art. 181 disp. att.
c.p.c. udienza di comparizione delle parti del procedimento esecutivo, per il giorno
13.9.2022, onerando la parte più diligente di procedere alla notifica della predetta ordinanza ai litisconsorti necessari del giudizio di divisione nel termine perentorio assegnato, nonché di procedere all'iscrizione al ruolo della causa, alla trascrizione dell'ordinanza (equivalente a domanda giudiziale ex artt. 1113 e 2646 c.c.) ed al deposito della documentazione ipocatastale.
Rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'attore con ordinanza del
5.12.2022, l'attore ha provveduto agli adempimenti di cui alla sopraindicata ordinanza del
13.9.2022.
Nel giudizio divisionale così introdotto, l'attore insisteva per la nomina di altro esperto stimatore essendo sorte numerose criticità con riferimento alla perizia di stima depositata in sede esecutiva.
Quindi disposta nuova perizia di stima, secondo le conclusioni del nominato Ing.
è emerso che il bene oggetto di pignoramento non è comodamente Persona_1
divisibile;inoltre lo stesso CTU ha rilevato che “non vi è corrispondenza del lotto rispetto alla particella 762 indicata in mappa catastale in quanto parte dell'area a giardino antistante il fabbricato ricade sulle particelle 3305 e 3260, catastalmente di proprietà rispettivamente del Comune di Mazara del Vallo e del . CP_2
Dopo numerosi rinvii richiesti dall'attore con riferimento alla suddetta non corrispondenza catastale e riguardo all'esistenza delle suddette particelle 3305 e 3260, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di non Controparte_1
costituitasi benchè ritualmente citata in giudizio.
Occorre premettere che il giudizio divisionale endoesecutivo rappresenta una parentesi cognitiva del processo d'espropriazione, una parentesi di cognizione, preposta allo scioglimento della comunione, con attribuzione della competenza funzionale a conoscere tale giudizio, come dispone l'art.181 disp att cpc, proprio al giudice dell'esecuzione e che pertanto non sono ammesse ulteriori domande estranee all'oggetto del giudizio endoesecutivo.
Oggetto del presente giudizio divisionale endo esecutivo (e dell'esecuzione immobiliare RGE 60/2020) è soltanto ciò che è oggetto di pignoramento ovvero l'immobile sito in Mazara del Vallo (TP) - Lungomare Fata Morgana – identificato al catasto fabbricati Fg. 171, Part. 762, Categoria A3, con esclusione delle particelle 3305 e
3260, estranee alla procedura e peraltro risultate appartenenti a terzi (Comune di Mazara del Vallo e Demanio Marittimo).
Alla luce di quanto sopra, atteso che il creditore procedente e comproprietario, pur avendo avanzato istanza di assegnazione del bene oggetto di pignoramento, non ha fatto prontezza di pagamento del 50% del valore del bene come risultante dalla perizia di stima depositata dall'esperto nominato in questa sede e che, conseguentemente, in base alle risultanze della perizia, l'immobile di cui al lotto unico è risultato non comodamente divisibile o separabili in natura ex art. 720 c.c., occorre procedersi allo scioglimento della comunione, mediante vendita dell'intero del suddetto cespite.
Le spese di lite del presente giudizio sono compensate integralmente vista peraltro la contumacia della convenuta.
PQM
visti gli artt. 785 e 788 c.p.c.;
DISPONE lo scioglimento della comunione ordinaria del bene immobile di cui ai lotto unico sito in Mazara del Vallo (TP) - Lungomare Fata Morgana – identificato al catasto fabbricati Fg. 171, Part. 762, Categoria A3, di cui alla parte motiva, appartenente, per la metà indivisa, al debitore esecutato, (non costituita) ed al Controparte_1
comproprietario (creditore procedente) mediante vendita dell'intero, Parte_1
previo passaggio in giudicato della presente sentenza e previa iscrizione a ruolo (deposito istanza di vendita) a cura della parte interessata presso la sezione di volontaria giurisdizione, ove si procederà alla vendita del bene oggetto del presente giudizio di divisione.
Marsala 06.03.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'Angelo, nella causa civile iscritta al n. 1598/2022 R.G. ha pronunciato la seguente sentenza vertente tra c.f. , rappresentato e difeso, dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Montalbano Caracci e Giuseppe Sciacca
ATTORE (cred. proc. nella esecuzione 60/2020)
E
(C.F. ) (comproprietaria e debitrice Controparte_1 C.F._2
esecutata)
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: divisione endoesecutiva.
FATTO
Con ordinanza del 25.5.2022 il GE ha disposto ex art. 600 c.p.c. l'introduzione del giudizio di divisione endo-esecutiva della quota di proprietà della debitrice esecutata
(metà indivisa dell'immobile sito in Mazara del Vallo (TP) - Controparte_1
Lungomare Fata Morgana n. 234, piano T-1, iscritto al NCEU di detto Comune al foglio n. 171, particella n. 762, categoria A/3, classe 6), fissando ai sensi dell'art. 181 disp. att.
c.p.c. udienza di comparizione delle parti del procedimento esecutivo, per il giorno
13.9.2022, onerando la parte più diligente di procedere alla notifica della predetta ordinanza ai litisconsorti necessari del giudizio di divisione nel termine perentorio assegnato, nonché di procedere all'iscrizione al ruolo della causa, alla trascrizione dell'ordinanza (equivalente a domanda giudiziale ex artt. 1113 e 2646 c.c.) ed al deposito della documentazione ipocatastale.
Rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall'attore con ordinanza del
5.12.2022, l'attore ha provveduto agli adempimenti di cui alla sopraindicata ordinanza del
13.9.2022.
Nel giudizio divisionale così introdotto, l'attore insisteva per la nomina di altro esperto stimatore essendo sorte numerose criticità con riferimento alla perizia di stima depositata in sede esecutiva.
Quindi disposta nuova perizia di stima, secondo le conclusioni del nominato Ing.
è emerso che il bene oggetto di pignoramento non è comodamente Persona_1
divisibile;inoltre lo stesso CTU ha rilevato che “non vi è corrispondenza del lotto rispetto alla particella 762 indicata in mappa catastale in quanto parte dell'area a giardino antistante il fabbricato ricade sulle particelle 3305 e 3260, catastalmente di proprietà rispettivamente del Comune di Mazara del Vallo e del . CP_2
Dopo numerosi rinvii richiesti dall'attore con riferimento alla suddetta non corrispondenza catastale e riguardo all'esistenza delle suddette particelle 3305 e 3260, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di non Controparte_1
costituitasi benchè ritualmente citata in giudizio.
Occorre premettere che il giudizio divisionale endoesecutivo rappresenta una parentesi cognitiva del processo d'espropriazione, una parentesi di cognizione, preposta allo scioglimento della comunione, con attribuzione della competenza funzionale a conoscere tale giudizio, come dispone l'art.181 disp att cpc, proprio al giudice dell'esecuzione e che pertanto non sono ammesse ulteriori domande estranee all'oggetto del giudizio endoesecutivo.
Oggetto del presente giudizio divisionale endo esecutivo (e dell'esecuzione immobiliare RGE 60/2020) è soltanto ciò che è oggetto di pignoramento ovvero l'immobile sito in Mazara del Vallo (TP) - Lungomare Fata Morgana – identificato al catasto fabbricati Fg. 171, Part. 762, Categoria A3, con esclusione delle particelle 3305 e
3260, estranee alla procedura e peraltro risultate appartenenti a terzi (Comune di Mazara del Vallo e Demanio Marittimo).
Alla luce di quanto sopra, atteso che il creditore procedente e comproprietario, pur avendo avanzato istanza di assegnazione del bene oggetto di pignoramento, non ha fatto prontezza di pagamento del 50% del valore del bene come risultante dalla perizia di stima depositata dall'esperto nominato in questa sede e che, conseguentemente, in base alle risultanze della perizia, l'immobile di cui al lotto unico è risultato non comodamente divisibile o separabili in natura ex art. 720 c.c., occorre procedersi allo scioglimento della comunione, mediante vendita dell'intero del suddetto cespite.
Le spese di lite del presente giudizio sono compensate integralmente vista peraltro la contumacia della convenuta.
PQM
visti gli artt. 785 e 788 c.p.c.;
DISPONE lo scioglimento della comunione ordinaria del bene immobile di cui ai lotto unico sito in Mazara del Vallo (TP) - Lungomare Fata Morgana – identificato al catasto fabbricati Fg. 171, Part. 762, Categoria A3, di cui alla parte motiva, appartenente, per la metà indivisa, al debitore esecutato, (non costituita) ed al Controparte_1
comproprietario (creditore procedente) mediante vendita dell'intero, Parte_1
previo passaggio in giudicato della presente sentenza e previa iscrizione a ruolo (deposito istanza di vendita) a cura della parte interessata presso la sezione di volontaria giurisdizione, ove si procederà alla vendita del bene oggetto del presente giudizio di divisione.
Marsala 06.03.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo