Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aicap, Anacs, Lapis Pubblicita' S.r.l., Dolci S.r.l., Pubbliuno S.r.l., Pubblicita' Gamberoni S.r.l., Girardi Pubblicita' Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Chiarello, Giuseppe Pecorilla, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, via in Lucina, 17;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera di Consiglio n. 7 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il “Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e la disciplina di altri oneri e corrispettivi” e dei relativi allegati, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aicap il 1/7/2022:
della comunicazione prot. Registro Ufficiale n. 0019616 del 20.04.2022 avente ad oggetto: “invito alla corresponsione alla Provincia del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico relativo agli impianti pubblicitari lungo le strade provinciali in centri abitati con meno di 10.000 abitanti per i quali sia stata rinnovata l'autorizzazione dopo il 1 Gennaio 2021” a firma del Dirigente, Ing. Carlo Poli, nonché dell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e la disciplina di altri oneri e corrispettivi, nonché, per quanto occorrer possa, del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot. 35089 del 09.07.2021) ivi richiamato, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aicap il 4/8/2023:
della delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 17.05.2023 con cui è stato approvato il nuovo “Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e la disciplina di altri oneri e corrispettivi e per la pubblicità stradale e l'installazione della segnaletica stradale di indicazione, che unifica e modifica parzialmente i precedenti regolamenti provinciali sul canone unico patrimoniale e sulla pubblicità” e dei relativi allegati, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. TO Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A.I.C.A.P. (Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari) ANACS (Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale) Lapis Pubblicità S.r.l., Dolci S.r.l., Pubbliuno S.r.l.,
Pubblicità Gamberoni S.r.l. e Girardi Pubblicità Group S.r.l. hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, la delibera del Consiglio provinciale di Verona n. 7 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale e la disciplina di altri oneri e corrispettivi” e dei relativi allegati, sollevando i seguenti motivi di impugnazione.
I) Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 816 e seguenti, Legge 27/12/2019
n. 160, ed in particolare commi 817, 819, lett. b), 821, 822, 825, 826, 827, in relazione agli
articoli 3 e 23 della Costituzione, e conseguente istanza di remissione ex artt. 23, l. Cost.
n. 87/1953, e 79, c.p.a.
II) Violazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23, 41, e 97 della
Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità amministrativa, difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta dell'azione amministrativa; Invalidità ed illegittimità caducante e derivata dall’incostituzionalità dell’art. 1, commi 817, 819 lett. b), 821, 822, 825, 826, 827 L. 160/2019.
III) Violazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23, 41, e 97 della
Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità amministrativa, sviamento dalla causa tipica e ingiustizia manifesta; Invalidità ed illegittimità caducante e derivata dall’incostituzionalità dell’art. 1, commi 817, 819 lett. b), 821, 822, 825, 826, 827 L. 160/2019.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23,
41, 53 e 97 della Costituzione eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio
di proporzionalità amministrativa, violazione del divieto di duplicazione di imposizione per la medesima fattispecie, manifesta irragionevolezza; Violazione Invalidità ed illegittimità caducante e derivata dall’incostituzionalità dell’art. 1, commi 817, 819 lett. b), 821, 822, 825, 826, 827 L. 160/2019.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione degli artt. 3, 23,
41, 53 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 53, comma 7, del D.P.R. 495/1992; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione. Invalidità ed illegittimità caducante e derivata dall’incostituzionalità dell’art. 1, commi 817, 819 lett. b), 821, 822, 825, 826, 827 L. 160/2019.
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D. Lgs. n. 446/1997; violazione dell’art. 1 della
L. n. 689/1981, violazione degli artt. 23, 25, e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto
il profilo della violazione del principio legalità, sviamento dalla causa tipica ed ingiustizia
manifesta.
2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 01/07/2022 le società hanno impugnato la comunicazione prot. Registro Ufficiale n. 0019616 del 20.04.2022 avente ad oggetto: “invito alla corresponsione alla Provincia del canone unico per l’occupazione di suolo pubblico relativo agli impianti pubblicitari lungo le strade provinciali in centri abitati con meno di 10.000 abitanti per i quali sia stata rinnovata l’autorizzazione dopo il 1 Gennaio 2021” per invalidità derivata.
3. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 04/08/2023 le società hanno impugnato la delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 17.05.2023 con cui è stato approvato il nuovo “Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale e la disciplina di altri oneri e corrispettivi e per la pubblicità stradale e l’installazione della segnaletica stradale di indicazione, che unifica e modifica parzialmente i precedenti regolamenti provinciali sul canone unico patrimoniale e sulla pubblicità” e dei relativi allegati, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti, riproponendo gli stessi motivi di impugnazione sollevati nei confronti della precedente deliberazione impugnata con il ricorso introduttivo.
La difesa della Provincia di Verona ha chiesto la reiezione dei ricorsi.
All’udienza del 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
4. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Il nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 17.05.2023, impugnato con i secondi motivi aggiunti, ha abrogato i precedenti regolamenti (compreso quello impugnato con ricorso principale) unificandoli. In particolare sono stati unificati i seguenti regolamenti a) il Regolamento per la pubblicità stradale e l’installazione della segnaletica stradale di indicazione, approvato con delibera consiliare n. 28 del 08.04.2014 e b) il Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale e la disciplina di altri oneri e corrispettivi, approvato con delibera consiliare n. 7 del 31.03.2021.
Ne consegue che i ricorrenti non hanno interesse all’annullamento di un atto che è stato già abrogato.
5. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
Dall’esame dell’atto impugnato infatti risulta che la nota dirigenziale impugnata non contiene una richiesta specifica di pagamento delle somme dovute in applicazione del regolamento impugnato con il ricorso introduttivo ma è un atto generale, destinato a tutte le società del settore che detta modalità operative per la corresponsione del canone. Non è quindi atto idoneo a radicare uno specifico interesse ad impugnare un atto abrogato e non è atto autonomamente lesivo.
6.1 In merito al secondo ricorso per motivi aggiunti, l’eccezione con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva del canone per violazione dell’art. 23 Cost. in quanto non sussisterebbero limiti al potere dell’ente di elevare la misura del prelievo, è palesemente infondata.
Secondo le ricorrenti l’art. 1, comma 817, l. 160/2019, autorizza infatti Comuni e Province a variare il gettito attraverso una modifica delle tariffe, di fatto vanificando il limite che implicitamente poteva desumersi dal precedente periodo dello stesso comma (secondo cui: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”).
Come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez.7, n.5632 del 26.06.2024) alla quale il Collegio si conforma “ 7.5. Il motivo è infondato.
7.6. La disciplina che regolamenta il canone unico patrimoniale è contenuta nell’articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).
L’art. 1, comma 819, della L. n. 160/2019 prevede, per quanto di interesse, alla lett. b), che presupposto del prelievo di cui al comma 816 citato è “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
7.6.1. In virtù di tale disciplina sono state accorpate nel canone unico patrimoniale una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. In particolare, sono state ricondotte in un’unica fattispecie prestazioni che avevano natura tributaria (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità, MP) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori).
In particolare, ai sensi dell’art.1, comma 816, della L. 160/2019 “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”.
7.6.2. La finalità di interesse pubblico perseguita dal legislatore è, da un lato, quella di semplificare, rendendolo al contempo più trasparente, l’accesso dei privati a beni che non hanno un sostituto di mercato ma sono necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali, dall’altro, quello di razionalizzare le entrate patrimoniali degli enti pubblici attraverso un sistema ordinato e non discriminatorio di tariffe, basato sulla misura dell’utilizzazione individuale.
7.7. Tanto premesso, deve osservarsi che le considerazioni dell’appellante si inseriscono nell’ampio dibattito circa la qualificabilità del ‘Canone Unico’ ex l. 160/2019 come ‘tributo’ ovvero come ‘entrata patrimoniale’: trattasi di questione che può essere qui affrontata ai soli fini della delibazione sulla legittimità degli atti amministrativi impugnati e, quindi, nei limiti di una decisione incidentale resa ex art. 8 cod. proc. amm., senza il vincolo del giudicato.
7.8. Il primo giudice è pervenuto alla conclusione che il prelievo di cui al canone unico nel caso della diffusione di messaggi pubblicitari configuri un rapporto sinallagmatico e abbia natura di corrispettivo dovuto per l’utilizzo di un bene pubblico immateriale identificabile con il paesaggio urbano.
7.8.1. In particolare, sebbene non vi sia una codificazione esplicita della fissazione di un corrispettivo per l’utilizzazione in via esclusiva di “porzioni dello scenario urbano” per l’attività pubblicitaria, secondo il giudice di prime cure il canone unico costituirebbe una entrata patrimoniale non avente natura tributaria, totalmente svincolata dagli indici di capacità contributiva degli utilizzatori, essendo presupposto della decurtazione patrimoniale la mera visibilità degli impianti pubblicitari da luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1 comma 819, lett. b) della legge 160/2019), in cui è insita la modifica del paesaggio urbano; dal che la rilevanza della superficie complessiva dell’impianto, quale parametro di legge per la quantificazione del dovuto, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari (art. 1 comma 825 della legge 160/2019, cit.).
7.8.2. Il canone unico patrimoniale costituirebbe, dunque, corrispettivo dovuto da determinati soggetti, autorizzati all’utilizzo per finalità commerciali – cui corrisponde la parziale perdita della fruizione collettiva- dello spazio in cui vengono diffusi i messaggi pubblicitari, qualificabile, alla pari del suolo su cui vengono installati gli impianti pubblicitari, come bene comune nella disponibilità dell’ente pubblico.
7.8.3. Dalla natura di corrispettivo – rispetto al quale la discrezionalità degli enti locali si esercita nei più ampi confini dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 della Costituzione, estesa alle voci di entrata non tributarie - il T.a.r. ha desunto la mancanza delle condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ricorrenti.
7.9. Orbene, il Collegio ritiene che, quand’anche si dovesse propendere per la natura tributaria del ‘canone unico’, in linea di continuità con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale per il MP (si veda Corte Costituzionale, 2010, n. 18), non emergerebbero comunque, allo stato, elementi per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 817, 826 e 827, L. n. 160/2019, per contrasto con l’art. 23 della Costituzione.
7.9.1. Infatti, non è violato il vincolo della determinatezza della disposizione tributaria (art. 23 Cost.), anche perché la riserva di legge ex art. 23 Cost. è solo relativa e il legislatore può riservare in modo legittimo ai comuni ambiti di integrazione del precetto tributario.
7.9.2. L’articolo 1 comma 817 della legge n. 160/2019 delinea il principio di tendenziale invarianza del gettito secondo cui il canone unico patrimoniale “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone ...”.
7.9.3. La normativa in esame impone, dunque, ai comuni, alle province e alle città metropolitane di disciplinare il canone in parola in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica del valore della tariffa-base indicata dal Legislatore statale all'interno del comma 826 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019.
7.9.4. Il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817).
In particolare, il limite dell’invarianza finanziaria deve essere rapportato all’intero cumulo dei canoni e/o tributi sostituiti dal CUP e anche all’intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune, sia su suolo pubblico, che su suolo privato, con mezzi di proprietà dell’amministrazione ovvero con mezzi pubblicitari di proprietà delle singole società.
7.9.5. Il legislatore ha, quindi, delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza, tuttavia, poter superare la soglia predefinita del gettito.
7.9.6. Così interpretata la disciplina sono, quindi, infondati i sospetti di incostituzionalità della norma, per violazione dell’art. 23 Cost., sollevati da parte appellante, avendo il legislatore delimitato il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni: infatti, in forza del criterio dell’invarianza, posto dal comma 817, è fissato dal legislatore nazionale un tetto massimo, che la discrezionalità degli Enti non può superare, escludendosi perciò una violazione dell’art. 23 Cost.
Infatti, il legislatore statale ha attribuito agli Enti territoriali il potere di disciplinare il canone unico patrimoniale in modo da garantire l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe, così operando un bilanciamento tra la necessità di predeterminazione statuale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, e l'esigenza di tutelare l'autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali riconosciuta dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
7.9.7. Non conduce, pertanto, ad opposte conclusioni neanche la previsione che fa “salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”: tale previsione, da un lato, opera nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa sulla c.d. invarianza del gettito, dall’altro non comporta violazione del vincolo della determinatezza della fattispecie tributaria e della riserva di legge in materia né si sottrae al principio di ragionevolezza, per quanto si dirà sul legittimo esercizio della potestà regolamentare nell’esame dei successivi motivi.
7.9.8. Nel caso di specie non vi è alcuna prova – ed anzi può escludersi - che il Comune abbia impiegato in maniera illegittima la discrezionalità amministrativa conferitagli dal comma 817 della legge n. 160/2019, violando nella determinazione del CUP e delle relative tariffe la soglia del gettito conseguito dalle entrate che sono state sostituite dal canone unico patrimoniale.
7.9.9. Per le ragioni esposte, la questione di legittimità costituzionale, nei termini prospettati dall’appellante, è manifestamente infondata .
L’eccezione di illegittimità costituzionale va quindi respinta.
6.2 Il primo motivo di ricorso aggiunto, con il quale le ricorrenti hanno contestato che nelle intenzioni del legislatore nazionale (art. 1, c. 817, L. 160/2019) l’amministrazione avrebbe dovuto “assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”, mentre la Provincia di Verona si è discostata da detta parità di gettito avendo sottoposto a canone gli impianti pubblicitari ubicati all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti riguardo ai quali con la previgente disciplina l’ente, che rilascia un semplice nulla osta tecnico alla posa dell’impianto, non imponeva alcun canone, è infondato.
Come evidenziato dalla difesa dell’ente la giurisprudenza di questo Tribunale (TAR Veneto, III, 29 novembre 2021 n. 1428) ha chiarito che “ l’invarianza di gettito non si riferisce al singolo utente o alla singola fattispecie di occupazione di suolo provinciale, ma al “complessivo gettito e, quindi, alla complessiva entrata finanziaria che gli Enti…si vedevano garantita dall'applicazione dell'insieme di tutti gli istituti previgenti ”.
6.3 Il secondo motivo di ricorso aggiunto, con il quale le ricorrenti lamentano che l’ente continua a richiedere il canone ex art. 27 del Codice della Strada (canone non ricognitorio) ormai sostituito dal canone patrimoniale, è infondato.
Infatti il corrispettivo richiesto dall’ente è quello di cui all’art. 53 Reg. C.d.S. che, al comma 7, prevede che " Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'art. 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino ".
Il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, assorbito dal canone unico, invece è “ 7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze…. ”, da non confondere con le spese di istruttoria per il rilascio del provvedimento previste dall’articolo 53, comma 7, del regolamento.
Il “canone unico patrimoniale” (a seguire “canone”), vale a dire il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
L’art. 53 del Reg.C.d.S. non è stata quindi abrogato dalle norme invocate dei ricorrenti in quanto si tratta di un corrispettivo di “natura autorizzatoria e non ricognitoria” (cfr. art. 47, c.2, regolamento) e non riguarda il riordino dell’imposizione fiscale relativa al canone (quale corrispettivo per la fruizione del bene pubblico), alla tassa per l’occupazione di suolo pubblico (avente natura di prelievo tributario) ed all’imposta sulla pubblicità (sulla distinzione Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5 del 25 febbraio 2013).
6.4 Il terzo motivo del ricorso aggiunto con il quale i ricorrenti affermano che l’applicazione del
canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819
esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo
comma, è infondato.
Il comma 820 prevede che “ L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma ”.
Tale norma vale ad escludere espressamente la possibilità di una “doppia imposizione”, chiarendo che l’applicazione del canone dovuto in ragione della diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni.
Ne deriva per la giurisprudenza alla quale il Collegio si adegua (Tribunale Milano, sez.1, n.8844 del 29.11.2023) che per le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale si darà luogo all'applicazione del solo Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico, per effetto del principio di assorbimento, di cui al comma 820 della legge 160/2019. In sostanza, dunque, per le Province e Città Metropolitane, la legge istitutiva del CUP non ha cambiato nulla rispetto al passato; mentre prima della sua entrata in vigore tali enti riscuotevano il COSAP (Canone occupazione suolo pubblico) per i mezzi pubblicitari posizionati direttamente lungo le strade di loro proprietà, mentre per lo stesso impianto il Comune riscuoteva il gettito dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, oggi, per effetto della nuova disciplina, continueranno a riscuotere la componente legata all'occupazione del suolo pubblico, in base al presupposto del comma 819, lettera A; mentre il Comune riscuoterà il Cup per la sua componente, legata alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario (presupposto comma 819 lettera B).
6.5 Il quarto motivo di ricorso aggiunto, con il quale si denuncia una duplicazione di pretesa con
riferimento ai tratti interni di centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, è infondato.
In merito occorre rilevare che con il comma 838 dell’art.1 della L. n.197/2022 il legislatore ha chiarito che al comma 818 dell’art.1 della L. n.160/2019, le parole “di comuni” sono soppresse, così eliminando l’equivocità della disposizione di cui al comma 818 della popolazione che oggi così prevede: “818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
6.6 Il quinto motivo del ricorso aggiunto, con il quale si denuncia che il Regolamento avrebbe creato nuove figure di illeciti amministrativi, è infondato.
Per quanto riguarda il divieto temporaneo di rinnovo previsto dall’art. 16, comma 6, del regolamento provinciale, secondo il quale “Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta”, occorre rilevare che la decadenza costituisce una clausola risolutiva espressa, poiché individua l’inadempimento del concessionario implicante la risoluzione del rapporto in quanto ritenuto intollerabile dall’Autorità concedente per il soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti.
Il connesso divieto di rinnovo fino al termine del periodo naturale della concessione costituisce una misura volta a garantire l’effettività della misura decadenziale, facilmente aggirabile con la presentazione di una nuova domanda di rilascio del titolo concessorio. Deve quindi ritenersi uno strumento di amministrazione attiva che, lungi da costituire una nuova misura sanzionatoria, costituisce misura di disciplina dell’esercizio del potere concessorio che tiene in considerazione la necessaria affidabilità del concedente e rende effettivo il sistema concessorio.
In merito alla fonte normativa occorre rilevare, come riportato dalla difesa dell’ente che la L. 28 giugno 2019, n. 58 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, all’art. 15-ter rubricato “Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali” prevede espressamente che: “ Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ”.
Alle stesse conclusioni si deve giungere per l’art. 10, c. 5, il quale prevede che “Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni relativi all’occupazione, anche abusiva, pregressi o connessi Diritti”.
7. In definitiva quindi il secondo ricorso per motivi aggiunti va respinto.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo, dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti e respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO Di IO, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO Di IO |
IL SEGRETARIO