Decreto cautelare 24 luglio 2025
Sentenza breve 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 11/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso avente numero di registro generale 250 del 2025, proposto da
- -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Emiliano Potenza e Agostino Parisi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Potenza alla Via del Gallitello n. 221, e domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della comunicazione di esito negativo allo scrutinio finale del 12 giugno 2025 e del relativo allegato alla comunicazione di non ammissione alla classe successiva contenente il giudizio sintetico di non ammissione, riferiti all’anno scolastico 2024/2025;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, del piano contenente l’offerta formativa, anche se non conosciuto, che ha determinato la non ammissione della ricorrente alla classe successiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato come in data 28 agosto 2025 parte ricorrente abbia depositato rituale atto di rinuncia al ricorso;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza degli estremi per la declaratoria di estinzione del giudizio;
Ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT dichiara estinto il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.