TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 2150
TAR
Sentenza breve 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. – eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei principi di evidenza pubblica, imparzialità e buon andamento

    La Corte ha ritenuto che la lamentata mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un vizio intrinseco del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 110 D.Lgs. 267/2000 – violazione della "riserva di qualifica apicale" – illegittimità per mancanza dei requisiti dirigenziali in capo al controinteressato

    La Corte ha ritenuto che la lamentata mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un vizio intrinseco del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale.

  • Rigettato
    Violazione della legge quadro n. 65/1986 e del principio di "riserva di ruolo" – incompatibilità dello status di militare in ausiliaria con le funzioni di comandante della polizia locale

    La Corte ha ritenuto che la lamentata mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un vizio intrinseco del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta – violazione dei limiti di impiego ex art. 992 D.Lgs. 66/2010

    La Corte ha ritenuto che la lamentata mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un vizio intrinseco del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale.

  • Rigettato
    Illegittimità procedimentale per sviamento di potere – esocitazione degli uffici tecnici e mancanza dei pareri di regolarità contabile (artt. 49 e 147-bis T.U.E.L.)

    La Corte ha ritenuto che la lamentata mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un vizio intrinseco del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale.

  • Rigettato
    Illegittimità procedimentale per sviamento di potere – esocitazione degli uffici tecnici e mancanza dei pareri di regolarità contabile (artt. 49 e 147-bis T.U.E.L.)

    La Corte ha ritenuto che la lamentata mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un vizio intrinseco del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. 241/1990) – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta

    La Corte ha ritenuto che la lamentata mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un vizio intrinseco del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 2150
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2150
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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