Sentenza breve 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2026, proposto da
Associazione “ PL – Polizia Locale ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D’Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR IS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Sindacale del Comune di Pomigliano d’Arco n. 36 del 31 dicembre 2025, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di direzione del Settore 8 – Comando di Polizia Locale al dott. AR IS, Capitano della Guardia di Finanza in ausiliaria, con attribuzione delle funzioni e dei poteri dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano D’Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AG RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in trattazione, parte ricorrente, associazione rappresentativa del personale di Polizia locale, ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale il Sindaco del Comune di Pomigliano d’Arco ha conferito l’incarico di direzione del Settore 8 – Comando di Polizia Locale al Capitano in ausiliaria della Guardia di Finanza, dott. AR IS, ai sensi degli artt. 50, comma 10 e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/00.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. – eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei principi di evidenza pubblica, imparzialità e buon andamento.
Il provvedimento non motiverebbe sulle ragioni che hanno condotto il Sindaco a preferire un ufficiale in ausiliaria rispetto a profili civili o interni. Sarebbe stata omessa la procedura comparativa prevista dall’art. 110 D.Lgs. 267/00.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 110 D.Lgs. 267/2000 – violazione della " riserva di qualifica apicale " – illegittimità per mancanza dei requisiti dirigenziali in capo al controinteressato.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo poiché con esso si attribuisce il ruolo di Comandante della Polizia Locale a un soggetto privo dei requisiti necessari, non avendo il dott. IS una qualifica dirigenziale apicale. Egli, infatti, in quanto titolare del grado di Capitano, sarebbe in possesso di una qualifica equiparata a quella di funzionario.
III. violazione della legge quadro n. 65/1986 e del principio di "riserva di ruolo " – incompatibilità dello status di militare in ausiliaria con le funzioni di comandante della polizia locale.
L'incarico di Comandante potrebbe essere assunto esclusivamente da personale appartenente ai ruoli della Polizia Locale, reclutato con criteri specifici per le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Ciò consacrerebbe il principio della " riserva di ruolo " rimarcato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2518/2024.
IV. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta – violazione dei limiti di impiego ex art. 992 D.Lgs. 66/2010.
Sussisterebbe una radicale incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di polizia locale (giudiziaria, stradale, di pubblica sicurezza) e l'appartenenza a ruoli diversi dell'amministrazione. Il decreto sindacale conferisce l’incarico di Comandante della Polizia Locale — ruolo che per sua natura implica il coordinamento di ufficiali e agenti di P.G. e P.S. — a un soggetto che non rivestirebbe più la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria né quella di Agente di Pubblica Sicurezza.
V. Illegittimità procedimentale per sviamento di potere – esocitazione degli uffici tecnici e mancanza dei pareri di regolarità contabile (artt. 49 e 147-bis T.U.E.L.).
Il provvedimento sarebbe affetto da sviamento di potere nell'utilizzo dell'art. 986 del D.Lgs. 66/2010. L'istituto dell’ausiliaria non potrebbe essere lo strumento per operare "scivolamenti di qualifica " preclusi dalle norme sul pubblico impiego.
VI. Illegittimità procedimentale per sviamento di potere – esocitazione degli uffici tecnici e mancanza dei pareri di regolarità contabile (artt. 49 e 147-bis T.U.E.L.).
Il Decreto n. 36/2025 impugnato non sarebbe l'esito di un corretto procedimento amministrativo, ma frutto di un'attività istruttoria extra ordinem svolta da un ufficio (lo staff del Sindaco) privo di competenze gestionali, in spregio ai principi di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.
VII. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. 241/1990) – eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.
Il Sindaco non avrebbe tenuto conto di quanto indicato nella nota prot. n. 58225 del 16.12.2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza la quale chiarisce che il dott. IS riveste il grado di Capitano esclusivamente ai fini giuridici, mentre il grado effettivamente posseduto in servizio permanente era quello di Tenente e che potrebbe essere impiegato dall'Amministrazione civile solo in incarichi " adeguati al ruolo e al grado effettivamente rivestito ".
L’istruttoria comunale avrebbe ignorato tale ultimo vincolo.
3. Si è costituito il Comune di Pomigliano d’Arco il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo T.A.R. Essendo stato impugnato un atto di conferimento di incarico dirigenziale, la controversia sarebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha, altresì, controdedotto nel merito delle avverse censure.
4. All’esito dell’udienza camerale del 25 marzo 2026, dato alle parti l’avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
6. L’atto impugnato è il conferimento di un incarico dirigenziale. Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, “in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, l’Amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia speciale, ma, al contrario, spende poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro, rientranti nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria”, come del resto evincibile sul piano sostanziale dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, sul piano processuale, dall’art. 63 del medesimo decreto ” (così Cons. Stato, IV, 25 ottobre 2017, n. 4910).
Nel caso di specie, pertanto, la giurisdizione si radica dinanzi al Giudice Ordinario.
Né a diversa conclusione conduce la considerazione che con il primo motivo l’associazione ricorrente lamenta la mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica prodromica al conferimento dell’incarico.
In accordo con condivisa giurisprudenza, si osserva che “ tale petitum sostanziale non comporta l’attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa, che è ravvisabile solamente allorchè, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi (tra le tante, Cass., SS.UU., 21 dicembre 2018, n. 33212).
Nella fattispecie controversa, al contrario, si lamenta il mancato espletamento della fase di evidenza pubblica e dunque un “vizio intrinseco” del procedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale, ipotesi che, secondo gli ordinari criteri di riparto, più propriamente va ricondotta nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, III, 22 giugno 2018, n. 3856).” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7071 del 18.10.2019).
7. Per le ragioni sopra richiamate, pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
8. Le spese di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la controversia devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
AG RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG RI | NA AP |
IL SEGRETARIO