Articolo 38 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 marzo 1967
Art. 38. (Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi)

Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, e' dovuto a far tempo dal 1 gennaio 1967.
Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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