Art. 38. (Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi)
Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, e' dovuto a far tempo dal 1 gennaio 1967.
Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.
Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, e' dovuto a far tempo dal 1 gennaio 1967.
Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.