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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/07/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 27/01/2025 al n. 219/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Messina Giovanna, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Petrolino Vincenzo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.01.2025, gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acerra (NA) il 31.05.2022, dalla cui unione non nascevano figli, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 1087/2024 resa nel procedimento R.G. n. 5059/2023. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3.Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Rilevata la mancata sottoscrizione del ricorso, il Giudice assegnava nuovo termine per note con scadenza al 21.05.2025. Preso atto che il ricorso risultava sottoscritto da una sola parte assegnava termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. fino al 15.07.2025. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle medesime condizioni omologate in sede di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“a) i coniugi continueranno a vivere separatamente;
b) il sig. senza che ciò costituisca alcuna ammissione di colpa nella cessazione del matrimonio, al fine di Pt_2 ristorare la moglie delle spese affrontate per la cerimonia nuziale, accetta di versare alla stessa la somma di €.
2 5.000,00, di cui €. 2.500,00 già versati alla sottoscrizione del presente ricorso e 2.500,00 da versare innanzi al
Tribunale all'udienza di comparizione, a tacitazione di ogni pretesa economica, anche risarcitoria, di mantenimento
o altro, dalla stessa vantata per qualsiasi titolo discendente dal matrimonio;
la sig.ra dal canto suo, Pt_1 rinuncia a qualsiasi azione nei confronti del coniuge per qualsiasivoglia titolo legato al vincolo matrimoniale ed accetta la suddetta somma quale ristoro per le spese nuziali dalla medesima sostenute;
c) ciascuno dei coniugi rinuncia a pretese economiche nei confronti dell'altro, dichiarando entrambi che vivranno con i propri mezzi o con quelli messi a disposizione dalle rispettive famiglie.”
Il Collegio, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., e, tanto considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 31.05.2022 in Acerra (NA) tra nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio di Stato Parte_2
Civile di detto Comune (atto n. 39, serie A, parte II, anno 2022);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 18.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 27/01/2025 al n. 219/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Messina Giovanna, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'Avv. Petrolino Vincenzo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.01.2025, gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acerra (NA) il 31.05.2022, dalla cui unione non nascevano figli, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 1087/2024 resa nel procedimento R.G. n. 5059/2023. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3.Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza. Rilevata la mancata sottoscrizione del ricorso, il Giudice assegnava nuovo termine per note con scadenza al 21.05.2025. Preso atto che il ricorso risultava sottoscritto da una sola parte assegnava termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. fino al 15.07.2025. Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle medesime condizioni omologate in sede di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“a) i coniugi continueranno a vivere separatamente;
b) il sig. senza che ciò costituisca alcuna ammissione di colpa nella cessazione del matrimonio, al fine di Pt_2 ristorare la moglie delle spese affrontate per la cerimonia nuziale, accetta di versare alla stessa la somma di €.
2 5.000,00, di cui €. 2.500,00 già versati alla sottoscrizione del presente ricorso e 2.500,00 da versare innanzi al
Tribunale all'udienza di comparizione, a tacitazione di ogni pretesa economica, anche risarcitoria, di mantenimento
o altro, dalla stessa vantata per qualsiasi titolo discendente dal matrimonio;
la sig.ra dal canto suo, Pt_1 rinuncia a qualsiasi azione nei confronti del coniuge per qualsiasivoglia titolo legato al vincolo matrimoniale ed accetta la suddetta somma quale ristoro per le spese nuziali dalla medesima sostenute;
c) ciascuno dei coniugi rinuncia a pretese economiche nei confronti dell'altro, dichiarando entrambi che vivranno con i propri mezzi o con quelli messi a disposizione dalle rispettive famiglie.”
Il Collegio, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., e, tanto considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 31.05.2022 in Acerra (NA) tra nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio di Stato Parte_2
Civile di detto Comune (atto n. 39, serie A, parte II, anno 2022);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 18.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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