TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 101/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 101/2022, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Avv. RZ Stampigi nell'interesse di
, “giusta procura in revoca del precedente difensore, Parte_1 debitamente depositata”; Avv. CE GI RA per la convenuta opposta società sulla scorta del Controparte_1 decreto di regolamentazione dell'udienza del 7/11/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 29/05/2025 e fissata per discussione, come da provvedimento reso in data 23.09.2024 poi reiterato, pronuncia la seguente SENTENZA tra
nata a [...] il [...] (C. F.: ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Lipari, n.q. di erede della sig.ra Per_1
, con domicilio digitale come in atti rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
RZ Stampigi del foro di Siracusa, giusta procura in revoca del precedente difensore depositata il 6.11.2025 parte attrice opponente contro avente sede legale in Roma, viale Controparte_1
Regina Margherita n. 125, capitale sociale di Euro 10.000.000,00 interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, in persona del legale rapp.te p. t. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
CE GI RA e dall'avv. Alessandro Aloia e con domicilio digitale come indicato in atti parte convenuta opposta avente ad oggetto opp.ne a decreto ingiuntivo n. 369/2021 R.G 1561/2021 emesso in data 13.10.2021 da questo Tribunale. -
Pag. 1 a 12 R. G. n. 101/2022
In fatto ed in diritto
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 1561/2021 promosso dalla società era ingiunto alla opponente Controparte_1 Parte_1
nella qualità di erede di il pagamento della somma di € Persona_1
10.034,50, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, relativa alla fornitura di energia riferita all'utenza di cui all'estratto conto prodotto in atti, nonché
l'importo di € 4000,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali come per legge, iva e cassa.
Ritualmente notificato il predetto decreto ingiuntivo, la debitrice ingiunta si opponeva precisando che il preteso fosse esorbitante riguardando un conguaglio relativo ad un immobile ubicato in LL (SR), Via Dei Medici n. 19 posto che l'immobile era da lungo tempo, sostanzialmente, disabitato
“…dall'anno 2008, quando, la sig.ra unitamente alla famiglia, Parte_1
trasferiva la propria residenza in Pianoconte- Lipari (Me), Via Pietà 2, come si evince dal certificato storico di residenza, che alla presente si allega, portando con sé la madre”.
Ciò premesso sosteneva, in diritto la “inesistenza del credito per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.” poiché “la sig.ra , unica residente formale, dell'immobile in questione, Persona_1
ubicato in Via Dei Medici n.19, LL è deceduta in data 13.12.2010, motivo per cui da quella data l'immobile in questione risulta disabitato e lo era ancor prima, ovvero a far data dal 06.05.2008, quando la sig.ra si trasferiva a Parte_1
Pianoconte, portando con sé la madre” e sostenendo così che fosse
“…impossibile imputare il pagamento oggi richiesto dal Controparte_1
al “consumo” mai avvenuto nell'immobile in questione,
[...]
Pag. 2 a 12 R. G. n. 101/2022
smentito già dalle circostanze fattuali sopra rappresentate…”.
Eccepiva poi la intervenuta prescrizione “…in applicazione della Legge di
Bilancio n. 205/2017 come modificata dalla Legge di Bilancio n. 160/2019, e, ad ogni modo, risulta essere, certamente, spirato il precedente termine di prescrizione quinquennale per quelle antecedenti il 1° marzo 2018, motivo per cui non sussiste alcun debito in capo all'odierna opponente, stante la mancata notifica alla stessa, di atti interruttivi”. Chiedeva quindi “…In via principale: - revocare e/o comunque dichiarare invalido e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.
369/2021, emesso in data 13.10.2021, dal Tribunale di Barcellona P.G., nella persona del dott. , per i motivi di cui in narrativa;
- in Controparte_2
accoglimento integrale della presente opposizione dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna nei confronti della società opposta;
Nel merito: -ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito e per
l'effetto condannare l'opposto oltre che al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, ex art. 96 1°co. C.p.c per aver agito in giudizio con malafede e/o colpa grave;
- dichiarare estinto, per intervenuta prescrizione, il credito per cui si procede. Con vittoria di spese e compensi di giudizio e con salvezza di ogni altra eccezione azione e ragione nella più ampia e generale forma”.
Si costituiva il creditore opposto con comparsa datata 8.06.2022 sostenendo la
“valenza probatoria dei documenti prodotti” in quanto -avuto riguardo “alle fatture commerciali oggetto del corrente giudizio” esse “rappresentino documenti di sicura autenticità e di intrinseca legalità, capaci, ancorché non provenienti dal debitore e, anzi, di unilaterale formazione a opera della parte che intende giovarsene, di far risultare con certezza la sussistenza del credito
Pag. 3 a 12 R. G. n. 101/2022
azionato”, citando indicativa giurisprudenza.
Sosteneva inoltre “…la correttezza della fatturazione di Enel, la quale, a seguito delle comunicazioni ufficiali del Distributore territorialmente competente, ed in conformità alla normativa di settore, ha provveduto ad emettere le fatture azionate in via monitoria”.
Sosteneva inoltre la infondatezza della eccezione di prescrizione derivandone la dovutezza della somma ingiunta, precisando “… che il termine di prescrizione è stato opportunamente interrotto mediante l'invio, da parte dell'opposta, della lettera di diffida e in ogni caso, anche a seguito della notifica del decreto opposto”, chiedendo conclusivamente “In via preliminare: - accertato che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'eccezione di prescrizione perché infondata in fatto e in diritto;
Nel merito in via principale: -alla luce dei motivi esposti in narrativa del presente atto, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla sig.ra
e tutte le domande spiegate nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione, in quanto infondate in
[...]
fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto n. 369/2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. per l'importo di € 10.034,50 in linea capitale oltre interessi moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
Nel merito in via subordinata: -in ogni caso, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la sig.ra al Parte_1
pagamento in favore della società , quale Controparte_1
corrispettivo per la fornitura dell'energia elettrica, della somma di € 10.034,50 in linea capitale, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo, nonché le
Pag. 4 a 12 R. G. n. 101/2022
liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà a qualsiasi titolo ritenuta dovuta;
In via istruttoria: Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nel termine di cui all'art. 183 VI c c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.
Con rifusione di spese e compensi del giudizio …”.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto con ordinanza del
13.06.2022 erano altresì concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc che determinava il deposito delle memorie ad opera delle parti.
La causa era così istruita documentalmente, mancando istanze diverse provenienti dalle parti e così, viste le loro istanze di cui al verbale di udienza del
2.10.2023 era fissata quella per la precisazione delle conclusioni per la data del
23.09.2024. Era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 28.04.2025 “… e, vista la richiesta congiunta, assegna alle parti termine per depositare memorie conclusionali fino a trenta giorni prima di detta udienza”.
Successivamente accadeva che parte attrice opponente depositasse “procura con revoca del precedente difensore” e fissata una nuova udienza per i medesimi adempimenti per il 7.11.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Vanno premesse due questione di carattere processuale sollevate dalla parte opposta con le note scritte depositate il 6.11.2025 ove ha contestato “…in toto
l'atto del 6.11.2025 depositato da controparte, in quanto trattasi di una vera propria MEMORIA NON AUTORIZZATA, nella quale vengono violati i principi di
Pag. 5 a 12 R. G. n. 101/2022
sinteticità richiesti per la trattazione scritta dell'udienza, essendo l'udienza del
7.11.2025 chiamata per discussione ex art. 281 sexies cpc, a seguito di mero rinvio per carico di ruolo da parte del Giudice”.
La contestazione è fondata nei limiti seguenti.
L'atto depositato dalla parte opponente in data 6.11.2025 ed intestato come
“Note trattazione scritta ud. del 07.11.2025” in effetti è compilato in violazione del dettato normativo sia nella forma sia nel contenuto e, pertanto, va espunto dal fascicolo telematico ritenendo l'avvenuto deposito solo ai fini della presenza della parte.
Ma per completare sulla osservazione di parte opposta si rileva che parte opponente abbia ritualmente depositato la propria memoria conclusiva autorizzata il 24.03.2025 con l'atto intestato “Note autorizzate ud. del
28.04.2025”.
Nel merito, si osserva.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di cognizione ordinaria, operando le regole ordinarie in materia di riparto dell'onere probatorio. Di talché, il creditore deve dimostrare di avere titolo per l'adempimento dell'obbligazione in questione, mentre il debitore ha l'onere di fornire la prova liberatoria dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Nel caso di specie, il titolo, non contestato, è costituito da un contratto di somministrazione di energia elettrica la cui mancata produzione è irrielvante in considerazione -come detto- della mancata contestazione della fonte contrattuale del credito.
Con un primo motivo di opposizione, la debitrice ha contestato il quantum
Pag. 6 a 12 R. G. n. 101/2022
debeatur ritenendo che essi non sono compatibili con lo stato di fatto dell'immobile sostanzialmente disabitato dal 2008 cioè da “… quando, la sig.ra
unitamente alla famiglia, trasferiva la propria residenza in Pianoconte- Parte_1
Lipari (Me), Via Pietà 2, come si evince dal certificato storico di residenza, che alla presente si allega, portando con sé la madre”.
Sul dato documentale va premesso che le fatture insolute hanno natura ordinaria, superando il dibattito in ordine alla differenza tra contabilizzazione presuntiva ed effettiva, neanche sviluppata dall'opponente.
Va però precisato che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che
“… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Civ., sez. III, ord.
16 novembre 2021, n. 34701).
Coerentemente, la giurisprudenza di merito ha sussunto la presunzione iuris tantum di veridicità delle rilevazioni dei consumi a mezzo del contatore sub art. 2712 c.c. (Trib. Latina, sent. 21 marzo 2018). Secondo la previsione normativa, in presenza di contestazione, ricade sul somministratore l'onere di dimostrare che il consumo desunto dalla lettura del contatore sia rispondente al vero. Ciò in ragione del principio di vicinanza della prova, essendo il somministratore più
Pag. 7 a 12 R. G. n. 101/2022
prossimo alla fonte di prova.
Tuttavia, bisogna intendersi sulla portata della contestazione che vale a superare la presunzione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, questa deve avere natura specifica e circostanziata (ex multis Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 13 maggio 2021, n. 12794).
Nel caso di specie, l'opponente si limita a sostenere, coerentemente con la premessa, che “…si recava 15/20 giorni l'anno nell'immobile in questione, unitamente alla madre nel periodo estivo e dopo la morte della stessa, vi si recava sporadicamente, ma, in tutte le occasioni, prima di lasciare l'immobile provvedeva a staccare il contatore della luce”; aggiungeva inoltre che “… con grande precisione e puntualità, continuava a pagare tutte le bollette a nome della sig.ra inerenti i consumi ingiustificati di Persona_1
quell'immobile, costituiti da importi non confacenti ad un immobile chiuso e disabitato, il tutto fino al settembre 2020, quando recatasi a LL, decideva di fare la voltura del contatore a suo nome, certa del fatto, che tutto l'arretrato fosse stato puntualmente pagato”, sostenendo inoltre che “… anche successivamente alla voltura, la sig.ra ha continuato a pagare le Parte_1
“dovute” utenze di quell'immobile disabitato, venendo nelle more, stranamente, contattata telefonicamente da operatori che si qualificano quali facenti parte di società di recupero crediti, che la informavano di un esorbitante debito a suo carico per conto della madre, per poi, successivamente rassicurala, sempre telefonicamente, del fatto che non avesse più nulla da pagare” e che per tutto questo “…L'odierna esponente, veniva dapprima turbata da quelle strane comunicazioni, ma, forte della sua puntualità e precisione nel pagamento delle utenze a lei spettanti, non se ne cu-rava più di tanto. Il tutto
Pag. 8 a 12 R. G. n. 101/2022
fino a quando, raggiunta dall'ingiusto decreto ingiuntivo, oggi opposto, la stessa apprendeva di essere “debitrice” nei confronti del servizio elettrico, quale erede della sig.ra di una esorbitante somma asseritamene inerente ad un Per_1
conguaglio per l'immobile di Via Dei Medici n. 19 in LL”, senza però collegare le contestazioni così esposte a precise allegazioni in fatto.
Di per sé quanto dichiarato non è meritevole di considerazione posto che il debitore ha l'onere e la possibilità di allegare gli elementi di fatto che determinano il venir meno della corrispettività dell'importo oggetto delle fatture come aver tenuta disabitata la abitazione e conseguenti consumi ridotti.
Il debitore, in altri termini, deve fornire un parametro di riferimento perché si possa apprezzare lo squilibrio nei consumi, non potendo, il somministrato, esimersi da una puntuale, chiara ed esplicita allegazione delle circostanze di fatto rilevanti.
Ed infatti quanto indicato a pag. 4/5 dell'atto di opposizione è una critica che pone a fondamento il presupposto che la casa fosse disabitata, anzi come sottolineato dalla stessa opponente “Ad onor del vero, si precisa in tale sede, che la sig.ra , odierna opponente, (quando la madre era ancora in vita) Parte_1
si recava nell'immobile de quo, una volta l'anno nel periodo estivo, per circa
15/20 giorni e che una volta lasciato l'immobile provvedeva, puntualmente a staccare il contatore, motivo per cui il consumo di energia avveniva solo per il quel limitatissimo periodo di tempo in cui l'immobile veniva utilizzato” non è stato provato;
ed anche la lamentela relativa allo scaglione che va dal
1/10/2020 nel quale i “…consumi crescono in maniera, oltremodo, esponenziale, arrivando a picchi di 613 Kwh, come da bolletta n.
89057257010251B, pag. 11…” è generica ed indimostrata.
Pag. 9 a 12 R. G. n. 101/2022
Infatti, nessuna prova è stata fornita anche perché alcuna istanza istruttoria è stata svolta a tale scopo.
E ciò non solo a dimostrare la inesattezza dei consumi riferiti ad una abitazione disabitata ma anche nell'avere comunicato tale stato alla opposta.
Quindi indimostrata è la circostanza che, durante il corso del rapporto, parte opponente abbia sollevato eccezioni, pagando le “utenze a lei spettanti…” e non curandosi dei contatti telefonici ad opera di “operatori che si qualificano quali facenti parte di società di recupero crediti, che la informavano di un esorbitante debito a suo carico per conto della madre”.
E, sull'erroneità dei consumi, si richiama, in proposito, il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia abbia e/o avrebbe effettuato nel periodo anche sotto un aspetto statistico di consumo normalmente rilevato con precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dal caso specifico secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia, persona singola) gravando, così successivamente, sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (Cass. n. 13605/2019).
Sulla prescrizione.
Come secondo motivo espone che “le fatture poste alla base del decreto
Pag. 10 a 12 R. G. n. 101/2022
ingiuntivo opposto, riguardano importi che si riferiscono a consumi risalenti a più di due anni, dunque, prescritti, in applicazione della Legge di Bilancio n.
205/2017 come modificata dalla Legge di Bilancio n. 160/2019, e, ad ogni modo, risulta essere, certamente, spirato il precedente termine di prescrizione quinquennale per quelle antecedenti il 1° marzo 2018, motivo per cui non sussiste alcun debito in capo all'odierna opponente, stante la mancata notifica alla stessa, di atti interruttivi”.
In tali termini la eccezione è infondata poiché “In tema di prescrizione dei crediti derivanti da fornitura di energia elettrica, la disciplina della prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, comma 4, della L. 205/2017 si applica in base al criterio della data di scadenza della fattura, e non al periodo di fornitura cui il corrispettivo o il conguaglio si riferisce. Pertanto, la prescrizione biennale opera per tutte le fatture la cui scadenza sia successiva al 1° marzo 2018, a nulla rilevando che esse riguardino, in tutto o in parte, corrispettivi e conguagli dovuti per periodi di fornitura antecedenti a tale data” (Tribunale civile Caltanissetta sentenza n. 599 del 12 settembre 2025).
Orbene considerato che le fatture in questione presentano la scandenza nell'anno 2020 e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo nel
2021 e notificato unitamente al decreto ingiuntivo il 7.12.2021 appare evidente la infondatezza della eccepita prescrizione.
La opposizione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tendenti ai minimi tariffari previsti per lo scaglione fino ad € 26.000,00, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55) ed escludendo dal computo l'importo relativo alla fase istruttoria che, come detto,
Pag. 11 a 12 R. G. n. 101/2022
non si è svolta per mancanza di specifiche istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G.
101/2022, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 369/2021,
emesso in data 13.10.2021, dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento monitorio n. 1561/2021 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna al pagamento, nei confronti della Parte_1
controparte, (già Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
tempore, delle spese processuali che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Barcellona P. G., 12.12.2025.
l G. I. in funzione di Giudice Unico got Francesco Montera
Pag. 12 a 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 101/2022, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Avv. RZ Stampigi nell'interesse di
, “giusta procura in revoca del precedente difensore, Parte_1 debitamente depositata”; Avv. CE GI RA per la convenuta opposta società sulla scorta del Controparte_1 decreto di regolamentazione dell'udienza del 7/11/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 29/05/2025 e fissata per discussione, come da provvedimento reso in data 23.09.2024 poi reiterato, pronuncia la seguente SENTENZA tra
nata a [...] il [...] (C. F.: ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Lipari, n.q. di erede della sig.ra Per_1
, con domicilio digitale come in atti rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
RZ Stampigi del foro di Siracusa, giusta procura in revoca del precedente difensore depositata il 6.11.2025 parte attrice opponente contro avente sede legale in Roma, viale Controparte_1
Regina Margherita n. 125, capitale sociale di Euro 10.000.000,00 interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, in persona del legale rapp.te p. t. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
CE GI RA e dall'avv. Alessandro Aloia e con domicilio digitale come indicato in atti parte convenuta opposta avente ad oggetto opp.ne a decreto ingiuntivo n. 369/2021 R.G 1561/2021 emesso in data 13.10.2021 da questo Tribunale. -
Pag. 1 a 12 R. G. n. 101/2022
In fatto ed in diritto
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. R.G. 1561/2021 promosso dalla società era ingiunto alla opponente Controparte_1 Parte_1
nella qualità di erede di il pagamento della somma di € Persona_1
10.034,50, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, relativa alla fornitura di energia riferita all'utenza di cui all'estratto conto prodotto in atti, nonché
l'importo di € 4000,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali come per legge, iva e cassa.
Ritualmente notificato il predetto decreto ingiuntivo, la debitrice ingiunta si opponeva precisando che il preteso fosse esorbitante riguardando un conguaglio relativo ad un immobile ubicato in LL (SR), Via Dei Medici n. 19 posto che l'immobile era da lungo tempo, sostanzialmente, disabitato
“…dall'anno 2008, quando, la sig.ra unitamente alla famiglia, Parte_1
trasferiva la propria residenza in Pianoconte- Lipari (Me), Via Pietà 2, come si evince dal certificato storico di residenza, che alla presente si allega, portando con sé la madre”.
Ciò premesso sosteneva, in diritto la “inesistenza del credito per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.” poiché “la sig.ra , unica residente formale, dell'immobile in questione, Persona_1
ubicato in Via Dei Medici n.19, LL è deceduta in data 13.12.2010, motivo per cui da quella data l'immobile in questione risulta disabitato e lo era ancor prima, ovvero a far data dal 06.05.2008, quando la sig.ra si trasferiva a Parte_1
Pianoconte, portando con sé la madre” e sostenendo così che fosse
“…impossibile imputare il pagamento oggi richiesto dal Controparte_1
al “consumo” mai avvenuto nell'immobile in questione,
[...]
Pag. 2 a 12 R. G. n. 101/2022
smentito già dalle circostanze fattuali sopra rappresentate…”.
Eccepiva poi la intervenuta prescrizione “…in applicazione della Legge di
Bilancio n. 205/2017 come modificata dalla Legge di Bilancio n. 160/2019, e, ad ogni modo, risulta essere, certamente, spirato il precedente termine di prescrizione quinquennale per quelle antecedenti il 1° marzo 2018, motivo per cui non sussiste alcun debito in capo all'odierna opponente, stante la mancata notifica alla stessa, di atti interruttivi”. Chiedeva quindi “…In via principale: - revocare e/o comunque dichiarare invalido e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.
369/2021, emesso in data 13.10.2021, dal Tribunale di Barcellona P.G., nella persona del dott. , per i motivi di cui in narrativa;
- in Controparte_2
accoglimento integrale della presente opposizione dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna nei confronti della società opposta;
Nel merito: -ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito e per
l'effetto condannare l'opposto oltre che al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, ex art. 96 1°co. C.p.c per aver agito in giudizio con malafede e/o colpa grave;
- dichiarare estinto, per intervenuta prescrizione, il credito per cui si procede. Con vittoria di spese e compensi di giudizio e con salvezza di ogni altra eccezione azione e ragione nella più ampia e generale forma”.
Si costituiva il creditore opposto con comparsa datata 8.06.2022 sostenendo la
“valenza probatoria dei documenti prodotti” in quanto -avuto riguardo “alle fatture commerciali oggetto del corrente giudizio” esse “rappresentino documenti di sicura autenticità e di intrinseca legalità, capaci, ancorché non provenienti dal debitore e, anzi, di unilaterale formazione a opera della parte che intende giovarsene, di far risultare con certezza la sussistenza del credito
Pag. 3 a 12 R. G. n. 101/2022
azionato”, citando indicativa giurisprudenza.
Sosteneva inoltre “…la correttezza della fatturazione di Enel, la quale, a seguito delle comunicazioni ufficiali del Distributore territorialmente competente, ed in conformità alla normativa di settore, ha provveduto ad emettere le fatture azionate in via monitoria”.
Sosteneva inoltre la infondatezza della eccezione di prescrizione derivandone la dovutezza della somma ingiunta, precisando “… che il termine di prescrizione è stato opportunamente interrotto mediante l'invio, da parte dell'opposta, della lettera di diffida e in ogni caso, anche a seguito della notifica del decreto opposto”, chiedendo conclusivamente “In via preliminare: - accertato che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'eccezione di prescrizione perché infondata in fatto e in diritto;
Nel merito in via principale: -alla luce dei motivi esposti in narrativa del presente atto, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla sig.ra
e tutte le domande spiegate nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ivi inclusa l'eccezione di prescrizione, in quanto infondate in
[...]
fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto n. 369/2021 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. per l'importo di € 10.034,50 in linea capitale oltre interessi moratori dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
Nel merito in via subordinata: -in ogni caso, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la sig.ra al Parte_1
pagamento in favore della società , quale Controparte_1
corrispettivo per la fornitura dell'energia elettrica, della somma di € 10.034,50 in linea capitale, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo, nonché le
Pag. 4 a 12 R. G. n. 101/2022
liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà a qualsiasi titolo ritenuta dovuta;
In via istruttoria: Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nel termine di cui all'art. 183 VI c c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.
Con rifusione di spese e compensi del giudizio …”.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto con ordinanza del
13.06.2022 erano altresì concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc che determinava il deposito delle memorie ad opera delle parti.
La causa era così istruita documentalmente, mancando istanze diverse provenienti dalle parti e così, viste le loro istanze di cui al verbale di udienza del
2.10.2023 era fissata quella per la precisazione delle conclusioni per la data del
23.09.2024. Era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 28.04.2025 “… e, vista la richiesta congiunta, assegna alle parti termine per depositare memorie conclusionali fino a trenta giorni prima di detta udienza”.
Successivamente accadeva che parte attrice opponente depositasse “procura con revoca del precedente difensore” e fissata una nuova udienza per i medesimi adempimenti per il 7.11.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) è stata incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Vanno premesse due questione di carattere processuale sollevate dalla parte opposta con le note scritte depositate il 6.11.2025 ove ha contestato “…in toto
l'atto del 6.11.2025 depositato da controparte, in quanto trattasi di una vera propria MEMORIA NON AUTORIZZATA, nella quale vengono violati i principi di
Pag. 5 a 12 R. G. n. 101/2022
sinteticità richiesti per la trattazione scritta dell'udienza, essendo l'udienza del
7.11.2025 chiamata per discussione ex art. 281 sexies cpc, a seguito di mero rinvio per carico di ruolo da parte del Giudice”.
La contestazione è fondata nei limiti seguenti.
L'atto depositato dalla parte opponente in data 6.11.2025 ed intestato come
“Note trattazione scritta ud. del 07.11.2025” in effetti è compilato in violazione del dettato normativo sia nella forma sia nel contenuto e, pertanto, va espunto dal fascicolo telematico ritenendo l'avvenuto deposito solo ai fini della presenza della parte.
Ma per completare sulla osservazione di parte opposta si rileva che parte opponente abbia ritualmente depositato la propria memoria conclusiva autorizzata il 24.03.2025 con l'atto intestato “Note autorizzate ud. del
28.04.2025”.
Nel merito, si osserva.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di cognizione ordinaria, operando le regole ordinarie in materia di riparto dell'onere probatorio. Di talché, il creditore deve dimostrare di avere titolo per l'adempimento dell'obbligazione in questione, mentre il debitore ha l'onere di fornire la prova liberatoria dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Nel caso di specie, il titolo, non contestato, è costituito da un contratto di somministrazione di energia elettrica la cui mancata produzione è irrielvante in considerazione -come detto- della mancata contestazione della fonte contrattuale del credito.
Con un primo motivo di opposizione, la debitrice ha contestato il quantum
Pag. 6 a 12 R. G. n. 101/2022
debeatur ritenendo che essi non sono compatibili con lo stato di fatto dell'immobile sostanzialmente disabitato dal 2008 cioè da “… quando, la sig.ra
unitamente alla famiglia, trasferiva la propria residenza in Pianoconte- Parte_1
Lipari (Me), Via Pietà 2, come si evince dal certificato storico di residenza, che alla presente si allega, portando con sé la madre”.
Sul dato documentale va premesso che le fatture insolute hanno natura ordinaria, superando il dibattito in ordine alla differenza tra contabilizzazione presuntiva ed effettiva, neanche sviluppata dall'opponente.
Va però precisato che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che
“… la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. Civ., sez. III, ord.
16 novembre 2021, n. 34701).
Coerentemente, la giurisprudenza di merito ha sussunto la presunzione iuris tantum di veridicità delle rilevazioni dei consumi a mezzo del contatore sub art. 2712 c.c. (Trib. Latina, sent. 21 marzo 2018). Secondo la previsione normativa, in presenza di contestazione, ricade sul somministratore l'onere di dimostrare che il consumo desunto dalla lettura del contatore sia rispondente al vero. Ciò in ragione del principio di vicinanza della prova, essendo il somministratore più
Pag. 7 a 12 R. G. n. 101/2022
prossimo alla fonte di prova.
Tuttavia, bisogna intendersi sulla portata della contestazione che vale a superare la presunzione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, questa deve avere natura specifica e circostanziata (ex multis Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 13 maggio 2021, n. 12794).
Nel caso di specie, l'opponente si limita a sostenere, coerentemente con la premessa, che “…si recava 15/20 giorni l'anno nell'immobile in questione, unitamente alla madre nel periodo estivo e dopo la morte della stessa, vi si recava sporadicamente, ma, in tutte le occasioni, prima di lasciare l'immobile provvedeva a staccare il contatore della luce”; aggiungeva inoltre che “… con grande precisione e puntualità, continuava a pagare tutte le bollette a nome della sig.ra inerenti i consumi ingiustificati di Persona_1
quell'immobile, costituiti da importi non confacenti ad un immobile chiuso e disabitato, il tutto fino al settembre 2020, quando recatasi a LL, decideva di fare la voltura del contatore a suo nome, certa del fatto, che tutto l'arretrato fosse stato puntualmente pagato”, sostenendo inoltre che “… anche successivamente alla voltura, la sig.ra ha continuato a pagare le Parte_1
“dovute” utenze di quell'immobile disabitato, venendo nelle more, stranamente, contattata telefonicamente da operatori che si qualificano quali facenti parte di società di recupero crediti, che la informavano di un esorbitante debito a suo carico per conto della madre, per poi, successivamente rassicurala, sempre telefonicamente, del fatto che non avesse più nulla da pagare” e che per tutto questo “…L'odierna esponente, veniva dapprima turbata da quelle strane comunicazioni, ma, forte della sua puntualità e precisione nel pagamento delle utenze a lei spettanti, non se ne cu-rava più di tanto. Il tutto
Pag. 8 a 12 R. G. n. 101/2022
fino a quando, raggiunta dall'ingiusto decreto ingiuntivo, oggi opposto, la stessa apprendeva di essere “debitrice” nei confronti del servizio elettrico, quale erede della sig.ra di una esorbitante somma asseritamene inerente ad un Per_1
conguaglio per l'immobile di Via Dei Medici n. 19 in LL”, senza però collegare le contestazioni così esposte a precise allegazioni in fatto.
Di per sé quanto dichiarato non è meritevole di considerazione posto che il debitore ha l'onere e la possibilità di allegare gli elementi di fatto che determinano il venir meno della corrispettività dell'importo oggetto delle fatture come aver tenuta disabitata la abitazione e conseguenti consumi ridotti.
Il debitore, in altri termini, deve fornire un parametro di riferimento perché si possa apprezzare lo squilibrio nei consumi, non potendo, il somministrato, esimersi da una puntuale, chiara ed esplicita allegazione delle circostanze di fatto rilevanti.
Ed infatti quanto indicato a pag. 4/5 dell'atto di opposizione è una critica che pone a fondamento il presupposto che la casa fosse disabitata, anzi come sottolineato dalla stessa opponente “Ad onor del vero, si precisa in tale sede, che la sig.ra , odierna opponente, (quando la madre era ancora in vita) Parte_1
si recava nell'immobile de quo, una volta l'anno nel periodo estivo, per circa
15/20 giorni e che una volta lasciato l'immobile provvedeva, puntualmente a staccare il contatore, motivo per cui il consumo di energia avveniva solo per il quel limitatissimo periodo di tempo in cui l'immobile veniva utilizzato” non è stato provato;
ed anche la lamentela relativa allo scaglione che va dal
1/10/2020 nel quale i “…consumi crescono in maniera, oltremodo, esponenziale, arrivando a picchi di 613 Kwh, come da bolletta n.
89057257010251B, pag. 11…” è generica ed indimostrata.
Pag. 9 a 12 R. G. n. 101/2022
Infatti, nessuna prova è stata fornita anche perché alcuna istanza istruttoria è stata svolta a tale scopo.
E ciò non solo a dimostrare la inesattezza dei consumi riferiti ad una abitazione disabitata ma anche nell'avere comunicato tale stato alla opposta.
Quindi indimostrata è la circostanza che, durante il corso del rapporto, parte opponente abbia sollevato eccezioni, pagando le “utenze a lei spettanti…” e non curandosi dei contatti telefonici ad opera di “operatori che si qualificano quali facenti parte di società di recupero crediti, che la informavano di un esorbitante debito a suo carico per conto della madre”.
E, sull'erroneità dei consumi, si richiama, in proposito, il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia abbia e/o avrebbe effettuato nel periodo anche sotto un aspetto statistico di consumo normalmente rilevato con precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dal caso specifico secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia, persona singola) gravando, così successivamente, sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (Cass. n. 13605/2019).
Sulla prescrizione.
Come secondo motivo espone che “le fatture poste alla base del decreto
Pag. 10 a 12 R. G. n. 101/2022
ingiuntivo opposto, riguardano importi che si riferiscono a consumi risalenti a più di due anni, dunque, prescritti, in applicazione della Legge di Bilancio n.
205/2017 come modificata dalla Legge di Bilancio n. 160/2019, e, ad ogni modo, risulta essere, certamente, spirato il precedente termine di prescrizione quinquennale per quelle antecedenti il 1° marzo 2018, motivo per cui non sussiste alcun debito in capo all'odierna opponente, stante la mancata notifica alla stessa, di atti interruttivi”.
In tali termini la eccezione è infondata poiché “In tema di prescrizione dei crediti derivanti da fornitura di energia elettrica, la disciplina della prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, comma 4, della L. 205/2017 si applica in base al criterio della data di scadenza della fattura, e non al periodo di fornitura cui il corrispettivo o il conguaglio si riferisce. Pertanto, la prescrizione biennale opera per tutte le fatture la cui scadenza sia successiva al 1° marzo 2018, a nulla rilevando che esse riguardino, in tutto o in parte, corrispettivi e conguagli dovuti per periodi di fornitura antecedenti a tale data” (Tribunale civile Caltanissetta sentenza n. 599 del 12 settembre 2025).
Orbene considerato che le fatture in questione presentano la scandenza nell'anno 2020 e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo nel
2021 e notificato unitamente al decreto ingiuntivo il 7.12.2021 appare evidente la infondatezza della eccepita prescrizione.
La opposizione va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tendenti ai minimi tariffari previsti per lo scaglione fino ad € 26.000,00, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55) ed escludendo dal computo l'importo relativo alla fase istruttoria che, come detto,
Pag. 11 a 12 R. G. n. 101/2022
non si è svolta per mancanza di specifiche istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G.
101/2022, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 369/2021,
emesso in data 13.10.2021, dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento monitorio n. 1561/2021 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) condanna al pagamento, nei confronti della Parte_1
controparte, (già Controparte_1 [...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
tempore, delle spese processuali che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Barcellona P. G., 12.12.2025.
l G. I. in funzione di Giudice Unico got Francesco Montera
Pag. 12 a 12