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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
SC EP, OR
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Antonio Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300594/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300594/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300594/2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., chiedendo, per i motivi dettagliati nell'atto introduttivo, l'annullamento dell'avviso d'accertamento TDY01T300594/2024, notificato il 13 dicembre 2024, inerente all'IRPEF, con relative addizionali, per l'anno 2020.
La stessa parte ricorrente ha sollecitato la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con propria comparsa si è costituito l'Ente impositore chiedendo il rigetto della domanda di controparte ed il rimborso delle spese di giudizio.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa delle sue difese.
All'esito dell'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Coglie nel segno il motivo di ricorso attinente alla mancata ottemperanza alla prescrizione di legge (artt. 6 bis e 7 dello Statuto del contribuente) circa la specifica indicazione, da parte dell'Ufficio, delle ragioni della mancata adesione a fronte dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
In particolare, la disciplina in parola fa carico all'Ufficio di tenere conto, all'esito del contraddittorio, delle osservazioni del contribuente, motivando puntualmente con riferimento a quelle che la stessa
Amministrazione ritenga di non accogliere.
In altri termini, in applicazione della richiamata disciplina occorre che l'Ente impositore, nella motivazione dell'atto di accertamento, espliciti puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto che i chiarimenti forniti ed i documenti prodotti dal contribuente, nel corso del contraddittorio, non siano stati ritenuti idonei a modificare, in tutto o in parte, i convincimenti posti a base dell'invito.
Ebbene, con riferimento al caso d'interesse, si rileva che a fronte dell'articolata ed analitica esplicitazione, da parte del contribuente, delle ragioni che hanno portato al fatturato contestato, mediante apposita memoria corredata dalla documentazione occorrente (cfr. la copia dello scritto difensivo prodotto in sede di contraddittorio, come allegata al ricorso introduttivo), l'Agenzia resistente si è limitata, assai genericamente e senza riferimento alcuno ai chiarimenti ed ai documenti offerti in visione, a disattendere i rilievi di parte
(cfr. la pag. 4 dell'accertamento impugnato, dove testualmente si legge: “Visto lo schema d'atto… a seguito del quale Lei ha fatto pervenire osservazioni di cui al Prot. 122342 del 06/11/2022, le quali non possono trovare accoglimento in quanto non risultano essere supportate da idonea documentazione atta a giustificare l'anomala capacità di spese nell'anno 2020 rispetto ai redditi dichiarati”), di modo che l'avviso di accertamento impugnato appare viziato da un rilevante difetto di motivazione.
In effetti, in coerenza con le premesse deve giudicarsi carente la motivazione dell'avviso impugnato, siccome del tutto formale, posto che si è esaurita in una mera enunciazione degli elementi significativi della valutazione dell'Ente impositore, senza l'adeguato e necessario esame, con l'esplicitazione delle ragioni della loro ritenuta irrilevanza, di quelli forniti dalla difesa del contribuente.
Per quanto evidenziato, ne consegue la nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) –, in base alle “fasi” del giudizio (con la fase cautelare) ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 1.475,20, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.475,20, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e
CPA come per legge.
Catanzaro, 27 gennaio 2026
Il OR Il Presidente
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
SC EP, OR
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Antonio Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300594/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300594/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300594/2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del l.r.p.t., chiedendo, per i motivi dettagliati nell'atto introduttivo, l'annullamento dell'avviso d'accertamento TDY01T300594/2024, notificato il 13 dicembre 2024, inerente all'IRPEF, con relative addizionali, per l'anno 2020.
La stessa parte ricorrente ha sollecitato la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Con propria comparsa si è costituito l'Ente impositore chiedendo il rigetto della domanda di controparte ed il rimborso delle spese di giudizio.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa delle sue difese.
All'esito dell'udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Coglie nel segno il motivo di ricorso attinente alla mancata ottemperanza alla prescrizione di legge (artt. 6 bis e 7 dello Statuto del contribuente) circa la specifica indicazione, da parte dell'Ufficio, delle ragioni della mancata adesione a fronte dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
In particolare, la disciplina in parola fa carico all'Ufficio di tenere conto, all'esito del contraddittorio, delle osservazioni del contribuente, motivando puntualmente con riferimento a quelle che la stessa
Amministrazione ritenga di non accogliere.
In altri termini, in applicazione della richiamata disciplina occorre che l'Ente impositore, nella motivazione dell'atto di accertamento, espliciti puntualmente le ragioni per le quali ha ritenuto che i chiarimenti forniti ed i documenti prodotti dal contribuente, nel corso del contraddittorio, non siano stati ritenuti idonei a modificare, in tutto o in parte, i convincimenti posti a base dell'invito.
Ebbene, con riferimento al caso d'interesse, si rileva che a fronte dell'articolata ed analitica esplicitazione, da parte del contribuente, delle ragioni che hanno portato al fatturato contestato, mediante apposita memoria corredata dalla documentazione occorrente (cfr. la copia dello scritto difensivo prodotto in sede di contraddittorio, come allegata al ricorso introduttivo), l'Agenzia resistente si è limitata, assai genericamente e senza riferimento alcuno ai chiarimenti ed ai documenti offerti in visione, a disattendere i rilievi di parte
(cfr. la pag. 4 dell'accertamento impugnato, dove testualmente si legge: “Visto lo schema d'atto… a seguito del quale Lei ha fatto pervenire osservazioni di cui al Prot. 122342 del 06/11/2022, le quali non possono trovare accoglimento in quanto non risultano essere supportate da idonea documentazione atta a giustificare l'anomala capacità di spese nell'anno 2020 rispetto ai redditi dichiarati”), di modo che l'avviso di accertamento impugnato appare viziato da un rilevante difetto di motivazione.
In effetti, in coerenza con le premesse deve giudicarsi carente la motivazione dell'avviso impugnato, siccome del tutto formale, posto che si è esaurita in una mera enunciazione degli elementi significativi della valutazione dell'Ente impositore, senza l'adeguato e necessario esame, con l'esplicitazione delle ragioni della loro ritenuta irrilevanza, di quelli forniti dalla difesa del contribuente.
Per quanto evidenziato, ne consegue la nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) –, in base alle “fasi” del giudizio (con la fase cautelare) ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 1.475,20, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.475,20, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e
CPA come per legge.
Catanzaro, 27 gennaio 2026
Il OR Il Presidente