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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 10/09/2024, da:
(C.F. ), con gli avv.ti BORDOGNA Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA e D'AGOSTINO MARZIA, come da procura in atti;
e
(C.F. ), con gli avv.ti BORDOGNA Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA e D'AGOSTINO MARZIA, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/2000 a TAVERNOLA BERGAMASCA e che dalla loro unione è nata la figlia , maggiorenne ma economicamente non Persona_1
1 autonoma.
All'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il giorno 18.12.2024 in trattazione scritta, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative o di ordine pubblico, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, così statuisce: omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti Parte_2
di legge. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TAVERNOLA BERGAMASCA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2000, atto n.2, Parte II, Serie
A).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 10/09/2024, da:
(C.F. ), con gli avv.ti BORDOGNA Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA e D'AGOSTINO MARZIA, come da procura in atti;
e
(C.F. ), con gli avv.ti BORDOGNA Parte_2 C.F._2
RAFFAELLA e D'AGOSTINO MARZIA, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/2000 a TAVERNOLA BERGAMASCA e che dalla loro unione è nata la figlia , maggiorenne ma economicamente non Persona_1
1 autonoma.
All'udienza di comparizione personale delle parti, celebrata il giorno 18.12.2024 in trattazione scritta, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative o di ordine pubblico, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, così statuisce: omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, e ciò a tutti gli effetti Parte_2
di legge. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TAVERNOLA BERGAMASCA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2000, atto n.2, Parte II, Serie
A).
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
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