Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7.2.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 420/2022 R.G.L. promossa da cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Sara Errico
RICORRENTE
contro cod. fisc. e p. iva in RO P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Silvia Rossetto
CONVENUTA CHIAMANTE
e
, cod. fisc. CP_2 CodiceFiscale_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
In via principale
- Accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, dal 2.8.2018 al
10.5.2021, la sig.ra ha svolto a favore della convenuta Parte_1 mansioni riconducibili al livello 3 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- accertare e dichiarare che, dal 2.8.2018 al 10.5.2021, la sig.ra Pt_1
ha svolto a favore della convenuta ore di lavoro supplementare e
[...]
Pag. 1 a 14
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la sig.ra Pt_1 non ha svolto le ore di lavoro supplementare e straordinario come dettagliate al capo n. 9 della narrativa in fatto e nel conteggio di cui alle pagine 10 e ss. del presente ricorso, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, dal 2.8.2018 al 10.5.2021, la sig.ra ha svolto a favore della Parte_1 convenuta mansioni riconducibili al livello 3 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e, per l'effetto, condannare limitata Controparte_3 semplificata (C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, corrente in Bairo (To), Via Spegazzini, 2, ad inquadrare la sig.ra dal 2.8.2018 al 10.5.2021, al livello 3 del CCNL per i Parte_1 dipendenti da e a pagare Controparte_4 alla stessa, per differenze retributive spettanti in relazione all'errato inquadramento, € 7.990,89 (di cui € 520,22 per TFR), come dettagliati nel conteggio di cui alle pagine 10 e ss. del presente ricorso, o il veriore importo risultante dalla CTU eventualmente occorrenda o che, comunque, dovesse risultare dovuto in corso di causa.
In ogni caso
Oltre a rivalutazione monetaria e a interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna voce di credito sino al deposito del presente ricorso, nonché oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del presente atto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e di competenze di causa.
… insiste affinché l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita rigetti pure le domande riconvenzionali formulate in via principale e in via subordinata dalla convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Pag. 2 a 14 Con vittoria di esposti, spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario ex lege previsto, da distrarsi in favore dello scrivente difensore
per parte resistente RO
In via riconvenzionale
Previa fissazione di nuova udienza per cui si fa espressa istanza ex art. 418
c.p.c.,
per i fatti di cui in premessa dichiarare tenuta e condannare la sig.ra Pt_1 al risarcimento a favore della convenuta di una somma, da liquidarsi
[...] in via equitativa entro lo scaglione di valore da € 5.000,00 ad € 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di equità, per i comportamenti contrari ai doveri di fedeltà facenti capo al dipendente ai sensi dell'art. 2105 c.c.
In via riconvenzionale e in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto della ricorrente al pagamento, a qualsiasi titolo, di differenze retributive da parte della convenuta, compensare le medesime, in tutto o in parte, con le somme che risulteranno dovute dalla ricorrente alla società per i comportamenti contrari ai doveri di fedeltà facenti capo al dipendente ai sensi dell'art. 2105 c.c. e liquidate dal Giudice in via equitativa entro lo scaglione di valore da € 5.000,00 ad € 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di equità.
Nel merito, rigettare le domande tutte formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
… Si precisa che nei confronti del terzo verrà chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<- In principalità. Accertato e dichiarato che il sig. ha agito CP_2 quale amministratore di fatto della dalla data della sua RO costituzione sino al 31.05.2021, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente nei
confronti della convenuta, per i fatti di cui in premessa dichiarare tenuto e condannare il sig.
a garantire e manlevare la CP_2 RO dal pagamento delle somme tutte di cui la ricorrente risulterà creditrice a qualsivoglia titolo.>>
*
oggetto: differenze retributive
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Pag. 3 a 14 1. Con ricorso depositato in data 2.5.2022 esponeva di essere Parte_1 stata assunta, a partire dal 18.1.2018, dalla ditta individuale IO Specialità
Alimentari di IO AU con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al
75% della durata di sei mesi, successivamente prorogato per ulteriori sei mesi.
La ricorrente veniva inquadrata nella categoria di operaia di V livello del CCNL
Commercio, terziario, distribuzione e servizi, con mansioni di addetto al confezionamento di lavorazioni di pasticceria nonché di ausilio alla vendita. L'orario era definito in 30 ore settimanali, con giorno di riposo domenicale (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 7.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.00 alle ore 14.30; martedì e sabato dalle ore 7.00 alle ore 10.00. Cfr. doc. 1 . Pt_1
In data 31.7.2018, a seguito di affitto di ramo di azienda, la ricorrente passava, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società convenuta RO
a decorrere dal 2.8.2018 (doc. 4 .
[...] Pt_1
Il contratto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal
18.1.2019 (doc. 5 . Pt_1
A partire da marzo 2021, la ricorrente veniva inquadrata nel IV livello CCNL applicato
(doc. 6 pag. 3). Pt_1
In data 10.5.2021 la ricorrente rassegnava le proprie dimissioni.
1.1. La ricorrente esponeva di aver osservato un orario di lavoro diverso da quello stabilito nel contratto di lavoro individuale sin da agosto 2018 (cfr. ricorso introduttivo pagg. 2-7), e di non aver mai fruito del giorno di riposo settimanale, eccetto che a marzo e ad aprile 2021.
1.2. La ricorrente lamentava altresì il mancato inquadramento, fin dall'assunzione, nel III livello del CCNL applicato, stanti le mansioni da lei svolte e la sua ultradecennale esperienza pratica e teorica nel campo della pasticceria. Pt_1 avrebbe infatti eseguito la propria attività lavorativa a favore della datrice di lavoro in completa autonomia operativa, dirigendo e supervisionando anche l'attività svolta da altri dipendenti. Ella si sarebbe occupata di aprire il laboratorio ogni mattina verso le ore 5.00 e di avviare la produzione di diversi prodotti (quali brioches, salatini, torte e bignè), verificando anche la presenza in magazzino delle materie necessarie alla preparazione dei prodotti ordinati dai clienti e, in caso di assenza delle stesse, effettuando gli ordini presso i fornitori anche versando le somme richieste. La ricorrente si sarebbe altresì occupata della produzione dei biscotti secchi e di raccogliere le osservazioni e le problematiche relative alla produzione dei beni da parte degli altri dipendenti della convenuta, problematiche che venivano risolte dalla ricorrente stessa o venivano segnalate a . Tes_1 CP_5
1.3. La ricorrente chiedeva pertanto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni riconducibili al III livello del CCNL applicato, e dello svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario come indicate nell'atto di ricorso, e, per l'effetto, chiedeva di condannare la società convenuta al RO pagamento, per differenze retributive e per lavoro supplementare e straordinario,
Pag. 4 a 14 della somma di € 56.260,75 lordi (di cui lordi € 2.255,29 per trattamento di fine rapporto).
2. Con memoria di costituzione depositata il 23.11.2022, si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto integrale delle domande RO avversarie e spiegando domanda riconvenzionale avverso la ricorrente al fine di sentirla condannare al risarcimento, a favore della convenuta, di una somma da liquidarsi in via equitativa per i comportamenti contrari ai doveri di fedeltà facenti capo al dipendente ai sensi dell'art. 2105 c.c. (in particolare, volontà di utilizzare le ricette apprese da presso impresa concorrente;
sottrazione Persona_1 del quaderno delle ricette utilizzato dalla società).
2.1. La convenuta affermava che non era in grado di realizzare pressoché Pt_1 nulla autonomamente, in quanto le ricette per le diverse preparazioni di pasticceria fresca le erano state fornite da , mentre le realizzazioni di Persona_2 pasticceria secca erano interamente affidate a : ciò dunque Persona_3 avrebbe giustificato l'iniziale inquadramento nel V livello del CCNL, poi trasformato in IV livello dopo aver acquisito, nel corso degli anni, autonomia nell'attività di produzione di pasticceria fresca.
Inoltre, non sarebbe vero che la ricorrente impartiva le disposizioni agli altri dipendenti per proseguire preparazioni da lei iniziate, in quanto , Parte_2 grazie alla propria esperienza pregressa, non necessitava di indicazioni, mentre non realizzava nessuna preparazione se non di base e non aveva le Parte_3 capacità per realizzare alcuna torta o produzione di pasticceria. Infine, gli ordini venivano effettuati da e non dalla ricorrente. Persona_2
2.2. Per altro verso, avrebbe sottratto le ricette di al Pt_1 Persona_2 fine di utilizzarle in diversa attività (ossia presso la ditta ), integrando così un Pt_4 comportamento in violazione del dovere di fedeltà da parte del dipendente ai sensi dell'art. 2105 c.c.
2.3. La convenuta esponeva, inoltre, che è stato amministratore di CP_2 fatto della società dalla costituzione fino al 31.5.2021. Egli, infatti, procedeva ai pagamenti per la società tramite internet banking, accedeva ai locali della società e prelevava beni, gestiva i clienti e teneva i rapporti con i fornitori e i dipendenti. La convenuta chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa CP_2
“in quanto amministratore di fatto della società convenuta dalla sua
[...] costituzione sino al 31.05.2021 … per le differenze retributive che dovessero risultare dovute a favore della ricorrente, dal momento che ogni rapporto lavorativo è stato gestito esclusivamente dal sig. ” CP_2
3. All'udienza del 6.12.2022 parte convenuta veniva autorizzata alla chiamata in causa di . CP_2
Alla medesima udienza, il difensore della società dichiarava che in data 3.9.2022 era deceduto , legale rappresentante della società convenuta. Persona_4
Pag. 5 a 14 4. Con memoria di replica del 26.1.2023 la ricorrente chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando che la ricorrente – sulla base delle allegazioni stessa della convenuta – non aveva svolto durante il rapporto di lavoro alcuna attività concorrenziale nei confronti della società datrice.
5. All'udienza del 7.2.2023, verificata la regolarità della notificazione della chiamata di terzo, veniva dichiarata la contumacia di . CP_2
6. La controversia è stata istruita mediante escussione di testi e c.t.u. contabile e, all'esito dell'udienza di discussione del 7.2.2025, è stata decisa come da dispositivo.
***
7. Preliminarmente, si osserva che la dichiarazione effettuata all'udienza del
6.12.2022 circa il decesso del legale rappresentante della convenuta non comporta interruzione del processo, considerata la natura di società di capitali della convenuta.
Sul punto si richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro» (Cass. III, 20 ottobre 1994, n. 8584, Rv. 488177 – 01). Tale principio è stato successivamente ribadito: «I "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300
c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività» (Cass. I, 6 febbraio
2018, n. 2817, Rv. 646878 - 01).
8. Con riferimento alla domanda di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, deve premettersi che è orientamento consolidato e condivisibile quello secondo cui «nel procedimento logico giuridico diretto all'inquadramento del lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi consecutive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini» (Cass. lav., 20 novembre 2000, n.
14981, Rv. 541907 – 01; Cass. lav., 27 febbraio 2001, n. 2859, Rv. 544244 – 01; Cass. lav., 6 marzo 2007, n. 5128, Rv. 595246 – 01. Principi da ultimo ribaditi da
Cass. lav., 7 ottobre 2024, n. 26121, in motivazione punto 2.1).
Pag. 6 a 14 Si è evidenziato, poi, che il relativo onere probatorio incombe sul lavoratore, il quale deve allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, e in particolare, «è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto» (Cass. lav., 21 maggio
2003, n. 8025, Rv. 563414 – 01). Tale onere probatorio si rivela particolarmente rigoroso, in quanto deve investire: «1) la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
2) il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
3) la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento» (Cass. lav., 23 gennaio 2003, n. 1012, in motivazione).
8.1. Con riferimento all'attività svolta dalla ricorrente, dall'istruttoria espletata risulta quanto segue.
La teste che ha lavorato per la convenuta a partire dal 2018 Testimone_2 iniziando il rapporto di lavoro pochi mesi dopo la ricorrente, ha riferito che alla ricorrente “ha insegnato alcune preparazioni dolciarie”; inoltre, la teste a Tes_2 dichiarato che la ricorrente stessa le aveva riferito di essere stata istruita da
[...]
(“Preciso che la signora prima che io cominciassi a lavorare so Persona_2 Tes_1 che ha insegnato alla ricorrente e mi è stato riferito dalla stessa ). Parte_1
Ciononostante, come riferito da la ricorrente “non [era] in grado di fare la Tes_2 pasticceria secca ad eccezione di alcune preparazione che [ le [aveva] Tes_2 insegnato a fare”. Dalle dichiarazioni Condemi emerge, quindi, che la ricorrente è sempre stata coadiuvata da altri colleghi e che, da un lato, come sopra esposto, non era autonoma nella produzione della pasticceria secca e, dall'altro lato, era priva di autonomia anche per quanto riguarda la realizzazione della pasticceria fresca. Infatti, la teste ha precisato: “La ricorrente non ha mai lavorato da sola ma ha Tes_2 sempre avuto aiuto … La ricorrente non aveva autonomia nella realizzazione di prodotti di pasticceria fresca”.
Quanto riferito da risulta avvalorato dalla testimonianza di Tes_2 Testimone_3
che ha ribadito: “Posso dire che quando la signora è stata
[...] Pt_1 assunta veniva seguita dalla signora … All'inizio la ricorrente era seguita solo Tes_1 dalla signora Preciso che dopo l'assunzione della signora la stessa Tes_1 Tes_2 si è occupata della pasticceria e la signora si è spostata ad occuparsi del bar Tes_1 caffetteria … Era la signora seguire la signora . Ancora, la teste Tes_2 Pt_1
ha confermato che solo nella primavera del 2021 la ricorrente aveva Tes_3 acquisito autonomia nella preparazione di pasticceria fresca (cfr. risposta al capo
25).
Le sopra riferite dichiarazioni dei testi sono ulteriormente corroborate da quanto affermato da – le cui dichiarazioni vengono valutate in questa Persona_2 sede ai sensi dell'art. 421, comma 5, c.p.c. ai soli fini di (ulteriore) conferma di quanto affermato dalle – che ha riferito: “Posso dire che ad insegnare Tes_2 Tes_3
Pag. 7 a 14 alla signora le preparazioni dolciarie sono stata io, quando poi è arrivata la Pt_1 signora o ho lasciato quelle incombenze …”. Tes_2
8.2. Ai fini della decisione della domanda di riconoscimento di mansioni superiori ritiene questo giudice che non possano assumere rilievo tale da smentire le dichiarazioni di e (corroborate da quelle di quanto Tes_2 Tes_3 Tes_1 affermato dalle testi e . Pt_2 Pt_3
Deve, infatti, evidenziarsi che parte ricorrente ritiene di aver svolto, fin dall'inizio dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per tutta la durata dello stesso (gennaio 2018 – maggio 2021), mansioni riconducibili al III livello CCNL applicato.
Ebbene, le dichiarazioni di e non possono essere considerate Pt_2 Pt_3 particolarmente significative con riferimento all'attività in concreto svolta dalla ricorrente per tutto il periodo di lavoro in ragione dell'estrema brevità del rapporto di lavoro presso la resistente delle testi (“ho lavorato per l da Pt_2 CP_2 settembre ad aprile ma non ricordo di quale anno”) e (“Posso dire che ho Pt_3 lavorato per quattro mesi presso l nel periodo antecedente all'inizio RO della pandemia di Covid e dopo non ho più ripreso”).
Infine, le dichiarazioni del teste non sono idonee a minimamente a Tes_4 contrastare quelle delle testi in quanto: Tes_2 Tes_3
- estremamente generiche in punto mansioni svolte dalla ricorrente e, comunque, provenienti da soggetto che, a differenza di , Tes_2 Tes_3 non ha mai lavorato presso il laboratorio della resistente;
dunque, il teste non ha assistito quotidianamente e continuativamente all'attività Tes_4 lavorativa svolta dalla ricorrente;
- l'attendibilità delle dichiarazioni di deve essere valutata con Tes_4 estremo rigore, considerato che egli è il compagno della ricorrente e ha altresì intentato una causa di lavoro contro la resistente. Ebbene, le dichiarazioni di in punto mansioni (oltre che generiche) risultano smentite da quelle Tes_4 delle testi e , che erano a contatto quotidiano con la Tes_2 Tes_3 ricorrente durante la prestazione dell'attività lavorativa.
8.3. È necessario dunque soffermarsi sulle declaratorie delle qualifiche professionali previste dal CCNL applicato (ossia il CCNL Commercio e , cfr. doc. 4 CP_4 ricorrente).
In particolare, “Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze” (cfr. doc. 2 ricorrente: CCNL, pag. 60) e, a meri fini esemplificativi, si può richiamare la figura dell'“addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di pezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio” (cfr. CCNL, pag. 61 lett. y).
Pag. 8 a 14 Con riferimento al IV livello, il CCNL prevede che: “Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche acquisite” (cfr. CCNL, pag. 58), tra cui si ricorda lo “specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita” (cfr. CCNL, pag. 59).
Infine, per quanto riguarda il III livello, si rammenta che: “Appartengono al terzo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza nonché i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante ampia preparazione teorica o tecnico-pratica comunque acquisita” (cfr. CCNL, pag. 56).
Ebbene, non si ritiene che la ricorrente possa essere inquadrata nel III livello in quanto dalle risultanze probatorie si evince che la stessa non aveva quell'autonomia operativa necessaria e richiamata dalla declaratoria, in quanto era sempre seguita nel suo operato inizialmente da e successivamente da Persona_2
Testimone_2
Risulta, inoltre, corretto l'inquadramento iniziale delle ricorrente nel V livello in quanto, come evidenziato dalle dichiarazioni delle testi sopra richiamate, la ricorrente, specialmente nella fase iniziale del rapporto di lavoro, non era in grado di seguire autonomamente la preparazione sia della pasticceria fresca che, anche se solo in parte, di quella secca e, come allegato dalla ricorrente stessa, ella si occupava (anche) della consegna di quanto prodotto in laboratorio al responsabile del (cfr. ricorso pag. 8 capo 25), attività espressamente prevista per Parte_5
l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (in particolare, movimentazione fisica delle merci) rientrante tra i profili esemplificativi del V livello
(cfr. CCNL, pag. 61 lett. y).
Ciò posto, alla ricorrente deve comunque essere riconosciuto il IV livello poiché il
CCNL applicato espressamente limita ai primi 18 mesi del rapporto di lavoro la permanenza nel V livello, con conseguente automatico riconoscimento, decorso tale periodo di tempo, del IV livello.
Pertanto, alla ricorrente deve essere riconosciuto l'inquadramento nel IV livello CCNL applicato a decorrere dal 1.6.2019 fino alla fine del rapporto.
9. Con riferimento all'orario di lavoro in concreto osservato dalla ricorrente, deve evidenziarsi che è onere del lavoratore fornire la rigorosa prova dello svolgimento di attività lavorativa con l'osservanza di un orario diverso da quello indicato nel contratto di lavoro.
All'esito dell'istruttoria svolta, ritiene questo giudice che parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata nei limiti che seguono.
9.1. Il teste ha riferito che, di regola, parte ricorrente iniziava l'attività Tes_4 lavorativa alle ore 5 e terminava alle ore 14.
Pag. 9 a 14 Sebbene le dichiarazioni di per le ragioni già indicate al par. 8.2, debbano Tes_4 essere valutate con particolare rigore, ritiene questo giudice che esse possano essere utilmente impiegate per l'accertamento dell'orario in concreto svolto dalla ricorrente poiché trovano sostanziale riscontro in quanto affermato dalle testi
(“Sono sicura che la ricorrente iniziasse a lavorare verso le 4,30/5,00 del Pt_2 mattino sino alle 13,00 e sotto sotto il periodo natalizio è capitato che ci si fermava anche nel pomeriggio fino alle 16/17. … E' capitato che entrassi un'ora prima del mio orario e uscissi un'ora dopo. Mi ricordo che era già presente la signora ed Pt_1 erano presenti anche le ragazze del bar”) e (“Posso dire che quando ho Pt_3 incominciato ad aiutare la signora iniziavo a lavorare alle ore 6/6,30 e finivo Pt_1 tra le 15 e le 16, dipendeva dalla quantità di lavoro … La ricorrente era già presente quando io arrivavo in azienda per prendere servizio … Posso dire che la signora rima delle ore 15 non andava mai via”). Pt_1
Se è vero che, come già sopra rilevato, le testi e sono state Pt_2 Pt_3 colleghe della ricorrente per un limitato periodo di tempo, deve tuttavia rilevarsi che le testi (che sono state colleghe della ricorrente dal 2018 per Tes_2 Tes_3 tutta la durata del rapporto) non hanno riferito orari diversi e, comunque, dalle loro dichiarazioni non emerge che la ricorrente abbia mai mutato orario nel corso del rapporto di lavoro. Peraltro, nemmeno parte resistente sostiene che l'orario di lavoro ordinariamente osservato della ricorrente sia mai mutato in corso di rapporto.
9.2. Con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa nella giornata di domenica, ritiene questo giudice che parte ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante esclusivamente in relazione alle giornate indicate a pag. 7 capi 16-
21 del ricorso introduttivo. Infatti, dai messaggi WhatsApp – scritti e vocali – emerge che parte ricorrente, in quelle specifiche giornate, era a disposizione della società datrice di lavoro (cfr. docc. 9-15 . Pt_1
Diversamente, non ritiene questo giudice che parte ricorrente abbia fornito la rigorosa prova di cui era onerata per le altre domeniche. Infatti, la dichiarazione del teste secondo cui la ricorrente avrebbe lavorato “sette giorni su sette, non Tes_4 stop” – circostanza già di per sé intrinsecamente improbabile, considerata la durata del rapporto (gennaio 2018 – maggio 2021) – non risulta sufficientemente suffragata da ulteriori dichiarazioni testimoniali (sulla necessità di riscontro delle dichiarazioni rese da si richiama quanto osservato al par. 8.2) e, pertanto, è inidonea a Tes_4 fondare la pretesa di parte ricorrente.
Ebbene, le testi e nulla hanno riferito circa attività lavorativa Tes_2 Tes_3 domenicale della ricorrente.
Le dichiarazioni delle testi e non sono sufficienti a corroborare la Pt_2 Pt_3 dichiarazione di e hanno lavorato con la ricorrente per un Tes_4 Pt_2 Pt_3 limitato periodo di tempo e, ciononostante, nemmeno riferiscono – come invece sostiene la ricorrente – che lavorasse tutte le domeniche. Infatti, la teste Pt_1
si limita a riferire di attività lavorativa della ricorrente di domenica “fra Pt_3 dicembre 2019 ed il 2020”; inoltre, quanto riferito dalla teste non è Pt_2
Pag. 10 a 14 particolarmente significativo considerata l'assenza di conoscenza diretta di tale fatto: la teste da un lato afferma che “la ricorrente lavorava tutte le domeniche perché il bar era aperto” e dall'altro lato precisa “io raramente ho lavorato con la ricorrente nella giornata di domenica”.
In conclusione, parte ricorrente sul punto non ha assolto l'onere della prova di cui era gravata, considerato che:
- le dichiarazioni delle testi e , in punto lavoro domenicale della Pt_2 Pt_3 ricorrente, risultano non specifiche, non essendo possibile circoscrivere temporalmente il periodo in cui parte ricorrente avrebbe lavorato di domenica né è possibile desumere l'orario in concreto osservato la domenica;
- la teste non ha conoscenza diretta dell'entità del lavoro domenicale Pt_2 svolto dalla ricorrente, avendo la teste dichiarato di aver lavorato solo raramente di domenica;
- in ogni caso, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la teste Pt_3 riferisce di attività lavorativa di senza precisarne l'entità) solo per un limitato Pt_1 periodo del periodo (già breve) in cui la teste ha lavorato per la resistente;
- in presenza delle suddette criticità delle dichiarazioni di e non è Pt_2 Pt_3 certamente possibile ritenere che il rapporto di lavoro, in punto lavoro domenicale, si sia svolto come indicato da tali testi anche nel periodo in cui esse non lavoravano più per la resistente;
- le dichiarazioni di on hanno trovato riscontro in altre risultanze probatorie. Tes_4
9.4. In conclusione, parte ricorrente ha fornito la prova che l'orario di lavoro in concreto osservato, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, è stato dalle 5 di mattina alle
14, dal lunedì al sabato;
ha, inoltre, provato di aver svolto attività lavorativa nelle singole giornate di domenica indicate a pag. 7 capi 16-21 del ricorso introduttivo.
10. Ai fini della quantificazione dell'importo per differenze retributive, in ragione sia del livello superiore che dell'orario in concreto osservato, spettanti alla ricorrente è stata disposta c.t.u. con formulazione del seguente quesito (ordinanza 14.3.2024):
“Determini il CTU la retribuzione spettante alla signora per il rapporto di Parte_1 lavoro intrattenuto con la dal Controparte_6
18.01.2018sino al 10.05.2021 tenendo conto:
-dell'inquadramento nel livello V del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi sino al 30.05.2019 e nel livello IV CCNL cit. a decorrere dal 1.06.2019 sino alla fine del rapporto;
-del seguente orario di lavoro: dalle ore 5.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato con riposo la domenica, ad eccezione delle domeniche indicate ai capitoli 16, 17, 18, 19, 20e21 del ricorso introduttivo;
-del fatto che la signora ha fruito di ferie nei periodi indicati al capitolo 10 del Pt_1 ricorso introduttivo;
Pag. 11 a 14 -del fatto che la signora a percepito gli importi indicati nelle buste paga in atti.” Pt_1
Con ordinanza del 15.10.2024 è stata disposta integrazione della c.t.u. da effettuarsi sulla base dei medesimi parametri di cui all'ordinanza del 14.3.2024, considerando tuttavia il rapporto di lavoro della ricorrente come, fin dall'origine, a tempo pieno con conseguente riconoscimento di maggiorazioni esclusivamente per l'orario straordinario e quello notturno.
Il CTU incaricato ha quantificato, sulla base dei sopra richiamati criteri, le differenze retributive in complessivi € 50.839,13 lordi, di cui € 2.626,26 lordi a titolo di TFR (cfr. relazione depositata in data 10.1.2025).
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal CTU considerato da un lato che la relazione risulta analitica e priva di vizi estrinseci e dall'altro lato nessuna delle parti ha presentato osservazioni sulla correttezza contabile dell'operato del consulente d'ufficio.
10.1. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione per lavoro supplementare in quanto tale voce presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale, tuttavia, non è mai stato, in concreto, il rapporto di lavoro della ricorrente. Infatti, all'esito dell'istruttoria (e, comunque, già solo sulle base delle allegazioni in fatto effettuate in ricorso dalla ricorrente), è emerso che fin dall'inizio del rapporto di lavoro ha Pt_1 osservato un orario mai inferiore al tempo pieno.
Ebbene, il legittimo sforamento dall'orario stabilito in un rapporto di lavoro part time non può essere dilatato al punto da costituire la modalità continuativa della prestazione nonché il superamento del tempo orario della prestazione ordinaria a tempo pieno. Le concrete modalità di atteggiarsi del rapporto di lavoro forniscono infatti i parametri necessari per valutarne la effettiva tipologia anche rispetto all'iniziale scelta contrattuale adottata. D'altronde la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui in materia di lavoro, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto ma il rapporto nella sua concreta attuazione;
pertanto, qualora si accertati che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno, allorquando si tratti di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti (cfr. in tal senso Cass. lav., 22 aprile 2024, n. 10746, in motivazione;
v. altresì Cass. lav., 4 dicembre 2018, n. 31342).
In applicazione dei principi sopra richiamati, poiché il concreto svolgersi del rapporto di lavoro della ricorrente non è mai stato riconducibile al contratto di lavoro a tempo parziale, nessuna maggiorazione può esserle riconosciuta a titolo di lavoro supplementare.
Pag. 12 a 14 11. In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, la società datrice resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo Pt_1 lordo di € 50.839,13 (di cui € 2.626,26 lordi a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
La domanda di di riconoscimento di interessi al tasso di cui all'art. 1284, Pt_1 comma 4, c.c. dal deposito del ricorso al saldo non è meritevole di accoglimento. Sul punto si evidenzia che l'art. 429 c.p.c. che prevede il computo di rivalutazione monetaria e interessi introduce un sistema che mira a sottrarre i crediti di lavoro dall'applicazione del principio nominalistico e, dunque, le esigenze di tutela del creditore sono già soddisfatte da detta norma che ha carattere speciale.
12. La domanda riconvenzionale proposta da parte resistente non è meritevole di accoglimento.
La società resistente a fondamento della domanda riconvenzionale deduce che la ricorrente avrebbe sottratto il quaderno di ricette di e che avrebbe cercato di Tes_1 realizzare produzioni di pasticceria sulla base di tali ricette presso la ditta . I Pt_4 fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale sono stati tutti contestati da parte ricorrente con memoria di replica del 26.1.2023; pertanto, era onere della resistente fornire la prova di tali fatti: tale onere probatorio non è stato assolto.
A tale fine deve evidenziarsi che quanto indicato nei capi 16 e 17 di parte resistente
(memoria di costituzione pag. 26) non costituisce affatto condotta illecita del lavoratore: al dipendente, durante il rapporto di lavoro, è ben consentito adoperarsi per trovare un'altra occupazione.
Il capo 18 di parte ricorrente (memoria di costituzione pag. 26) è genericamente formulato e, comunque, si riferisce a una condotta tenuta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la resistente, in assenza di patto di non concorrenza.
Infine, il capo 19 (memoria di costituzione pag. 27) non risulta dirimente: da un lato, la circostanza dell'avvenuta sottrazione del libro di ricette non può porsi in correlazione causale con il patimento di un danno da parte della convenuta in quanto appare più che evidente che il dipendente che per anni ha realizzato tali ricette ben le conoscesse e, eventualmente, ben sarebbe stata nelle condizioni di divulgarle a terzi anche senza avere a disposizione materialmente il libro;
dall'altro lato, anche a voler ritenere che parte ricorrente abbia sottratto tale libro di ricette, deve evidenziarsi che non è stato allegato dalla resistente alcun danno in conseguenza di ciò (tenuto conto dell'assenza di un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) in quanto non è stato neanche allegato dalla resistente di aver definitivamente perduto le ricette contenute in tale libro, vale a dire non è stato allegato dalla resistente di non poter proseguire la propria attività in assenza del libro di ricette per non aver riportato anche altrove tali ricette.
Pag. 13 a 14 13. La domanda proposta dalla resistente nei RO confronti di non è meritevole di accoglimento. La resistente chiede CP_2 che , quale amministratore di fatto della società, tenga indenne la CP_2 resistente degli importi che la resistente è tenuta a corrispondere a in forza Pt_1 della presente sentenza.Ebbene, per respingere la domanda è sufficiente evidenziare che pacificamente il rapporto di lavoro della ricorrente è intercorso con la società resistente, la quale ha fruito per anni della prestazione lavorativa della ricorrente senza peraltro muovere alcuna contestazione circa la qualità di tale prestazione. Non si vede quindi quale mai possa essere il danno patito dalla resistente, che semplicemente con la presente sentenza viene condannata al pagamento del corrispettivo per la prestazione ricevuta da Pt_1
14. Le spese nei rapporti tra parte ricorrente e la società resistente seguono la soccombenza e, quindi, vengono poste a carico di RO
Esse si liquidano secondo il d.m. 55/2014 – scaglione € 26.000-52.000 (valore
[...] del decisum), nella misura dei medi per tutte le fasi – in € 9.257,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge e successive occorrende, contributo unificato (€
379,50). Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico esclusivo di Nulla per le RO spese nei rapporti tra e , stante la RO CP_7 contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) condanna a pagare a RO Pt_1
'importo lordo di € 50.839,13 (di cui € 2.626,26 lordi a titolo di TFR), oltre
[...] interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di RO contro
[...] Parte_1
3) rigetta la domanda di contro RO
; CP_2
4) condanna al pagamento in favore RO di delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.257,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge e successive occorrende, contributo unificato (€ 379,50);
5) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di CP_2 [...]
RO
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Ivrea, 7.2.2025 Il Giudice
Andrea Ghio
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