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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8732 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10177 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti UGO ODIERNA e ALFONSO Parte_1 LEPERINO RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti RAFFAELE CUCCURULLO, RITA CASTALDO e ANNA REGA RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe, nel convenire in giudizio la precitata convenuta, esponeva: di essere dipendente dell con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato con inquadrato nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), categoria D, del CCNL Comparto Sanità e di prestare servizio presso la UOC “Malattie Infettive di emergenza ad alta contaggiosità” del P.O. Cotugno;
di espletare l'attività lavorativa, su tre turni: mattina 8.00 – 14.00, pomeriggio 14.00
– 20.00, notte 20.00 – 8.00; godendo in ragione di ciò dell'indennità giornaliere di turno, di terapia intensiva/sub-intensiva e di malattie infettive (quest'ultime due confluite a far data dal 01.01.2023 nell'unica indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive), previste dal suddetto contratto collettivo. Tuttavia, la retribuzione corrisposta per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era pari alla somma dello stipendio base e dell'indennità professionale specifica. Pertanto, lamentava che la retribuzione corrisposta dall'azienda ospedaliera per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, ciò in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo delle su dette indennità. Tanto premesso, concludeva:” Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, per il periodo dall'1 maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022, della “indennità giornaliera di turno”, della “indennità giornaliera di terapia intensiva/sub-intensiva ” e della “indennità giornaliera di malattie infettive”, per gli importi rispettivamente di € 4,49, € 4,13 ed € 5,16, ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e comprensiva, per il periodo dall'1 gennaio 2023 ad oggi, della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive”, per gli importi rispettivamente di € 2,07 e di € 5,00, ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente l , in Controparte_2 persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
“indennità giornaliera di turno”, della “indennità giornaliera di intensiva/sub-intensiva” e della “indennità giornaliera di malattie infettive”, pari rispettivamente ad € 4,49, ad € 4,13 e ad € 5,16 per il periodo dall'1 maggio 2019 al 31 dicembre 2022 e gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità giornaliera di intensiva/malattie infettive”, pari rispettivamente ad € 2,07 e ad € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo dall'1 maggio 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.” Si costituiva l' che con diverse Controparte_2 argomentazioni contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall' art. 221 co. 4 Legge n. 77/2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta. Il ricorrente lamenta l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale, per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno, della indennità di terapia intensiva e della indennità giornaliera di malattie infettive (confluite, queste ultime due, nell'unica indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive dal 1° gennaio 2023) dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale. In particolare, per la soluzione della controversia, occorre richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425/2019, n. 22401/2020 e n. 37589/2021). Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare Persona_1 che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive Persona_2 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma Per_3 che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., Per_3 punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza MS e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza MS e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza MS e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Tanto premesso, appare dirimente ai fini del decidere valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità giornaliera turno è regolata all'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità giornaliera di terapia intensiva/sub-intensiva e l'indennità giornaliera di malattie infettive, attualmente unificate nell'indennità giornaliera di terapia intensiva/malattie infettive (art. 107, comma 2, CCNL 2019-2021), sono regolate dall'art. 86, comma 6, del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”. Premesso che gli emolumenti in questione sono pacificamente previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–MS), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–MS) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta. Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria. Deve così ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL del 1° settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. Alla stregua di queste considerazioni il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto di al riconoscimento delle indennità Parte_1 giornaliere di turno, di terapia intensiva/sub-intensiva e di malattie infettive per le ferie maturate nel periodo indicato in ricorso e condanna l al pagamento delle predette Controparte_3 indennità in suo favore nella misura prevista dal CCNL versato in atti, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito e fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con compensazione nella misura del 50% avendo riguardo alla natura della domanda, di condanna generica, pur in presenza dei presupposti per una quantificazione del dovuto.
P.Q.M
. Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento delle indennità giornaliere di turno, di terapia intensiva/sub intensiva e di malattie infettive, per le ferie maturate nel periodo indicato in ricorso;
condanna in via generica l Controparte_3
, in persona del Direttore generale p.t., al pagamento
[...] in suo favore delle suddette indennità, nella misura prevista dal CCNL di riferimento, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in € 1800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 26.11.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli