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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
876Segue dal verbale di udienza tenuta in data 16/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
IU RA , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA
resistente
oggetto: assegno di invalidità civile
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2025 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile, negato in sede amministrativa ed in sede di giudizio di atp. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' CP_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. Ritenuto non necessario rinnovare le operazioni peritali, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente al 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di CP_1 invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”. Ciò posto, l'opposizione risulta infondata. Va anzitutto rilevato che non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3, d.l.269\2003, convertito in legge n.326\2003, poiché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica. Nel merito, gli artt. 2, 12 e 13 l.n.118\1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti sanitari (invalidità al 74% per l'assegno di invalidità civile e al 100% per la pensione di invalidità civile) e socio-economici occorrenti perle prestazioni assistenziali richieste.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente, non condividendo le conclusioni diagnostiche ha contestato le conclusioni valutative alle quali è pervenuto il ctu. Sostanzialmente l'odierna parte istante in questa sede non ha proposto alcuna doglianza specifica alla consulenza, limitandosi semplicemente a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del giudice.
2 A ciò si aggiunga, nel giudizio di atp, in seguito dell'invio della bozza di perizia alle parti, nessuna osservazione o doglianza è stata proposta da parte ricorrente. Inoltre la richiesta di parte istante di rinnovo di ctu non è suffragata da documentazione non avendo il ricorrente depositato alcun documento ulteriore sopravvenuto al ricorso per atp. Ne consegue che il giudizio di opposizione non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento del deposito della relazione peritale. Quest'ultima, effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico- da intendersi qui integralmente trascritta -, ha accertato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano tali da comportare il diritto al beneficio richiesto. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Ed invero ogni doglianza esposta dal ricorrente nel ricorso introduttivo è stata analiticamente esaminata dal consulente. Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito
3 delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L'elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni. Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 18/07/2025 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Brindisi, 16/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
IU RA , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA
resistente
oggetto: assegno di invalidità civile
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2025 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile, negato in sede amministrativa ed in sede di giudizio di atp. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' CP_1 chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. Ritenuto non necessario rinnovare le operazioni peritali, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente al 01.04.2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di CP_1 invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”. Ciò posto, l'opposizione risulta infondata. Va anzitutto rilevato che non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3, d.l.269\2003, convertito in legge n.326\2003, poiché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica. Nel merito, gli artt. 2, 12 e 13 l.n.118\1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti sanitari (invalidità al 74% per l'assegno di invalidità civile e al 100% per la pensione di invalidità civile) e socio-economici occorrenti perle prestazioni assistenziali richieste.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente, non condividendo le conclusioni diagnostiche ha contestato le conclusioni valutative alle quali è pervenuto il ctu. Sostanzialmente l'odierna parte istante in questa sede non ha proposto alcuna doglianza specifica alla consulenza, limitandosi semplicemente a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario del giudice.
2 A ciò si aggiunga, nel giudizio di atp, in seguito dell'invio della bozza di perizia alle parti, nessuna osservazione o doglianza è stata proposta da parte ricorrente. Inoltre la richiesta di parte istante di rinnovo di ctu non è suffragata da documentazione non avendo il ricorrente depositato alcun documento ulteriore sopravvenuto al ricorso per atp. Ne consegue che il giudizio di opposizione non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento del deposito della relazione peritale. Quest'ultima, effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico- da intendersi qui integralmente trascritta -, ha accertato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano tali da comportare il diritto al beneficio richiesto. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Ed invero ogni doglianza esposta dal ricorrente nel ricorso introduttivo è stata analiticamente esaminata dal consulente. Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito
3 delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). L'elaborato appare pertanto motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni. Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 18/07/2025 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Brindisi, 16/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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