CA
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/07/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TI Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. CO DO LA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2948/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Marco Tavernese Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
con l'avv. Simonetta Zannini Quirini CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5394/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato l'8 dicembre 2022 ha adito il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere prestato lavoro carcerario in qualità di detenuto a far tempo dal mese di dicembre 2010 e fino ad aprile 2022; di avere svolto, in particolare, mansioni di scopino, porta vitto, addetto distribuzione pasti e addetto alle pulizie, con le decorrenze e le quantità lavorative specificate in ricorso, richiedendo
Pag. 1 di 6 l'adeguamento alle tariffe sindacali di settore della retribuzione spettantegli secondo i conteggi depositati, per un importo complessivo di € 3.086,17 per il lavoro svolto fino al settembre 2017 al pagamento del quale ha richiesto che il fosse condannato, CP_1 vinte le spese processuali, da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il a mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese alla luce dell'ultimo periodo lavorato, cessato nel settembre 2017. Nel merito, ha contestato il fondamento delle domande delle quali ha richiesto il rigetto.
Si è costituito anche l' eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito in CP_2 favore del Tribunale di Civitavecchia, stante l'attuale luogo di detenzione del Pt_1 rimettendosi per il resto alla decisione del giudicante.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 5394/2023, depositata il 24 maggio 2023, che ha accolto in parte il ricorso condannando il CP_1 al pagamento della minor somma di € 475,26 e di un terzo delle spese processuali alla luce della rilevata prescrizione delle pretese fino al maggio 2017, a causa della diffida risalente al 29 luglio 2022; ha invece compensato le spese nei confronti dell' CP_2
Con atto depositato il 23 novembre 2023 il ha interposto tempestivo appello Pt_1 avverso la pronuncia.
Premesso un riepilogo dei fatti di causa, ha dunque censurato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal , ravvisando nella pronuncia CP_1 un'intima contraddizione tra l'enunciazione del principio secondo il quale il termine in esame non decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro e l'applicazione datane in concreto. Infatti, dalla disamina della documentazione prodotta in atti si poteva ricavare la prova certa dello svolgimento di attività lavorativa fino all'aprile del 2022 (dal 2014 fino alla proposizione del ricorso, presso la Casa circondariale di Spoleto), avendo egli solo richiesto l'adeguamento fino al 2017. Né il aveva dimostrato l'esistenza CP_1 di rapporti autonomi e distinti, in violazione del principio previsto nell'art. 2697 c.c., così richiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento integrale delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Pag. 2 di 6 Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1 richiedendo tenersi conto della solo recente sopravvenienza di giurisprudenza di legittimità favorevole ai lavoratori ai fini della regolazione delle spese processuali.
Si è costituito in giudizio anche l' richiedendo la conferma della sentenza gravata. CP_2
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte di seguito.
È ormai oggetto di costante affermazione giurisprudenziale, anche di legittimità, la tesi secondo la quale “in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di “metus”, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero” (ex multis Cass. n.
27340/2019). Allo stesso tempo, “la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione” (per tutte, Cass. n. 2696/2015).
Ciò che nel caso di specie viene in rilievo, tuttavia, è il più controverso tema del tempo e delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro in carcere. Sul punto, si riscontravano in giurisprudenza due diversi orientamenti: secondo una prima tesi, ogni singola interruzione dell'attività lavorativa comportava la cessazione del rapporto di lavoro;
secondo una seconda tesi, le interruzioni dell'attività lavorativa non erano idonee a comportare la cessazione del rapporto di lavoro, che dunque era da ritenersi unitario e continuativo.
Le conseguenze in punto di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale sono evidenti, in quanto per il primo orientamento la prescrizione doveva decorrere da ogni singola cessazione dell'attività lavorativa, mentre per il secondo la prescrizione rimaneva sospesa fino all'effettiva cessazione.
Pag. 3 di 6 Orbene, la questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte, che ha sottolineato le peculiarità del lavoro dei detenuti in carcere, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione e di turnazione alle attività lavorative, rispetto alle quali i lavoratori non hanno alcun potere di controllo e di scelta, con conseguente configurabilità della condizione di metus in precedenza tratteggiata. Per tale ragione, la sentenza ha statuito che “non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro” e che pertanto “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione” (Cass. n. 17484/2024), con ciò privilegiando il secondo degli orientamenti sopra ricordati.
Questa Corte prende atto della pronuncia del giudice di legittimità, deputato a garantire l'osservanza della legge e la uniforme interpretazione del diritto, ciò che non può che portare ad una declaratoria di fondatezza del merito del ricorso in appello presentato dal detenuto lavoratore in assenza della dimostrazione da parte del Controparte_1 della effettiva soluzione di continuità del rapporto. Tanto comporta l'irrilevanza delle argomentazioni da questo svolte in ordine alla capacità interruttiva della diffida presentata nell'interesse del dovendosi reputare continuativo e ininterrotto il rapporto Pt_1 intercorso tra questi e l'amministrazione penitenziaria.
Infatti, le differenze retributive richieste dal sono riferite al periodo di lavoro dal Pt_1 dicembre 2010 al settembre 2017. L'appellante, peraltro, ha dedotto e provato lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche tramite produzione di cedolini paga, ben oltre tale periodo, e precisamente sino all'aprile 2022. Tale periodo lavorativo, coerentemente con il principio di diritto espresso dalla recente pronuncia della Cassazione supra riportata, è da intendersi quale parte di un rapporto di lavoro unitario e continuativo, in quanto svolto alle dipendenze del , anche ove fosse stato Controparte_1
Pag. 4 di 6 espletato in più strutture detentive e con diverse mansioni, di guisa che a nulla rilevano le cesure eventualmente intervenute tra un periodo di paga e l'altro.
Il Ministero non ha contestato in modo specifico quanto dedotto ed allegato da controparte né con riferimento ai periodi lavorativi e nemmeno ha fornito alcuna prova circa la cessazione del rapporto di lavoro in epoche antecedenti il mese di settembre 2017, né tantomeno in epoca successiva.
Considerato, dunque, che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale deve essere ancorato all'aprile 2022 e che il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato per stessa ammissione del in data 15 febbraio 2023, deve CP_1 pronunciarsi declaratoria di infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti pretesi dall'odierno appellante.
Atteso che il non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla CP_1 quantificazione delle differenze retributive rivendicate dal e già in parte Pt_1 accordate con la sentenza di primo grado, il gravame va in conclusione accolto dovendosi di conseguenza condannare il al pagamento della somma complessiva di € CP_1
3.086,17, oltre accessori di legge.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza a carico del appellato, in ordine ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione;
vanno CP_1 invece compensate nei confronti dell' non essendo stata proposta nei suoi riguardi CP_2 alcuna domanda, ma trattandosi nel caso di specie di una mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 23 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5394/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 3.086,17 oltre accessori di legge;
- condanna il al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per
Pag. 5 di 6 spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO DO LA TO CO TI
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CO TI Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. CO DO LA Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2948/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente
TRA
con l'avv. Marco Tavernese Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
con l'avv. Simonetta Zannini Quirini CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5394/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato l'8 dicembre 2022 ha adito il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere prestato lavoro carcerario in qualità di detenuto a far tempo dal mese di dicembre 2010 e fino ad aprile 2022; di avere svolto, in particolare, mansioni di scopino, porta vitto, addetto distribuzione pasti e addetto alle pulizie, con le decorrenze e le quantità lavorative specificate in ricorso, richiedendo
Pag. 1 di 6 l'adeguamento alle tariffe sindacali di settore della retribuzione spettantegli secondo i conteggi depositati, per un importo complessivo di € 3.086,17 per il lavoro svolto fino al settembre 2017 al pagamento del quale ha richiesto che il fosse condannato, CP_1 vinte le spese processuali, da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il a mezzo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese alla luce dell'ultimo periodo lavorato, cessato nel settembre 2017. Nel merito, ha contestato il fondamento delle domande delle quali ha richiesto il rigetto.
Si è costituito anche l' eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito in CP_2 favore del Tribunale di Civitavecchia, stante l'attuale luogo di detenzione del Pt_1 rimettendosi per il resto alla decisione del giudicante.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 5394/2023, depositata il 24 maggio 2023, che ha accolto in parte il ricorso condannando il CP_1 al pagamento della minor somma di € 475,26 e di un terzo delle spese processuali alla luce della rilevata prescrizione delle pretese fino al maggio 2017, a causa della diffida risalente al 29 luglio 2022; ha invece compensato le spese nei confronti dell' CP_2
Con atto depositato il 23 novembre 2023 il ha interposto tempestivo appello Pt_1 avverso la pronuncia.
Premesso un riepilogo dei fatti di causa, ha dunque censurato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal , ravvisando nella pronuncia CP_1 un'intima contraddizione tra l'enunciazione del principio secondo il quale il termine in esame non decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro e l'applicazione datane in concreto. Infatti, dalla disamina della documentazione prodotta in atti si poteva ricavare la prova certa dello svolgimento di attività lavorativa fino all'aprile del 2022 (dal 2014 fino alla proposizione del ricorso, presso la Casa circondariale di Spoleto), avendo egli solo richiesto l'adeguamento fino al 2017. Né il aveva dimostrato l'esistenza CP_1 di rapporti autonomi e distinti, in violazione del principio previsto nell'art. 2697 c.c., così richiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento integrale delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Pag. 2 di 6 Nuovamente istituito il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1 richiedendo tenersi conto della solo recente sopravvenienza di giurisprudenza di legittimità favorevole ai lavoratori ai fini della regolazione delle spese processuali.
Si è costituito in giudizio anche l' richiedendo la conferma della sentenza gravata. CP_2
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte di seguito.
È ormai oggetto di costante affermazione giurisprudenziale, anche di legittimità, la tesi secondo la quale “in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di “metus”, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero” (ex multis Cass. n.
27340/2019). Allo stesso tempo, “la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione” (per tutte, Cass. n. 2696/2015).
Ciò che nel caso di specie viene in rilievo, tuttavia, è il più controverso tema del tempo e delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro in carcere. Sul punto, si riscontravano in giurisprudenza due diversi orientamenti: secondo una prima tesi, ogni singola interruzione dell'attività lavorativa comportava la cessazione del rapporto di lavoro;
secondo una seconda tesi, le interruzioni dell'attività lavorativa non erano idonee a comportare la cessazione del rapporto di lavoro, che dunque era da ritenersi unitario e continuativo.
Le conseguenze in punto di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale sono evidenti, in quanto per il primo orientamento la prescrizione doveva decorrere da ogni singola cessazione dell'attività lavorativa, mentre per il secondo la prescrizione rimaneva sospesa fino all'effettiva cessazione.
Pag. 3 di 6 Orbene, la questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte, che ha sottolineato le peculiarità del lavoro dei detenuti in carcere, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione e di turnazione alle attività lavorative, rispetto alle quali i lavoratori non hanno alcun potere di controllo e di scelta, con conseguente configurabilità della condizione di metus in precedenza tratteggiata. Per tale ragione, la sentenza ha statuito che “non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro” e che pertanto “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione” (Cass. n. 17484/2024), con ciò privilegiando il secondo degli orientamenti sopra ricordati.
Questa Corte prende atto della pronuncia del giudice di legittimità, deputato a garantire l'osservanza della legge e la uniforme interpretazione del diritto, ciò che non può che portare ad una declaratoria di fondatezza del merito del ricorso in appello presentato dal detenuto lavoratore in assenza della dimostrazione da parte del Controparte_1 della effettiva soluzione di continuità del rapporto. Tanto comporta l'irrilevanza delle argomentazioni da questo svolte in ordine alla capacità interruttiva della diffida presentata nell'interesse del dovendosi reputare continuativo e ininterrotto il rapporto Pt_1 intercorso tra questi e l'amministrazione penitenziaria.
Infatti, le differenze retributive richieste dal sono riferite al periodo di lavoro dal Pt_1 dicembre 2010 al settembre 2017. L'appellante, peraltro, ha dedotto e provato lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche tramite produzione di cedolini paga, ben oltre tale periodo, e precisamente sino all'aprile 2022. Tale periodo lavorativo, coerentemente con il principio di diritto espresso dalla recente pronuncia della Cassazione supra riportata, è da intendersi quale parte di un rapporto di lavoro unitario e continuativo, in quanto svolto alle dipendenze del , anche ove fosse stato Controparte_1
Pag. 4 di 6 espletato in più strutture detentive e con diverse mansioni, di guisa che a nulla rilevano le cesure eventualmente intervenute tra un periodo di paga e l'altro.
Il Ministero non ha contestato in modo specifico quanto dedotto ed allegato da controparte né con riferimento ai periodi lavorativi e nemmeno ha fornito alcuna prova circa la cessazione del rapporto di lavoro in epoche antecedenti il mese di settembre 2017, né tantomeno in epoca successiva.
Considerato, dunque, che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale deve essere ancorato all'aprile 2022 e che il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato per stessa ammissione del in data 15 febbraio 2023, deve CP_1 pronunciarsi declaratoria di infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti pretesi dall'odierno appellante.
Atteso che il non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla CP_1 quantificazione delle differenze retributive rivendicate dal e già in parte Pt_1 accordate con la sentenza di primo grado, il gravame va in conclusione accolto dovendosi di conseguenza condannare il al pagamento della somma complessiva di € CP_1
3.086,17, oltre accessori di legge.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza a carico del appellato, in ordine ad entrambi i gradi del giudizio, con distrazione;
vanno CP_1 invece compensate nei confronti dell' non essendo stata proposta nei suoi riguardi CP_2 alcuna domanda, ma trattandosi nel caso di specie di una mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 23 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5394/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 3.086,17 oltre accessori di legge;
- condanna il al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per
Pag. 5 di 6 spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
compensa le spese nei confronti dell' CP_2
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO DO LA TO CO TI
Pag. 6 di 6