Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5567
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Sussistenza dei presupposti per la protezione speciale

    Il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda di protezione speciale, anche se non originariamente formulata, poiché il Questore è tenuto a valutarla d'ufficio. Ha considerato la nuova normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 e la giurisprudenza della Cassazione sull'onere di cooperazione istruttoria del giudice. Ha accertato che il ricorrente vive in Italia da 10 anni, ha lavorato, conosce la lingua italiana e il suo allontanamento comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata. Pertanto, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, T.U.I., e art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008, non sussistendo motivi ostativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5567
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5567
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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