TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5567 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT OT Presidente rel. dott. Tiziana De Fazio Giudice dott. Valerio Brecciaroli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9112/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NIELOUD CLARA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in via Groscavallo n. 3, Torino.
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Questore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. – , domiciliataria in via P.IVA_2 Email_1
Arsenale n. 21;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente:
sentenza ex art. 281 decies c.p.c
Avente ad oggetto: diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Conclusioni delle parti: parte ricorrente:” In via istruttoria: disporre l'interrogatorio libero del ricorrente;
Nel merito: annullare l'atto impugnato e quindi riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 19, co. 1 e 1.1 e 5 commi 5, 6 e 9, d. lgs. 286/98 Con vittoria di compensi, spese, e onorari di causa pagina 1 di 5 Parte convenuta:
“Rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 2.5.2025 cittadino etiope,ha Controparte_1 impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino in data 26.2.2025 notificatogli in data 1.4.2025, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 19 TUI. E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.10.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. CP_2
L'udienza di comparizione parti si è svolta in data 9.10.2025 all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel ricorso si allega quanto segue: Il Sig. è giunto in Italia con un visto per motivi di studio e dal 2014 si è immatricolato Pt_1 all'Università (doc. 4). Da allora per circa 10 anni la gli ha sempre rinnovato il CP_2 proprio titolo di soggiorno per motivi di studio. Da quando gli è scaduto l'ultimo permesso di soggiorno per motivi di studio ha avuto dei problemi di salute (in particolare una lesione al cranio, dei problemi al ginocchio e una forte depressione a seguito della morte del padre docc. 11 e 12) tali per cui è finito con l'eccedere il numero massimo di anni fuori corso che consentono il rinnovo del titolo in questione. La Questura ha pertanto formalizzato un rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso per studio (doc. 1), omettendo di tenere conto ai sensi degli artt. 5, comma 5, 6 e 9, T.U.I. della possibilità di regolarizzarlo ad altro titolo e quindi di riconoscergli quantomeno un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1, T.U.I., a fronte del rischio di violazione dell'art. 8 Cedu conseguente all'irregolarità della sua posizione sul territorio dello Stato. Il ricorrente vive e lavora in Italia da moltissimo tempo (docc. da 5 a 10 e da 13 a 16), attualmente ha un contratto in vigore sino al 31.7.2025, ha una condotta irreprensibile, parla perfettamente italiano (doc. 18), ha sostenuto nel nostro Paese molti esami universitari (doc. 4), paga le tasse e alloggia in autonomia adempiendo regolarmente al canone di locazione relativo al contratto di affitto intestato a suo nome (docc. 2 e 3), insomma è integralmente radicato nel tessuto sociale del nostro territorio. Nel ricorso si evidenzia altresì che nell'ambito della procedura volta al rinnovo del permesso di studio il ricorrente ha rappresentato alla Questura una memoria (doc. 19), per dare atto dei problemi che ha avuto in un circoscritto periodo che gli hanno causato il superamento degli anni fuori corso entro cui è concesso rinnovare il permesso per studio;
che pertanto agli atti della p.a. vi erano elementi sufficienti per poter riconoscere almeno la protezione speciale. Secondo la difesa, sarebbe dunque conforme all'art. 8 della Cedu e alla granitica giurisprudenza richiamata, considerare inespellibile e dunque autorizzare al soggiorno nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/98, un cittadino straniero come l'odierno ricorrente, che, in Italia svolge impiego lavorativo che gli ha consentito di integrarsi al meglio nel Paese e di condurre una vita dignitosa e dell'Italia ha fatto il proprio centro di pagina 2 di 5 interessi della sua vita privata e familiare rilevante ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 T.U.I., in relazione anche all'art. 19 T.U.I. e all'art. 8 Cedu
2.L'Avvocatura si è costituita in giudizio, rinviando alla relazione redatta dalla Questura eccependo la carenza anche dei requisiti necessari per il riconoscimento della protezione speciale, essendosi limitato il ricorrente a riferire, l'insufficienza della integrazione sotto il profilo lavorativo.
3. In primo luogo il Collegio rileva che sussiste la competenza del Tribunale ordinario ancorché ad essere impugnato sia il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, per la cui impugnazione sarebbe invece stato competente il Tar. Invero il ricorrente in questa sede non lamenta il mancato rinnovo del permesso di studio ma il fatto che la Questura non abbia valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ciò premesso il Collegio ritiene in questa sede ammissibile la domanda volta all'esame dei presupposti per il rilascio del permesso di protezione speciale. Sul punto invero si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, una volta che il cittadino straniero propone ricorso contro il provvedimento di diniego di rilascio o rinnovo di altro tipo di permesso di soggiorno, lo stesso può far valere davanti al giudice anche il diritto alla protezione speciale, anche se il Questore non l'ha valutato – come nel caso in esame- perché il Questore è tenuto a compiere tale accertamento sulla base di quanto acquisito nel corso del procedimento amministrativo. Invero l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo dell'Amministrazione, bensì il diritto soggettivo alla protezione ( in questo senso da ultimo 20087/25 che richiama tra le altre Cass. 30137/24). L'omesso accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso per protezione speciale, anche in assenza di specifica richiesta del cittadino straniero, legittima la richiesta nel corso del giudio di impugnazione di accertamento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, pur non avendo formulato tale istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo ( Cass.20087/25).
4.In punto di diritto la normativa applicabile è la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), convertito con legge n. 50 del 5.5.2023. Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6.
…”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI nella nuova formulazione. La Suprema Corte ((Cass. 6.10.2023, n. 28149) ha evidenziato altresì che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo
pagina 3 di 5 inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere pagina 4 di 5 economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
Nella memoria di cui all'allegato n. 19 il ricorrente aveva rappresentato le problematiche che gli hanno causato il superamento degli anni fuori corso;
tali allegazioni avrebbero richiesto quanto meno un esame da parte della Questura anche se non ritenute sufficienti a supportare il riconoscimento della protezione speciale. Il ricorrente invero aveva allegato la situazione di conflitto in TI , i ricoveri ospedalieri per lesione al cranio e per una operazione al ginocchio, perdita del genitore paterno. Nel corso del presente giudizio è stata prodotta ulteriore documentazione relativa allo stato di salute, all'attività lavorativa, alla conoscenza della lingua italiana( docc. 1-21). Nel caso in esame si ravvisano pertanto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale a tutela della vita privata;
il ricorrente vive in Italia da 10 anni, ha appreso la lingua italiana, ha comunque lavorato dapprima saltuariamente e poi in modo più continuo. Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata. Pertanto, la vulnerabilità specifica del ricorrente in relazione alla situazione in cui versa il suo Paese di origine e la sua integrazione sul territorio non possono che consentire il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1. e 1.2. T.U.I., nonché 32 co.3 D.Lgs. 25/2008, non sussistendo motivi ostativi. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
4.Si reputa tuttavia sussistano gravi motivi per compensare le spese di causa, tenuto conto che i presupposti per l'accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa. Si dà atto che si provvede con separato provvedimento in ordine all'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 T.U.I., con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale. Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 20.10.2025
Il Presidente est.
OT RT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT OT Presidente rel. dott. Tiziana De Fazio Giudice dott. Valerio Brecciaroli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9112/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NIELOUD CLARA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in via Groscavallo n. 3, Torino.
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Questore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (C.F. – , domiciliataria in via P.IVA_2 Email_1
Arsenale n. 21;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente:
sentenza ex art. 281 decies c.p.c
Avente ad oggetto: diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Conclusioni delle parti: parte ricorrente:” In via istruttoria: disporre l'interrogatorio libero del ricorrente;
Nel merito: annullare l'atto impugnato e quindi riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 19, co. 1 e 1.1 e 5 commi 5, 6 e 9, d. lgs. 286/98 Con vittoria di compensi, spese, e onorari di causa pagina 1 di 5 Parte convenuta:
“Rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 2.5.2025 cittadino etiope,ha Controparte_1 impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino in data 26.2.2025 notificatogli in data 1.4.2025, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 19 TUI. E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.10.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese. CP_2
L'udienza di comparizione parti si è svolta in data 9.10.2025 all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel ricorso si allega quanto segue: Il Sig. è giunto in Italia con un visto per motivi di studio e dal 2014 si è immatricolato Pt_1 all'Università (doc. 4). Da allora per circa 10 anni la gli ha sempre rinnovato il CP_2 proprio titolo di soggiorno per motivi di studio. Da quando gli è scaduto l'ultimo permesso di soggiorno per motivi di studio ha avuto dei problemi di salute (in particolare una lesione al cranio, dei problemi al ginocchio e una forte depressione a seguito della morte del padre docc. 11 e 12) tali per cui è finito con l'eccedere il numero massimo di anni fuori corso che consentono il rinnovo del titolo in questione. La Questura ha pertanto formalizzato un rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso per studio (doc. 1), omettendo di tenere conto ai sensi degli artt. 5, comma 5, 6 e 9, T.U.I. della possibilità di regolarizzarlo ad altro titolo e quindi di riconoscergli quantomeno un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1, T.U.I., a fronte del rischio di violazione dell'art. 8 Cedu conseguente all'irregolarità della sua posizione sul territorio dello Stato. Il ricorrente vive e lavora in Italia da moltissimo tempo (docc. da 5 a 10 e da 13 a 16), attualmente ha un contratto in vigore sino al 31.7.2025, ha una condotta irreprensibile, parla perfettamente italiano (doc. 18), ha sostenuto nel nostro Paese molti esami universitari (doc. 4), paga le tasse e alloggia in autonomia adempiendo regolarmente al canone di locazione relativo al contratto di affitto intestato a suo nome (docc. 2 e 3), insomma è integralmente radicato nel tessuto sociale del nostro territorio. Nel ricorso si evidenzia altresì che nell'ambito della procedura volta al rinnovo del permesso di studio il ricorrente ha rappresentato alla Questura una memoria (doc. 19), per dare atto dei problemi che ha avuto in un circoscritto periodo che gli hanno causato il superamento degli anni fuori corso entro cui è concesso rinnovare il permesso per studio;
che pertanto agli atti della p.a. vi erano elementi sufficienti per poter riconoscere almeno la protezione speciale. Secondo la difesa, sarebbe dunque conforme all'art. 8 della Cedu e alla granitica giurisprudenza richiamata, considerare inespellibile e dunque autorizzare al soggiorno nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/98, un cittadino straniero come l'odierno ricorrente, che, in Italia svolge impiego lavorativo che gli ha consentito di integrarsi al meglio nel Paese e di condurre una vita dignitosa e dell'Italia ha fatto il proprio centro di pagina 2 di 5 interessi della sua vita privata e familiare rilevante ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 T.U.I., in relazione anche all'art. 19 T.U.I. e all'art. 8 Cedu
2.L'Avvocatura si è costituita in giudizio, rinviando alla relazione redatta dalla Questura eccependo la carenza anche dei requisiti necessari per il riconoscimento della protezione speciale, essendosi limitato il ricorrente a riferire, l'insufficienza della integrazione sotto il profilo lavorativo.
3. In primo luogo il Collegio rileva che sussiste la competenza del Tribunale ordinario ancorché ad essere impugnato sia il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, per la cui impugnazione sarebbe invece stato competente il Tar. Invero il ricorrente in questa sede non lamenta il mancato rinnovo del permesso di studio ma il fatto che la Questura non abbia valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Ciò premesso il Collegio ritiene in questa sede ammissibile la domanda volta all'esame dei presupposti per il rilascio del permesso di protezione speciale. Sul punto invero si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, una volta che il cittadino straniero propone ricorso contro il provvedimento di diniego di rilascio o rinnovo di altro tipo di permesso di soggiorno, lo stesso può far valere davanti al giudice anche il diritto alla protezione speciale, anche se il Questore non l'ha valutato – come nel caso in esame- perché il Questore è tenuto a compiere tale accertamento sulla base di quanto acquisito nel corso del procedimento amministrativo. Invero l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo dell'Amministrazione, bensì il diritto soggettivo alla protezione ( in questo senso da ultimo 20087/25 che richiama tra le altre Cass. 30137/24). L'omesso accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso per protezione speciale, anche in assenza di specifica richiesta del cittadino straniero, legittima la richiesta nel corso del giudio di impugnazione di accertamento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, pur non avendo formulato tale istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo ( Cass.20087/25).
4.In punto di diritto la normativa applicabile è la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), convertito con legge n. 50 del 5.5.2023. Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6.
…”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI nella nuova formulazione. La Suprema Corte ((Cass. 6.10.2023, n. 28149) ha evidenziato altresì che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo
pagina 3 di 5 inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere pagina 4 di 5 economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
Nella memoria di cui all'allegato n. 19 il ricorrente aveva rappresentato le problematiche che gli hanno causato il superamento degli anni fuori corso;
tali allegazioni avrebbero richiesto quanto meno un esame da parte della Questura anche se non ritenute sufficienti a supportare il riconoscimento della protezione speciale. Il ricorrente invero aveva allegato la situazione di conflitto in TI , i ricoveri ospedalieri per lesione al cranio e per una operazione al ginocchio, perdita del genitore paterno. Nel corso del presente giudizio è stata prodotta ulteriore documentazione relativa allo stato di salute, all'attività lavorativa, alla conoscenza della lingua italiana( docc. 1-21). Nel caso in esame si ravvisano pertanto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale a tutela della vita privata;
il ricorrente vive in Italia da 10 anni, ha appreso la lingua italiana, ha comunque lavorato dapprima saltuariamente e poi in modo più continuo. Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata. Pertanto, la vulnerabilità specifica del ricorrente in relazione alla situazione in cui versa il suo Paese di origine e la sua integrazione sul territorio non possono che consentire il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1. e 1.2. T.U.I., nonché 32 co.3 D.Lgs. 25/2008, non sussistendo motivi ostativi. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
4.Si reputa tuttavia sussistano gravi motivi per compensare le spese di causa, tenuto conto che i presupposti per l'accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa. Si dà atto che si provvede con separato provvedimento in ordine all'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato formulata dalla difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 T.U.I., con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale. Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 20.10.2025
Il Presidente est.
OT RT
pagina 5 di 5