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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d' Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 317/2024 R.G.
Promossa da
(C.F. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Meri
Cossignani, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto d'appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
CE RI in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in pagina 1 di 14 appello
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
AN EL e dall'avv. Francesca Sacchi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
107/2024, pubblicata il 12.2.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via preliminare di merito, rilevata l'inoperatività della polizza assicurativa invocata e in accoglimento del primo motivo di gravame, annullare la sentenza, e per l'effetto, rigettare la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di . Con vittoria di spese del doppio grado;
in CP_1 Parte_1 via principale di merito, accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti di in CP_2 CP_1 accoglimento del secondo ovvero del terzo motivo di gravame, annullare la sentenza impugnata con rigetto della domanda attrice. Con vittoria di spese del doppio grado;
in via subordinata, in accoglimento del quarto e quinto motivo di gravame, rilevata la soccombenza reciproca e comunque la sussistenza di gravi motivi, riformare la sentenza di primo grado, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, nonché tra parte convenuta e terzo chiamato in garanzia;
in via ulteriormente subordinata, in accoglimento del quinto motivo di gravame, procedere a una drastica riduzione della liquidazione dei compensi del chiamante in causa per la chiamata di terzo”
pagina 2 di 14 Per l'appellato “voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Ancona, CP_1 rigettata ogni contraria richiesta ed eccezione: in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di inoperatività della polizza poiché tardiva e, per l'effetto, respingerla;
in via principale nel merito: a) in caso di conferma di condanna del sig. nei confronti della sig.ra CP_1 CP_2 accertare e dichiarare operante la polizza RC “Proprietà fabbricato” n.
0394400100544 oggi polizza n. 48344100439 stipulata in data 22 dicembre 2015 dedotta in garanzia per tutti i motivi meglio spiegati in premessa e, per l'effetto, condannare la a tenere indenne l'assicurato in relazione a Parte_1 tutte le somme da egli dovute alla danneggiata, nonché rigettare il quarto e il quinto motivo di appello e, per l'effetto, confermare la condanna dell'assicurazione in favore del sig. sia alle spese legali di CP_1 soccombenza che a quelle di chiamata del terzo;
b) sempre in via principale nel merito qualora la Corte di appello di Ancona dovesse riconoscere in capo al signor
una responsabilità nella causazione del danno da inquadrarsi come CP_1 fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente condanna dello stesso a risarcire la signora accertare e dichiarare operante la polizza n. CP_2
03944001003680000000, oggi n. 94834400100297, stipulata con l'
[...]
in data 22 dicembre 2014, depositata tempestivamente nel giudizio Parte_1 di primo grado dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno con la prima memoria 183, 6° comma, c.p.c., in data 11 luglio 2022, per i motivi tutti spiegati in premessa e a tenere, pertanto, indenne l'assicurato in relazione a tutte le somme da egli dovute alla danneggiata, nonché rigettare comunque il quarto ed il quinto motivo di appello, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare la condanna dell'assicurazione in favore del signor sia alle spese CP_1 legali di soccombenza che a quelle di chiamata del terzo;
c) in caso di accoglimento di appello nel merito, rigettare, comunque, il quarto e il quinto motivo di appello, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, condannare l'Istituto Assicurativo a rifondere le spese legali sostenute dall'assicurato signor CP_1
pagina 3 di 14 Per l'appellata “in via preliminare: accertare e dichiarare CP_2 inammissibile l'appello proposto, per mancanza dei presupposti previsti dall'art.
342 c.p.c. novellato, e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e compensi di questa fase del procedimento, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari;
sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Ascoli
Piceno, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle predette eccezioni preliminari, nell'eccepire di non accettare il contraddittorio su questioni, eccezioni, domande, conclusioni, richieste risarcitorie e istanze nuove, si chiede di respingere e/o rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_1 giacché infondato in fatto ed in diritto, illegittimo, inammissibile, improponibile, erroneo, oltre che non provato, per tutte le motivazioni sopra spiegate. Per
l'effetto si chiede l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”
FATTI DI CAUSA
ha citato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, CP_2 CP_1 deducendo di essere caduta nell'abitazione di proprietà del convenuto ove, mentre si recava nel bagno sito nella relativa dependance, sarebbe scivolata a causa della presenza di acqua saponata sul pavimento del cortile esterno, fuoriuscita dallo scarico del lavandino ivi presente e in alcun modo segnalata, ed avrebbe riportato una frattura metafisiaria distale del perone sinistro;
ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti.
pagina 4 di 14 Il convenuto si è costituito, non contestando la dinamica del sinistro e chiamando in causa la al fine di esserne manlevato ed Parte_1 invocandone la responsabilità per mala gestio.
La si è costituita, chiedendo il rigetto sia della Parte_1 domanda risarcitoria proposta dall'attrice sia delle domande di manleva e di responsabilità per mala gestio formulate dal convenuto.
Istruita la causa mediante l'istruttoria orale e la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, il Tribunale ha affermato la responsabilità del convenuto ex art. 2051
c.c. e lo ha pertanto condannato a risarcire il danno alla e a rimborsarle le CP_2 spese di lite;
in accoglimento della domanda di manleva, ha condannato la compagnia terza chiamata a tenere indenne il convenuto di quanto dovuto all'attrice in forza della stessa sentenza, nonché a rifondere allo stesso le spese della chiamata in causa;
ha infine posto le spese di CTU a carico del convenuto e della terza chiamata, in solido tra loro.
In particolare, ricondotta la fattispecie nell'alveo della responsabilità da cose in custodia, atteso il riconoscimento della dinamica del sinistro da parte del convenuto, valutate le dichiarazioni rese dai testi escussi, il primo giudice ha ritenuto che l'attrice abbia dimostrato i propri assunti;
da un lato, ha ritenuto irrilevante l'espressione utilizzata nel referto di pronto soccorso ove si faceva riferimento ad una caduta in “luoghi all'aperto”, giacché il sinistro era effettivamente avvenuto nel cortile esterno dell'abitazione e l'imprecisa descrizione dell'incidente ben poteva imputarsi al presumibile stato emotivo della dichiarante;
dall'altro lato, ha reputato ininfluente la circostanza che l'attrice si fosse recata al pronto soccorso di Sant'Omero piuttosto che a quello di San
Benedetto del Tronto, più vicino al luogo del sinistro, potendo tale scelta giustificarsi alla luce di considerazioni relative alla qualità delle prestazioni ivi erogate o al tempo di attesa stimato.
Il Tribunale ha altresì escluso che ricorra l'esimente del caso fortuito e che la danneggiata potesse rilevare la presenza della sostanza scivolosa, avuto riguardo all'orario serale del sinistro e al presumibile aspetto trasparente della sostanza, nonché ad elementi evincibili dalle fotografie relative allo stato dei luoghi, quali la pagina 5 di 14 conformazione rettilinea e pianeggiante del piano di calpestìo e la ridotta estensione della corte esterna.
Il primo giudice ha quindi affermato il nesso causale tra la caduta e il danno sulla scorta del referto di pronto soccorso e della CTU, cui ha aderito anche in punto di quantificazione del danno, condannando il convenuto al risarcimento del danno;
ha infine ritenuto fondata la domanda di garanzia spiegata dal stante CP_1
l'operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza prodotta, ma ha rigettato la domanda volta ad accertare la responsabilità della compagnia per mala gestio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 articolando cinque motivi di gravame con cui ha chiesto, in riforma della pronuncia gravata e in via gradata: di accertare l'inoperatività della polizza assicurativa azionata e pertanto di rigettare la domanda di manleva spiegata in prime cure da di rigettare la domanda risarcitoria proposta da CP_1 [...] nei confronti di quest'ultimo; di compensare integralmente le spese di lite CP_2 tra parte attrice e parte convenuta, nonché tra parte convenuta e la terza chiamata in garanzia;
infine, di ridurre la somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese per la chiamata in causa. si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di CP_1 inoperatività della polizza poiché tardiva e chiedendo, per il caso di rigetto dell'appello, di accertare l'operatività della polizza RC “Proprietà fabbricato” n.
0394400100544 (oggi polizza n. 48344100439) stipulata il 22.12.2015 ovvero, per l'ipotesi di riconduzione della fattispecie all'art. 2043 c.c., della polizza n.
03944001003680000000, oggi n. 94834400100297, stipulata con la
[...] in data 22.12.2014; ha inoltre chiesto, per il caso di accoglimento Parte_1 dei motivi di appello relativi al merito della controversia, di respingere il quarto e il quinto motivo, con conseguente condanna della a Parte_1 rifondere all'assicurato le spese legali sostenute.
Anche si è costituita, sollevando l'eccezione di inammissibilità CP_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto del gravame anche nel merito.
pagina 6 di 14 Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 06.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell'appellata in relazione alla carenza dei requisiti CP_2 previsti dall'art. 342 c.p.c.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (tra le altre, Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nella specie, l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a contestare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso (in relazione alle questioni concernenti l'operatività della garanzia assicurativa, la valutazione delle risultanze pagina 7 di 14 probatorie compiuta dal Tribunale ai fini dell'affermazione di responsabilità del convenuto, nonché la regolazione delle spese di lite) tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente, per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
2) Quanto al merito del gravame, con il primo motivo l'appellante impugna la statuizione di accoglimento della domanda di manleva avanzata dal convenuto, laddove il Tribunale ha ritenuto che la polizza “ Parte_2
n. 0394400100544 – oggi polizza n. 48344100439 stipulata tra le parti fosse operativa con riguardo al sinistro di specie.
Tale motivo è ammissibile, in quanto volto a contestare l'esistenza del fatto costitutivo della domanda di garanzia, cioè l'inclusione del rischio avveratosi nella copertura assicurativa, trattandosi pertanto di mera difesa formulabile anche in sede di appello purché, come nel caso di specie, gli elementi posti a suo fondamento risultino dagli atti del processo (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. 3, Ordinanza n. 1469 del 21/1/2025).
Nondimeno, tale censura non è fondata.
La tesi dell'appellante, secondo cui la copertura assicurativa apprestata dalla citata polizza presupporrebbe la responsabilità colposa dell'assicurato e non sarebbe perciò applicabile alle ipotesi di responsabilità oggettiva quale quella di specie, non trova infatti conforto nel testo del contratto.
Come già osservato dal Tribunale, dalla clausola contenuta nell'art. 76 delle condizioni generali di assicurazione relativa alla “Responsabilità civile proprietà di fabbricati/abitazione” (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria depositata dal convenuto ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.), si evince che “la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato inclusi i suoi familiari, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del fabbricato o porzione di fabbricato costituenti la dimora abituale e le dimore saltuarie dell'Assicurato”: il presupposto per l'operatività della copertura assicurativa non risiede quindi nella natura colposa della responsabilità
pagina 8 di 14 dell'assicurato, bensì nella sua qualità di proprietario dell'immobile costituente dimora abituale o saltuaria, essendo pertanto formulata in termini tanto ampi da ricomprendere anche la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., sulla cui base anche il proprietario può incorrere in responsabilità allorquando rivesta in concreto la qualità di custode, come nel caso in esame.
Né tale conclusione è smentita dall'elencazione contenuta nella medesima clausola, avente natura dichiaratamente esemplificativa e non già limitativa, atteso che tra le ipotesi di responsabilità ivi annoverate figurano quelle per i danni derivanti “oltre a quanto previsto alla definizione di fabbricato, dalla proprietà di strade private, di orti, di giardini” (cfr. lett. c) e per quelli verificatisi “in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, sempreché tutti di pertinenza del fabbricato” (cfr. lett. e), come nel caso in esame.
La responsabilità da cose in custodia non è neppure annoverata tra i casi non compresi nella copertura assicurativa, elencati dall'art. 78 delle citate condizioni generali: avuto riguardo anche al canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. ed atteso l'ampio tenore della clausola di cui all'art. 76, sarebbe stato pertanto onere dell'appellante provare che la responsabilità da cose in custodia fosse esclusa dalla copertura assicurativa.
3) Occorre a questo punto esaminare in via congiunta il secondo e il terzo motivo di appello, contenenti censure connesse, con cui l'appellante si duole della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Tribunale e contesta che sia stata fornita un'effettiva prova sia della verificazione del sinistro, sia del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Tali censure sono fondate nei termini di seguito esposti.
Secondo il condivisibile orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità,
pagina 9 di 14 dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità (..) tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. 6, 9/05/2018 n. 11023; Cass. civ., sez. 6,
11/05/2017, n.11526).
Nella fattispecie, l'attrice e odierna appellata non ha assolto l'onere di allegazione e di prova sulla medesima gravante: la dinamica del fatto, prospettata in termini non adeguatamente circostanziati con l'atto di citazione, non è stata infatti chiarita né con i successivi scritti difensivi, né alla luce delle risultanze istruttorie.
Con l'atto di citazione ha sul punto allegato che in data 22.11.2019, CP_2 trovandosi nella corte esterna dell'abitazione del convenuto sita a CP_1
San Benedetto del Tronto, Largo Roma n. 12, “mentre si stava recando nel bagno sito nella dependance della suddetta abitazione, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di acqua saponata sulla pavimentazione, fuoriuscita dallo scarico del lavandino posto all'esterno della citata dependance, ed in alcun modo segnalata, dunque impossibile a vedersi” (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Con i successivi scritti difensivi, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dalla terza chiamata, l'attrice si è limitata a prospettare ulteriori elementi fattuali non idonei a dare conto della precisa dinamica del sinistro.
In particolare ha dedotto: di essersi trovata nel giorno dell'infortunio nell'abitazione del insieme al marito in occasione di CP_1 Persona_1 una cena da consumarsi insieme al convenuto e a sua moglie, Tes_1
di essersi diretta verso il bagno sito nella dependance poiché questo
[...] sarebbe l'unico bagno collocato al piano terra dell'abitazione, mentre gli altri due sarebbero ubicati ai piani superiori (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., pp. 2-4); che lo scarico del lavandino sito sulla corte esterna sarebbe stato utilizzato per il lavaggio degli utensili impiegati per la pagina 10 di 14 preparazione del pasto e si sarebbe ostruito, così generando la fuoriuscita dell'acqua saponata (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n.3 c.p.c., p. 3).
Nulla si evince tuttavia in merito alla esatta dinamica della caduta, alla parte del cortile in cui la stessa si sarebbe verificata, alle condizioni di illuminazione del luogo, alla quantità di acqua saponata presente sul pavimento e alla zona interessata dallo sversamento, circostanze di indubbia rilevanza al fine di verificare, da un lato, se lo stato dei luoghi fosse connotato da una condizione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi dell'evento dannoso e, dall'altro, se la situazione di rischio fosse percepibile con l'ordinaria diligenza e se la stessa danneggiata abbia in concreto tenuto un comportamento di cautela correlato a tale situazione.
Tale conclusione trova conferma anche nelle risultanze dell'istruttoria espletata dinanzi al primo giudice tenuto conto che i testi (anche a prescindere dal loro peculiare rapporto con le parti) hanno reso dichiarazioni generiche o comunque poco rilevanti: ha negato di aver assistito direttamente alla Persona_1 caduta della propria moglie, mentre la presunta teste oculare Tes_1
(coniuge del convenuto ed amica dell'attrice) non ha offerto alcun
[...] elemento utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro (cfr. verbale udienza del 14.04.2023).
Neppure la documentazione depositata fornisce elementi utili a circostanziare la prospettazione fattuale posta a fondamento della domanda risarcitoria, tenuto conto che il verbale di pronto soccorso riporta soltanto che l'infortunio si sarebbe verificato a causa di una “caduta accidentale in luoghi aperti” (cfr. doc.
n. 1 allegato all'atto di citazione) e la dichiarazione testimoniale scritta di
(anche a prescindere dalla sua ammissibilità) non aggiunge Persona_1 alcun elemento rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro
(cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. dell'attrice).
In accoglimento delle censure dell'appellante e in riforma della sentenza impugnata, in conclusione, la domanda proposta da nei confronti di CP_2 va respinta. CP_1
pagina 11 di 14 Tale statuizione non risulta del resto preclusa dal fatto che il non ha CP_1 proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, essendo stato chiarito che, “in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015; conforme
Cass. civ. sez. 6, 12/3/2018 n. 5876, e Cass. civ., sez. 3, sentenza del
25.7.2023, n. 22449).
Non sussistono neppure i presupposti per limitare tale statuizione alla sola posizione processuale dell'appellante, atteso che il non ha contestato la CP_1 fondatezza dei motivi d'appello proposti con riferimento al rapporto principale, contrastando soltanto le censure inerenti al rapporto di garanzia e alla regolazione delle spese di lite.
5) L'accoglimento del gravame impone una nuova regolamentazione delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio anche per quanto riguarda il primo grado, restando quindi assorbiti i motivi d'appello proposti anche sotto tale profilo dall'odierna appellante.
In applicazione del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga, la va condannata a rifondere le spese di entrambi i CP_2
pagina 12 di 14 gradi di giudizio in favore della secondo gli Parte_1 importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa
(scaglione da € 52.001 a € 260.000) e dell'attività processuale svolta;
anche le spese di CTU restano poste a carico della medesima soccombente.
Sussistono invece i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi nel rapporto tra e tenuto conto della CP_2 CP_1 condotta processuale del secondo e del suo sostanziale riconoscimento della prospettata dinamica del sinistro.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il rapporto tra il CP_1
e la propria compagnia assicuratrice, tenuto conto della soccombenza reciproca derivante dal rigetto della domanda di mala gestio, ormai coperta da giudicato interno, e dalla reiezione del primo motivo di gravame proposto dall'appellante.
6) Va infine respinta la richiesta formulata dal di cancellazione delle CP_1 espressioni ritenute sconvenienti, offensive e diffamatorie, a proprio dire utilizzate dal legale dell'appellante nell'atto introduttivo, poiché tale istanza risulta formulata in termini del tutto generici, non essendo neppure indicate le specifiche espressioni oggetto di censura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno n. 107/2024, pubblicata il 12.2.2024 così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di . CP_2 CP_1
CONDANNA a rifondere alla le spese CP_2 Parte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00 per il primo grado ed in € 8.000,00 per il presente a titolo di compenso professionale,
pagina 13 di 14 oltre ad € 804,00 per esborsi ed oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la ed il CP_2
e tra quest'ultimo e la CP_1 Parte_1
PONE le spese della CTU a carico di secondo gli importi già liquidati CP_2 dal primo giudice.
Ancona, così deciso il 26.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d' Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 317/2024 R.G.
Promossa da
(C.F. ) in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Meri
Cossignani, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto d'appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
CE RI in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in pagina 1 di 14 appello
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
AN EL e dall'avv. Francesca Sacchi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
107/2024, pubblicata il 12.2.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via preliminare di merito, rilevata l'inoperatività della polizza assicurativa invocata e in accoglimento del primo motivo di gravame, annullare la sentenza, e per l'effetto, rigettare la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di . Con vittoria di spese del doppio grado;
in CP_1 Parte_1 via principale di merito, accertata l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti di in CP_2 CP_1 accoglimento del secondo ovvero del terzo motivo di gravame, annullare la sentenza impugnata con rigetto della domanda attrice. Con vittoria di spese del doppio grado;
in via subordinata, in accoglimento del quarto e quinto motivo di gravame, rilevata la soccombenza reciproca e comunque la sussistenza di gravi motivi, riformare la sentenza di primo grado, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, nonché tra parte convenuta e terzo chiamato in garanzia;
in via ulteriormente subordinata, in accoglimento del quinto motivo di gravame, procedere a una drastica riduzione della liquidazione dei compensi del chiamante in causa per la chiamata di terzo”
pagina 2 di 14 Per l'appellato “voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Ancona, CP_1 rigettata ogni contraria richiesta ed eccezione: in via preliminare di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di inoperatività della polizza poiché tardiva e, per l'effetto, respingerla;
in via principale nel merito: a) in caso di conferma di condanna del sig. nei confronti della sig.ra CP_1 CP_2 accertare e dichiarare operante la polizza RC “Proprietà fabbricato” n.
0394400100544 oggi polizza n. 48344100439 stipulata in data 22 dicembre 2015 dedotta in garanzia per tutti i motivi meglio spiegati in premessa e, per l'effetto, condannare la a tenere indenne l'assicurato in relazione a Parte_1 tutte le somme da egli dovute alla danneggiata, nonché rigettare il quarto e il quinto motivo di appello e, per l'effetto, confermare la condanna dell'assicurazione in favore del sig. sia alle spese legali di CP_1 soccombenza che a quelle di chiamata del terzo;
b) sempre in via principale nel merito qualora la Corte di appello di Ancona dovesse riconoscere in capo al signor
una responsabilità nella causazione del danno da inquadrarsi come CP_1 fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente condanna dello stesso a risarcire la signora accertare e dichiarare operante la polizza n. CP_2
03944001003680000000, oggi n. 94834400100297, stipulata con l'
[...]
in data 22 dicembre 2014, depositata tempestivamente nel giudizio Parte_1 di primo grado dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno con la prima memoria 183, 6° comma, c.p.c., in data 11 luglio 2022, per i motivi tutti spiegati in premessa e a tenere, pertanto, indenne l'assicurato in relazione a tutte le somme da egli dovute alla danneggiata, nonché rigettare comunque il quarto ed il quinto motivo di appello, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare la condanna dell'assicurazione in favore del signor sia alle spese CP_1 legali di soccombenza che a quelle di chiamata del terzo;
c) in caso di accoglimento di appello nel merito, rigettare, comunque, il quarto e il quinto motivo di appello, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, condannare l'Istituto Assicurativo a rifondere le spese legali sostenute dall'assicurato signor CP_1
pagina 3 di 14 Per l'appellata “in via preliminare: accertare e dichiarare CP_2 inammissibile l'appello proposto, per mancanza dei presupposti previsti dall'art.
342 c.p.c. novellato, e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e compensi di questa fase del procedimento, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari;
sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza n. 107/2024 del Tribunale di Ascoli
Piceno, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle predette eccezioni preliminari, nell'eccepire di non accettare il contraddittorio su questioni, eccezioni, domande, conclusioni, richieste risarcitorie e istanze nuove, si chiede di respingere e/o rigettare integralmente l'appello proposto dalla Parte_1 giacché infondato in fatto ed in diritto, illegittimo, inammissibile, improponibile, erroneo, oltre che non provato, per tutte le motivazioni sopra spiegate. Per
l'effetto si chiede l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”
FATTI DI CAUSA
ha citato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, CP_2 CP_1 deducendo di essere caduta nell'abitazione di proprietà del convenuto ove, mentre si recava nel bagno sito nella relativa dependance, sarebbe scivolata a causa della presenza di acqua saponata sul pavimento del cortile esterno, fuoriuscita dallo scarico del lavandino ivi presente e in alcun modo segnalata, ed avrebbe riportato una frattura metafisiaria distale del perone sinistro;
ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti.
pagina 4 di 14 Il convenuto si è costituito, non contestando la dinamica del sinistro e chiamando in causa la al fine di esserne manlevato ed Parte_1 invocandone la responsabilità per mala gestio.
La si è costituita, chiedendo il rigetto sia della Parte_1 domanda risarcitoria proposta dall'attrice sia delle domande di manleva e di responsabilità per mala gestio formulate dal convenuto.
Istruita la causa mediante l'istruttoria orale e la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, il Tribunale ha affermato la responsabilità del convenuto ex art. 2051
c.c. e lo ha pertanto condannato a risarcire il danno alla e a rimborsarle le CP_2 spese di lite;
in accoglimento della domanda di manleva, ha condannato la compagnia terza chiamata a tenere indenne il convenuto di quanto dovuto all'attrice in forza della stessa sentenza, nonché a rifondere allo stesso le spese della chiamata in causa;
ha infine posto le spese di CTU a carico del convenuto e della terza chiamata, in solido tra loro.
In particolare, ricondotta la fattispecie nell'alveo della responsabilità da cose in custodia, atteso il riconoscimento della dinamica del sinistro da parte del convenuto, valutate le dichiarazioni rese dai testi escussi, il primo giudice ha ritenuto che l'attrice abbia dimostrato i propri assunti;
da un lato, ha ritenuto irrilevante l'espressione utilizzata nel referto di pronto soccorso ove si faceva riferimento ad una caduta in “luoghi all'aperto”, giacché il sinistro era effettivamente avvenuto nel cortile esterno dell'abitazione e l'imprecisa descrizione dell'incidente ben poteva imputarsi al presumibile stato emotivo della dichiarante;
dall'altro lato, ha reputato ininfluente la circostanza che l'attrice si fosse recata al pronto soccorso di Sant'Omero piuttosto che a quello di San
Benedetto del Tronto, più vicino al luogo del sinistro, potendo tale scelta giustificarsi alla luce di considerazioni relative alla qualità delle prestazioni ivi erogate o al tempo di attesa stimato.
Il Tribunale ha altresì escluso che ricorra l'esimente del caso fortuito e che la danneggiata potesse rilevare la presenza della sostanza scivolosa, avuto riguardo all'orario serale del sinistro e al presumibile aspetto trasparente della sostanza, nonché ad elementi evincibili dalle fotografie relative allo stato dei luoghi, quali la pagina 5 di 14 conformazione rettilinea e pianeggiante del piano di calpestìo e la ridotta estensione della corte esterna.
Il primo giudice ha quindi affermato il nesso causale tra la caduta e il danno sulla scorta del referto di pronto soccorso e della CTU, cui ha aderito anche in punto di quantificazione del danno, condannando il convenuto al risarcimento del danno;
ha infine ritenuto fondata la domanda di garanzia spiegata dal stante CP_1
l'operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza prodotta, ma ha rigettato la domanda volta ad accertare la responsabilità della compagnia per mala gestio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 articolando cinque motivi di gravame con cui ha chiesto, in riforma della pronuncia gravata e in via gradata: di accertare l'inoperatività della polizza assicurativa azionata e pertanto di rigettare la domanda di manleva spiegata in prime cure da di rigettare la domanda risarcitoria proposta da CP_1 [...] nei confronti di quest'ultimo; di compensare integralmente le spese di lite CP_2 tra parte attrice e parte convenuta, nonché tra parte convenuta e la terza chiamata in garanzia;
infine, di ridurre la somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese per la chiamata in causa. si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di CP_1 inoperatività della polizza poiché tardiva e chiedendo, per il caso di rigetto dell'appello, di accertare l'operatività della polizza RC “Proprietà fabbricato” n.
0394400100544 (oggi polizza n. 48344100439) stipulata il 22.12.2015 ovvero, per l'ipotesi di riconduzione della fattispecie all'art. 2043 c.c., della polizza n.
03944001003680000000, oggi n. 94834400100297, stipulata con la
[...] in data 22.12.2014; ha inoltre chiesto, per il caso di accoglimento Parte_1 dei motivi di appello relativi al merito della controversia, di respingere il quarto e il quinto motivo, con conseguente condanna della a Parte_1 rifondere all'assicurato le spese legali sostenute.
Anche si è costituita, sollevando l'eccezione di inammissibilità CP_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto del gravame anche nel merito.
pagina 6 di 14 Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 06.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell'appellata in relazione alla carenza dei requisiti CP_2 previsti dall'art. 342 c.p.c.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (tra le altre, Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nella specie, l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a contestare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso (in relazione alle questioni concernenti l'operatività della garanzia assicurativa, la valutazione delle risultanze pagina 7 di 14 probatorie compiuta dal Tribunale ai fini dell'affermazione di responsabilità del convenuto, nonché la regolazione delle spese di lite) tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente, per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
2) Quanto al merito del gravame, con il primo motivo l'appellante impugna la statuizione di accoglimento della domanda di manleva avanzata dal convenuto, laddove il Tribunale ha ritenuto che la polizza “ Parte_2
n. 0394400100544 – oggi polizza n. 48344100439 stipulata tra le parti fosse operativa con riguardo al sinistro di specie.
Tale motivo è ammissibile, in quanto volto a contestare l'esistenza del fatto costitutivo della domanda di garanzia, cioè l'inclusione del rischio avveratosi nella copertura assicurativa, trattandosi pertanto di mera difesa formulabile anche in sede di appello purché, come nel caso di specie, gli elementi posti a suo fondamento risultino dagli atti del processo (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. 3, Ordinanza n. 1469 del 21/1/2025).
Nondimeno, tale censura non è fondata.
La tesi dell'appellante, secondo cui la copertura assicurativa apprestata dalla citata polizza presupporrebbe la responsabilità colposa dell'assicurato e non sarebbe perciò applicabile alle ipotesi di responsabilità oggettiva quale quella di specie, non trova infatti conforto nel testo del contratto.
Come già osservato dal Tribunale, dalla clausola contenuta nell'art. 76 delle condizioni generali di assicurazione relativa alla “Responsabilità civile proprietà di fabbricati/abitazione” (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria depositata dal convenuto ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.), si evince che “la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato inclusi i suoi familiari, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del fabbricato o porzione di fabbricato costituenti la dimora abituale e le dimore saltuarie dell'Assicurato”: il presupposto per l'operatività della copertura assicurativa non risiede quindi nella natura colposa della responsabilità
pagina 8 di 14 dell'assicurato, bensì nella sua qualità di proprietario dell'immobile costituente dimora abituale o saltuaria, essendo pertanto formulata in termini tanto ampi da ricomprendere anche la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., sulla cui base anche il proprietario può incorrere in responsabilità allorquando rivesta in concreto la qualità di custode, come nel caso in esame.
Né tale conclusione è smentita dall'elencazione contenuta nella medesima clausola, avente natura dichiaratamente esemplificativa e non già limitativa, atteso che tra le ipotesi di responsabilità ivi annoverate figurano quelle per i danni derivanti “oltre a quanto previsto alla definizione di fabbricato, dalla proprietà di strade private, di orti, di giardini” (cfr. lett. c) e per quelli verificatisi “in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, sempreché tutti di pertinenza del fabbricato” (cfr. lett. e), come nel caso in esame.
La responsabilità da cose in custodia non è neppure annoverata tra i casi non compresi nella copertura assicurativa, elencati dall'art. 78 delle citate condizioni generali: avuto riguardo anche al canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. ed atteso l'ampio tenore della clausola di cui all'art. 76, sarebbe stato pertanto onere dell'appellante provare che la responsabilità da cose in custodia fosse esclusa dalla copertura assicurativa.
3) Occorre a questo punto esaminare in via congiunta il secondo e il terzo motivo di appello, contenenti censure connesse, con cui l'appellante si duole della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Tribunale e contesta che sia stata fornita un'effettiva prova sia della verificazione del sinistro, sia del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Tali censure sono fondate nei termini di seguito esposti.
Secondo il condivisibile orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità,
pagina 9 di 14 dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità (..) tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. 6, 9/05/2018 n. 11023; Cass. civ., sez. 6,
11/05/2017, n.11526).
Nella fattispecie, l'attrice e odierna appellata non ha assolto l'onere di allegazione e di prova sulla medesima gravante: la dinamica del fatto, prospettata in termini non adeguatamente circostanziati con l'atto di citazione, non è stata infatti chiarita né con i successivi scritti difensivi, né alla luce delle risultanze istruttorie.
Con l'atto di citazione ha sul punto allegato che in data 22.11.2019, CP_2 trovandosi nella corte esterna dell'abitazione del convenuto sita a CP_1
San Benedetto del Tronto, Largo Roma n. 12, “mentre si stava recando nel bagno sito nella dependance della suddetta abitazione, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di acqua saponata sulla pavimentazione, fuoriuscita dallo scarico del lavandino posto all'esterno della citata dependance, ed in alcun modo segnalata, dunque impossibile a vedersi” (cfr. atto di citazione, pag. 2).
Con i successivi scritti difensivi, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dalla terza chiamata, l'attrice si è limitata a prospettare ulteriori elementi fattuali non idonei a dare conto della precisa dinamica del sinistro.
In particolare ha dedotto: di essersi trovata nel giorno dell'infortunio nell'abitazione del insieme al marito in occasione di CP_1 Persona_1 una cena da consumarsi insieme al convenuto e a sua moglie, Tes_1
di essersi diretta verso il bagno sito nella dependance poiché questo
[...] sarebbe l'unico bagno collocato al piano terra dell'abitazione, mentre gli altri due sarebbero ubicati ai piani superiori (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., pp. 2-4); che lo scarico del lavandino sito sulla corte esterna sarebbe stato utilizzato per il lavaggio degli utensili impiegati per la pagina 10 di 14 preparazione del pasto e si sarebbe ostruito, così generando la fuoriuscita dell'acqua saponata (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n.3 c.p.c., p. 3).
Nulla si evince tuttavia in merito alla esatta dinamica della caduta, alla parte del cortile in cui la stessa si sarebbe verificata, alle condizioni di illuminazione del luogo, alla quantità di acqua saponata presente sul pavimento e alla zona interessata dallo sversamento, circostanze di indubbia rilevanza al fine di verificare, da un lato, se lo stato dei luoghi fosse connotato da una condizione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi dell'evento dannoso e, dall'altro, se la situazione di rischio fosse percepibile con l'ordinaria diligenza e se la stessa danneggiata abbia in concreto tenuto un comportamento di cautela correlato a tale situazione.
Tale conclusione trova conferma anche nelle risultanze dell'istruttoria espletata dinanzi al primo giudice tenuto conto che i testi (anche a prescindere dal loro peculiare rapporto con le parti) hanno reso dichiarazioni generiche o comunque poco rilevanti: ha negato di aver assistito direttamente alla Persona_1 caduta della propria moglie, mentre la presunta teste oculare Tes_1
(coniuge del convenuto ed amica dell'attrice) non ha offerto alcun
[...] elemento utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro (cfr. verbale udienza del 14.04.2023).
Neppure la documentazione depositata fornisce elementi utili a circostanziare la prospettazione fattuale posta a fondamento della domanda risarcitoria, tenuto conto che il verbale di pronto soccorso riporta soltanto che l'infortunio si sarebbe verificato a causa di una “caduta accidentale in luoghi aperti” (cfr. doc.
n. 1 allegato all'atto di citazione) e la dichiarazione testimoniale scritta di
(anche a prescindere dalla sua ammissibilità) non aggiunge Persona_1 alcun elemento rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro
(cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. dell'attrice).
In accoglimento delle censure dell'appellante e in riforma della sentenza impugnata, in conclusione, la domanda proposta da nei confronti di CP_2 va respinta. CP_1
pagina 11 di 14 Tale statuizione non risulta del resto preclusa dal fatto che il non ha CP_1 proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, essendo stato chiarito che, “in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015; conforme
Cass. civ. sez. 6, 12/3/2018 n. 5876, e Cass. civ., sez. 3, sentenza del
25.7.2023, n. 22449).
Non sussistono neppure i presupposti per limitare tale statuizione alla sola posizione processuale dell'appellante, atteso che il non ha contestato la CP_1 fondatezza dei motivi d'appello proposti con riferimento al rapporto principale, contrastando soltanto le censure inerenti al rapporto di garanzia e alla regolazione delle spese di lite.
5) L'accoglimento del gravame impone una nuova regolamentazione delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio anche per quanto riguarda il primo grado, restando quindi assorbiti i motivi d'appello proposti anche sotto tale profilo dall'odierna appellante.
In applicazione del principio di soccombenza, rispetto al quale non si ravvisano ragioni di deroga, la va condannata a rifondere le spese di entrambi i CP_2
pagina 12 di 14 gradi di giudizio in favore della secondo gli Parte_1 importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa
(scaglione da € 52.001 a € 260.000) e dell'attività processuale svolta;
anche le spese di CTU restano poste a carico della medesima soccombente.
Sussistono invece i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi nel rapporto tra e tenuto conto della CP_2 CP_1 condotta processuale del secondo e del suo sostanziale riconoscimento della prospettata dinamica del sinistro.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il rapporto tra il CP_1
e la propria compagnia assicuratrice, tenuto conto della soccombenza reciproca derivante dal rigetto della domanda di mala gestio, ormai coperta da giudicato interno, e dalla reiezione del primo motivo di gravame proposto dall'appellante.
6) Va infine respinta la richiesta formulata dal di cancellazione delle CP_1 espressioni ritenute sconvenienti, offensive e diffamatorie, a proprio dire utilizzate dal legale dell'appellante nell'atto introduttivo, poiché tale istanza risulta formulata in termini del tutto generici, non essendo neppure indicate le specifiche espressioni oggetto di censura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno n. 107/2024, pubblicata il 12.2.2024 così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di . CP_2 CP_1
CONDANNA a rifondere alla le spese CP_2 Parte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00 per il primo grado ed in € 8.000,00 per il presente a titolo di compenso professionale,
pagina 13 di 14 oltre ad € 804,00 per esborsi ed oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la ed il CP_2
e tra quest'ultimo e la CP_1 Parte_1
PONE le spese della CTU a carico di secondo gli importi già liquidati CP_2 dal primo giudice.
Ancona, così deciso il 26.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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