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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2024, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Ludovica Dotti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1656 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 29.05.2024, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
via Pasquale Revoltella 35, presso lo studio dell'avv. Danilo De Angelis (c.f. Pt_1
), C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata in via del Tempio di CP_1 P.IVA_2 Pt_1
Giove 21, presso lo studio dell'avv. Enrico Maggiore (c.f. , C.F._2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2817/2021, emessa dal Tribunale di
Roma, il 17.02.2021.
CONCLUSIONI: la parte appellante ha chiesto che questa Corte d'appello voglia
«dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure disapplicare l'avviso di pagamento oggetto del
1 presente giudizio, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa. Chiede infine di voler condannare parte appellata al pagamento in favore di quella appellante delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, sia per il primo che per il presente grado […]».
La parte appellata ha chiesto che questa Corte d'appello voglia «rigettare
l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto ed in Parte_2
diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.
2817/2021 del Tribunale Civile di Roma, depositata in data 17.02.2021. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio».
FATTO E DIRITTO
1.‒ Nel giudizio di primo grado, con atto di citazione notificato il 06.04.2016, il
(d'ora in avanti, il ) ha convenuto Parte_3 Parte_1
in giudizio in persona del Sindaco pro tempore, e ha proposto CP_1 opposizione avverso l'avviso di pagamento notificato da n. 20003026/2015, CP_1 dell'importo di € 7.284,15, per il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
(CO) relativo all'anno 2014, dovuto per le griglie e le intercapedini ubicate lungo il perimetro del . Il Condominio ritiene non dovuto il canone, evidenziando Parte_1
che le griglie e le intercapedini in esame, realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata a seguito di licenza edilizia, sono componenti essenziali dell'edificio stesso, in cui le relative porzioni del suolo stradale sono necessariamente ed irreversibilmente inglobate.
Il ha chiesto pertanto che il Tribunale voglia «dichiarare che nulla Parte_1
dal attore è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per Parte_1
griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure disapplicare l'avviso di pagamento opposto, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa», con condanna a spese e compensi. si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto delle CP_1
domande di parte attrice.
Con sentenza n. 2817/2021, emessa il 17.02.2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito vantato da a CP_1
titolo di CO per l'anno 2014 e ha condannato il al pagamento delle Parte_1
spese di lite.
2 2.‒ Con atto di citazione in appello notificato il 05.03.2021, il ha Parte_1
impugnato la sentenza sopra indicata.
La parte appellante sostiene la non debenza del CO per griglie ed intercapedini e dunque l'infondatezza della pretesa di innanzitutto per la CP_1
preclusione derivante dal giudicato esterno. Infatti, l'autorità giudiziaria si sarebbe già pronunciata, tra le stesse parti e sul medesimo CO, con numerose altre sentenze, passate in giudicato, che hanno escluso il debito del per lo stesso titolo. Parte_1
Il Condominio lamenta inoltre il difetto di prova in ordine ai presupposti della pretesa di L'appellante deduce, in particolare, la mancanza dell'atto di CP_1
concessione, nonché l'assenza di occupazione di un suolo pubblico o di area privata soggetta a servitù di passaggio pubblico, con limitazione o sottrazione al pubblico utilizzo.
La parte appellante riferisce, inoltre, che le griglie e le intercapedini sono state realizzate su un'area privata, contestualmente alla costruzione dell'edificio condominiale, prima della costruzione della strada e dunque in assenza di qualsiasi costituzione di servitù. Inoltre, lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini sarebbe stato inglobato nella limitrofa opera edile privata, con perdita irreversibile della qualità di parte del tessuto viario. si è costituita nel presente giudizio di appello e ha resistito al CP_1
gravame, chiedendone il rigetto.
3.‒ Con motivo di appello sostanzialmente unico, ancorché illustrato sotto molteplici profili, rubricato «vizio di motivazione. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. travisamento dei fatti. illogicità ed erroneità della decisione. violazione di legge. violazione e falsa applicazione di norme di legge», il appellante censura la sentenza di primo Parte_1
grado innanzitutto nella parte in cui ha escluso che sia formato il giudicato sulla medesima situazione di fatto con riguardo ad altre annualità dello stesso canone.
La sentenza di primo grado è censurata, in particolare, là dove ha negato la preclusione derivante dal precedente giudicato esterno sulla base delle seguenti argomentazioni: «[p]er quel che concerne l'eccezione di giudicato esterno in riferimento ad altra sentenza emessa tra le stesse parti, si deve ritenere che la stessa sia insussistente posto che appare pacifico che la debenza dei rispettivi canoni concerna periodi differenti. Come si dirà l'insussistenza del titolo concessorio è da ritersi irrilevante. Questo giudice ritiene che una lite sia coperta dall'efficacia di giudicato di
3 una precedente sentenza resa tra le stesse parti qualora il giudizio introdotto per secondo investa un identico rapporto giuridico rispetto a quello che ha già formato oggetto del primo. Ne consegue che il giudicato non si estende al principio di diritto affermato in una diversa controversia, quantunque in forza di asseriti medesimi presupposti di fatto, ove siano investite singole questioni di fatto o di diritto. (Cass.
25546/2014). La sentenza del giudice che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni».
4.‒ Parte appellante ribadisce l'eccezione di giudicato esterno, già sollevata nel primo grado del presente giudizio, denunciando la violazione del vincolo derivante da numerose sentenze tra le stesse parti, passate in giudicato, che hanno escluso il debito del Condominio nei confronti di per il CO. CP_1
A sostegno di tale censura, la parte appellante produce numerose sentenze, munite di attestazione del passaggio in giudicato, che nel periodo compreso tra il 2004 e il 2021 hanno escluso la sussistenza del debito dello stesso nei confronti di Parte_1 [...]
per altre annualità del CO. Tra le più recenti, sono state prodotte le CP_1
ordinanze della Corte di cassazione, sesta sezione civile, n. 5571 e n. 5572 del 2021, relative agli avvisi CO per le annualità 2011 e 2013, notificati al per le Parte_1
medesime aree (docc. C2 e C3 di parte appellante).
In entrambe le pronunce in esame, la suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da avverso le sentenze con cui questa stessa Corte d'appello CP_1
aveva rigettato la domanda di accertamento del credito per CO vantato da
[...]
, sul rilievo del passaggio in giudicato di altre pronunce relative alle stesse parti, CP_1
aventi ad oggetto differenti annualità dello stesso canone.
In particolare, nella motivazione dell'ordinanza n. 5571 del 2021, ripresa in termini sostanzialmente identici dalla successiva ordinanza n. 5572 del 2021, la Corte di cassazione ha ribadito che «[q]ualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
4 entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo […] Detto principio è stato dalle
Sezioni Unite ritenuto, da un lato, espressamente applicabile anche ai rapporti di durata, e, dall'altro, lato coerente con il concorrente principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, valido in materia tributaria, sul presupposto che l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo
(quali, ad esempio, la capacità contributiva o le spese deducibili) e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi
d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche tese all'applicazione di una specifica disciplina), hanno carattere tendenzialmente permanente».
5.‒ Nella fattispecie in esame, tra le medesime parti, si sono dunque formati più giudicati sulla medesima questione, ancorché relativi a diverse annualità.
Questa Corte ritiene di dover dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di giudicato esterno, ha affermato che
«qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relativo ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass.
n. 13804 del 2018, n. 3453 del 2012).
Anche recentemente, la Corte di cassazione ha ribadito che «“il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili” (Cass., Sez.
V, 15/03/2019, n. 7417). In tale ipotesi, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali a cui si riferisce
l'accertamento ed “il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre,
5 perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione” (Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607). Ed infatti, questa Corte, con numerose pronunzie, ha ritenuto che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021)» (così, da ultimo,
Cass. n. 6467 del 2024).
6.‒ In applicazione dei principi sopra richiamati, le questioni di fatto e di diritto esaminate dalle pronunce richiamate dalla parte appellante, rese tra le medesime parti di questo giudizio, sono del tutto identiche a quelle in esame, con l'unica differenza che esse si riferiscono a diverse annualità di canone. Non vi è dubbio, pertanto, anche in ragione della mancata contestazione sul punto da parte di che si sia CP_1
formato il giudicato in merito all'assenza di un valido ed efficace titolo giuridico del diritto che sostiene di vantare nei confronti del Condominio appellante. CP_1
Va d'altra parte rilevato che le ulteriori pronunce richiamate da CP_1
oltre che anteriori nel tempo rispetto al giudicato richiamato dal , non si Parte_1
riferiscono a controversie tra le medesime parti, né al medesimo rapporto giuridico (sia pure con riferimento a diverse annualità). Pertanto, esse non valgono a superare la preclusione derivante dal precedente giudicato tra le parti, con cui è stata accertata l'insussistenza del debito del per relativo a precedenti annualità. Parte_1 CP_2
Alla luce di tali considerazioni, il motivo di gravame proposto dal è Parte_1
fondato e va accolto, con assorbimento di tutte le altre questioni. In accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2817/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Roma il
17.02.2021, occorre dichiarare che nulla è dovuto dal a titolo di canone di Parte_1
occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini per l'anno 2014.
7.‒ Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_3 CP_1
2817/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Roma il 17.02.2021, ogni altra conclusione
6 disattesa, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 2817/2021, resa tra le parti dal Tribunale di Roma il 17.02.2021, dichiara che nulla è dovuto dal a titolo di canone di occupazione di Parte_3 suolo pubblico per griglie ed intercapedini per l'anno 2014;
b) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
rimborso, in favore del delle spese di Parte_3 lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in €
2.600 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, e per il secondo grado, in € 3.000 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Roma il giorno 10.07.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Ludovica Dotti dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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