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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4078 /2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.SA Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promoSA
D A
rapp.te e difese dagli Avv. Gianfranco Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nunziata e Adriana Cioffi;
RICORRENTE CONTRO
, rapp. e dif., ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott. Controparte_1
e dal dott. ; CP_2 Controparte_3
RESISTENTE OGGETTO: Carta docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 07/08/2024 le parti ricorrenti hanno chiesto condannare il CP_1 convenuto al pagamento in loro favore degli importi previsti dalla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui avevano lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi il contraddittorio, parte convenuta si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La “carta docente”, introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico.
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale per la decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23), il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la Carta docente debba essere riconosciuta anche ai “docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” in quanto “la volontà legislativa di fornire supporto alla didattica annua.. impedisce che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art 4 comma 1 e comma
2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo… il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti..” evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” affermando infine il principio di diritto per il quale “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSA presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, il ricorso va accolto come da dispositivo considerando che le ricorrenti sono tutt'oggi inserite nel sistema scolastico ed in particolare la prof.SA ha dimostrato di avere stipulato contratti Parte_1 di supplenza di cui all'art 4, L. n. 124 del 1999 per gli anni scolastici 2020/2021 (comma 1) 2021/22 e
2022/23 (comma 2) e la prof.SA ha dimostrato di avere stipulato contratti di Parte_3 supplenza di cui all'art 4, L. n. 124 del 1999 per gli anni scolastici 2021/22 (comma 1) e per gli anni
2022/23 e 2023/24 (comma 2).
Si ritiene possibile riconoscere il beneficio richiesto anche alla prof.SA , per gli a.s. Parte_2
2020/2021 e 2021/2022 in quanto nelle suddette annualità la docente ha reso supplenze che, seppur non riconducibili a quelle di cui agli all'art 4 commi 1 e 2 L 124/1999, si sono protratte per tutto l'anno scolastico nello stesso istituto e pertanto, in virtù del principio di uguaglianza e della necessità di trattare in modo uguale situazioni sovrapponibili, si ritengono idonee al fine del beneficio richiesto
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente tenendo conto del valore della controversia, della sua serialità e della minima attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 4078/2024.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto all'attribuzione CP_1 di 1.500,00 euro in favore della prof.SA di 1.000,00 euro in favore della prof.SA Parte_1 Pt_2
di 1.500,00 euro in favore della prof.SA «tramite la Carta Elettronica» per
[...] Parte_3 gli anni indicati in motivazione, oltre accessori come per legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 900,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione.
Nocera Inferiore, 17.3.25 IL GIUDICE d. L.
(Dott.SA Raffaella Caporale)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.SA Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promoSA
D A
rapp.te e difese dagli Avv. Gianfranco Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nunziata e Adriana Cioffi;
RICORRENTE CONTRO
, rapp. e dif., ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c., dal dirigente dott. Controparte_1
e dal dott. ; CP_2 Controparte_3
RESISTENTE OGGETTO: Carta docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 07/08/2024 le parti ricorrenti hanno chiesto condannare il CP_1 convenuto al pagamento in loro favore degli importi previsti dalla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui avevano lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi il contraddittorio, parte convenuta si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La “carta docente”, introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico.
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale per la decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23), il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la Carta docente debba essere riconosciuta anche ai “docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” in quanto “la volontà legislativa di fornire supporto alla didattica annua.. impedisce che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art 4 comma 1 e comma
2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo… il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti..” evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” affermando infine il principio di diritto per il quale “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSA presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, il ricorso va accolto come da dispositivo considerando che le ricorrenti sono tutt'oggi inserite nel sistema scolastico ed in particolare la prof.SA ha dimostrato di avere stipulato contratti Parte_1 di supplenza di cui all'art 4, L. n. 124 del 1999 per gli anni scolastici 2020/2021 (comma 1) 2021/22 e
2022/23 (comma 2) e la prof.SA ha dimostrato di avere stipulato contratti di Parte_3 supplenza di cui all'art 4, L. n. 124 del 1999 per gli anni scolastici 2021/22 (comma 1) e per gli anni
2022/23 e 2023/24 (comma 2).
Si ritiene possibile riconoscere il beneficio richiesto anche alla prof.SA , per gli a.s. Parte_2
2020/2021 e 2021/2022 in quanto nelle suddette annualità la docente ha reso supplenze che, seppur non riconducibili a quelle di cui agli all'art 4 commi 1 e 2 L 124/1999, si sono protratte per tutto l'anno scolastico nello stesso istituto e pertanto, in virtù del principio di uguaglianza e della necessità di trattare in modo uguale situazioni sovrapponibili, si ritengono idonee al fine del beneficio richiesto
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente tenendo conto del valore della controversia, della sua serialità e della minima attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 4078/2024.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto all'attribuzione CP_1 di 1.500,00 euro in favore della prof.SA di 1.000,00 euro in favore della prof.SA Parte_1 Pt_2
di 1.500,00 euro in favore della prof.SA «tramite la Carta Elettronica» per
[...] Parte_3 gli anni indicati in motivazione, oltre accessori come per legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 900,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione.
Nocera Inferiore, 17.3.25 IL GIUDICE d. L.
(Dott.SA Raffaella Caporale)