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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EM ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', TO
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Piazza Municipio 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.trapani.it
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292250000004632 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292250000004632 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, rgr n. 462/2025, “Ricorrente_1 SPA”, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava Il provvedimento di accertamento TARI avviso n. 407292250000004632 del 22/01/2025 emesso dal Comune di Trapani, per il tramite della società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, e notificato a mezzo pec in data 6.2.2025 relativo alla TARI 2021 e 2022, ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente la non tassabilità dei locali adibiti alla produzione industriale di sale stante che da tale lavorazione si producono solo rifiuti speciali regolarmente smaltiti. Contesta altresì la superficie sottoposta a tassazione producendo perizia di parte.
Si costituiva la SO spa insistendo nel proprio operato.
Le parti producevano memorie di replica.
All'udienza del 23.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rigetta la richiesta istruttoria di ammissione di prova testimoniale. Ciò in quanto essa verte su fatti desumibili dalle prove documentali depositate in giudizio.
Nel merito il ricorso è parzialmente accolto.
Dall'esame della perizia tecnica a firma del Geom. Nominativo_1 e dalle memorie depositate, emerge con chiarezza che le aree identificate come "superficie interna adibita alla lavorazione industriale" (mq 1.245,22 per l'opificio Nome_opificio_1 e mq 1.043,55 per Indirizzo_1) sono dedicate esclusivamente alla trasformazione del sale.
In tali aree, la produzione di rifiuti speciali è strutturale e prevalente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013 e dell'art. 6 del Regolamento Comunale, tali superfici devono essere escluse dal computo della TARI.
Su questo punto, la pretesa del Comune è illegittima, in quanto l'ente non può ignorare la natura industriale del sito, ampiamente documentata e non smentita da prove contrarie di parte resistente.
Tuttavia, in accoglimento parziale delle tesi della resistente, questa Corte ritiene di dover applicare il principio di scindibilità del tributo (Cass. n. 11476/2025).
Anche per le aree in cui è stata accertata la produzione di rifiuti speciali (lavorazione industriale), resta dovuta la Quota Fissa del tributo.
Tale quota, infatti, non è correlata alla quantità o qualità dei rifiuti prodotti, bensì ai costi minimi di esercizio del servizio pubblico e agli investimenti infrastrutturali (spazzamento, illuminazione, gestione generale) di cui l'impresa beneficia in quanto insediata nel territorio comunale.
L'esenzione totale chiesta dalla Ricorrente_1 deve pertanto essere limitata alla sola Quota Variabile per le aree di produzione.
Quanto alle superfici adibite a stoccaggio di prodotti finiti e imballaggi (lettere b ed e della perizia), la
Corte osserva che il regime di esenzione totale invocato dalla ricorrente non può essere accolto. A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 116/2020, i magazzini di prodotti finiti sono stati riclassificati come produttori di rifiuti "urbani" (ex assimilati).
Sebbene la giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cons. Stato 9213/2024) apra alla possibilità di escludere tali aree, ciò è subordinato alla prova rigorosa dello smaltimento privato.
Nel caso di specie, l'assenza dei codici EER 15.01.01 (carta) e 15.01.02 (plastica) nei modelli MUD 2021 depositati crea un deficit probatorio che non consente di ritenere provato l'autosmaltimento per tali specifiche frazioni merceologiche. Pertanto, per tali aree, la tassazione è confermata.
Anche le aree destinate a viabilità e parcheggi devono essere assoggettate a tassazione.
La Corte concorda con la resistente nel ritenere tali aree "operative" ai sensi della Cass. n. 14718/2023, in quanto funzionali al transito di mezzi pesanti e allo stivaggio di merci, attività che generano intrinsecamente rifiuti (scarti di imballaggio, residui di movimentazione) che gravano sulla potenzialità del servizio di raccolta.
La presente sentenza funge da accertamento del corretto perimetro impositivo, annullando la pretesa del
Comune limitatamente alla parte eccedente quanto sopra stabilito per le annualità in contestazione.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di accertamento limitatamente alle superfici di "lavorazione industriale" (cat. 20 , mq 1.245,22 per l'opificio Nome_opificio_1 e mq 1.043,55 per Indirizzo_1) in quanto dedicate esclusivamente alla trasformazione del sale. Conferma la legittimità della pretesa per la Quota Fissa su tutte le altre superfici e per l'intera tariffa (Fissa + Variabile) su magazzini, uffici, mense e aree esterne operative;
Ordina al
Comune di Trapani/SO di ricalcolare il tributo dovuto in conformità ai suddetti principi;
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. Così deciso in Trapani addì 23.01.2026
Il Presidente - TO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EM ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', TO
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 462/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trapani - Piazza Municipio 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.trapani.it
SO Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292250000004632 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292250000004632 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.04.2025, rgr n. 462/2025, “Ricorrente_1 SPA”, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava Il provvedimento di accertamento TARI avviso n. 407292250000004632 del 22/01/2025 emesso dal Comune di Trapani, per il tramite della società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, e notificato a mezzo pec in data 6.2.2025 relativo alla TARI 2021 e 2022, ritenendolo illegittimo.
Deduce parte ricorrente la non tassabilità dei locali adibiti alla produzione industriale di sale stante che da tale lavorazione si producono solo rifiuti speciali regolarmente smaltiti. Contesta altresì la superficie sottoposta a tassazione producendo perizia di parte.
Si costituiva la SO spa insistendo nel proprio operato.
Le parti producevano memorie di replica.
All'udienza del 23.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rigetta la richiesta istruttoria di ammissione di prova testimoniale. Ciò in quanto essa verte su fatti desumibili dalle prove documentali depositate in giudizio.
Nel merito il ricorso è parzialmente accolto.
Dall'esame della perizia tecnica a firma del Geom. Nominativo_1 e dalle memorie depositate, emerge con chiarezza che le aree identificate come "superficie interna adibita alla lavorazione industriale" (mq 1.245,22 per l'opificio Nome_opificio_1 e mq 1.043,55 per Indirizzo_1) sono dedicate esclusivamente alla trasformazione del sale.
In tali aree, la produzione di rifiuti speciali è strutturale e prevalente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013 e dell'art. 6 del Regolamento Comunale, tali superfici devono essere escluse dal computo della TARI.
Su questo punto, la pretesa del Comune è illegittima, in quanto l'ente non può ignorare la natura industriale del sito, ampiamente documentata e non smentita da prove contrarie di parte resistente.
Tuttavia, in accoglimento parziale delle tesi della resistente, questa Corte ritiene di dover applicare il principio di scindibilità del tributo (Cass. n. 11476/2025).
Anche per le aree in cui è stata accertata la produzione di rifiuti speciali (lavorazione industriale), resta dovuta la Quota Fissa del tributo.
Tale quota, infatti, non è correlata alla quantità o qualità dei rifiuti prodotti, bensì ai costi minimi di esercizio del servizio pubblico e agli investimenti infrastrutturali (spazzamento, illuminazione, gestione generale) di cui l'impresa beneficia in quanto insediata nel territorio comunale.
L'esenzione totale chiesta dalla Ricorrente_1 deve pertanto essere limitata alla sola Quota Variabile per le aree di produzione.
Quanto alle superfici adibite a stoccaggio di prodotti finiti e imballaggi (lettere b ed e della perizia), la
Corte osserva che il regime di esenzione totale invocato dalla ricorrente non può essere accolto. A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 116/2020, i magazzini di prodotti finiti sono stati riclassificati come produttori di rifiuti "urbani" (ex assimilati).
Sebbene la giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cons. Stato 9213/2024) apra alla possibilità di escludere tali aree, ciò è subordinato alla prova rigorosa dello smaltimento privato.
Nel caso di specie, l'assenza dei codici EER 15.01.01 (carta) e 15.01.02 (plastica) nei modelli MUD 2021 depositati crea un deficit probatorio che non consente di ritenere provato l'autosmaltimento per tali specifiche frazioni merceologiche. Pertanto, per tali aree, la tassazione è confermata.
Anche le aree destinate a viabilità e parcheggi devono essere assoggettate a tassazione.
La Corte concorda con la resistente nel ritenere tali aree "operative" ai sensi della Cass. n. 14718/2023, in quanto funzionali al transito di mezzi pesanti e allo stivaggio di merci, attività che generano intrinsecamente rifiuti (scarti di imballaggio, residui di movimentazione) che gravano sulla potenzialità del servizio di raccolta.
La presente sentenza funge da accertamento del corretto perimetro impositivo, annullando la pretesa del
Comune limitatamente alla parte eccedente quanto sopra stabilito per le annualità in contestazione.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di accertamento limitatamente alle superfici di "lavorazione industriale" (cat. 20 , mq 1.245,22 per l'opificio Nome_opificio_1 e mq 1.043,55 per Indirizzo_1) in quanto dedicate esclusivamente alla trasformazione del sale. Conferma la legittimità della pretesa per la Quota Fissa su tutte le altre superfici e per l'intera tariffa (Fissa + Variabile) su magazzini, uffici, mense e aree esterne operative;
Ordina al
Comune di Trapani/SO di ricalcolare il tributo dovuto in conformità ai suddetti principi;
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza. Così deciso in Trapani addì 23.01.2026
Il Presidente - TO