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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.80/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n. 507/2021 resa dal Tribunale di Enna il 25 luglio 2021,
depositata il 5 agosto 2021, avente ad oggetto pagamento delle indennità di funzione.
vertente tra
c.f. in persona del legale rappresentante, difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Santo Antonio Scillia per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Vespri 87 Pt_1
- appellante -
contro
, nato a [...] [...], c.f. Controparte_1 Pt_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Melinda Calandra Checco per C.F._1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ia Sacra 38 Pt_1
- appellato -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.317/2015 (R.G. n.665/2015) del 12/14 ottobre 2015, il Tribunale
di Enna ingiungeva al il pagamento della somma di € 60.691,13, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda, quale indennità spettante al ricorrente per la carica di amministratore (Assessore Controparte_1
e Vice Sindaco) ricoperta dal 2003 al 2008.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione il contestando Parte_1
la fondatezza delle richieste avversarie ed eccependo:
- L'inesistenza del diritto di credito per l'avvenuta “rinuncia per facta concludentia” alla predetta indennità, in quanto il era stato eletto in una lista elettorale denominata CP_1
“Patto per la rinascita di Capizzi” che prevedeva nel programma elettorale la “eliminazione
della indennità di carica per tutti gli amministratori locali”.
- L'inesistenza del diritto in forza della delibera della G.M. n.11 del 14.01.2005 del
[...]
notificatagli e non opposta, in virtù di cui era stata eliminata l'indennità di carica Parte_1
in favore degli amministratori locali.
- In via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei mensili maturati prima del quinquennio della richiesta formulata dal in data 25.3.2011. CP_1
- L'erronea quantificazione della somma di € 60.691,13 ingiunta, poichè l'Ente aveva già
erogato all'amministratore delle somme non considerate nella richiesta di ingiunzione, cioè
l'importo di € 2.478,72 a titolo di gettoni di presenza.
- In via ulteriormente subordinata, la non debenza degli interessi dalla data del sorgere del credito e la non rivalutabilità della somma, non essendo un credito da lavoro ex art. 429
c.p.c. Per l'effetto, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa dell'11 giugno 2016 si costituiva Controparte_1
(convenuto-opposto), insistendo nelle proprie richieste e contestando le eccezioni avversarie.
Esponeva che il diritto all'indennità era un “diritto soggettivo pieno” stabilito dalla legge, e che né i patti politici né le delibere comunali potevano "azzerarlo".
Osservava che la rinuncia a un diritto patrimoniale, pur essendo teoricamente ammissibile per l'indennità, non poteva avvenire preventivamente basata solo sull'adesione a un programma politico o sulla partecipazione elettorale, poiché l'atto di dismissione presuppone l'attuale esistenza del diritto in capo al rinunciatario, diritto che è venuto ad esistenza solo con la nomina formale ad Assessore.
La Delibera di Giunta n.11 del 14.01.2005 che aveva eliminato l'indennità, era nulla,
poichè il diritto all'indennità di funzione deriva direttamente dalla legge (L.R. 30/2000) e dal regolamento esecutivo.
La Giunta, in base all'art.19 co.5 della L.R. n. 30/2000, aveva unicamente il potere di
"incrementare o diminuire" le indennità, ma non quello di sopprimerle tout court, pertanto il provvedimento di eliminazione per azzeramento sarebbe affetto da nullità per carenza di potere.
Inoltre, poiché era titolare di un diritto soggettivo e non di un mero interesse CP_1
legittimo, la delibera (in quanto atto inidoneo a incidere o eliminare tale diritto) non era un atto impugnabile davanti al Giudice Amministrativo, e per questo motivo non era gravato da alcun onere di impugnazione, atteso che avanti il Giudice civile l'atto amministrativo andava semplicemente disapplicato.
In merito al documento prot. n.419 del 18.01.2005 (la nota con cui gli veniva notificata la delibera G.M. n. 11/2005, e che recava una firma "per ricevuta"), dichiarava di disconoscere espressamente e formalmente la sottoscrizione apposta in calce.
Circa la rideterminazione del quantum, riconosceva l'esistenza di un "errore di calcolo
emergente icto oculi" nel ricorso monitorio, consistente nel non aver sottratto dal totale ingiunto l'importo di € 2.478,72 già ricevuto a titolo di gettoni di presenza, per questo correggendo la pretesa a complessive € 58.964,36.
Non avendo natura retributiva/sinallagmatica, la chiesta indennità doveva essere soggetta alla prescrizione ordinaria (decennale) e non a quella quinquennale;
in ogni caso, il termine prescrizionale era stato interrotto dalle richieste di pagamento del 01/01/2005 e del 25/03/2011.
Infine, in via subordinata e ove il Giudice avesse ritenuto che la L.R. 30/00 consentisse l'azzeramento dell'indennità, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art.19
co.5 della L.R. n.30/2000, sostenendo che interpretare la norma nel senso di attribuire alla
Giunta il potere di azzerare l'indennità violerebbe l'art.51 della Costituzione, che tutela l'accesso alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, nonché l'art.117 co.1 della stessa, in combinato disposto con l'art.7 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, che prevede un compenso "adeguato" per le cariche.
Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I., a seguito del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'opposto, veniva disposta la CTU
grafologica del Dott. , concludendo che la firma apposta sul documento in Persona_1
verifica (prot. n.419 del 18.01.2005 del Comune di è “opera grafica della mano del Pt_1
sig. , per l'elevata corrispondenza segnico- Controparte_1
grafologica”.
Quindi, sulla base della documentazione allegata dalle parti, con sentenza n.507/2021 il
Tribunale di Enna decideva la causa col seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n.1677/2015, così
provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n.317/2015 del 14.10.2015 reso nel procedimento iscritto al
R.G. n. 665/2015;
b) dichiara che ha diritto alle indennità di Controparte_1
funzione per il periodo compreso tra il 10.6.2003 e il 16.6.2008 per aver ricoperto il ruolo di
assessore e quello di vicesindaco (ciò dal 7.1.2008) presso il Comune di ad Pt_1
esclusione delle indennità mensili per il periodo compreso tra gennaio 2005 e settembre
2005 in quanto prescritte;
c) condanna il corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di indennità di funzione l'importo di euro 49.970,30 (già decurtato della
[...]
somma di euro 2.478,72 per gettoni di presenza e di euro 8.994,06 relativo alle indennità
prescritte) ed interessi legali dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo;
d) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 13.430,00 oltre accessori, Controparte_1
come per legge;
e) pone definitivamente a carico di le spese Controparte_1
di CTU, già liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale motivava la decisione ritenendo la giurisdizione del Giudice Ordinario e respingendo le eccezioni di rinuncia, poiché l'indennità costituisce un diritto soggettivo tutelato dall'art.51 Costituzione.
Riteneva, inoltre, che alla Giunta Comunale “non è attribuito il potere di escludere
l'indennità”, e che il provvedimento adottato in assenza di potere è nullo, rendendo irrilevante la mancata impugnazione da parte del Quindi, pur accertando CP_1
l'autenticità della firma disconosciuta tramite CTU, riteneva tale accertamento irrilevante ai fini della decisione sul merito del credito, pur dovendo tenerne conto in punto di spese.
Infine, riconosceva l'applicabilità della prescrizione quinquennale.
Con atto di citazione del 23 febbraio 2022, il propone appello avverso Parte_1
la suddetta sentenza, affidandolo ai seguenti motivi:
AMMISSIBILITÀ DELLA RINUNCIA PREVENTIVA DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI FUNZIONE - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART.19 DELLA L. N.30/2000 REGIONE SICILIA - INESISTENZA DEL CREDITO ASSERITAMENTE
VANTATO DAL RICORRENTE PER RINUNCIA
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del primo Giudice riguardo la rinunciabilità preventiva del diritto all'indennità di funzione.
Sostiene che l'indennità non sia assimilabile alla retribuzione ordinaria (e quindi non soggetta all'art.2113 c.c.), potendo essere oggetto di rinuncia preventiva in quanto diritto di credito disponibile.
Nella specie, la rinuncia sarebbe provata per facta concludentia dall'accettazione della carica di Assessore in adesione al programma elettorale e dal percepimento del gettone di presenza pari a € 2.478,72 e la Delibera G.M. n.11/2005 non impugnata dal né seguita da sue dimissioni, la comprova. CP_1
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.3, 51, 117, 119 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 19 DELLA LEGGE REGIONE
SICILIA N. 30/2000
Il Tribunale ha errato nel ritenere che il potere di diminuire l'indennità (art. 19 co.5 L.R. 30/2000) non includa anche il potere di azzerarla: l'atto della Giunta (Delibera n.11/2005), che prevedeva che “le indennità non saranno corrisposte agli assessori”, è conforme alla legge e non disapplicabile dal Giudice ordinario.
Si contesta, inoltre, la violazione degli artt.3 e 51 Cost. ritenuta dal primo Giudice, in quanto l'indennità degli amministratori locali non ha copertura costituzionale diretta come quella dei parlamentari (art.69 Cost.).
VIOLAZIONE DELL'ART.91 C.P.C. E ART. 92 C.P.C. IN RELAZIONE AL D.M. 55/2014 (SULLE SPESE LEGALI)
L'appellante censura la condanna alle spese legali, sostenendo che, dato il parziale accoglimento dell'opposizione (revoca del
D.I. e riduzione del quantum), doveva disporsi la compensazione delle spese, almeno parziale. Inoltre, eccepisce che la liquidazione della voce “fase istruttoria” (€ 3.780,00) a carico del è errata, in quanto l'espletamento della CTU si era Pt_1 reso necessario a causa del disconoscimento della sottoscrizione da parte del rivelatasi poi autentica, e quindi tali CP_1
spese andavano poste a carico dell'opposto.
Con comparsa responsiva del 18.6.2022 si costituisce Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame per l'infondatezza delle censure.
[...]
Ribadisce che è inammissibile la rinuncia preventiva ad un diritto non ancora sorto.
Il supposto factum concludens (il percepimento del gettone di presenza) è smentito dal documento prot. n. 208 del 07.01.2005 (all.8 fascicolo monitorio), in cui affermava testualmente di “accettare il gettone di presenza per le giunte Comunali, solo a titolo di
anticipo, che al sottoscritto gli spetta per legge”.
La Delibera G.M. n.11/2005 non ha effetto precettivo sull'eliminazione del diritto, rendendo irrilevante la mancata impugnazione.
L'indennità è un diritto soggettivo costituzionalmente tutelato (art.51 Cost. e art.7 Carta
Europea dell'Autonomia Locale) e il potere di “diminuzione” non può estendersi alla
“eliminazione”, perciò la Delibera n.11/2005 è nulla per carenza di potere e inidonea a incidere sul diritto.
Riguardo le spese di causa, il motivo è infondato perchè il è risultato Pt_1
soccombente sul merito del credito.
Riguardo specificamente la fase istruttoria, questa comprende attività più ampie della sola
CTU (il cui compenso il Tribunale ha correttamente posto ad esclusivo carico del , CP_1
perciò le restanti spese per questa fase seguono il criterio della soccombenza, prevalente sul merito.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello proposto dal vverso la sentenza n.507/2021 del Tribunale di Parte_1
Enna è infondato e deve essere rigettato.
Il Tribunale di primo grado ha correttamente escluso la configurabilità sia della rinuncia preventiva che di una rinuncia tacita per “facta concludentia”.
In merito alla rinuncia preventiva, l'indennità di funzione è un diritto riconosciuto direttamente dalla legge (L.R. 23.12.2000 n.30 art.19).
Sebbene si tratti di un diritto patrimoniale disponibile e non assimilabile alla retribuzione ordinaria (pertanto la rinuncia non è soggetta all'art.2113 c.c.), l'atto di dismissione presuppone l'attuale esistenza del diritto in capo al rinunciatario, poichè il negozio abdicativo presuppone sempre l'attuale esistenza del diritto oggetto di dismissione,
essendo tale principio generale valevole per tutti i diritti patrimoniali.
Come affermato correttamente dal Tribunale, “non è configurabile una rinuncia preventiva
sulla sola base dell'adesione al programma politico della partecipazione alla campagna
elettorale in una determinata lista, in quanto l'atto di dismissione presuppone l'attuale
esistenza del diritto in capo al rinunciatario, che non è venuto ad esistenza nella sfera
giuridica del fino alla nomina ad Assessore”. CP_1
In relazione alla rinuncia per facta concludentia (derivante dal percepimento del gettone di presenza), l'appellato ha provato in primo grado che l'importo di € 2.478,72 ricevuto era inteso “solo a titolo di anticipo” sulla maggiore indennità spettante per legge. Tale volontà
è stata espressa testualmente nella nota inviata dall'appellato al in Parte_1
data 07/01/2005 e protocollata al n.208 (all.8 fascicolo monitorio), escludendo in modo inequivocabile la volontà di rinunciare al maggior credito. Tale circostanza, debitamente provata, rende irrilevante e smentisce la tesi difensiva dell'appellante.
Riguardo la validità della Delibera G.M. n.11 del 14.01.2005 e il potere della Giunta di eliminare l'indennità, il Tribunale ha correttamente stabilito che l'indennità di funzione, pur non essendo di natura retributiva, costituisce un diritto soggettivo pieno garantito dalla legge e dai principi costituzionali (art. 51 Costituzione).
L'indennità di funzione degli amministratori locali, costituendo un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.
Il potere conferito all'organo esecutivo (Giunta) dall'art.19 co.5 della L.R. n.30/2000
consente unicamente di incrementare o diminuire le indennità.
La facoltà di diminuire non può estendersi fino all'eliminazione totale (azzeramento), in quanto ciò contrasterebbe con i principi costituzionali che mirano a rimuovere gli ostacoli all'accesso alle cariche pubbliche per i cittadini meno abbienti (artt.3 e 51 Cost.).
Ne consegue che la Delibera G.M. n.11/2005, nella parte in cui stabilisce che “le indennità
non saranno corrisposte agli assessori”, è affetta da nullità per carenza assoluta di potere e difetto di attribuzione.
Anche sul piano ermeneutico, l'interpretazione letterale della norma è chiara.
Il legislatore regionale ha utilizzato il termine 'diminuire', che secondo il significato proprio delle parole comporta una riduzione quantitativa ma non l'azzeramento totale.
Se avesse inteso conferire alla Giunta anche il potere di eliminare del tutto l'indennità,
avrebbe utilizzato espressioni inequivocabili quali 'sopprimere', 'eliminare' o 'azzerare'.
Il principio ubi lex voluit dixit impone di ritenere che il silenzio del legislatore sul potere di azzeramento equivalga a esclusione di tale potere.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
5097/2018, il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/1990, ricorre quando l'Amministrazione
esercita un potere che nessuna norma le attribuisce, configurandosi la c.d. carenza di potere in astratto.
Da ciò l'irrilevanza della mancata impugnazione del provvedimento amministrativo, attesa la nullità dell'atto per carenza di potere e la conseguente disapplicazione da parte del
Giudice civile: poichè la Delibera n.11/2005 non era idonea a incidere sul diritto soggettivo del il mancato ricorso avverso tale atto da parte dell'appellato è irrilevante. CP_1
La disapplicazione dell'atto nullo da parte del Giudice ordinario è riconosciuta dall'art.4 L.
20 marzo 1865 n.2248 all.E, trova fondamento nella circostanza che l'atto nullo non è
idoneo a degradare il diritto soggettivo in interesse legittimo e l'inoppugnabilità non consolida gli effetti dell'atto nullo per carenza assoluta di potere.
L'accertamento istruttorio, che ha confermato l'autenticità della firma apposta dal CP_1
sulla nota di notifica prot. n.419 del 18.01.2005 (come attestato dal CTU Dott. ), è Per_1
parimenti irrilevante ai fini della sussistenza del diritto sostanziale fatto valere in giudizio,
ma rileva unicamente ai fini della liquidazione delle spese legali, come correttamente valutato dal primo Giudice.
In conclusione, non si riscontrano i dedotti vizi di violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e regionali;
la qualificazione della Delibera come atto nullo per carenza di potere e il riconoscimento del diritto del all'indennità sono giuridicamente corretti. CP_1
Con riferimento al motivo relativo alla violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in punto di spese legali, l'appello è parimenti infondato.
La richiesta di compensazione delle spese avanzata dall'appellante si basa sul parziale accoglimento dell'opposizione (revoca del D.I. e riduzione del quantum).
Tuttavia, il è risultato sostanzialmente soccombente, avendo la Parte_1
sentenza riconosciuto il diritto all'indennità di funzione per un importo significativo (€
49.970,30), rigettando le eccezioni principali del (inesistenza del diritto e Pt_1
rinuncia).
La revoca formale del decreto ingiuntivo si è resa necessaria solo per accogliere le eccezioni subordinate del (prescrizione di 9 mensilità e decurtazione del gettone Pt_1 di presenza già versato).
L'individuazione della parte soccombente si compie in base al principio di causalità, e l'appellante ha dato causa al processo e al suo protrarsi, negando l'esistenza del diritto.
Riguardo la censura sulla liquidazione delle spese per la “fase istruttoria” a causa del disconoscimento della firma da parte del si osserva che il Tribunale ha già posto le CP_1
spese di CTU (i compensi del Consulente Tecnico) a carico esclusivo del
[...]
, in quanto il disconoscimento, seppur ritualmente formalizzato, è Controparte_1
risultato infondato all'esito della perizia grafica.
Le spese processuali relative alla "fase istruttoria e/o trattazione" di cui al D.M. 55/2014
coprono, tuttavia, l'attività difensiva generale (come la redazione delle memorie ex art.183
c.p.c., nella specie effettivamente svolte), attività necessaria indipendentemente dall'esito della verifica.
Considerando l'esito complessivo del giudizio di primo grado, caratterizzato dalla netta soccombenza del sul thema decidendum principale (esistenza e disponibilità del Pt_1
diritto) e dalla parziale soccombenza del solo su eccezioni quantitative e sulla CP_1
necessità procedurale della CTU (per la quale ha subito l'addebito specifico del compenso del perito), la statuizione del Tribunale in punto di spese processuali è immune da censure e non merita compensazione, applicando correttamente il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico dell'appellante le spese del procedimento, che si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M.
n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa di valore da € 26.001/00 a €
52.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.80/2022 R.G. cont., conferma la sentenza n.
507/2021 resa dal Tribunale di Enna il 25 luglio 2021, depositata il 5 agosto 2021,
appellata dal Parte_1
Condanna il in persona del legale rappresentante, al pagamento delle Parte_1
spese del grado di appello in favore di , liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.473/00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese, C.P.A.
e I.V.A. se dovuti, da distrarsi direttamente in favore del difensore avv. Melinda Calandra
Checco, che ha reso la rituale dichiarazione ex art.93 c.p.c.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)