Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 557
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Diritto all'indennità di funzione

    La Corte ha ritenuto che l'indennità di funzione costituisce un diritto soggettivo pieno garantito dalla legge e dai principi costituzionali (art. 51 Costituzione). La delibera della Giunta Comunale n. 11/2005, nella parte in cui stabilisce che le indennità non saranno corrisposte agli assessori, è affetta da nullità per carenza assoluta di potere e difetto di attribuzione, poiché il potere conferito dall'art.19 co.5 della L.R. n.30/2000 consente unicamente di incrementare o diminuire le indennità, ma non di azzerarle.

  • Rigettato
    Esclusione della rinuncia preventiva

    La Corte ha ritenuto che l'indennità di funzione è un diritto riconosciuto direttamente dalla legge. L'atto di dismissione presuppone l'attuale esistenza del diritto in capo al rinunciatario, poiché il negozio abdicativo presuppone sempre l'attuale esistenza del diritto oggetto di dismissione. Non è configurabile una rinuncia preventiva sulla sola base dell'adesione al programma politico o alla partecipazione alla campagna elettorale, in quanto l'atto di dismissione presuppone l'attuale esistenza del diritto in capo al rinunciatario, che non è venuto ad esistenza nella sfera giuridica del fino alla nomina ad Assessore.

  • Rigettato
    Esclusione della rinuncia tacita per facta concludentia

    L'appellato ha provato in primo grado che l'importo di € 2.478,72 ricevuto era inteso “solo a titolo di anticipo” sulla maggiore indennità spettante per legge. Tale volontà è stata espressa testualmente nella nota inviata dall'appellato al in data 07/01/2005 e protocollata al n.208, escludendo in modo inequivocabile la volontà di rinunciare al maggior credito. Tale circostanza, debitamente provata, rende irrilevante e smentisce la tesi difensiva dell'appellante.

  • Rigettato
    Revoca del decreto ingiuntivo

    Il Tribunale ha rigettato le eccezioni principali dell'appellante (inesistenza del diritto e rinuncia) e ha accolto solo le eccezioni subordinate relative alla prescrizione di 9 mensilità e alla decurtazione del gettone di presenza già versato. Pertanto, la revoca formale del decreto ingiuntivo si è resa necessaria solo per accogliere le eccezioni subordinate, ma il diritto all'indennità di funzione è stato riconosciuto.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese legali

    Il Tribunale ha correttamente posto le spese di CTU a carico esclusivo dell'appellante. Le spese processuali relative alla "fase istruttoria e/o trattazione" coprono l'attività difensiva generale necessaria indipendentemente dall'esito della verifica. Considerando l'esito complessivo del giudizio di primo grado, caratterizzato dalla netta soccombenza dell'appellante sul thema decidendum principale, la statuizione del Tribunale in punto di spese processuali è immune da censure e non merita compensazione, applicando correttamente il principio di soccombenza ex art.91 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 557
    Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
    Numero : 557
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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