Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2022, proposto da
Società Agricola EL IO e ER S.S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
nei confronti
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Lombroso n. 36;
per l'annullamento
A SEGUITO DI RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO DICHIARATOSI SFORNITO DI GIURISDIZIONE (TRIBUNALE DI MANTOVA – SENTENZA N. 1084/2021 PUBBLICATA IL 23 NOVEMBRE 2021 – R.G.A.C. N. 3740/2018)
A. - della cartella di pagamento n. 064 2018 0004062565000 inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente della riscossione -prov. di Mantova, su incarico di Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura all'azienda agricola attrice a mezzo PEC, in semplice formato “pdf”, inerente il pagamento del c.d. “prelievo sup. latte di vacca l. 119/03 art. 1, comma 9” oltre interessi;
B. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica della presente citazione in opposizione, ed in particolare dell'atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nella cartella sopra descritta (ossia al ruolo n. 2018/001554 reso esecutivo il 16 marzo 2018), anche se non conosciuto, nella parte in cui in detto atto risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell'azienda agricola attrice, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e di Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER, nonché di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. VI RO;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate, per la Regione Lombardia, dagli Avv. Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi il 4 febbraio 2026 e, per parte ricorrente, dall’Avv. Ester Raimondi il 6 febbraio 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La società agricola EL IO e ER s.s. si è vista notificare, in data 19 giugno 2018, la cartella di pagamento n. 064 2018 00040625 65 000 da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per la somma di € 66.012,31 oltre oneri e accessori, dovuti a titolo di prelievo supplementare ex L. 119/2003 ss.mm.ii. per la campagna 2014/2015.
Avverso tale cartella essa ha proposto – con atto di citazione notificato il 18 settembre 2018 – opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di Mantova, evocandovi l’ADER e la Regione Lombardia e affidandosi alle doglianze così rubricate:
- « I. - IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: GIURIDICA INESISTENZA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – INESISTENZA E/O NULLITÀ INSANABILE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 1, 20, 21, 22, 24 e 71 del D.Lgs. n. 82/2005 e degli artt. 148 e 149 bis c.p.c. nonché dell’art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/07 »;
- « II.- NULLITÀ (INSANABILE) DELLA NOTIFICA PER MANCANZA DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE E COMUNQUE PER DIFETTO DI PROCEDURA DI NOTIFICAZIONE »;
- « III.-NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA CARTELLA E/O DELL’ISCRIZIONE A RUOLO E DEL RUOLO PER MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI »;
- « IV. - NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA CARTELLA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI E DELLA DATA DI NOTIFICA AGLI ATTORI DEI MEDESIMI- DIFETTO DI MOTIVAZIONE »;
- « V.- NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA CARTELLA PER MANCATA INDICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE POSSIBILI E DELLE PROCEDURE PER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE »;
- « VI. NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA CARTELLA, DELL’ISCRIZIONE A RUOLO E DEL RUOLO PER PRECEDENTE ISCRIZIONE A RUOLO - ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO »;
- « VII. - NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA CARTELLA, DELL’ISCRIZIONE A RUOLO E DEL RUOLO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA L’EFFETTIVA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE A RUOLO E PER AGIRE IN ESECUZIONE »;
- « VIII. - NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA CARTELLA, DELL’ISCRIZIONE A RUOLO E DEL RUOLO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA I RECUPERI PAC EFFETTUATI DA REGIONE LOMBARDIA »;
- « IX.-NULLITÀ E/O COMUNQUE ANNULLABILITÀ DELLA CARTELLA, DELL’ISCRIZIONE A RUOLO E DEL RUOLO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI- ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. N. 212/2000, DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90, DELL’ART. 10, COMMA 34 DELLA L. N. 119/03 E DEGLI ARTT. 8 TER E QUINQUIES L. N. 33/09, NONCHÉ DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 2, 3, 25 E 97 DELLA COST. - ECCESSO DI POTERE - VIZIO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/517 »;
- « X.- COMUNQUE ED IN OGNI CASO: - ERRATA ISCRIZIONE A RUOLO DEGLI IMPORTI A TITOLO DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE ED INTERESSI - CONTESTAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA (SIA CON RIFERIMENTO AL CAPITALE CHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI) E QUINDI IN ORDINE AL DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA PER GLI IMPORTI ISCRITTI A RUOLO E DI CUI ALLA CARTELLA OPPOSTA - MANCANZA DI ESIGIBILITÀ, CERTEZZA E LIQUIDITÀ DELLE SOMME INDICATE ».
I.1.1. L’adito Tribunale, con sentenza n. 1084/2021 pubblicata il 23 novembre 2021, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ritenendo che ne fosse munito il Giudice Amministrativo.
I.1.2. Parte ricorrente ha riproposto la domanda innanzi a questo T.A.R. con ricorso notificato (all’ADER, alla Regione Lombardia nonché all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA) il 5 agosto 2022 e depositato il 10 agosto 2022, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato in forza dei seguenti motivi di censura:
- « [I] Mancanza degli atti presupposti –Nullità della cartella per mancata notificazione degli atti di accertamento presupposti, in violazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 119/03 ed anche dell’art. 21bis L. n. 241/90 - Illegittimità sopravvenuta - Sopravvenuta carenza di interesse alla riscossione delle somme di cui alla cartella di pagamento »: deduce la ricorrente di non aver mai ricevuto da AGEA l’atto di rideterminazione del prelievo supplementare, presupposto alla cartella;
- « [II] Nullità- annullabilità degli atti impugnati perché emessi in base a norme contrastanti con i Regolamenti Comunitari. Illegittimità propria e derivata, per illegittimità comunitaria derivata, dei provvedimenti di imputazione di prelievo supplementare indicati nella impugnata cartella, per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate sia per effettuazione dei calcoli di imputazione del prelievo supplementare in contrasto con la normativa europea –mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - mancato annullamento degli atti amministrativi non conformi alla normativa comunitaria - violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. –Violazione degli artt. 1, 6 e 13 della CEDU – »: sostiene la ricorrente che la disciplina interna delle quote latte sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, con conseguente illegittimità del debito;
- « [III] Violazione e falsa applicazione degli artt. 8ter, 8quater e 8quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. Del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost .»: si duole la ricorrente della duplicazione del ruolo da parte dell’AGEA e dell’ADER;
- « [IV] Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, l. 241/90 e art. 7 l. 212/2000 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza »: la ricorrente denunzia un difetto di motivazione della cartella, con specifico riguardo all’impossibilità di comprendere se e in quale misura le somme dovute a titolo di prelievo supplementare siano state compensate con gli aiuti PAC;
- « [V] Difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 dell’art. 3 della L. n. 241/90 e degli artt. 8ter e 8quinquies l. n. 33/09 - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. »: da ultimo, la ricorrente lamenta che non sarebbe illustrata la modalità di calcolo degli interessi e che ciò vizierebbe l’atto gravato.
I.2. Tutte le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, la Difesa erariale ha depositato una memoria con cui ha eccepito:
- l’inammissibilità dell’evocazione in giudizio dell’AGEA, poiché non era stata parte nella causa originariamente proposta innanzi al Giudice Ordinario;
- l’inammissibilità delle censure non avanzate nel primo giudizio, del quale il presente rappresenta una prosecuzione (con conseguente insuscettibilità di un ampliamento del thema decidendum );
- la litispendenza, in quanto l’esistenza del debito era stata già portata all’attenzione di questo Tribunale, in un giudizio (n. R.G. 2337/2015) conclusosi (per quanto riguarda la posizione della ricorrente) con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Ha infine comunque contestato, anche richiamando precedenti giurisprudenziali, la fondatezza del ricorso, invocandone perciò il rigetto.
I.3.1. Anche la Regione Lombardia ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità delle nuove censure (rispetto a quelle avanzate innanzi al Giudice Ordinario) e argomentato in ordine all’infondatezza nel merito del gravame.
I.3.2. Parte ricorrente ha depositato anch’essa una memoria al fine di ribadire e sviluppare le proprie prospettazioni difensive, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
I.3.3. Parte ricorrente ha poi depositato altresì una replica al fine di controdedurre alle difese, anche di rito, delle Amministrazioni.
I.3.4. Alla memoria della ricorrente ha tempestivamente replicato la Regione Lombardia.
I.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Preliminarmente è opportuno dare atto che parte ricorrente ha ritualmente e tempestivamente riproposto la domanda giudiziale innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Stabilisce infatti l’art. 59, comma 2, L. 69/2009 che, in caso di declaratoria di difetto relativo di giurisdizione, se entro tre mesi dal passaggio in giudicato viene riproposta la domanda innanzi al Giudice indicato come munitone, « sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio », con la precisazione che, a tal fine, « la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile ».
Ebbene, nel caso concreto:
- non constando che la sentenza n. 1084/2021 del Tribunale di Mantova sia stata notificata, essa (in quanto pubblicata il 23 novembre 2021) è divenuta cosa giudicata decorso il c.d. termine lungo semestrale, ossia il 23 maggio 2022;
- la domanda è stata riproposta entro i successivi tre mesi, avendo la parte notificato e depositato il ricorso prima che essi decorressero (al riguardo, va rammentato che « la litispendenza nel processo amministrativo è l’effetto di una fattispecie complessa, i cui co-elementi possono ritenersi costituiti dalla notifica e dal deposito »: così Cons. Stato, Ad. Plen., 21 aprile 2022, n. 6);
- si è perciò prodotta la salvezza degli effetti processuali della domanda, sicché essa deve considerarsi come proposta in questa Sede a far tempo dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice Ordinario.
II.2. Ciò posto, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere (il che consente di prescindere dalle varie eccezioni di inammissibilità formulate dalle Amministrazioni resistenti).
II.3. Le questioni controverse sono state già diffusamente affrontate da specifici precedenti, ai quali si intende dare continuità e ai quali si fa perciò integralmente rinvio ex art. 88, comma 2, lett. d)., cod. proc. amm.
II.4. In ordine al primo motivo, in una fattispecie sovrapponibile alla presente, questo Tribunale ha statuito come segue: « L’atto di accertamento del prelievo dovuto dall’azienda agricola ricorrente in relazione all’annata agraria 2014/2015 è costituito dalla nota del 18 maggio 2016 - pacificamente ricevuta dalla ricorrente - con cui la Regione Lombardia ha intimato alla ricorrente il pagamento dell’importo di € 312.376,17 a titolo di prelievo supplementare ed € 1.744,52 a titolo di interessi.
Tale importo è stato successivamente rideterminato da GE a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, che all’art. 23 (Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari) ha previsto, al comma 6-quater, che “(…) il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, (…), dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, (…), è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento”.
In applicazione di tale norma, GE, con le “istruzioni operative n. 31” del 16 settembre 2016, ha provveduto a determinare la percentuale di prelievo imputato da riscuotere ai sensi della normativa sopravvenuta; tale percentuale è risultata pari al 30,92% (essendo il totale da riscuotere pari a 32,06 milioni di Euro su un prelievo imputato ai produttori pari a 103,71 milioni di Euro).
Tale nota è stata comunicata ai produttori interessati, ai primi acquirenti, alle rispettive organizzazioni professionali, alle amministrazioni regionali e, per conoscenza, al Ministero della Politiche Agricole e Forestali.
Nella nota si precisa chiaramente che “ciascun produttore è tenuto a versare il 30,92% dell’importo imputato e già comunicato per la campagna 2014/2015”.
Alla luce di tali rilievi, il riferimento contenuto nella cartella impugnata alla intimazione regionale del 18 maggio 2016 va letta in combinato disposto con le successive istruzioni operative del 16 settembre 2016; e difatti l’importo ingiunto con la cartella impugnata, pari ad € 101.332,25, corrisponde sostanzialmente al 30% di quello ingiunto con l’intimazione originaria.
La ricorrente eccepisce di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa alla rideterminazione del prelievo, ma la censura appare scarsamente credibile e meramente formalistica dal momento che la stessa non contesta, nel merito, né l’importo originario né quello rideterminato e ingiunto con la cartella impugnata » (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 dicembre 2025, n. 1157).
II.4.1. Anche nel presente giudizio consta in atti che la Regione Lombardia, con nota del 18 maggio 2016, abbia intimato il pagamento di una somma, nella specie pari ad € 209.612,49 a titolo di prelievo supplementare ed ulteriori € 1.170,62 a titolo di interessi, e che tale nota sia stata ricevuta dalla ricorrente (cfr. doc. 3 prodotto dalla Regione Lombardia il 24 dicembre 2025): risultando che l’importo ingiunto con la cartella impugnata, pari ad € 66.012,31, corrisponde sostanzialmente al trenta per cento dell’intimazione originaria, la censura in esame si rileva meramente formalistica e perciò inidonea a determinare la caducazione della cartella stessa.
II.5. In relazione al secondo motivo, « [q]uesto TAR ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza TAR Brescia, II, 15 settembre 2020 n. 642, alla cui approfondite argomentazioni si rinvia) che l’ambito applicativo delle citate sentenze della Corte di Giustizia si estende dalla campagna 1995-1996 fino alla campagna 2007/2008. A partire infatti dalla campagna 2008/2009 - così la sentenza citata - “è entrato in vigore il Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007, il quale all’art. 80 par. 3 prevede la riassegnazione della parte inutilizzata della quota nazionale “proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri”, e all’art. 84 par. 1-b stabilisce che la ripartizione del prelievo in eccesso possa avvenire secondo “categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione”. Questa disciplina, secondo quanto disposto dall’art. 230 par. 1-a del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, è rimasta in vigore fino al 31 marzo 2015.
[…] Se quindi è possibile estendere le indicazioni delle citate sentenze della Corte di Giustizia, relativamente alla compensazione nazionale delle quote inutilizzate e alla ripartizione del prelievo in eccesso, fino alla campagna 2007-2008, da questo punto in avanti manca un sicuro ancoraggio per la richiesta dei produttori di disapplicare le categorie prioritarie stabilite dalla normativa nazionale. Progressivamente, il diritto comunitario è passato dalla disciplina integrale di questo istituto (Reg. CEE 3950/92) a una disciplina condivisa con gli Stati mediata da un accordo con la Commissione (Reg. CE 1788/2003 e Reg. CE 595/2004), fino ad arrivare al riconoscimento del potere degli Stati di introdurre autonomamente criteri oggettivi (Reg. CE 1234/2007). La campagna 2014-2015, oggetto del presente giudizio, si è svolta nell’ultimo segmento della disciplina comunitaria, e dunque ha offerto agli Stati la possibilità di individuare direttamente le categorie prioritarie di produttori da privilegiare in sede di compensazione e di ripartizione. Questo è avvenuto con l’art. 2 del DL 51/2015. Sulle modalità e sui termini di rateizzazione degli importi dovuti è stata raggiunta un’intesa con la Commissione, formalizzata con il Reg. CE 26 marzo 2015 n. 2015/517, e attuata attraverso l’art. 1 del DL 51/2015”.
[…] Nello stesso senso cfr. anche TAR Brescia, I, n. 1360/2016, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 2022 n. 4627.
[…] Non appare pienamente convincente, in senso contrario, la recente sentenza del Consiglio di Stato 14 novembre 2025 n. 937 - allegata in giudizio dalla parte ricorrente - nella parte in cui afferma che le predette sentenze della Corte di Giustizia si applicherebbero anche all’annata 2014/2015 in quanto il criterio prioritario costituito dalla regolarità dei versamenti previsto dalla normativa nazionale sarebbe contrario ai disposti di cui all’art. 16 del reg. CE n. 595/2004, dal momento che quest’ultima norma consentiva agli Stati membri di individuare categorie prioritarie diverse da quelle indicate all’art. 16, comma 1 lett. da a) a g) del reg. CE n. 595/2004 solamente previa consultazione della Commissione: consultazione che, invece, è mancata, come rilevato dalla stessa Commissione nelle osservazioni formulate in relazione alla causa C-377/19. L’affermazione, secondo il Collegio, non tiene conto che la normativa comunitaria di cui all’art. 16 del reg. CE n. 595/2004 è stata successivamente superata con l’entrata in vigore del Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007, il quale – come detto – ha previsto all’art. 80 par. 3 la riassegnazione della parte inutilizzata della quota nazionale “proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri”, e all’art. 84 par. 1-b ha stabilito che la ripartizione del prelievo in eccesso potesse avvenire secondo “categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione”. È stata quindi superata la precedente normativa comunitaria che subordinava la predeterminazione di criteri prioritari diversi da quelli eurounitari ad una previa consultazione della Commissione; in capo a quest’ultima, è stato manutenuto soltanto il potere di stabilire il termine entro cui lo Stato membro avrebbe provvedere all’individuazione dei criteri prioritari. Questa disciplina, secondo quanto disposto dall’art. 230 par. 1-a del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, è rimasta in vigore fino al 31 marzo 2015.
[…] Per quanto invece attiene al secondo profilo di censura, concernente l’asserita inattendibilità dei dati di produzione nazionale sui quali è stato calcolato l’esubero dei singoli produttori nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli "quadrare" con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti; ed infatti, le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati” (Consiglio di Stato sez. III, 21/12/2021, n.8488; Consiglio di Stato sez. III, 16/11/2021, n.7630; Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; in senso conforme, più di recente, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64) » (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 1157/2025 cit.).
II.6. Il terzo motivo è infondato: « per giurisprudenza costante (cfr. ex multis C. Stato, Sez. VI 28 febbraio 2025 n. 1737) un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisca un vizio di illegittimità. A tal proposito, è sufficiente rilevare come la disciplina di cui agli art. 8-ter e 8-quinquies, della l. n. 33/09 non preveda che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti. In questo senso, va ricordato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti di cui all'art. 8-ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AGEA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute (v. art. 8-ter, 2° comma, l. n. 33/2009), ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021) » (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 9 dicembre 2025, n. 1125).
II.7. Per quanto concerne il quarto motivo, « la parte ricorrente lamenta, in primo luogo, di non essere stata messa in grado di conoscere se e in quale misura le somme dovute a titolo di prelievo supplementare siano state compensate con gli aiuti PAC.
La censura si configura come inammissibile per genericità, ed è comunque infondata.
Si tratta, infatti, di censura formulata in assenza di un adeguato supporto probatorio in ordine al presupposto dell’intervenuta compensazione. Sotto tale ultimo profilo, infatti, appare sufficiente ricordare come per giurisprudenza consolidata «[l]a dichiarazione di intervenuta compensazione è possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare Lo stesso vale per gli importi eventualmente versati nel corso delle procedure di rateizzazione» (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 50)” (cfr. in termini TAR Lazio, Sez. V, 28 febbraio 2024 n. 3938).
Inoltre, la censura di difetto di motivazione non può essere condivisa neppure in senso più generale.
A questo proposito, si osserva che la cartella di pagamento, conforme al modello ministeriale, è sufficientemente motivata quando, come nel caso di specie, riporti il dettaglio della pretesa creditoria di GE, facendo riferimento alle causali, ai precedenti atti impositivi e alle annualità dei crediti iscritti a ruolo.
Ogni altra indicazione risulta non essenziale ai fini del diritto di difesa. L’eventuale mancanza di ulteriori informazioni, pur se stabilite per legge, non può che integrare, al più, una mera irregolarità » (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 1125/2025 cit.).
II.8. Il quinto (ed ultimo) motivo è anch’esso da disattendersi: « La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, da tempo, come l’atto di intimazione debba ritenersi sufficientemente motivato quando contenga l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi (cfr. TAR Lazio Sez. V 28 febbraio 2024 n.3938; C. Stato Sez. III 12 luglio 2021 n, 5281). Gli interessi, in particolare, sono determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall’art. 30 DPR n. 602/1973, per cui nessuna illustrazione del calcolo degli interessi è dovuta (cfr C. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2024 n.2635) » (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 1125/2025 cit.).
II.9. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
II.10. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla particolare complessità dell’evoluzione della materia e delle relative vicende contenziose.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO BI LI, Presidente FF
VI RO, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RO | TO BI LI |
IL SEGRETARIO