Art. 2.
Il Ministro per il tesoro potra' concedere la fidejussione, prevista nel precedente articolo, mediante l'assunzione di quelle cautele e garanzie che ravvisera' necessarie per il buon esito dell'operazione.
Il Ministro per il tesoro potra' concedere la fidejussione, prevista nel precedente articolo, mediante l'assunzione di quelle cautele e garanzie che ravvisera' necessarie per il buon esito dell'operazione.