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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 11/12/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Giulia Sani, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 275/2023 R.G.Lav. e discussa all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.11.2025, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Deborah Di Pasquale del Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in L'Aquila, Via Monte Cagno n. 8 come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Retico del Parte_2
Foro di elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito ad in Via CP_1 CP_1
Mons. come da procura in calce alla memoria difensiva rilasciata in forza di CP_2 deliberazione del Direttore Generale n. 1955 del 12.10.2023;
RESISTENTE
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, ha emesso la seguente
SENTENZA
1.Con ricorso depositato in data 9.6.2023 ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:” In via cautelare anche con decreto inaudita altera parte sospendere gli effetti della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi 3 prot. 0041354/2023 e, comunque, disporre ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio imminente per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto; nel merito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, riconoscere: la nullità e/o illegittimità della sanzione (provvedimento) disciplinare inflitta alla ricorrente con provvedimento n.7 del 21.3.2023 (contestazione d'addebito del 22.2.2023 prot. 0041354/23) per insussistenza del fatto contestato e/o sproporzione e per l'effetto ordinare la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale della dipendente;
e per l'ulteriore effetto condannare la Controparte_1
in persona del proprio legale rappr.te pro-tempore, al risarcimento del danno quantificabile
[...] nell'importo di una giornata di lavoro, la nullità e/o illegittimità della sanzione (provvedimento) disciplinare inflitta alla ricorrente con provvedimento n. 9 del 2.5.2023 (contestazione d'addebito del
1
2.3.2023 prot. n. 0047146/23) per tutte le violazioni di cui alla parte motiva del presente atto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha dedotto:
-di essere dipendente, con qualifica di Infermiere Professionale cat. D1, della Controparte_1
a tempo indeterminato, presso il presidio sanitario penitenziario di dal
[...] CP_1
16.08.2019 (dopo essere stata assunta come Infermiera Professionale alle dipendenze della CP_1 nel 1999, prima come parcellista e poi con contratto a tempo determinato);
-che in data 22.2.2023 l'ufficio per i procedimenti disciplinari della ha emesso una nota (Prot. CP_1
n. 0041354/23) con la quale ha proceduto all'attivazione di un procedimento disciplinare a proprio carico disponendo la contestazione dell'addebito e la convocazione della stessa al 21.3.2023;
-che la nota si fondava sulla segnalazione dell'1.2.2023 della dott.ssa , Responsabile Persona_1
f.f. della UOSD Servizio Medicina Penitenziaria, per fatti risalenti al turno di servizio 7/13 del 3.1.2023 presso il c.d. “Reparto Verde” e riportati nella relazione di servizio dell'addetto sezione Ass. e confermati nella nota informativa del preposto Sov. nonché dal Persona_2 CP_3
Comandante di Reparto f.f. che hanno evidenziato che ella, nel suddetto giorno, era Persona_3 comparsa alle ore 7.15 rifiutandosi di procedere al consueto giro di terapia presso le sezioni adducendo che in virtù di una nuova disposizione del Dirigente sanitario (a loro sconosciuta) le terapie dovevano essere assunte dai detenuti presso l'ambulatorio presente in “rotonda” e la stessa risultava quindi esonerata dal dover fare il giro delle sezioni;
solo dopo l'opposizione del preposto Sov.
[...]
alle 8.25 si sarebbe recata nelle sezioni per la distribuzione della terapia;
CP_3
-che le veniva pertanto contestata pertanto la violazione degli obblighi e doveri d'ufficio ex art. 64 co.1 e 3 lett. a) e h) del Codice Disciplinare Aziendale Area Comparto allegato sub 2 della deliberazione n. 175/19, ex art. 83 co. 1 e co. 3 lett. a) e h) e art. 3 co. 3 del Codice di Comportamento Aziendale di cui alla Deliberazione n. 1165 del 10.7.2017, art. 83 co. 1 e co. 3 lett. a) e h) CCNL del 2.11.2022;
-che alcuna immediata contestazione le era giunta da parte della dott.ssa , l'unica Persona_1 alla quale era sottoposta, né i relatori avevano sporto alcuna formale denuncia dei fatti, pur essendovi obbligati in quanto suscettibili di integrare reati procedibili d'ufficio;
-di aver fermamente contestato, nelle proprie memorie difensive del 18.3.2023, l'omissione o il ritardo nella somministrazione della terapia, deducendo la non corrispondenza a verità di quanto Con riferito da e ed evidenziando che nella giornata del 3.1.2023 la CP_3 Persona_2 distribuzione “giornaliera” dei farmaci (che richiede comunque un tempo maggiore di preparazione: dagli 85 ai 105 minuti) ai detenuti era iniziata alle ore 8.25, addirittura prima di quanto solitamente avviene;
-che con nota Prot. n. 0060089/23 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari le ha trasmesso l'esito del procedimento disciplinare avviato il 22.2.2023 (Provvedimento n. 7 del 21.3.2023) con il quale è stata disposta la “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 1 (uno) giorno” da applicarsi entro il mese di aprile 2023;
-che con nota Prot. n. 0047146/23 del 2.3.2023 avente ad oggetto una contestazione di addebito ed una convocazione per il 3.4.2023, si è aperto un nuovo procedimento disciplinare a suo carico sempre su segnalazione della dott.ssa , la quale riferiva che ella in data 13.2.2023 Persona_1
2 nell'ambito del turno pomeridiano 14/21 su richiesta telefonica del personale di polizia penitenziaria si era rifiutata di procedere alla consegna delle bombole di ossigeno ai detenuti e per Per_4 Per_5 la terapia notturna adducendo “futili motivi”, ravvisabili in presunte ragioni di demansionamento e di non congruità del compito richiesto con le mansioni contrattuali e con l'abbigliamento lavorativo, sottraendosi alla “prassi consolidata” di consegna delle bombole accedendo alle sezioni detentive per la somministrazione dell'ossigenoterapia notturna da parte del personale infermieristico, stante la carenza di personale OSS nei turni pomeridiano, notturno e festivo;
-di aver fatto pervenire in data 1.4.2023 all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'
[...] memorie difensive, esponendo che l'ordine di servizio della dott.ssa Controparte_1
del 12.12.2022 disponeva la mera consegna e non anche la pratica Persona_1 dell'ossigenoterapia al detenuto , mansione di competenza dell' Operatore Socio Sanitario il Per_4 quale è adeguatamente fornito di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale e nella fattispecie scarpe antinfortunistiche) e che non avrebbe potuto svolgere la mansione illegittimamente pretesa dalla dott.ssa anche per motivi di salute (patologie alla spina dorsale); ha rappresentato Persona_1 altresì di aver invitato la dott.ssa a mettere per iscritto l'ordine di consegna delle Persona_1 bombole per l'ossigenoterapia senza ricevere risposta;
-che in data 2.5.2023 con nota Prot. n. 0086138/23 le veniva comunicato l'esito del procedimento disciplinare del 2.3.2023 (Provvedimento n. 9 del 2.5.2023) consistente nella sanzione disciplinare della “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 3 (tre) mesi (…)”;
-che in data 22.3.2023 veniva emessa ulteriore contestazione di addebito con relativa convocazione al 2.5.2023 (Prot. n. 0060300/23) per non aver consegnato in data 23/24.2.2023 durante il turno 14/21 le bombole d'ossigeno presso la Sezione Verde ai detenuti e;
Per_4 Persona_6
-che in data 30.4.2023 ha esposto le sue memorie difensive con le quali rifacendosi all'ordine di servizio del 12.12.2022 Prot. n. 5343/CAS della dott.ssa rimarcava che il compito Persona_1 di consegnare le bombole di ossigeno spetta agli OSS e che attribuire tale mansione agli infermieri configura violazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, inoltre ha evidenziato che le bombole di 50 Kg ciascuna devono essere sollevate di peso a causa del dislivello tra il pavimento ed il fondo dell'ascensore arrecando pregiudizio alle sue certificate condizioni di salute risalenti già al 2019, elementi tutti esposti all'indifferenza della dott.ssa ; Persona_1
Sul presupposto della non esigibilità della attività di trasporto delle bombole (anche alla luce delle proprie condizioni di salute), della legittimità dei motivi del rifiuto, della indisponibilità di dpi, del rifiuto della responsabile a reiterare l'ordine per iscritto, della illegittimità della prassi invalsa a decorrere dalla disposizione di servizio della stessa dott.ssa del 12.12.2022 e dalla Persona_1 disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi (non raggiunti da alcuna sanzione disciplinare nonostante l'identità della condotta), della sproporzione della sanzione irrogata nonché dell'uso distorto della recidiva nelle ultime due contestazioni di addebito, ha concluso come in atti. Cont 2.Con memoria difensiva del 13.10.2023 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda cautelare e di merito con vittoria di spese. In particolare ha dedotto:
-che, per quanto attiene alla prima contestazione, le relazioni dei due pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso e che la ricorrente si è recata, alle ore 8.25, presso le sezioni per la distribuzione della terapia solo dopo l'ammonizione del preposto Sov. CP_3
3 -in merito alla seconda contestazione:
--l'illegittimità e pretestuosità del rifiuto manifestato dalla ricorrente, giungendo solo due mesi dopo l'ordine di servizio della dott.ssa del 12.12.2022 indirizzata al personale Persona_1 infermieristico e agli Operatori Socio Sanitari che ha disposto di consegnare la bombola dell'ossigeno (e non anche di praticare l'ossigenoterapia) prima delle ore 20.00 al detenuto necessitante;
--l'occasionalità e la residualità dello svolgimento della mansione di consegna delle bombole d'ossigeno rispetto al resto dei compiti assegnati, inidoneo, quindi ad integrare demansionamento;
--la superfluità di speciali DPI per effettuare la movimentazione delle bombole, stante la presenza di strumenti idonei allo spostamento e la conseguente compatibilità dell'operazione con lo stato di salute della ricorrente;
--l'illegittimità del rifiuto ad eseguire l'ordine di servizio, avendo altresì la ricorrente omesso nell'ambito della sua rimostranza, di formulare proposte idonee a rimuovere le difficoltà nello svolgimento della mansione come previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;
-- l'insussistenza di alcuna discriminazione rispetto ad altro lavoratore non sanzionato, nonostante l'identico rifiuto, trattandosi di prerogative datoriali non sindacabili;
--la proporzione della sanzione irrogata, essendo il fatto avvenuto in violazione del dovere di collaborazione al quale la ricorrente è tenuta, doloso ed oggettivamente grave;
--la genericità della doglianza relativa all'uso distorto della recidiva;
-relativamente alla terza contestazione, l'estraneità della stessa al presente giudizio essendo stata oggetto di distinta impugnazione;
-che entrambe le condotte della ricorrente hanno esposto l'Amministrazione datrice di lavoro a censure da parte dell'Amministrazione penitenziaria esponendola a rischi risarcitori e a contestazioni anche di rilievo penale;
-l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda cautelare;
ha concluso come in atti.
Con ordinanza del 23.11.2023 l'istanza cautelare è stata rigettata.
La causa, istruita in via documentale e mediante prova testimoniale, è stata discussa dopo alcuni rinvii d'ufficio all'udienza del 18.11.2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di nullità e/o illegittimità e la cancellazione dal fascicolo personale di due sanzioni disciplinari irrogate rispettivamente con provvedimento n.7 del 21.3.2023 e n.
9. del 2.5.2023, e conseguente risarcimento del danno.
Per ragioni di chiarezza espositiva si procederà all'esame delle fattispecie separatamente.
Sanzione disciplinare di cui al provvedimento n. 7 del 21.3.2023.
Il ricorso è fondato in parte qua per i motivi che seguono.
4 Va anzitutto premesso che con il provvedimento n.7 del 21.3.2023 è stata comminata a Parte_1
la sanzione della sospensione dal servizio per n. 1 giorno con privazione della retribuzione,
[...] per violazione degli obblighi di eseguire le disposizioni impartite: in particolare, per essersi rifiutata, in data 3.1.2023 appena iniziato il turno mattutino alle ore 07:00, di provvedere alla distribuzione dei farmaci presso le sezioni.
Le norme oggetto di presunta violazione sono l'art. 64, comma 1 e 3 lett. a) e h) del codice disciplinare aziendale, Area Comparto, allegato sub. 2 alla deliberazione n. 175/2019, pedissequamente richiamato dall'art. 83 co.1 e co.3 lett. a) e h) e art 3 co. 3 del Codice di Comportamento Aziendale di cui alla Deliberazione n. 1165 del 10.7.2017 e dall'art. 83 co. 1 e co. 3 lett. a) e h) CCNL del 2.11.2022 a mente delle quali: “Art. 83 Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 D. Lgs. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Azienda o Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o attribuzioni che gli siano impartite dai superiori;
se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo;
”.
Orbene, dalla documentazione acquisita in atti e dall'istruttoria orale svolta è emerso che:
- la mattina del 3.1.2023 la è giunta in reparto alle 7.15 circa dichiarando all' Parte_1 [...] che non avrebbe effettuato il consueto giro presso le sezioni per distribuire la terapia;
Pt_3
- che a motivazione del rifiuto avrebbe addotto l'esistenza di una nuova disposizione – comunicatale dalla responsabile a voce - secondo cui sarebbero stati i detenuti a doversi recare presso la rotonda per il ritiro della terapia;
- che le rappresentava che non gli constava nessuna disposizione in tal senso e che non Per_2 avrebbe potuto aprire le celle dei detenuti;
contattava, pertanto, telefonicamente l'Ispettore di sorveglianza Sovraintendente CP_3
- che quest'ultimo ribadiva quanto già affermato da e sollecitava la ricorrente a Per_2 provvedere;
- che dopo l'intervento di la provvedeva, alle ore 8.25, alla distribuzione CP_3 Parte_1 della terapia presso le sezioni.
In particolare, il teste ha confermato che la distribuzione della terapia è avvenuta dopo le 8.15, Per_2 precisando che solitamente tale attività viene completata prima delle 08:30, orario al quale i detenuti vengono fatti uscire dalle stanze.
5 Il teste ha precisato di aver sollecitato l'infermiera a procedere con la distribuzione della CP_3 terapia presso le sezioni sottolineando che, se si fosse verificato un qualsiasi evento critico l'avrebbe ritenuta responsabile;
che ella provvedeva quindi alla consegna della terapia presso le sezioni alle ore 8.25; che alla preparazione della terapia – per la quale occorre almeno un'ora - provvedono gli infermieri del mattino, i quali prendono servizio alle ore 7.00.
I testimoni di parte ricorrente (Ass. Capo di polizia penitenziaria e Ass. Capo Coordinatore CP_4 di polizia penitenziaria , escussi sui medesimi fatti, hanno fornito chiarimenti di carattere Tes_1 generale sulle modalità di preparazione e distribuzione delle terapie, sottolineando che i detenuti sono soliti lamentarsi in caso di eventuali ritardi. In particolare, ha dichiarato che dalla CP_4 consultazione dei registri di sezione (invero non prodotti) risulta che nei suddetti giorni la terapia era stata distribuita in orari compresi tra le 8.55 e le 9.15 senza lamentele.
Alla luce di quanto emerso, si evince che, sebbene le dichiarazioni di e rispecchino il Per_2 CP_3 contenuto delle relazioni di servizio prodotte in atti, le stesse non attestano invero un vero e proprio rifiuto della ricorrente a distribuire la terapia presso le sezioni, tale da determinare una mancata erogazione del servizio, ma solo un'iniziale reticenza superata successivamente al richiamo di
[...]
- allorché alle 8:25 la ricorrente di fatto ha proceduto a distribuire la terapia presso le sezioni - CP_3 non idonea comunque a provocare un concreto disservizio, come attestato dall'assenza di lamentele da parte dei detenuti stessi.
La ricorrente ha inoltre giustificato il tempo trascorso fra l'inizio del turno e l'inizio della distribuzione della terapia presso le sezioni con i tempi tecnici necessari per la sua preparazione, circostanza che è stata confermata anche dal teste (quantificandone la durata in circa un'ora). CP_3
Non si è trattato quindi di un'omissione né di un'interruzione del servizio ma, al più, di una violazione di modesta entità consistente nell'aver messo in dubbio le modalità operative di somministrazione della terapia (che successivamente sono state difatti cambiate, tanto che ad oggi la terapia si ritira presso l'infermeria) e che può al più aver provocato un leggero ritardo rispetto all'orario di apertura delle stanze dei detenuti, fissato per le 08:30.
Concludendo, in considerazione da un lato dell'anzianità di servizio della ricorrente, dell'assenza di precedenti disciplinari significativi a suo carico, la circostanza che la terapia sia stata comunque distribuita correttamente presso le sezioni nel corso del turno senza disservizi né proteste dei detenuti (i quali solitamente tendono a manifestare disappunto per eventuali ritardi), nonché il tempo necessario a preparare la terapia giornaliera a tutti i detenuti interessati, nonché dall'altro dei presupposti per la individuazione della sanzione disciplinati all'art. 84 del CCNL applicabile, si ritiene che la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno sia sproporzionata rispetto alla gravità della condotta accertata.
Invero, non ricorre nel caso di specie alcuna delle condizioni previste dal comma 4 della norma citata (che disciplina le ipotesi di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni), quali la recidiva o la particolare gravità della mancanza ovvero la derivazione di un disservizio o di un danno o pericolo all'azienda o Ente, agli utenti o ai terzi.
Al contrario, avrebbe potuto trovare legittima e sufficiente applicazione la fattispecie di cui al comma 3 (che disciplina la sanzione del rimprovero verbale o scritto fino alla multa pari a quattro ore di
6 retribuzione), lettera b) o h), per le ipotesi – quale quella di specie, come accertata - di violazioni di doveri connotate da una lieve gravità e non foriere di disservizi, danni o pericoli.
In conclusione, ad avviso del Tribunale, con riferimento ai fatti del 3.1.2023 contestati con nota prot. 41354/2023 del 22.2.2023, la sanzione disciplinare comminata con provvedimento n. 7 del 21.3.2023 è illegittima in quanto sproporzionata rispetto alla condotta concretamente posta in essere dalla lavoratrice e deve essere pertanto annullata.
Consegue, da un lato l'ordine alla P.A. datrice di provvedere alla cancellazione dal fascicolo personale della dipendente e, dall'altro, l'obbligo in capo alla parte datoriale di corrispondere alla dipendente l'importo pari alla retribuzione di n. 1 giorno di lavoro, trattenuto dal trattamento retributivo in applicazione della sanzione disciplinare annullata.
In ordine
Sanzione disciplinare di cui al provvedimento n. 9 del 2.5.2023.
Con il provvedimento in esame è stata invece disposta nei confronti di la Parte_1 sospensione dal servizio per n. 3 mesi con privazione della retribuzione per essersi rifiutata in data 13.2.2023 alle ore 20:30 (fine turno ore 21:00) di consegnare le bombole per l'ossigenoterapia a due detenuti.
La violazione contestata riguarderebbe l'art. 64, comma 1 e 3 lett. a) e h) del codice disciplinare aziendale, Area Comparto, allegato sub. 2 alla deliberazione n. 175/2019, pedissequamente richiamato dall'art. 83 co.1 e co.3 lett. a) e h) e art 3 co. 3 del Codice di Comportamento Aziendale di cui alla Deliberazione n. 1165 del 10.7.2017 e dall'art. 83 co. 1 e co. 3 lett. a) e h) CCNL del 2.11.2022, il cui tenore letterale è già stato riportato nel precedente paragrafo.
Tanto premesso, va anzitutto rilevato che la ricorrente ha ammesso di essersi rifiutata di svolgere la mansione assegnatale adducendo: che le mansioni richieste non rientrano fra i compiti dell'Infermiere ma dell'OSS; di non essere stata munita delle scarpe antinfortunistiche ma solo degli zoccoli sanitari e con la conseguenza che l'operazione avrebbe comportato rischi per la sicurezza;
che le sue condizioni di salute e documentate sono comunque incompatibili col sollevamento delle bombole del peso di 50 Kg ciascuna.
Ciò posto, quanto all'asserito demansionamento si osserva che sul piano giuridico non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (Cass. ordinanza n. 12139 del 2025 che richiama Cass. n. 19419 del 17 settembre 2020).
Inoltre – prosegue la pronuncia in parte motiva - anche ai sensi dell'art. 49 del Codice Deontologico degli Infermieri “l'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”.
Tale legittimazione del datore di lavoro incontra, tuttavia, dei limiti e deve essere esercitata a determinate condizioni elaborate dalla giurisprudenza: innanzitutto, deve trattarsi di attività che non sono del tutto estranee ai compiti propri dell'infermiere; la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad una esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta consacrata in un atto motivato del datore di lavoro riguardante per l'appunto l'attribuzione delle mansioni inferiori agli Infermieri
7 professionali ed inoltre è necessario che le mansioni inferiori siano richieste incidentalmente o marginalmente (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774; Cass. 21 luglio 2022, n.22901, Cass.29 marzo 2019, n. 8910), escludendosi così la legittimità della pretesa qualora essa venga richiesta in modo programmato e non occasionale e mantenendo in modo prevalente ed assorbente l'adibizione alle mansioni di appartenenza.
Ne discende che è legittimo attribuire all'Infermiere mansioni inferiori quando queste soddisfino il principale requisito della marginalità ovvero siano di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza. Solo qualora non sia soddisfatto tale ultimo requisito si può guardare, fermo restando lo svolgimento prevalente delle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore, al successivo criterio della occasionalità.
In altri termini, l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori per esigenze di servizio è legittima quando implichi un impiego di energie di breve durata e non incida sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza e serva a far fronte a situazioni contingenti. Le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo sicché l'utilizzo costante del lavoratore in mansioni inferiori finalizzato alla copertura di posizioni lavorative non presenti in organico è da ritenersi illegittimo.
L'adibizione a mansioni inferiori deve, poi, risultare da un atto datoriale adeguatamente motivato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost.
Venendo al caso che ci occupa, è in atti un ordine di servizio della dott.ssa del Persona_1
12.12.2022 prot. 5343/CAS indirizzato al personale infermieristico e agli operatori sociosanitari con il quale il dirigente medico ha disposto che venisse consegnata la bombola d'ossigeno al detenuto ogni giorno prima delle ore 20.00 e che venisse ritirata dopo le 8.00 del mattino successivo per Per_4 motivi di sicurezza, disposizione valida fino a nuova prescrizione.
È inoltre pacifico che dalla data di emanazione della suddetta nota è invalsa la “prassi consolidata” che il personale infermieristico proceda alla consegna in sezione delle bombole per la somministrazione dell'ossigenoterapia notturna in presenza del personale di sorveglianza stante la mancanza di personale con la qualifica di OSS nei turni pomeridiano notturno e festivo.
Dall'esame della fattispecie si evince che l'adibizione degli Infermieri alle mansioni inferiori non ha carattere temporaneo essendo diventata una “prassi consolidata” stante l'assenza assoluta degli OSS nei turni pomeridiano notturno e festivo come dichiarato nella nota della dott.ssa Persona_1 prot. 0042486/23.
Tuttavia, va rilevato che la mansione richiesta, sebbene espletata in maniera abituale e quindi non occasionale e sebbene sia stata richiesta per supplire ad una cronica carenza di personale OSS rispetti, comunque, il requisito della marginalità avendo una rilevanza quantitativa minima rispetto all'espletamento delle mansioni di effettiva pertinenza che rimangono prevalenti ed assorbenti: in altri termini, la mansione inferiore richiesta – sebbene non del tutto estranea alle mansioni principali del dipendente - occupa una quota marginale di tempo rispetto alla durata del turno lavorativo e un impiego di energie di breve durata.
Pertanto, si ritiene di non essere in presenza di un vero e proprio fenomeno di demansionamento ma di una richiesta inscrivibile nell'alveo di quella “legittima flessibilità” che il lavoratore è tenuto ad
8 offrire;
di conseguenza, la richiesta di svolgimento della mansione inferiore con le modalità e i tempi descritti – non può dirsi ex se illegittima.
D'altro canto, però, la ricorrente ha documentalmente provato di soffrire dal 2019 di patologie che determinano la sua inidoneità allo svolgimento delle mansioni inferiori alle quali è stata adibita e di aver rappresentato la circostanza sia nell'immediatezza del fatto (cfr. deposizione teste Tes_2
“Ricordo che la motivò che non poteva andare a consegnare le bombole di ossigeno in Parte_1 quanto stava male con la schiena”), che in sede di memorie difensive e relativi allegati (cfr. doc. 8 e ss. all. ricorso).
Si ricorda che incombe sul datore di lavoro – in applicazione dei propri obblighi di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) e dei principi di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.) – l'onere di verificare lo stato di salute del lavoratore e la sua idoneità alle mansioni assegnategli.
Ebbene, nel caso di specie, risulta che il datore di lavoro non ha ottemperato a tale onere: non soltanto non risulta aver fornito alla dipendente (e diversamente dagli OSS, che invece pacificamente ne dispongono) i dpi, ovvero le scarpe antinfortunistiche, idonei a prevenire il rischio per la salute nell'espletamento delle mansioni richieste (in particolare il rischio schiacciamento del piede a causa della movimentazione di bombole di ossigeno dal peso di circa 50 kg ciascuna), ma ancora più a monte non ha dato prova di aver verificato la compatibilità delle sue condizioni di salute con la mansione in esame.
Non solo, risulta in via documentale e non specificamente contestato da parte resistente che pochi mesi dopo i fatti per cui è causa, in data 2.6.2023, proprio durante il trasporto di una bombola di ossigeno sul luogo di lavoro la ricorrente ha subito un infortunio riportando una “lombalgia da sforzo”, come da scheda di Pronto Soccorso e nel certificato INAIL in atti.
Appare poi superfluo rammentare che il teste abbia confermato che, al di là delle Testimone_3 bombole, lo stesso carrello dei farmaci spinto dalla ricorrente era molto pesante (come constatato dall'averla talvolta aiutata a movimentarlo, di averla vista “delle volte sofferente” e di aver appreso da lei che aveva “un forte ma di schiena;
raccontava anche di avere qualche ernia che provocava dolore allorquando doveva trasportare pesi”.
Ancora, con riferimento specifico all'attività di trasporto delle bombole di ossigeno, è stata la stessa teste di parte resistente, ad affermare che nello svolgere in luogo della Testimone_4 Parte_1 tale incombente la sera del 13.2.2023 che in ragione della estensione del carcere “le distanze sono molto significative, con ascensori che hanno dei dislivelli e che creavano delle difficoltà al passaggio delle rotelle. Quindi posso affermare con certezza che il trasporto fu molto delicato”, così sostanzialmente confermando l'allegazione di parte ricorrente secondo la quale in taluni frangenti il carrello doveva essere sollevato di peso per poterne assicurare il passaggio sino alle stanze dei detenuti.
Alla luce delle superiori considerazioni deve pertanto rilevarsi che il rifiuto opposto dalla Parte_1 non appare né arbitrario né pretestuoso in quanto presuppone un inadempimento del datore di lavoro, consistente nel non aver sottoposto la ricorrente ad accertamento - mediante preventiva visita medica
- della sua idoneità alla mansione di fatto assegnatale.
La sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 3 mesi appare pertanto illegittima e deve essere annullata, con ordine alla P.A. datrice di provvedere alla sua
9 cancellazione dal fascicolo personale della dipendente e obbligo in capo alla parte datoriale di corrispondere alla dipendente l'importo pari alla retribuzione di n. 3 mesi, trattenuto dal trattamento retributivo in applicazione della sanzione disciplinare annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi previsti per cause di lavoro dal valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 ex art. 5 comma 6 del citato D.M.
P.Q.M.
-accoglie il ricorso e, per l'effetto,
-annulla le sanzioni disciplinari irrogate con i provvedimenti n. 7 del 21.3.2023 e n. 9 del 2.5.2023;
-ordina alla la cancellazione di entrambe le sanzioni dal Parte_4 fascicolo personale di;
Parte_1
-ordina alla la corresponsione delle somme trattenute in Parte_4 applicazione delle sanzioni annullate, pari, rispettivamente alla retribuzione di n. 1 giorno e n. 3 mesi di lavoro;
-condanna la al risarcimento del danno corrispondente Parte_4 all'importo di una giornata di lavoro;
-condanna la al pagamento in favore di Parte_4 Parte_1 delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.257,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Sulmona, 11/12/2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
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