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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2657/2024 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 21/05/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti
1. l'avv. DI FRANCO per parte attrice GIUSEPPE (APPELLO) OTTOLANO
2. l'avv. COSTA per AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA per parte convenuta Controparte_1
[...]
3. l'avv. BRACUTO per il Comune CP_2 sono pure presenti per la pratica forense le dott.sse e Persona_1
Persona_2
che precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivo e da comparsa di risposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc.
A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 2657/2024 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto:
- che con ricorso di opposizione davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Genova impugnava:
- il verbale di accertamento-contestazione elevato dal Comando di Polizia Locale del in Controparte_3 data 25/01/2023 con cui ai sensi dell'art. 218 co. 6 del CdS (circolazione con patente sospesa, doc. 1 parte appellante);
- la conseguente ordinanza della Prefettura di Genova del 06/02/2023 che ha ordinato la revoca della patente di guida (doc. 2 parte appellante);
- che entrambi i provvedimenti impugnati originavano da un fatto contestato all'opponente in data 16/01/2023, allorquando quest'ultimo, pur avendo la propria patente di guida sospesa (doc. 2
), circolava alla guida di una macchina operatrice modello CP_1
AT (tg AHC866) “all'interno di un cantiere stradale aperto al transito veicolare (gestito da movieri per la regolazione della circolazione stradale)” (doc. 1 parte appellante già citato);
- che con sentenza n. 1433/2023 emessa in data 03/10/2023 (R.G.N. 2404/2023 delle pendenze civili del Tribunale di Genova), il Giudice di Pace rigettava il ricorso confermando i provvedimenti impugnati;
- che avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 affidato ai seguenti due motivi: 1) erronea qualificazione del cantiere stradale come “aperto al transito veicolare”; 2) non necessario possesso della patente di guida per guidare la macchina operatrice;
- che si costituivano in giudizio sia il sia la Controparte_3 opponendosi all'accoglimento dell'appello; Controparte_4
- che l'appello appare fondato per il motivo sub 1);
- che infatti non risulta contestato che l'appellante fosse impegnato al momento della contestazione alla guida di macchina operatrice in funzione all'interno di cantiere stradale per l'esecuzione di “Lavori di asfaltatura previa scarifica in Via Siffredi (tratto da rotatoria all'incr. Con Via Albareto ed incrocio con Via Montecchi, Via Manara)” (cfr. doc. 5 fasc.
) Pt_1
- che in quella sede gli operanti contestavano all'appellante la violazione dell'art. 218 co. 6 CdS, il quale vieta di circolare durante il periodo di sospensione della patente di guida;
- che questo Giudice ritiene che il caso di specie non possa integrare l'illecito contestato;
- che infatti la conduzione delle macchine operatrici in cantiere non può rientrare nel concetto di circolazione di cui al citato art. 218 co. 6 CdS;
- che ciò va affermato in quanto la prima conduzione risulta necessariamente governata da un suo proprio statuto, contraddistinto dalla normale esecuzione di manovre che - se effettuate fuori dal cantiere - costituirebbero palesi violazioni delle basilari regole della circolazione (si pensi, ad esempio, al fatto che le macchine operatrici operano normalmente nel cantiere incuranti dei sensi di marcia, o vengono parcheggiate fuori dagli appositi spazi);
- che ove per ipotesi si accedesse all'opposta interpretazione, si imporrebbe ai conducenti delle macchine operatrici il rispetto di prescrizioni stradali la cui osservanza graverebbe ingiustificatamente sulla possibilità di operare liberamente sulle aree interessate dall'intervento;
- che non appare rilevante la circostanza che il cantiere fosse attraversato trasversalmente da traffico privato controllato dal personale addetto (i c.d. “movieri”); - che infatti la presenza di detto personale si spiega con il fine di a rendere compatibile l'esecuzione di lavori stradali con l'attraversamento del cantiere da parte della circolazione privata, ma ciò non equivale a qualificare l'attività di cantiere come
“circolazione”;
- che quindi deve concludersi che la movimentazione di macchine operatrici all'interno del cantiere non possa qualificarsi come
“circolazione abusiva” p. e p. dall'art. 218 co. 6 CdS;
- che quindi l'appello va accolto e per l'effetto vanno annullati il verbale di contestazione e l'ordinanza prefettizia di revoca della patente;
- che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo (valore indeterminabile basso);
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- annulla il verbale di contestazione dal Comando di Polizia Locale del Comune di Genova n. 10894028-08 del 25/01/2023;
- annulla l'ordinanza della Prefettura di Genova n. 0009058 del 06/02/2023 di revoca della patente;
2. condanna il al pagamento delle spese Controparte_3 processuali liquidate in complessivi € 3.500 per spettanze professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri non imponibili per € 777,00, rimborsi forfettari e accessori di legge.
Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 21/05/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)