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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 74-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Rodolfo Magri' Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 74-1//2025 promosso IN PROPRIO dalla società
) con sede in Mondovì piazza Parte_1 P.IVA_1
Ellero n. 64, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Osenda;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla società
) nonché dal socio Parte_1 P.IVA_1 illimitatamente responsabile sig. ; Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
omessa la convocazione del debitore ricorrente attesa la espressa rinuncia all'audizione personale ove non richiesta per assumere chiarimenti o integrazioni, non necessarie;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La documentazione allegata alla domanda è completa alla luce di quanto disposto dall'art. 39
CCII e la domanda risulta sottoscritta dal legale rappresentante della società.
La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI (tenuto conto che svolge attività commerciale e tenuto conto del superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII come si evince dai bilanci di esercizio allegati).
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
Quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte. Tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in esame atteso che (i) a seguito del venir meno del supporto del socio accomandante (che risulta
1 dipendente della società fino al 18.04.2025) per ragioni personali, la socia amministratrice si è trovata a far fronte da sola alla gestione dell'attività di impresa, costituita dall'esercizio del commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne;
(ii) come si evince dal raffronto dei dati di esercizio di cui a pag. 6 del ricorso, i ricavi sono drasticamente ridotti nell'ultimo esercizio e i costi, pur sempre maggior dei ricavi, a partire dal 2023 hanno determinato un grave sbilanciamento di esercizio;
(iii) a fronte di un indebitamento attuale di oltre 700.000 euro (vedi doc. 89), la società, oltre a non produrre più flussi di cassa sufficienti per far fronte alle obbligazioni ordinarie, ha beni e crediti di valore inferiore a euro 100.000; (iv) a giugno 2025 la società ha subito lo sfratto per morosità in relazione al contratto di locazione della unità locale con rilascio fissato al 18.08.2025 e ha pendenti due procedure esecutive presso terzi per debiti di esiguo importo, a dimostrazione della incapacità di far fronte alle obbligazioni anche correnti.
Tale situazione ha determinato la società e la socia illimitatamente responsabile a presentare la domanda in proprio non essendo ipotizzabile uno strumento alternativo per il superamento della crisi.
Nella nomina del Curatore si è tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 256 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Parte_1
) con sede in PIAZZA ELLERO 64 MONDOVI' avente ad oggetto
[...] P.IVA_1
l'attività di commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, nonché del socio illimitatamente responsabile sig.ra , nata a [...] il Parte_1
26.04.1989, residente a [...] (c.f. ) C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dott. con studio in Persona_1
Mondovì via Giacomo Matteotti n. 5;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
2 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 16 dicembre 2025 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
3 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 07/08/2025
Il Presidente rel.
Dott. Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Rodolfo Magri' Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 74-1//2025 promosso IN PROPRIO dalla società
) con sede in Mondovì piazza Parte_1 P.IVA_1
Ellero n. 64, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Osenda;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla società
) nonché dal socio Parte_1 P.IVA_1 illimitatamente responsabile sig. ; Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
omessa la convocazione del debitore ricorrente attesa la espressa rinuncia all'audizione personale ove non richiesta per assumere chiarimenti o integrazioni, non necessarie;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La documentazione allegata alla domanda è completa alla luce di quanto disposto dall'art. 39
CCII e la domanda risulta sottoscritta dal legale rappresentante della società.
La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI (tenuto conto che svolge attività commerciale e tenuto conto del superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII come si evince dai bilanci di esercizio allegati).
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
Quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte. Tale presupposto è riscontrabile nella fattispecie in esame atteso che (i) a seguito del venir meno del supporto del socio accomandante (che risulta
1 dipendente della società fino al 18.04.2025) per ragioni personali, la socia amministratrice si è trovata a far fronte da sola alla gestione dell'attività di impresa, costituita dall'esercizio del commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne;
(ii) come si evince dal raffronto dei dati di esercizio di cui a pag. 6 del ricorso, i ricavi sono drasticamente ridotti nell'ultimo esercizio e i costi, pur sempre maggior dei ricavi, a partire dal 2023 hanno determinato un grave sbilanciamento di esercizio;
(iii) a fronte di un indebitamento attuale di oltre 700.000 euro (vedi doc. 89), la società, oltre a non produrre più flussi di cassa sufficienti per far fronte alle obbligazioni ordinarie, ha beni e crediti di valore inferiore a euro 100.000; (iv) a giugno 2025 la società ha subito lo sfratto per morosità in relazione al contratto di locazione della unità locale con rilascio fissato al 18.08.2025 e ha pendenti due procedure esecutive presso terzi per debiti di esiguo importo, a dimostrazione della incapacità di far fronte alle obbligazioni anche correnti.
Tale situazione ha determinato la società e la socia illimitatamente responsabile a presentare la domanda in proprio non essendo ipotizzabile uno strumento alternativo per il superamento della crisi.
Nella nomina del Curatore si è tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 256 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Parte_1
) con sede in PIAZZA ELLERO 64 MONDOVI' avente ad oggetto
[...] P.IVA_1
l'attività di commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, nonché del socio illimitatamente responsabile sig.ra , nata a [...] il Parte_1
26.04.1989, residente a [...] (c.f. ) C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dott. con studio in Persona_1
Mondovì via Giacomo Matteotti n. 5;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
2 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 16 dicembre 2025 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
3 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 07/08/2025
Il Presidente rel.
Dott. Roberta Bonaudi
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