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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 192/2024 R.G., introdotta da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Alberto Alfieri e Massimo Franco;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Viola Messa e Anna C.F._3
Gentile;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.702/2024 pubblicata il 23/2/2024. All'udienza del 3/6/2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione l'oggetto della lite è esposto come segue.
“Con atto di citazione notificato il 7.12.2022 gli Avv.ti Alberto Alfieri e
Massimo Franco per conto di convenivano in giudizio Parte_1
e proponendo opposizione avverso il Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1822/22 emesso il 17.9.2022 dal Tribunale di Lecce, notificato il 2.11.2022, con cui gli opposti avevano ottenuto ingiunzione per il pagamento di € 105.187,33 oltre interessi e spese legali, a titolo di parziale restituzione della caparra confirmatoria di € 170.000,00, costituita dagli stessi in relazione al contratto sottoscritto in data 30.10.2014, con cui Parte_1 si era obbligata a trasferire in favore di il fondo
[...] Controparte_1 denominato “Capitano”, in catasto al Foglio 26, p.lle 2-6-7-8-10-11-14-15-16-79-
81-84, unitamente a n. 19 titoli agrari dal valore di € 1.053,31 ciascuno. In particolare, tale caparra era stata costituita per € 106.478,78 mediante assegni e bonifici emessi e/o effettuati in favore e/o nell'interesse di Parte_1
e per la restante somma di € 63.500,00 mediante crediti vantati da
[...]
e da nei confronti dell'opponente. Controparte_2 Controparte_1 [...]
deduceva l'insussistenza del credito vantato dagli opposti, Parte_1 atteso che a seguito dell'annullamento dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento cui era stata ammessa, il Tribunale aveva rilevato che alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura residuava solo un minor debito di € 10.624,13 e che la stessa opponente aveva documentato di avere comunque soddisfatto interamente le pretese degli opposti, avendo effettuato versamenti per complessivi € 200.478,11.
Alla luce di queste considerazioni concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna degli opposti per lite temeraria e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Si costituivano in giudizio CP_1
e eccependo in via preliminare l'inammissibilità
[...] Controparte_2 dell'opposizione per inesistenza della procura alle liti, atteso che all'atto di citazione notificato e depositato con l'iscrizione a ruolo del giudizio era stata allegata una procura alle liti con data 15.9.2022 con cui Parte_1 aveva conferito agli Avv.ti Alberto Alfieri e Massimo Franco mandato di rappresentarla e difenderla nel differente procedimento con R.G.N. 3981/2020, precisando come, alla data di sottoscrizione del 15.9.2022, il ricorso per decreto ingiuntivo non fosse stato ancora emesso, né notificato. Nel merito comunque gli opposti eccepivano la correttezza dei conteggi eseguiti, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese legali. A seguito di ordinanza depositata il giorno 26.7.2023 che rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.9.2023 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”. pag. 2/9 Il Tribunale adito ha dichiarato l'opposizione inammissibile e per l'effetto ha dichiarato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1822/22 emesso il
17.9.2022 dal Tribunale di Lecce, e condannato parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori. Il primo giudice ha accolto l'eccezione in rito sollevata dagli opposti, osservando che, con la procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, Parte_1 avesse conferito agli avv.ti Alberto Alfieri e Massimo Franco mandato di rappresentarla e difenderla nello specifico procedimento iscritto al R.G.N.
3981/2020 dinanzi al Tribunale di Lecce, il quale non presenta alcun collegamento con il giudizio di opposizione. Ha anche evidenziato come in detta procura allegata all'atto di citazione sia indicata la data del 15.9.2022, anteriore non solo alla notifica (avvenuta il 2.11.2022), ma anche alla stessa emissione (avvenuta il
17.9.2022) del decreto ingiuntivo che forma oggetto della presente opposizione. Il
Tribunale ha quindi tratto la conclusione che “la procura speciale in esame sia perfettamente valida, ma semplicemente estranea al presente giudizio, dunque del tutto irrilevante nello stesso”.
2.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto Parte_1 appello, articolando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto violazione di legge e vizio della sentenza per mancata e/o insufficiente valutazione delle prove offerte.
Richiamata la natura unitaria del procedimento monitorio e di opposizione (Cass.
Civ. SS.UU. n.927/2022), la difesa ha evidenziato che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo la si rivolgeva ai deducenti difensori conferendo Parte_1 loro, in data 15.11.2022, la procura alle liti per la proposizione dell'opposizione al predetto decreto. I difensori, abilitati dal mandato conferito, inoltravano al
Tribunale Istanza di visibilità. Poiché l'opposizione non si configura come giudizio autonomo, ma come fase ulteriore del procedimento monitorio, la procura depositata nel fascicolo monitorio è da considerarsi validamente depositata in atti e legittima la costituzione nel giudizio di opposizione.
2.2. Col secondo motivo l'appellante contesta l'asserita inesistenza della procura alle liti allegata all'atto di citazione, con riferimento alla sentenza Cass. pag. 3/9 SS.UU. n.37434/22, posta a fondamento della decisione di inammissibilità dell'opposizione. Detta pronuncia della Sezioni Unite riguarda il caso, ben diverso da quello di specie, della materiale mancanza della procura in atti.
Deduce in primo luogo l'appellante che la categoria dell'inesistenza dell'atto o del negozio giuridico è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione ad atti che, per essenziali carenze strutturali, non possono essere ricondotti allo schema legale tipico e non consentono neppure una valutazione di invalidità; invece, nella specie, la procura è riconducibile allo schema legale tipico della procura, per cui non è ipotizzabile l'inesistenza giuridica dell'atto.
In secondo luogo, sussiste nella specie “la certa riferibilità all'atto d'opposizione della procura notificata agli opposti”, per cui troverebbe applicazione il principio di conservazione dell'atto. Deduce al riguardo la difesa che, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul processo civile telematico, la procura speciale
(rilasciata su documento informatico separato) viene considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato. Sul punto la giurisprudenza ha rilevato come possa “argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede”. Tale presunzione dà attuazione al principio di conservazione dell'atto (Cass. n. 2642/1998 e n.3891/2018).
2.3. Il terzo motivo di appello attiene al merito dell'opposizione, dal momento che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ha comportato, come conseguenza, l'omesso esame del merito della lite da parte del Tribunale. Al riguardo, l'appellante ha riportato il contenuto dell'atto di opposizione.
3.- Con comparsa depositata il 31/5/2024 si sono costituiti CP_1
e chiedendo di rigettare l'appello in quanto
[...] Controparte_2 inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e devoluzione dell'intera controversa, hanno ribadito le conclusioni formulate con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado pag. 4/9 Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
All'udienza del 3/6/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
4.- I motivi di appello proposti da , da esaminarsi Parte_1 congiuntamente in quanto connessi, risultano privi di fondamento.
4.1. In punto di fatto emerge per tabulas e non risulta contestato che con la procura alle liti allegata all'atto opposizione, rilasciata su foglio separato e recante la data del 15.9.2022, ha conferito agli avv.ti Alberto Parte_1
Alfieri e Massimo Franco mandato di rappresentarla e difenderla “nel procedimento
n. 3981/2020 RG Trib. Lecce in ogni fase e grado dello stesso”. L'atto di opposizione risulta notificato il 7.12.2022 ed è stato iscritto a ruolo in data
12.12.2022 al n. 9433/2022 ruolo generale Tribunale di Lecce. Risulta pacifico che tra il procedimento menzionato nella procura (n. 3981/2020) e quello introdotto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non esiste alcun collegamento.
Ciò posto, risulta evidente che la procura speciale in questione è in sé perfettamente valida, ma è semplicemente estranea al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 9433/2022, riferendosi testualmente e inequivocabilmente ad un altro giudizio. Ne consegue che nel giudizio di opposizione non esiste una procura che legittimi i difensori a costituirsi in giudizio in nome e per conto della opponente . Parte_1
Risulta quindi fondata la valutazione del Tribunale in termini di inammissibilità dell'opposizione, in quanto sorretta sul piano logico, oltre che giuridico, da argomenti assolutamente corretti, alla stregua della legislazione applicabile ratione temporis al caso di specie. Che non si tratti di un mero errore relativo alla indicazione degli estremi del procedimento giudiziario, cui la procura inerisce, è dimostrato dalla circostanza che la procura in questione è stata rilasciata il 15.9.2022, ovvero in una data anteriore non solo alla notifica
(avvenuta il 2.11.2022), ma anche all'emissione (avvenuta il 17.9.2022) del decreto ingiuntivo che forma oggetto dell'atto di opposizione. Sulla base di una valutazione obiettiva dell'atto, non possono esservi dubbi che la procura speciale pag. 5/9 in questione non possa in alcun modo riferirsi all'atto di opposizione al quale era allegata e non possa quindi assumere alcuna rilevanza nel relativo procedimento.
5. Ciò posto e rinviando alla motivazione svolta nel provvedimento impugnato, le obiezioni mosse con l'atto di gravame non risultano assolutamente idonee a porre in discussione il rigore logico-giuridico delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
5.1. Con un primo argomento, l'appellante sostiene che ai difensori era stata conferita procura per inoltrare istanza di visibilità degli atti del procedimento monitorio, per cui, configurandosi l'opposizione non come giudizio autonomo, ma come fase ulteriore del procedimento monitorio, detta procura, depositata nel fascicolo monitorio, sarebbe idonea a legittimare la costituzione nel giudizio di opposizione. In sostanza, si prospetta l'esistenza di una diversa procura, allegata all'istanza di visibilità depositata nel fascicolo monitorio, da ritenersi efficace nel giudizio di opposizione, sul presupposto di una unicità dei due procedimenti
(monitorio e di opposizione).
L'obiezione risulta inammissibile e in ogni caso infondata. Si rileva preliminarmente che si tratta di una questione prospettata per la prima volta con i motivi di appello e mai sollevata nel giudizio di primo grado. In ogni caso, la tesi dell'appellante è infondata, in quanto la procura rilasciata per la visibilità del fascicolo ha un oggetto ed una funzione specifica ed inoltre ha un'efficacia temporanea. La tesi è inoltre contraddittoria, in quanto a seguirla fino in fondo, non si comprenderebbe la funzione di una diversa procura allegata all'atto di opposizione.
La richiesta di visibilità è uno strumento per garantire il diritto di difesa della parte non ancora costituita nel processo. Infatti detta richiesta ha l'esclusivo fine di abilitare l'istante all'accesso ed alla consultazione del fascicolo. La visibilità è generalmente concessa per un periodo limitato. Tenuto conto che il mandato diretto alla visibilità del fascicolo ha la specifica funzione di consentire alla parte interessata di valutare l'opportunità di costituirsi in giudizio e predisporre la propria difesa, non è possibile – salva espressa e specifica menzione nell'atto - desumere dal mandato medesimo il potere di costituirsi nel giudizio di pag. 6/9 opposizione, trattandosi di un potere diverso e ulteriore rispetto a quello conferito con il mandato.
5.2. La seconda obiezione sollevata dall'appellante muove dalla tesi secondo cui nella specie la procura allegata all'atto di opposizione è riconducibile allo schema legale tipico della procura, per cui non si potrebbe ipotizzare l'inesistenza giuridica dell'atto.
La tesi non può essere condivisa. Il fatto che una procura esista, ancorchè riferita ad un diverso procedimento, non esclude che, sul piano giuridico e con riferimento al procedimento cui la stessa è allegata, non si possa predicare di inesistenza, ovvero mancanza di una procura riferita a quel procedimento. In altre parole, la procura allegata all'atto di opposizione non è nulla, anzi è perfettamente valida, ma la stessa si riferisce ad un procedimento diverso, del tutto estraneo al giudizio di opposizione. Ne consegue che in quest'ultimo giudizio manca una idonea procura.
Nel caso in esame non risulta che una valida procura sia stata conferita successivamente alla notificazione dell'atto, entro la costituzione in giudizio della parte opponente, per cui, in ragione del disposto di cui all'art. 125, co 2 c.p.c. non può trovare applicazione la procedura di cui all'art. 182 c.p.c., riferibile alle sole ipotesi di nullità della procura, ma non di inesistenza (Cass. S.U. 21 dicembre
2022, n. 37434). Al caso in esame non è applicabile il nuovo disposto di cui all'art. 182 c.p.c. introdotto con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, che espressamente consente la sanatoria anche per l'ipotesi di inesistenza, in quanto l'art.35 dello stesso Decreto Legislativo prevede che "le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal
28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Nella specie, l'atto di citazione è stato notificato telematicamente in data 7.12.2022 e l'iscrizione al ruolo è avvenuta il
12.12.2022, per cui la questione va decisa alla stregua delle norme anteriori alla novella.
pag. 7/9 5.3. Non porta, infine, ad una diversa conclusione l'invocato principio di conservazione degli atti giuridici, i quale trova una specifica disciplina nell'ambito processuale attraverso l'art.159 c.p.c., secondo il quale ove il vizio di nullità impedisca un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre “ gli altri effetti ai quali è idoneo”. Poiché la procura costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di procura è inesistente, con la conseguenza che la mancanza della procura esclude in radice la possibilità di ravvisare effetti correlati al raggiungimento dello scopo cui la procura medesima è destinata.
La giurisprudenza ha sul punto affermato che l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura, che fornisca alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell'attività da lui svolta al titolare della posizione sostanziale controversa, è inesistente;
pertanto, la nullità della procura
è inidonea al raggiungimento dello scopo cui è destinata (Cass. n. 12486/2000,
Rv. 540325 - 01).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Consegue la condanna dell'appellante a pagare le spese del grado, sulla base del valore della controversia indicato al momento della costituzione in giudizio.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 702/2024 emessa dal
Tribunale di Lecce in data 19.2.24 depositata il 23/2/2024, proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 8/9 2) condanna l'appellante a pagare in favore degli appellati le spese del grado liquidate in complessivi euro 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 192/2024 R.G., introdotta da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Alberto Alfieri e Massimo Franco;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Viola Messa e Anna C.F._3
Gentile;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.702/2024 pubblicata il 23/2/2024. All'udienza del 3/6/2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione l'oggetto della lite è esposto come segue.
“Con atto di citazione notificato il 7.12.2022 gli Avv.ti Alberto Alfieri e
Massimo Franco per conto di convenivano in giudizio Parte_1
e proponendo opposizione avverso il Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1822/22 emesso il 17.9.2022 dal Tribunale di Lecce, notificato il 2.11.2022, con cui gli opposti avevano ottenuto ingiunzione per il pagamento di € 105.187,33 oltre interessi e spese legali, a titolo di parziale restituzione della caparra confirmatoria di € 170.000,00, costituita dagli stessi in relazione al contratto sottoscritto in data 30.10.2014, con cui Parte_1 si era obbligata a trasferire in favore di il fondo
[...] Controparte_1 denominato “Capitano”, in catasto al Foglio 26, p.lle 2-6-7-8-10-11-14-15-16-79-
81-84, unitamente a n. 19 titoli agrari dal valore di € 1.053,31 ciascuno. In particolare, tale caparra era stata costituita per € 106.478,78 mediante assegni e bonifici emessi e/o effettuati in favore e/o nell'interesse di Parte_1
e per la restante somma di € 63.500,00 mediante crediti vantati da
[...]
e da nei confronti dell'opponente. Controparte_2 Controparte_1 [...]
deduceva l'insussistenza del credito vantato dagli opposti, Parte_1 atteso che a seguito dell'annullamento dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento cui era stata ammessa, il Tribunale aveva rilevato che alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura residuava solo un minor debito di € 10.624,13 e che la stessa opponente aveva documentato di avere comunque soddisfatto interamente le pretese degli opposti, avendo effettuato versamenti per complessivi € 200.478,11.
Alla luce di queste considerazioni concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna degli opposti per lite temeraria e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Si costituivano in giudizio CP_1
e eccependo in via preliminare l'inammissibilità
[...] Controparte_2 dell'opposizione per inesistenza della procura alle liti, atteso che all'atto di citazione notificato e depositato con l'iscrizione a ruolo del giudizio era stata allegata una procura alle liti con data 15.9.2022 con cui Parte_1 aveva conferito agli Avv.ti Alberto Alfieri e Massimo Franco mandato di rappresentarla e difenderla nel differente procedimento con R.G.N. 3981/2020, precisando come, alla data di sottoscrizione del 15.9.2022, il ricorso per decreto ingiuntivo non fosse stato ancora emesso, né notificato. Nel merito comunque gli opposti eccepivano la correttezza dei conteggi eseguiti, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese legali. A seguito di ordinanza depositata il giorno 26.7.2023 che rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.9.2023 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”. pag. 2/9 Il Tribunale adito ha dichiarato l'opposizione inammissibile e per l'effetto ha dichiarato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1822/22 emesso il
17.9.2022 dal Tribunale di Lecce, e condannato parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori. Il primo giudice ha accolto l'eccezione in rito sollevata dagli opposti, osservando che, con la procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, Parte_1 avesse conferito agli avv.ti Alberto Alfieri e Massimo Franco mandato di rappresentarla e difenderla nello specifico procedimento iscritto al R.G.N.
3981/2020 dinanzi al Tribunale di Lecce, il quale non presenta alcun collegamento con il giudizio di opposizione. Ha anche evidenziato come in detta procura allegata all'atto di citazione sia indicata la data del 15.9.2022, anteriore non solo alla notifica (avvenuta il 2.11.2022), ma anche alla stessa emissione (avvenuta il
17.9.2022) del decreto ingiuntivo che forma oggetto della presente opposizione. Il
Tribunale ha quindi tratto la conclusione che “la procura speciale in esame sia perfettamente valida, ma semplicemente estranea al presente giudizio, dunque del tutto irrilevante nello stesso”.
2.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto Parte_1 appello, articolando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto violazione di legge e vizio della sentenza per mancata e/o insufficiente valutazione delle prove offerte.
Richiamata la natura unitaria del procedimento monitorio e di opposizione (Cass.
Civ. SS.UU. n.927/2022), la difesa ha evidenziato che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo la si rivolgeva ai deducenti difensori conferendo Parte_1 loro, in data 15.11.2022, la procura alle liti per la proposizione dell'opposizione al predetto decreto. I difensori, abilitati dal mandato conferito, inoltravano al
Tribunale Istanza di visibilità. Poiché l'opposizione non si configura come giudizio autonomo, ma come fase ulteriore del procedimento monitorio, la procura depositata nel fascicolo monitorio è da considerarsi validamente depositata in atti e legittima la costituzione nel giudizio di opposizione.
2.2. Col secondo motivo l'appellante contesta l'asserita inesistenza della procura alle liti allegata all'atto di citazione, con riferimento alla sentenza Cass. pag. 3/9 SS.UU. n.37434/22, posta a fondamento della decisione di inammissibilità dell'opposizione. Detta pronuncia della Sezioni Unite riguarda il caso, ben diverso da quello di specie, della materiale mancanza della procura in atti.
Deduce in primo luogo l'appellante che la categoria dell'inesistenza dell'atto o del negozio giuridico è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione ad atti che, per essenziali carenze strutturali, non possono essere ricondotti allo schema legale tipico e non consentono neppure una valutazione di invalidità; invece, nella specie, la procura è riconducibile allo schema legale tipico della procura, per cui non è ipotizzabile l'inesistenza giuridica dell'atto.
In secondo luogo, sussiste nella specie “la certa riferibilità all'atto d'opposizione della procura notificata agli opposti”, per cui troverebbe applicazione il principio di conservazione dell'atto. Deduce al riguardo la difesa che, a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul processo civile telematico, la procura speciale
(rilasciata su documento informatico separato) viene considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato. Sul punto la giurisprudenza ha rilevato come possa “argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede”. Tale presunzione dà attuazione al principio di conservazione dell'atto (Cass. n. 2642/1998 e n.3891/2018).
2.3. Il terzo motivo di appello attiene al merito dell'opposizione, dal momento che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ha comportato, come conseguenza, l'omesso esame del merito della lite da parte del Tribunale. Al riguardo, l'appellante ha riportato il contenuto dell'atto di opposizione.
3.- Con comparsa depositata il 31/5/2024 si sono costituiti CP_1
e chiedendo di rigettare l'appello in quanto
[...] Controparte_2 inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e devoluzione dell'intera controversa, hanno ribadito le conclusioni formulate con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado pag. 4/9 Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
All'udienza del 3/6/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
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4.- I motivi di appello proposti da , da esaminarsi Parte_1 congiuntamente in quanto connessi, risultano privi di fondamento.
4.1. In punto di fatto emerge per tabulas e non risulta contestato che con la procura alle liti allegata all'atto opposizione, rilasciata su foglio separato e recante la data del 15.9.2022, ha conferito agli avv.ti Alberto Parte_1
Alfieri e Massimo Franco mandato di rappresentarla e difenderla “nel procedimento
n. 3981/2020 RG Trib. Lecce in ogni fase e grado dello stesso”. L'atto di opposizione risulta notificato il 7.12.2022 ed è stato iscritto a ruolo in data
12.12.2022 al n. 9433/2022 ruolo generale Tribunale di Lecce. Risulta pacifico che tra il procedimento menzionato nella procura (n. 3981/2020) e quello introdotto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non esiste alcun collegamento.
Ciò posto, risulta evidente che la procura speciale in questione è in sé perfettamente valida, ma è semplicemente estranea al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 9433/2022, riferendosi testualmente e inequivocabilmente ad un altro giudizio. Ne consegue che nel giudizio di opposizione non esiste una procura che legittimi i difensori a costituirsi in giudizio in nome e per conto della opponente . Parte_1
Risulta quindi fondata la valutazione del Tribunale in termini di inammissibilità dell'opposizione, in quanto sorretta sul piano logico, oltre che giuridico, da argomenti assolutamente corretti, alla stregua della legislazione applicabile ratione temporis al caso di specie. Che non si tratti di un mero errore relativo alla indicazione degli estremi del procedimento giudiziario, cui la procura inerisce, è dimostrato dalla circostanza che la procura in questione è stata rilasciata il 15.9.2022, ovvero in una data anteriore non solo alla notifica
(avvenuta il 2.11.2022), ma anche all'emissione (avvenuta il 17.9.2022) del decreto ingiuntivo che forma oggetto dell'atto di opposizione. Sulla base di una valutazione obiettiva dell'atto, non possono esservi dubbi che la procura speciale pag. 5/9 in questione non possa in alcun modo riferirsi all'atto di opposizione al quale era allegata e non possa quindi assumere alcuna rilevanza nel relativo procedimento.
5. Ciò posto e rinviando alla motivazione svolta nel provvedimento impugnato, le obiezioni mosse con l'atto di gravame non risultano assolutamente idonee a porre in discussione il rigore logico-giuridico delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
5.1. Con un primo argomento, l'appellante sostiene che ai difensori era stata conferita procura per inoltrare istanza di visibilità degli atti del procedimento monitorio, per cui, configurandosi l'opposizione non come giudizio autonomo, ma come fase ulteriore del procedimento monitorio, detta procura, depositata nel fascicolo monitorio, sarebbe idonea a legittimare la costituzione nel giudizio di opposizione. In sostanza, si prospetta l'esistenza di una diversa procura, allegata all'istanza di visibilità depositata nel fascicolo monitorio, da ritenersi efficace nel giudizio di opposizione, sul presupposto di una unicità dei due procedimenti
(monitorio e di opposizione).
L'obiezione risulta inammissibile e in ogni caso infondata. Si rileva preliminarmente che si tratta di una questione prospettata per la prima volta con i motivi di appello e mai sollevata nel giudizio di primo grado. In ogni caso, la tesi dell'appellante è infondata, in quanto la procura rilasciata per la visibilità del fascicolo ha un oggetto ed una funzione specifica ed inoltre ha un'efficacia temporanea. La tesi è inoltre contraddittoria, in quanto a seguirla fino in fondo, non si comprenderebbe la funzione di una diversa procura allegata all'atto di opposizione.
La richiesta di visibilità è uno strumento per garantire il diritto di difesa della parte non ancora costituita nel processo. Infatti detta richiesta ha l'esclusivo fine di abilitare l'istante all'accesso ed alla consultazione del fascicolo. La visibilità è generalmente concessa per un periodo limitato. Tenuto conto che il mandato diretto alla visibilità del fascicolo ha la specifica funzione di consentire alla parte interessata di valutare l'opportunità di costituirsi in giudizio e predisporre la propria difesa, non è possibile – salva espressa e specifica menzione nell'atto - desumere dal mandato medesimo il potere di costituirsi nel giudizio di pag. 6/9 opposizione, trattandosi di un potere diverso e ulteriore rispetto a quello conferito con il mandato.
5.2. La seconda obiezione sollevata dall'appellante muove dalla tesi secondo cui nella specie la procura allegata all'atto di opposizione è riconducibile allo schema legale tipico della procura, per cui non si potrebbe ipotizzare l'inesistenza giuridica dell'atto.
La tesi non può essere condivisa. Il fatto che una procura esista, ancorchè riferita ad un diverso procedimento, non esclude che, sul piano giuridico e con riferimento al procedimento cui la stessa è allegata, non si possa predicare di inesistenza, ovvero mancanza di una procura riferita a quel procedimento. In altre parole, la procura allegata all'atto di opposizione non è nulla, anzi è perfettamente valida, ma la stessa si riferisce ad un procedimento diverso, del tutto estraneo al giudizio di opposizione. Ne consegue che in quest'ultimo giudizio manca una idonea procura.
Nel caso in esame non risulta che una valida procura sia stata conferita successivamente alla notificazione dell'atto, entro la costituzione in giudizio della parte opponente, per cui, in ragione del disposto di cui all'art. 125, co 2 c.p.c. non può trovare applicazione la procedura di cui all'art. 182 c.p.c., riferibile alle sole ipotesi di nullità della procura, ma non di inesistenza (Cass. S.U. 21 dicembre
2022, n. 37434). Al caso in esame non è applicabile il nuovo disposto di cui all'art. 182 c.p.c. introdotto con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma
Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, che espressamente consente la sanatoria anche per l'ipotesi di inesistenza, in quanto l'art.35 dello stesso Decreto Legislativo prevede che "le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal
28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Nella specie, l'atto di citazione è stato notificato telematicamente in data 7.12.2022 e l'iscrizione al ruolo è avvenuta il
12.12.2022, per cui la questione va decisa alla stregua delle norme anteriori alla novella.
pag. 7/9 5.3. Non porta, infine, ad una diversa conclusione l'invocato principio di conservazione degli atti giuridici, i quale trova una specifica disciplina nell'ambito processuale attraverso l'art.159 c.p.c., secondo il quale ove il vizio di nullità impedisca un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre “ gli altri effetti ai quali è idoneo”. Poiché la procura costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di procura è inesistente, con la conseguenza che la mancanza della procura esclude in radice la possibilità di ravvisare effetti correlati al raggiungimento dello scopo cui la procura medesima è destinata.
La giurisprudenza ha sul punto affermato che l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura, che fornisca alla controparte la giuridica certezza della riferibilità dell'attività da lui svolta al titolare della posizione sostanziale controversa, è inesistente;
pertanto, la nullità della procura
è inidonea al raggiungimento dello scopo cui è destinata (Cass. n. 12486/2000,
Rv. 540325 - 01).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Consegue la condanna dell'appellante a pagare le spese del grado, sulla base del valore della controversia indicato al momento della costituzione in giudizio.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 702/2024 emessa dal
Tribunale di Lecce in data 19.2.24 depositata il 23/2/2024, proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 8/9 2) condanna l'appellante a pagare in favore degli appellati le spese del grado liquidate in complessivi euro 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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