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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 509/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI CECILIA GENNARO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2425/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130647013000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240117425140000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18035/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: trascizione delle conclusioni riportate in narrativa.
Resistente/Appellato: trascrizione delle conclusioni riportete in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato digitalmente in data 10/2/2025 il Sig. Ricorrente_1 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende, impugnava, rispettivamente:
1. la cartella di pagamento n. 07120240130647013000 recante la richiesta di pagamento della tassa automobilistica relativamente all'anno 2017 riguardante: il veicolo tg. Targa_1, il veicolo tg. Targa_2 ed, infine, il veicolo tg. Targa_3, per una somma complessiva di € 1.209,94;
2. la cartella di pagamento n. 07120240117425140000 contenente richiesta di pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2017 relativamente al veicolo tg. Targa_4 per una somma di € 906,15;
entrambe emesse da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.
Il ricorso – contenente dichiarazione di valore della causa pari a complessivi € 2.116,09 - veniva proposto anche nei confronti della REGIONE CAMPANIA – U.O.D. - Contenzioso e Normativa Tributaria dal momento che nessun atto di accertamento prodromico proveniente da quest'ultimo ente impositore risulta essere stato mai notificato al ricorrente.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva, in sintesi, i seguenti motivi:
- la nullità/illegittimità delle cartelle impugnate per omessa notifica degli atti presupposti su cui esse si fondano, con conseguente decadenza e prescrizione delle rispettive pretese tributarie;
-la carenza di motivazione delle cartelle di pagamento, in violazione dell'obbligo espressamente previsto ex art. 7 L. n. 212/2000;
-l'omessa loro sottoscrizione, in forma autografa o elettronica, da parte del responsabile del procedimento, citando al riguardo favorevole giurisprudenza di merito e di legittimità;
- omessa indicazione ed inintelligibilità o cripticità del criterio di calcolo applicato nella liquidazione degli interessi pretesi;
- violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), riservandosi di proporre “motivi aggiunti”; - con vittoria di spese e competenze di causa da attribuire al procuratore antistatario.
Contrariamente all'AdER, rimasta contumace nel processo, si è ritualmente costituita in giudizio la Regione Campania, rappresentata e difesa da proprio funzionario delegato – dott. Difensore_2 – eccependo l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/92, richiamando favorevole precedente giudiziali di legittimità (Cass. civ., Ord. n. 23346/2024) in presenza degli avvisi di accertamento divenuti definitivi in quanto non esplicitamente e tempestivamente impugnati nonostante la loro regolare notificazione nei confronti del ricorrente, come risulterebbe comprovato dagli elementi documentali offerti in allegazione, oltre al difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze non riguardanti l'attività di accertamento di peculiare competenza dell'ente locale regionale impositore, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso poiché infondato e la-condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento poiché infondato.
Invero parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha ritualmente provveduto ad integrare il quadro probatorio contestato dal ricorrente, confutandolo, attraverso il deposito di idonea documentazione comprovante la corretta e regolare notificazione degli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Campania che fondano la pretesa impositiva azionata dall'AdER attraverso le cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente e citate in parte narrativa per presunto omesso pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno d'imposta 2017 riguardante i quattro elencati autoveicoli.
Occorre rilevare che qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notificazione di un avviso di accertamento (quale vizio asseritamente inficiante o quale ragione di nullità derivata dell'atto successivamente impugnato e rientrante nella sequenza procedimentale della successiva fase di riscossione) la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione degli atti di accertamento e di riscossione deve ritenersi assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall'ufficiale della riscossione o dall'ente impositore qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie ovvero mediante produzione dell'avviso di ricevimento nel diverso caso di notifica effettuate a mezzo posta. Dimodoché, la cartella di pagamento – come l'avviso di accertamento - una volta pervenuta all'indirizzo o nella sfera di legale disponibilità del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo (Cass., ord. n. 3073 del 6/2/2017), stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo attraverso la prova contraria offerta dal medesimo di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione (tra le tante, Cass. 16/6/2016, n. 12415; 27/11/2015, n. 24235 e 7/5/2015, n. 9246).
Pertanto, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova, l'assolvimento del cui onere incombeva sull'AdER o sulla Regione Campania che aveva emesso gli avvisi di accertamento prodromici rispetto alle due cartelle di pagamento, contestualmente impugnate – quali atti esclusi asseritamente ricevuti dal ricorrente - ex art. 2697 c.c., circa la corretta e valida prova della notifica cennata, da considerarsi peraltro
“intermedia” che, per un verso, deve ritenersi abbia idoneamente interrotto anche il decorso dei termini di prescrizione dei crediti tributari vantati nei confronti del ricorrente e, per l'altro, scongiurato il pericolo di offrire al ricorrente l'esercizio dell'opzione di limitarsi ad invocare l'illegittimità per vizio di alterazione della sequenza procedimentale dell'attività notificatoria -anziché contestare radicalmente la pretesa tributaria - onde eccepire la “nullità c.d. derivata” dell'atto consequenziale, nella specie la comunicazione del fermo amministrativo eseguito e odiernamente opposto cui detti atti presupposti risultano sottesi (in termini, cfr. Cass n.19667 del
2014; Cass. Sez. 3, n. 9246/2015; Cass. n. 1144/2018; Cass. civ. n. 12832/2022; Cass. Sez. Trib. n.
2857/2022; Cass. Sez. Trib. n. 16743/2024 e n. 26660/2023; Cass., SS.UU. n. 10012 del 2021 e n.
5791/2008).
E tanto aderendo, per l'affetto, al sopravvenuto e condivisibile orientamento giurisprudenziale del Giudice di legittimità dovendosi reputare ormai perfezionata la notificazione dei due avvisi di accertamento emessi e notificati nel 2020 e “riemessi” nel 2023, propedeutici alle cartelle di pagamento ed agli atti consequenziali – nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dalla legge. Notifica effettuata, una prima volta, con raccomandata A/R con rilascio dell'avviso di giacenza e perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza trascorso il termine del periodo di deposito dell'avviso di accertamento n. 734288552575, mentre le altre due raccomandate A/R contenenti gli atti riemessi venivano spedite in data 31/3/2023 e consegnata a persona qualificatasi all'agente postale notificatore quale “nipote” – qualifica non contestata o confutata dal ricorrente e che assume rilievo di pubblica fede provenendo da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ex art. 2700 c.c. – come provato dalle copie documentali allegate alle controdeduzioni versate in atti dalla Regione Campania. La regolarità del procedimento notificatorio rimane affermata anche in difetto di prova di ogni ulteriore adempimento dell'invio della raccomandata c.d. informativa (C.A.N.), ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. così come invece prescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del
1973, ritenuto applicabile anche alla notificazione della cartella di pagamento oltreché agli avvisi di accertamento (Cass. Sez. Trib., Ord. n. 27446/2022) – come sostenuto dalla medesima Regione Campania versandosi pacificamente nella fattispecie della notifica a mezzo posta ordinaria (c.d. “notifica diretta”) che, come espressamente stabilito dall'art. 14 L. n. 890/1982, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta e, dunque, non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica, né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo o domicilio fiscale del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità del successivo invio della lettera raccomandata informativa al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (in termini, Cass. Sez. Trib.
13/7/2018, n. 18716; 14/11/2019, n. 29642; n. 4160/2022; n. 23177/2023; n. 21936/2024 e, infine, n.
28618/2024).
In proposito, non ignorando affatto gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia ma riguardanti il distinto caso di notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore, anziché il servizio postale (per tutte, Cass. nn. 13507, 21604,23177 e 28618 del 2024), occorre ricordare ed affermare che, soprattutto per gli avvisi di accertamento – e non solo per gli atti ad essi successivi – è attribuita la facoltà all'amministrazione fiscale procedente di utilizzare la più snella procedura e modalità di notifica consistente nell'invio diretto della raccomandata attraverso il servizio postale mediante avviso di ricevimento, come riaffermato e ribadito di recente dal Giudice di legittimità (Cass. Sez. Terza, Ord. n. 2154/2025 e giurisprudenza conforme ivi richiamata, ad es. Cass. n. 4160/2022).
Devono, quindi, ritenersi assorbite, poiché divenuto ormai superfluo affrontarle e deciderle, o implicitamente rigettate tutte le altre questioni o domande ed eccezioni, pur proposte, contrarie e da reputarsi non accolte in quanto tra di loro connesse e logicamente incompatibili o alternative (conformi, Sez. II Centr. App., n.
204/2020; Cass. sez. civ., sent. n. 1432/2023; Cass. sez. civ. 6 – 2, n. 23840/2022; Cass. sez. I, ord. n.
12570/2021, Cass. sez. V, n. 7762/2020; Cass., n. 15690/2016; Cass., n. 3895/2009 e SS.UU., sent. n.
8053 del 2014), risultando l'accertamento eseguito divenuto ormai irretrattabile e definitivo, anche nel tratto o segmento successivo al perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento cennati sottesi alle due cartelle di pagamento impugnate, non risultando maturata alcuna eccepita prescrizione del credito tributario vantato tempestivamente interrotta per effetto della notifica delle cartelle di pagamento impugnate avvenuta nel triennio immediatamente successivo.
Conclusivamente, quindi, reputa questo Giudice di dover condividere l'assunto di parte resistente secondo cui:
1) l'atto di accertamento riemesso n. 734325522612 (notificato il 18/05/2023), scaturisce, a sua volta, dal propedeutico avviso n. 734019542172 (notificato in data 07/11/2020);
2) l'atto di accertamento riemesso n. 734332651001 (notificato il 18/05/2023), scaturisce, a sua volta, dal propedeutico avviso n. 734205639605 (notificato in data 05/11/2020); 3) l'atto di accertamento riemesso n. 734333912304 (notificato il 18/05/2023), scaturisce, a sua volta, dal propedeutico avviso n. 734268691726 (notificato in data 05/11/2020);
4) l'atto di accertamento riemesso n. 734362760912 (notificato il 18/05/2023), scaturisce, a sua volta, dal propedeutico avviso n. 734288552575 (di cui è stata accertata la giacenza in data 16/12/2020).
Detti atti propedeutici, da considerarsi cumulativamente ed odiernamente impugnati, che risultano peraltro validamente sottoscritti mediante l'indicazione a stampa del nominativo della persona fisica responsabile della loro emissione, come previsto e consentito dall'art. 1, co. 87, L. n. 549/1995.
I motivi scrutinati e qui accolti comportano l'inevitabile l'assorbimento di ogni altro dedotto dalla parte ricorrente, logicamente subordinato o connesso, rendendosi superflua o inutile agni ulteriore decisione o dovendosi considerare intervenuto il loro tacito rigetto in quanto rivelatisi incompatibili, anche solo in via subordinata e la cui decisione si rende superflua o incompatibile con quella adottata (cfr. Cass., n. 20425/2017
e n. 10067/2014) (Cass., Sez.
6-2 Civ., Ord. 24/11/2011, n.24843 e 4/10/2011, n.20311 e Cass. n.7663/12;
Cass. Sez.
6-5 Ord. n. 5839/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza, per il principio di causalità, e sono liquidate in dispositivo, unicamente in favore della Regione Campania non essendosi costituita l'Ader né svolto alcuna attività difensiva, parametrandole alle ragioni della decisione e al valore nonché al pregio dell'attività difensiva espletata nella controversia, ex art. 15 del pro. trib.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania che si liquidano in euro 500,00 per onorari.
Napoli li 21/10/2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI CECILIA GENNARO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2425/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130647013000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240117425140000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18035/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: trascizione delle conclusioni riportate in narrativa.
Resistente/Appellato: trascrizione delle conclusioni riportete in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato digitalmente in data 10/2/2025 il Sig. Ricorrente_1 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende, impugnava, rispettivamente:
1. la cartella di pagamento n. 07120240130647013000 recante la richiesta di pagamento della tassa automobilistica relativamente all'anno 2017 riguardante: il veicolo tg. Targa_1, il veicolo tg. Targa_2 ed, infine, il veicolo tg. Targa_3, per una somma complessiva di € 1.209,94;
2. la cartella di pagamento n. 07120240117425140000 contenente richiesta di pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2017 relativamente al veicolo tg. Targa_4 per una somma di € 906,15;
entrambe emesse da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.
Il ricorso – contenente dichiarazione di valore della causa pari a complessivi € 2.116,09 - veniva proposto anche nei confronti della REGIONE CAMPANIA – U.O.D. - Contenzioso e Normativa Tributaria dal momento che nessun atto di accertamento prodromico proveniente da quest'ultimo ente impositore risulta essere stato mai notificato al ricorrente.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva, in sintesi, i seguenti motivi:
- la nullità/illegittimità delle cartelle impugnate per omessa notifica degli atti presupposti su cui esse si fondano, con conseguente decadenza e prescrizione delle rispettive pretese tributarie;
-la carenza di motivazione delle cartelle di pagamento, in violazione dell'obbligo espressamente previsto ex art. 7 L. n. 212/2000;
-l'omessa loro sottoscrizione, in forma autografa o elettronica, da parte del responsabile del procedimento, citando al riguardo favorevole giurisprudenza di merito e di legittimità;
- omessa indicazione ed inintelligibilità o cripticità del criterio di calcolo applicato nella liquidazione degli interessi pretesi;
- violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), riservandosi di proporre “motivi aggiunti”; - con vittoria di spese e competenze di causa da attribuire al procuratore antistatario.
Contrariamente all'AdER, rimasta contumace nel processo, si è ritualmente costituita in giudizio la Regione Campania, rappresentata e difesa da proprio funzionario delegato – dott. Difensore_2 – eccependo l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/92, richiamando favorevole precedente giudiziali di legittimità (Cass. civ., Ord. n. 23346/2024) in presenza degli avvisi di accertamento divenuti definitivi in quanto non esplicitamente e tempestivamente impugnati nonostante la loro regolare notificazione nei confronti del ricorrente, come risulterebbe comprovato dagli elementi documentali offerti in allegazione, oltre al difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze non riguardanti l'attività di accertamento di peculiare competenza dell'ente locale regionale impositore, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso poiché infondato e la-condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non risulta meritevole di accoglimento poiché infondato.
Invero parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha ritualmente provveduto ad integrare il quadro probatorio contestato dal ricorrente, confutandolo, attraverso il deposito di idonea documentazione comprovante la corretta e regolare notificazione degli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Campania che fondano la pretesa impositiva azionata dall'AdER attraverso le cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente e citate in parte narrativa per presunto omesso pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno d'imposta 2017 riguardante i quattro elencati autoveicoli.
Occorre rilevare che qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notificazione di un avviso di accertamento (quale vizio asseritamente inficiante o quale ragione di nullità derivata dell'atto successivamente impugnato e rientrante nella sequenza procedimentale della successiva fase di riscossione) la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione degli atti di accertamento e di riscossione deve ritenersi assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall'ufficiale della riscossione o dall'ente impositore qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie ovvero mediante produzione dell'avviso di ricevimento nel diverso caso di notifica effettuate a mezzo posta. Dimodoché, la cartella di pagamento – come l'avviso di accertamento - una volta pervenuta all'indirizzo o nella sfera di legale disponibilità del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo (Cass., ord. n. 3073 del 6/2/2017), stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo attraverso la prova contraria offerta dal medesimo di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione (tra le tante, Cass. 16/6/2016, n. 12415; 27/11/2015, n. 24235 e 7/5/2015, n. 9246).
Pertanto, deve ritenersi sufficientemente raggiunta la prova, l'assolvimento del cui onere incombeva sull'AdER o sulla Regione Campania che aveva emesso gli avvisi di accertamento prodromici rispetto alle due cartelle di pagamento, contestualmente impugnate – quali atti esclusi asseritamente ricevuti dal ricorrente - ex art. 2697 c.c., circa la corretta e valida prova della notifica cennata, da considerarsi peraltro
“intermedia” che, per un verso, deve ritenersi abbia idoneamente interrotto anche il decorso dei termini di prescrizione dei crediti tributari vantati nei confronti del ricorrente e, per l'altro, scongiurato il pericolo di offrire al ricorrente l'esercizio dell'opzione di limitarsi ad invocare l'illegittimità per vizio di alterazione della sequenza procedimentale dell'attività notificatoria -anziché contestare radicalmente la pretesa tributaria - onde eccepire la “nullità c.d. derivata” dell'atto consequenziale, nella specie la comunicazione del fermo amministrativo eseguito e odiernamente opposto cui detti atti presupposti risultano sottesi (in termini, cfr. Cass n.19667 del
2014; Cass. Sez. 3, n. 9246/2015; Cass. n. 1144/2018; Cass. civ. n. 12832/2022; Cass. Sez. Trib. n.
2857/2022; Cass. Sez. Trib. n. 16743/2024 e n. 26660/2023; Cass., SS.UU. n. 10012 del 2021 e n.
5791/2008).
E tanto aderendo, per l'affetto, al sopravvenuto e condivisibile orientamento giurisprudenziale del Giudice di legittimità dovendosi reputare ormai perfezionata la notificazione dei due avvisi di accertamento emessi e notificati nel 2020 e “riemessi” nel 2023, propedeutici alle cartelle di pagamento ed agli atti consequenziali – nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dalla legge. Notifica effettuata, una prima volta, con raccomandata A/R con rilascio dell'avviso di giacenza e perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza trascorso il termine del periodo di deposito dell'avviso di accertamento n. 734288552575, mentre le altre due raccomandate A/R contenenti gli atti riemessi venivano spedite in data 31/3/2023 e consegnata a persona qualificatasi all'agente postale notificatore quale “nipote” – qualifica non contestata o confutata dal ricorrente e che assume rilievo di pubblica fede provenendo da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ex art. 2700 c.c. – come provato dalle copie documentali allegate alle controdeduzioni versate in atti dalla Regione Campania. La regolarità del procedimento notificatorio rimane affermata anche in difetto di prova di ogni ulteriore adempimento dell'invio della raccomandata c.d. informativa (C.A.N.), ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. così come invece prescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis, del D.P.R. n. 600 del
1973, ritenuto applicabile anche alla notificazione della cartella di pagamento oltreché agli avvisi di accertamento (Cass. Sez. Trib., Ord. n. 27446/2022) – come sostenuto dalla medesima Regione Campania versandosi pacificamente nella fattispecie della notifica a mezzo posta ordinaria (c.d. “notifica diretta”) che, come espressamente stabilito dall'art. 14 L. n. 890/1982, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta e, dunque, non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica, né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo o domicilio fiscale del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità del successivo invio della lettera raccomandata informativa al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (in termini, Cass. Sez. Trib.
13/7/2018, n. 18716; 14/11/2019, n. 29642; n. 4160/2022; n. 23177/2023; n. 21936/2024 e, infine, n.
28618/2024).
In proposito, non ignorando affatto gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia ma riguardanti il distinto caso di notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore, anziché il servizio postale (per tutte, Cass. nn. 13507, 21604,23177 e 28618 del 2024), occorre ricordare ed affermare che, soprattutto per gli avvisi di accertamento – e non solo per gli atti ad essi successivi – è attribuita la facoltà all'amministrazione fiscale procedente di utilizzare la più snella procedura e modalità di notifica consistente nell'invio diretto della raccomandata attraverso il servizio postale mediante avviso di ricevimento, come riaffermato e ribadito di recente dal Giudice di legittimità (Cass. Sez. Terza, Ord. n. 2154/2025 e giurisprudenza conforme ivi richiamata, ad es. Cass. n. 4160/2022).
Devono, quindi, ritenersi assorbite, poiché divenuto ormai superfluo affrontarle e deciderle, o implicitamente rigettate tutte le altre questioni o domande ed eccezioni, pur proposte, contrarie e da reputarsi non accolte in quanto tra di loro connesse e logicamente incompatibili o alternative (conformi, Sez. II Centr. App., n.
204/2020; Cass. sez. civ., sent. n. 1432/2023; Cass. sez. civ. 6 – 2, n. 23840/2022; Cass. sez. I, ord. n.
12570/2021, Cass. sez. V, n. 7762/2020; Cass., n. 15690/2016; Cass., n. 3895/2009 e SS.UU., sent. n.
8053 del 2014), risultando l'accertamento eseguito divenuto ormai irretrattabile e definitivo, anche nel tratto o segmento successivo al perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento cennati sottesi alle due cartelle di pagamento impugnate, non risultando maturata alcuna eccepita prescrizione del credito tributario vantato tempestivamente interrotta per effetto della notifica delle cartelle di pagamento impugnate avvenuta nel triennio immediatamente successivo.
Conclusivamente, quindi, reputa questo Giudice di dover condividere l'assunto di parte resistente secondo cui:
1) l'atto di accertamento riemesso n. 734325522612 (notificato il 18/05/2023), scaturisce, a sua volta, dal propedeutico avviso n. 734019542172 (notificato in data 07/11/2020);
2) l'atto di accertamento riemesso n. 734332651001 (notificato il 18/05/2023), scaturisce, a sua volta, dal propedeutico avviso n. 734205639605 (notificato in data 05/11/2020); 3) l'atto di accertamento riemesso n. 734333912304 (notificato il 18/05/2023), scaturisce, a sua volta, dal propedeutico avviso n. 734268691726 (notificato in data 05/11/2020);
4) l'atto di accertamento riemesso n. 734362760912 (notificato il 18/05/2023), scaturisce, a sua volta, dal propedeutico avviso n. 734288552575 (di cui è stata accertata la giacenza in data 16/12/2020).
Detti atti propedeutici, da considerarsi cumulativamente ed odiernamente impugnati, che risultano peraltro validamente sottoscritti mediante l'indicazione a stampa del nominativo della persona fisica responsabile della loro emissione, come previsto e consentito dall'art. 1, co. 87, L. n. 549/1995.
I motivi scrutinati e qui accolti comportano l'inevitabile l'assorbimento di ogni altro dedotto dalla parte ricorrente, logicamente subordinato o connesso, rendendosi superflua o inutile agni ulteriore decisione o dovendosi considerare intervenuto il loro tacito rigetto in quanto rivelatisi incompatibili, anche solo in via subordinata e la cui decisione si rende superflua o incompatibile con quella adottata (cfr. Cass., n. 20425/2017
e n. 10067/2014) (Cass., Sez.
6-2 Civ., Ord. 24/11/2011, n.24843 e 4/10/2011, n.20311 e Cass. n.7663/12;
Cass. Sez.
6-5 Ord. n. 5839/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza, per il principio di causalità, e sono liquidate in dispositivo, unicamente in favore della Regione Campania non essendosi costituita l'Ader né svolto alcuna attività difensiva, parametrandole alle ragioni della decisione e al valore nonché al pregio dell'attività difensiva espletata nella controversia, ex art. 15 del pro. trib.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania che si liquidano in euro 500,00 per onorari.
Napoli li 21/10/2025