Art. 1.
Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' istituito il servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicita' del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all' articolo 3 della legge 2 febbraio 1947, n. 64 .
Il servizio sismico cura:
la promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;
la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;
lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;
lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.
Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' istituito il servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicita' del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all' articolo 3 della legge 2 febbraio 1947, n. 64 .
Il servizio sismico cura:
la promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;
la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;
lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;
lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.