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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1550/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. con il patrocinio dell'avv. FARINA Parte_1 C.F._1
HE e dell'avv.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/12/2025 ad ore 10.00 innanzi al Giudice EA ES CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. FARINA HE per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Farina precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione reietta e previi gli accertamenti ritenuti opportuni: Dire tenuto e, per gli effetti, condannare nato CP_1 in Cina il 24.03.1979 (C.F.: ) in proprio e/o nella sua qualità di titolare C.F._2 della Ditta Individuale M.K.M. BEAUTY CENTER con sede legale a CP_2
Casteggio (PV), Piazza Cavour n.
8 - cap 27045 , al pagamento in favore dell'odierna ricorrente dell'importo di Euro 2.532,37 lordi (di cui Euro 255,62 a titolo di TFR) per il titolo dedotto ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito di causa e/o all'esito di eventuale CTU contabile oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo per il titolo dedotto e/o per qualsivoglia altro titolo dovesse risultare in corso di causa;
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, nella non concessa ipotesi in cui controparte contestasse le documentate deduzioni del ricorso, qualora il Sig.
Giudice lo ritenesse necessario e senza inversione dell'onere della prova si chiede ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero è che” ed epurati delle componenti valutative, nonché prova contraria a quella formulata dalla controparte. 1) La
Signora ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente Parte_1 per il periodo dal 29.06.2023 al 09.03.2024 quale estetista inquadrata al IV livello del CCNL
BI e Parrucchieri. 2) L'orario di lavoro era di dodici ore settimanali così distribuite: da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 12:00.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA ES CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1550/2025 promossa da:
c.f. con il patrocinio dell'avv. FARINA Parte_1 C.F._1
HE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per ottenere l'accoglimento Parte_1 CP_1 delle conclusioni dianzi evidenziate.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, la parte resistente è rimasta contumace.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva che parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 29 giugno 2023 al 9 marzo 2024, in forza di plurime proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato con orario part time inizialmente stipulato, con inquadramento formale al IV livello del CCNL BI e
Parrucchieri per svolgere mansioni di estetista (cfr. doc. n. 1, 2, 3, 4 e 5 fascicolo parte ricorrente);
- di aver ricevuto soltanto degli acconti sulle mensilità da giugno 2023 a marzo 2024.
Parte ricorrente ha provato la propria pretesa creditoria mediante produzione in giudizio di conteggi elaborati in sede sindacale sulla base del contratto collettivo applicabile
(cfr. doc. 7 fascicolo parte ricorrente); la parte ha provato la differenza rispetto a quanto versato dalla parte datoriale producendo in giudizio copia dei bonifici ricevuti (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
La parte resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad allegare e provare le fattispecie estintive e/o modificative della pretesa di parte ricorrente.
Pertanto, la domanda deve essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla corresponsione in favore di CP_1
della somma lorda di euro 2.532,37 lordi, di cui euro 255,62 a titolo di TFR, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare all'avv. Michela Farina le spese di lite, che si liquidano in € 2.059 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 18 dicembre 2025 Il Giudice EA ES CI
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. con il patrocinio dell'avv. FARINA Parte_1 C.F._1
HE e dell'avv.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/12/2025 ad ore 10.00 innanzi al Giudice EA ES CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. FARINA HE per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Farina precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione reietta e previi gli accertamenti ritenuti opportuni: Dire tenuto e, per gli effetti, condannare nato CP_1 in Cina il 24.03.1979 (C.F.: ) in proprio e/o nella sua qualità di titolare C.F._2 della Ditta Individuale M.K.M. BEAUTY CENTER con sede legale a CP_2
Casteggio (PV), Piazza Cavour n.
8 - cap 27045 , al pagamento in favore dell'odierna ricorrente dell'importo di Euro 2.532,37 lordi (di cui Euro 255,62 a titolo di TFR) per il titolo dedotto ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito di causa e/o all'esito di eventuale CTU contabile oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo per il titolo dedotto e/o per qualsivoglia altro titolo dovesse risultare in corso di causa;
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, nella non concessa ipotesi in cui controparte contestasse le documentate deduzioni del ricorso, qualora il Sig.
Giudice lo ritenesse necessario e senza inversione dell'onere della prova si chiede ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero è che” ed epurati delle componenti valutative, nonché prova contraria a quella formulata dalla controparte. 1) La
Signora ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente Parte_1 per il periodo dal 29.06.2023 al 09.03.2024 quale estetista inquadrata al IV livello del CCNL
BI e Parrucchieri. 2) L'orario di lavoro era di dodici ore settimanali così distribuite: da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 12:00.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA ES CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1550/2025 promossa da:
c.f. con il patrocinio dell'avv. FARINA Parte_1 C.F._1
HE
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per ottenere l'accoglimento Parte_1 CP_1 delle conclusioni dianzi evidenziate.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica, la parte resistente è rimasta contumace.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva che parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 29 giugno 2023 al 9 marzo 2024, in forza di plurime proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato con orario part time inizialmente stipulato, con inquadramento formale al IV livello del CCNL BI e
Parrucchieri per svolgere mansioni di estetista (cfr. doc. n. 1, 2, 3, 4 e 5 fascicolo parte ricorrente);
- di aver ricevuto soltanto degli acconti sulle mensilità da giugno 2023 a marzo 2024.
Parte ricorrente ha provato la propria pretesa creditoria mediante produzione in giudizio di conteggi elaborati in sede sindacale sulla base del contratto collettivo applicabile
(cfr. doc. 7 fascicolo parte ricorrente); la parte ha provato la differenza rispetto a quanto versato dalla parte datoriale producendo in giudizio copia dei bonifici ricevuti (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
La parte resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad allegare e provare le fattispecie estintive e/o modificative della pretesa di parte ricorrente.
Pertanto, la domanda deve essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla corresponsione in favore di CP_1
della somma lorda di euro 2.532,37 lordi, di cui euro 255,62 a titolo di TFR, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare all'avv. Michela Farina le spese di lite, che si liquidano in € 2.059 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 18 dicembre 2025 Il Giudice EA ES CI