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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/12/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da condotta illecita ascritta ad amministrazione statale;
TRA
, elettivamente domiciliato a Taranto in via Plinio n. 9, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Alessandro Gigante, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORE
E
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in via F. Rubichi
n. 39 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 10/4/2018 innanzi alla Sezione Lavoro, ma, in seguito a trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale e su invito del medesimo, iscritto, poi, il 21/1/2019 al ruolo degli affari civili contenziosi innanzi al Tribunale ordinario, Pt_1
, già avviato, su domanda per ferma volontaria triennale presentata il 2/10/1995,
[...]
1 presso le Scuole Sottufficiali di San Vito- Taranto per il corso di Furiere LSC (Lavori
Servizio Caserma) e, superato il corso propedeutico, nel mese di novembre 1995, destinato al soggiorno montano di AM AN con il grado di “Comune di Prima
Classe, poi promosso Caporale, convocato, in seguito a inoltro di domanda di partecipazione al concorso per immissione nel ruolo di truppa in servizio permanente, a visita medica di controllo il 26/4/1998, ove venne riscontrato che era affetto da una infermità oculistica e, nella specie, da “ipotropia ed extropia O.D.”, quale esito per intervento chirurgico per strabismo con assenza di visione binoculare (soppressione occhio destro), adducendo che, dopo alterne vicende, ovverosia, dapprima, congedo provvisorio illimitato e, poi, nuova riassunzione in servizio per terminare il periodo di ferma breve, nonché, collocatosi utilmente nella graduatoria del concorso di cui innanzi, assunzione in SPE (servizio permanente effettivo) sin dal 1999, era, infine, stato dichiarato “permanentemente non idoneo al prosieguo del servizio quale volontario di truppa in servizio permanente effettivo delle forze armate italiane – riformato ai sensi dell'art. 16 comma c del d.m. 26/3/1999” con provvedimento della Commissione Medica di II istanza dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare notificatogli il 9/3/2000, dopo essere stato sottoposto a visita medica il 7/2/2000, il cui esito era stato il seguente:
“ipotropia con modesta esotropia in occhio destro, con soppressione”, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa di condotte omissive illecite asseritamente tenute dai sanitari dell'Ospedale Militare di Taranto e di Marinferm di
Roma, nonché dai funzionari e dirigenti del i quali, Controparte_1 successivamente a quest'ultima visita medica, avrebbero dovuto avvertirlo della possibilità ai sensi della l. n. 266/1999 di transitare nei ruoli civili del Controparte_1
, nonché esprimere il giudizio di idoneità al servizio civile nell'area di pertinenza
[...] del , agiva in giudizio nei confronti del , chiedendone la Controparte_1 CP_1 condanna al versamento in suo favore di una somma da sé determinata nella misura massima di € 52.000,00, con rinuncia espressa all'esubero, anche in relazione alla rivalutazione monetaria e interessi.
Il , costituitosi in giudizio, richiamando la nota storia processuale Controparte_1
e, in particolare, la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1117/2011 con cui era stato rigettato il ricorso presentato dall'odierno istante, il quale sostenendo che, a fronte delle istanze reiterate del 27/5/2003, del 23/3/2005, del 22/12/2005, del 19/2/2007 e della messa in
2 mora del 5/11/2007, dirette ad ottenere il transito alle aree funzionali del Servizio Civile dell'Amministrazione, stante l'inerzia della P.A., si fosse formato il silenzio assenso, chiedeva il riconoscimento del diritto al passaggio suddetto ex art. 14, comma 5, della l.
n. 266/1999, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3066/2013 e, in sede di revocazione, con sentenza n. 2649/2017, sollevava eccezione di giudicato;
in ogni caso, contestava la fondatezza della domanda, adducendo che in virtù dell'art. 14 comma 5 della l. n. 269/1999, del d.P.R. n. 339/1982 e dell'art. 2 comma 6 del d.m. 18/4/2002 il transito nei ruoli civili era consentito solo ai miliari già in servizio permanente effettivo e affermando che l'attore era ancora un aspirante tale;
chiedeva dichiarazione di inammissibilità della domanda o, in subordine, il rigetto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 24/4/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l. 28 luglio
1999 n. 266, il personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del , secondo modalità e procedure Controparte_1 analoghe a quelle previste dal d.P.R. 24 aprile 1982 n. 339, da definire con decreto da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
In attuazione di detta normativa, è stato emanato il d.m. 18/4/2002, il cui art. 2 statuisce che la domanda di transito deve essere presentata “a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente
Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla
Direzione generale per il personale militare” (comma 2); “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora
3 entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta” (comma 4).
Tuttavia, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 3, “Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Pertanto, rientrando il caso in esame nell'ambito di applicazione della norma transitoria, essendo il ricorrente stato giudicato inidoneo con atto notificatogli il 9/3/2000, avendo il medesimo presentato istanza di transito, per la prima volta, il 25/5/2003, il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del d.m. 18/4/2002, avvenuta in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2002 n. 113 era, ampiamente, decorso, come già accertato con sentenza del T.A.R. Lazio n. 1117/2011, divenuta definitiva, con cui è stato rigettato il ricorso dal suddetto proposto al fine di conseguire pronuncia di accertamento del suo diritto al transito nelle aree funzionali del personale civile del
, in virtù della normativa innanzi citata, per asserita formazione di Controparte_1 silenzio – assenso a fronte della messa in mora dell'amministrazione del 5/11/2007 e delle precedenti istanze del 27/5/2003, del 23/3/2005, del 22/12/2005, del 19/2/2007.
Ebbene, la domanda di risarcimento danni formulata in questa sede, sulla base di una asserita condotta illecita ascritta ai sanitari dell'Ospedale Militare di Taranto e di
Marinferm di Roma, nonché ai funzionari e dirigenti del , Controparte_1 consistita, a dire dell'attore, in omessa informazione della possibilità ai sensi della l. n.
266/1999 di transitare nei ruoli civili del , è, invero, del tutto priva Controparte_1 di fondamento giuridico, non essendo normativamente previsti alcuni obblighi informativi a carico dell'amministrazione, essendo, bensì, al contrario, onere proprio del militare giudicato inidoneo conoscere la normativa vigente in materia e presentare istanza di transito entro i termini.
Per quanto concerne, poi, la lamentata assenza nel processo verbale n. 23/2000 della
Commissione Medica di II istanza dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare. notificatogli il 9/3/2000, di un espresso giudizio di idoneità o meno al servizio civile nell'area di pertinenza del , considerato che l'odierno attore Controparte_1 avrebbe potuto rilevare detto asserito vizio con il ricorso r.g.n. 7370/2000 (rigettato con
4 sentenza n. 911/2005) con cui aveva impugnato il provvedimento innanzi al T.A.R. Lazio, non è, certamente, ora consentito, stante il limite del giudicato amministrativo formatosi, contestare nuovamente, sotto altro profilo già allora deducibile con distinto motivo di impugnazione, la legittimità di detto provvedimento.
Peraltro, deve ritenersi, in ogni caso, anche non configurabile un danno da mancato certo reimpiego del militare nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del
, essendo rimessa all'amministrazione ogni determinazione in Controparte_1 merito alla sussistenza dei requisiti.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, gravano sull'attore e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore in concreto indeterminato della controversia, del livello di complessità della stessa e della esigua attività svolta nella fase istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del Ministro in
[...] Controparte_1 carica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla rifusione, in favore del , Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 6 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da condotta illecita ascritta ad amministrazione statale;
TRA
, elettivamente domiciliato a Taranto in via Plinio n. 9, presso lo Parte_1 studio legale dell'Avv. Alessandro Gigante, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORE
E
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in via F. Rubichi
n. 39 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
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ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 10/4/2018 innanzi alla Sezione Lavoro, ma, in seguito a trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale e su invito del medesimo, iscritto, poi, il 21/1/2019 al ruolo degli affari civili contenziosi innanzi al Tribunale ordinario, Pt_1
, già avviato, su domanda per ferma volontaria triennale presentata il 2/10/1995,
[...]
1 presso le Scuole Sottufficiali di San Vito- Taranto per il corso di Furiere LSC (Lavori
Servizio Caserma) e, superato il corso propedeutico, nel mese di novembre 1995, destinato al soggiorno montano di AM AN con il grado di “Comune di Prima
Classe, poi promosso Caporale, convocato, in seguito a inoltro di domanda di partecipazione al concorso per immissione nel ruolo di truppa in servizio permanente, a visita medica di controllo il 26/4/1998, ove venne riscontrato che era affetto da una infermità oculistica e, nella specie, da “ipotropia ed extropia O.D.”, quale esito per intervento chirurgico per strabismo con assenza di visione binoculare (soppressione occhio destro), adducendo che, dopo alterne vicende, ovverosia, dapprima, congedo provvisorio illimitato e, poi, nuova riassunzione in servizio per terminare il periodo di ferma breve, nonché, collocatosi utilmente nella graduatoria del concorso di cui innanzi, assunzione in SPE (servizio permanente effettivo) sin dal 1999, era, infine, stato dichiarato “permanentemente non idoneo al prosieguo del servizio quale volontario di truppa in servizio permanente effettivo delle forze armate italiane – riformato ai sensi dell'art. 16 comma c del d.m. 26/3/1999” con provvedimento della Commissione Medica di II istanza dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare notificatogli il 9/3/2000, dopo essere stato sottoposto a visita medica il 7/2/2000, il cui esito era stato il seguente:
“ipotropia con modesta esotropia in occhio destro, con soppressione”, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa di condotte omissive illecite asseritamente tenute dai sanitari dell'Ospedale Militare di Taranto e di Marinferm di
Roma, nonché dai funzionari e dirigenti del i quali, Controparte_1 successivamente a quest'ultima visita medica, avrebbero dovuto avvertirlo della possibilità ai sensi della l. n. 266/1999 di transitare nei ruoli civili del Controparte_1
, nonché esprimere il giudizio di idoneità al servizio civile nell'area di pertinenza
[...] del , agiva in giudizio nei confronti del , chiedendone la Controparte_1 CP_1 condanna al versamento in suo favore di una somma da sé determinata nella misura massima di € 52.000,00, con rinuncia espressa all'esubero, anche in relazione alla rivalutazione monetaria e interessi.
Il , costituitosi in giudizio, richiamando la nota storia processuale Controparte_1
e, in particolare, la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1117/2011 con cui era stato rigettato il ricorso presentato dall'odierno istante, il quale sostenendo che, a fronte delle istanze reiterate del 27/5/2003, del 23/3/2005, del 22/12/2005, del 19/2/2007 e della messa in
2 mora del 5/11/2007, dirette ad ottenere il transito alle aree funzionali del Servizio Civile dell'Amministrazione, stante l'inerzia della P.A., si fosse formato il silenzio assenso, chiedeva il riconoscimento del diritto al passaggio suddetto ex art. 14, comma 5, della l.
n. 266/1999, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3066/2013 e, in sede di revocazione, con sentenza n. 2649/2017, sollevava eccezione di giudicato;
in ogni caso, contestava la fondatezza della domanda, adducendo che in virtù dell'art. 14 comma 5 della l. n. 269/1999, del d.P.R. n. 339/1982 e dell'art. 2 comma 6 del d.m. 18/4/2002 il transito nei ruoli civili era consentito solo ai miliari già in servizio permanente effettivo e affermando che l'attore era ancora un aspirante tale;
chiedeva dichiarazione di inammissibilità della domanda o, in subordine, il rigetto con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 24/4/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l. 28 luglio
1999 n. 266, il personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del , secondo modalità e procedure Controparte_1 analoghe a quelle previste dal d.P.R. 24 aprile 1982 n. 339, da definire con decreto da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
In attuazione di detta normativa, è stato emanato il d.m. 18/4/2002, il cui art. 2 statuisce che la domanda di transito deve essere presentata “a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente
Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla
Direzione generale per il personale militare” (comma 2); “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora
3 entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta” (comma 4).
Tuttavia, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 3, “Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Pertanto, rientrando il caso in esame nell'ambito di applicazione della norma transitoria, essendo il ricorrente stato giudicato inidoneo con atto notificatogli il 9/3/2000, avendo il medesimo presentato istanza di transito, per la prima volta, il 25/5/2003, il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del d.m. 18/4/2002, avvenuta in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2002 n. 113 era, ampiamente, decorso, come già accertato con sentenza del T.A.R. Lazio n. 1117/2011, divenuta definitiva, con cui è stato rigettato il ricorso dal suddetto proposto al fine di conseguire pronuncia di accertamento del suo diritto al transito nelle aree funzionali del personale civile del
, in virtù della normativa innanzi citata, per asserita formazione di Controparte_1 silenzio – assenso a fronte della messa in mora dell'amministrazione del 5/11/2007 e delle precedenti istanze del 27/5/2003, del 23/3/2005, del 22/12/2005, del 19/2/2007.
Ebbene, la domanda di risarcimento danni formulata in questa sede, sulla base di una asserita condotta illecita ascritta ai sanitari dell'Ospedale Militare di Taranto e di
Marinferm di Roma, nonché ai funzionari e dirigenti del , Controparte_1 consistita, a dire dell'attore, in omessa informazione della possibilità ai sensi della l. n.
266/1999 di transitare nei ruoli civili del , è, invero, del tutto priva Controparte_1 di fondamento giuridico, non essendo normativamente previsti alcuni obblighi informativi a carico dell'amministrazione, essendo, bensì, al contrario, onere proprio del militare giudicato inidoneo conoscere la normativa vigente in materia e presentare istanza di transito entro i termini.
Per quanto concerne, poi, la lamentata assenza nel processo verbale n. 23/2000 della
Commissione Medica di II istanza dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare. notificatogli il 9/3/2000, di un espresso giudizio di idoneità o meno al servizio civile nell'area di pertinenza del , considerato che l'odierno attore Controparte_1 avrebbe potuto rilevare detto asserito vizio con il ricorso r.g.n. 7370/2000 (rigettato con
4 sentenza n. 911/2005) con cui aveva impugnato il provvedimento innanzi al T.A.R. Lazio, non è, certamente, ora consentito, stante il limite del giudicato amministrativo formatosi, contestare nuovamente, sotto altro profilo già allora deducibile con distinto motivo di impugnazione, la legittimità di detto provvedimento.
Peraltro, deve ritenersi, in ogni caso, anche non configurabile un danno da mancato certo reimpiego del militare nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del
, essendo rimessa all'amministrazione ogni determinazione in Controparte_1 merito alla sussistenza dei requisiti.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza, gravano sull'attore e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore in concreto indeterminato della controversia, del livello di complessità della stessa e della esigua attività svolta nella fase istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto
2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del Ministro in
[...] Controparte_1 carica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla rifusione, in favore del , Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 6 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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