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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UM IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato CALABRESE FRANCESCO espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 1702 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. TO MB, indagato per i delitti di promozione, direzione ed organizzazione di associazione di tipo mafioso (capo 1) e di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 5), e, per tali titoli, sottoposto alla misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 13 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, che, riqualificato il fatto contestato al capo 5) alla stregua del delitto di estorsione aggravata tentata, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nel suo interesse e per l'effetto ha confermato l'ordinanza applicativa della misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 10 maggio 2024. 2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 629, 393 e 416-bis.
1. cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla fattispecie estorsiva come ritenuta e alla sussistenza della circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Quanto al primo profilo, eccepisce che la fattispecie concreta dedotta in contestazione al capo 5) - ossia, che TO MB avrebbe determinato il proprio padre, ET MB - capo indiscusso della cosca 'Ficara-Latella', nell'articolazione operante nella zona meridionale della città di Reggio Calabria, segnatamente nel quartiere di Arangea -, a convocare presso di sé PA UT, titolare assieme alla moglie di un'attività di parrucchiere, alle cui dipendenze era stato assunto ET IO MB, rispettivamente loro figlio e nipote, per costringerlo, facendo valere la loro supremazia mafiosa, a regolarizzare la posizione lavorativa del detto dipendente, anche sotto l'aspetto retributivo - non sarebbe riconducibile allo schema della tentata estorsione in concorso ma a quello dell'esercizio arbitrario in concorso;
questo perché il diritto vivente, ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020). Elemento psicologico che, nel caso di specie, era stato ricostruito esclusivamente nei termini una minaccia, posta in essere dal padre e dal nonno del lavoratore, diretta ad ottenere dal datore di lavoro solo e soltanto l'adempimento di una prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile, ossia la regolarizzazione lavorativa e retributiva, non una prestazione non dovuta, suscettibile di arrecare agli agenti un profitto ingiusto e alla vittima un danno. In ogni caso, quand'anche ET MB avesse inteso perseguire, con la condotta tenuta nei confronti di UT, anche un'ulteriore finalità rispetto a quella della tutela delle ragioni del proprio nipote, vale a dire l'affermazione della supremazia della cosca nel territorio con imposizione di pesi e gabelle sulle attività imprenditoriali sedenti nel territorio di riferimento, non 1 vi era prova che tale finalità fosse stata condivisa dal ricorrente, che era stato animato esclusivamente dall'intento di ottenere quanto dovuto al proprio figlio: ciò, del resto, sempre secondo quanto statuito dal diritto vivente, per cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020). Quanto al secondo profilo, eccepisce che il Tribunale, tramite un ragionamento circolare, avrebbe affermato la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa in relazione alla condotta di cui al capo 5) esclusivamente sulla base della consapevolezza del ricorrente della supremazia nella zona in cui sedeva l'attività imprenditoriale della vittima dell'intimidazione e, non invece, dando conto, tramite specifici elementi di fatto, che il reato (di tentata estorsione o di esercizio arbitrario delle private ragioni, come prospettato dalla difesa) era stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e nella consapevolezza da parte di TO MB di prestare in tal modo un ausilio al sodalizio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di promozione, direzione e organizzazione dell'associazione di tipo mafioso, nell'articolazione denominata 'cosca Ficara-Latella', operante nella zona meridionale della città di Reggio Calabria, segnatamente nel quartiere Arangea. E' dedotto che sussiste un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, la stessa non essendo diretta ad ottenere una riqualificazione del fatto ma piuttosto ad ottenere una verifica, al lume dei criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità, della stessa sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie come contestata. Elementi costitutivi dei quali il ricorrente eccepisce l'inesistenza per le seguenti ragioni: 1) perché la funzione direttiva di TO MB non era stata riconosciuta come tale né all'interno né all'esterno del sodalizio di appartenenza, essendosi egli limitato a svolgere un ruolo di collaborazione con il padre, ET MB, autentico capo del gruppo criminale;
2) perché i collaboratori di giustizia, IU, LO e De SA, avevano reso dichiarazioni generiche ed assertive, non essendo stati in grado di indicare specifiche condotte tramite le quali TO MB aveva esplicitato concretamente l'attribuitogli ruolo di preminenza in senso al sodalizio. 3. Con requisitoria in data 30 settembre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Antonietta Picardi, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone la difesa del ricorrente avanzato tempestiva richiesta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Merita prioritario esame il secondo motivo. 1.1. Va preliminarmente riconosciuto che il rilievo censorio in esso sviluppato, diretto alla esclusione della configurazione in capo ad TO MB della fattispecie di direzione del sodalizio mafioso sedente in Reggio Calabria, nella zona di Arangea, non è assistita dal necessario interesse attuale e concreto, nei termini richiesti dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, ossia nel senso che:« L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018). Ne viene che, al di là dell'astratta e tautologica affermazione contenuta in ricorso, secondo cui:«i rilievi di censura prospettati in questa sede di legittimità» non sarebbero volti a mettere in discussione «la qualificazione giuridica della condotta - primo o secondo comma della disposizione citata (art. 416-bis cod. pen.) - ma piuttosto l'integrazione della fattispecie di reato oggetto di contestazione» (cfr. pag. 24, ultimo capoverso, del ricorso), nulla è dato evincere dal tessuto argomentativo dei prospettati rilievi in ordine al risultato concretamente favorevole avuto di mira dal ricorrente con il motivo di impugnazione: in particolare, non essendo state articolate censure in punto di sussistenza del fatto - integrativo sia della fattispecie di partecipazione che della fattispecie di direzione dell'associazione di tipo mafioso, come delineate nei primi due commi dell'art. 416-bis cod. pen. - di stabile e concreta messa a disposizione del ricorrente a favore del sodalizio di 'ndrangheta retto dal padre, non è dato comprendere quale sarebbe il vantaggio, anche solo dal punto di vista dell'anticipata decorrenza dei termini di custodia cautelare, derivante dall'accoglimento del motivo. In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul 3 "quomodo" della misura, di modo che non sussiste il suddetto interesse quando il ricorso sia finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, trattandosi di elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489). 1.2. Ciò posto, deve, comunque, riconoscersi che la tecnica utilizzata dalla difesa del ricorrente per mettere in discussione il risultato del giudizio formulato dal Tribunale del Riesame in ordine alla gravità indiziaria ravvisata a carico di TO MB per il delitto di cui al capo 1) non coincide con quella ammessa per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di cautela personale, posto che la stessa, per essere rispondente ai requisiti dell'impugnazione di legittimità, deve limitarsi a lumeggiare le ragioni atte a dar conto della violazione di specifiche norme di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400), non essendo, invece, consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Questo perché, secondo il diritto vivente, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Ed invero, quanto alla gravità indiziaria per il delitto di partecipazione del ricorrente all'associazione di tipo mafioso 'Ficara Latella', nell'articolazione sedente in Arangea, con un ruolo apicale, plurimi sono gli elementi di fatto - desunti dalle intercettazioni di colloqui intercorsi non solo tra TO MB e il padre ET MB, capo storico e temuto del gruppo 'ndranghetista di Arangea, ma anche di soggetti non facenti parte della predetta articolazione (OM DO e ST ON, colloquianti nel dialogo intercettato in data 5 marzo 2019, richiamato alla pagina 41, secondo capoverso, dell'ordinanza impugnata), nonché dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, IU, LO e De SA- deponenti per la dimostrazione - nei limiti di quanto richiesto per il giudizio cautelare, tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza - del concreto esercizio da parte del ricorrente dei poteri connessi alla posizione dirigenziale ascrittagli, avendo egli fatto le veci del padre, durante la sua carcerazione, ed avendo continuato, 4 dopo la remissione in libertà di questi, a svolgere un ruolo preminente ed intrinsecamente funzionale al mantenimento e all'affermazione della supremazia gerarchica del genitore in seno al sodalizio e alla manifestazione del connesso potere all'esterno, come comprovato dalla sua conoscenza delle dinamiche 'ndranghetiste su tutto il territorio di Reggio Calabria, dalle cautele assunte rispetto a possibili attività investigative in corso, nonché dal suo coinvolgimento in attività estorsive in danno delle attività imprenditoriali sedenti nel territorio di riferimento del suo gruppo criminale, protese ad accrescere il controllo di questo sull'economia locale. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Decisivo è, in primo luogo, il rilievo d'inammissibilità della doglianza in punto di sussistenza della contestata aggravante mafiosa, ritenuta nell'ordinanza nella duplice forma sia dell'utilizzazione del metodo mafioso che dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (cfr. pag. 21, penultimo capoverso, dell'ordinanza impugnata). La mancata aggressione con la sviluppata censura della prima ed autonoma ratio decidendi della statuizione relativa al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ossia l'impiego del metodo mafioso, estrinsecatosi, nel caso di specie, nelle «modalità di realizzazione della condotta» estorsiva ascritta ad TO MB al capo 5) della provvisoria imputazione, «implicante la minaccia da parte di soggetti di vertice della cosca, di impedire il sereno svolgimento dell'attività nei confronti di un'impresa insistente sul territorio di dominio 'ndranghetista» priva di effettiva valenza censoria le deduzioni difensive sviluppate in ordine alla sussistenza dell'agevolazione mafiosa. Ciò posto, avuto riguardo, per un verso, alle valorizzate modalità della condotta posta in essere dai MB nei confronti dei UT, come rese manifeste nella conversazione intercorsa tra TO e ET MB, intercettata in data 21 agosto 2021, in cui il primo evidenziava al secondo la necessità di tenere sempre sotto pressione gli imprenditori con il seguente modus operandi:«Se vai fuori e gli butti una cosa, un bicchiere, guarda come si cacano! Tirano 500 Euro al mese» (cfr. pag. 16 e pag. 22 dell'ordinanza impugnata); per altro verso, al contesto in cui era maturata la richiesta di regolarizzazione di ET IO MB, avanzata dal padre e dal nonno al suo datore di lavoro, UT, ossia la perdurante situazione di sottomissione di questi rispetto alla cosca 'Ficara - Latella', cui aveva dovuto chiedere 'l'autorizzazione' (tramite ET MB) per l'avvio dell'attività di parrucchiere ed alla cui prevaricazione aveva dovuto sottostare cedendo alle richieste dei MB, maggiorenti della cosca, di assumere alle proprie dipendenze i loro nipoti e figli, ancorché volesse gestire in famiglia - con la moglie ON Morabito - la propria impresa con relativo risparmio di spesa (cfr. pagg. 18-21 della sentenza impugnata), è di tutta evidenza come il Tribunale del Riesame, nel respingere la richiesta di riqualificazione del fatto ascritto ad TO MB al capo 5) nei termini del delitto di esercizio arbitrario delle provate ragioni con minaccia alla persona, si sia attenuto 5 all'insegnamento impartito dal diritto vivente, che, infatti, ha sottolineato come «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente» (cfr. pag. 21, punto 10.5.1. sentenza Sez. U n. 29541/2020, Filardo). In effetti, secondo la non implausibile ricostruzione del fatto operata dal giudice della cautela, la richiesta rivolta dai congiunti MB all'imprenditore UT non era volta soltanto ad ottenere la regolarizzazione lavorativa del loro discendente (pretesa di per sé legittima ed azionabile nelle sedi giurisdizionali) ma ad imporgli di far fronte alle conseguenze di un'assunzione di un lavoratore dipendente non voluta, perché ritenuta non in linea con una strategia aziendale improntata ad una gestione familiare: assunzione, dunque, subita dal UT e dalla moglie, con il pregiudizio economico che ne sarebbe derivato (per il pagamento della retribuzione al giovane ET IO MB e delle 'tasse' di sua regolarizzazione), per il timore di subire le ritorsioni della cosca 'Ficara-Latella', in senso alla quale ET ed TO MB figuravano come capi. Donde, nel caso di specie, il riconosciuto impiego del metodo mafioso, comportante l'estrema invasività della forza intimidatoria esercitata, è tale da costituire indice del fine, avuto di mira da TO MB e dal padre, di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di soddisfazione di una legittima pretesa. Detto altrimenti: siffatto oggettivo atteggiarsi della condotta dell'indagato ricorrente risulta sintomatica del dolo di estorsione, non essendosi egli rappresentato, quale impulso del suo operare, una facoltà di agire in astratto legittima, ma avendo, piuttosto, compiuto un atto con la consapevolezza del suo essere «contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sapeva non spettargli» (così, cfr. pag. 23, punto 10.5.3. sentenza Sez. U n. 29541/2020, Filardo). La riconosciuta militanza di TO MB in seno alla 'cosca Ficara-Latella' con un ruolo di preminenza, lo stretto rapporto personale ed operativo da lui intrattenuto con il padre, ET MB, riconosciuto capo della cosca indicata, la dimostrata sua consapevolezza e condivisione dei metodi utilizzati dagli affiliati per indurre alla sottomissione gli imprenditori della zona d'influenza del sodalizio (cfr. la già richiamata conversazione intercorsa tra TO e ET MB, intercettata in data 21 agosto 2021, in cui il primo evidenziava al secondo la necessità di tenere sempre sotto pressione gli imprenditori con il seguente modus operandi:«Se vai fuori e gli butti una cosa, un bicchiere, guarda come si cacano! Tirano 500 6 Euro al mese», riportata a pag. 16 e pag. 22 dell'ordinanza impugnata) rendono generiche, perché astratte, le deduzioni difensive in tema di concorso del ricorrente nel reato contestato. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario in cui egli trovasi detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 25/10/2024.
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato CALABRESE FRANCESCO espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 1702 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. TO MB, indagato per i delitti di promozione, direzione ed organizzazione di associazione di tipo mafioso (capo 1) e di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 5), e, per tali titoli, sottoposto alla misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 13 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, che, riqualificato il fatto contestato al capo 5) alla stregua del delitto di estorsione aggravata tentata, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nel suo interesse e per l'effetto ha confermato l'ordinanza applicativa della misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 10 maggio 2024. 2. L'impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 629, 393 e 416-bis.
1. cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla fattispecie estorsiva come ritenuta e alla sussistenza della circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Quanto al primo profilo, eccepisce che la fattispecie concreta dedotta in contestazione al capo 5) - ossia, che TO MB avrebbe determinato il proprio padre, ET MB - capo indiscusso della cosca 'Ficara-Latella', nell'articolazione operante nella zona meridionale della città di Reggio Calabria, segnatamente nel quartiere di Arangea -, a convocare presso di sé PA UT, titolare assieme alla moglie di un'attività di parrucchiere, alle cui dipendenze era stato assunto ET IO MB, rispettivamente loro figlio e nipote, per costringerlo, facendo valere la loro supremazia mafiosa, a regolarizzare la posizione lavorativa del detto dipendente, anche sotto l'aspetto retributivo - non sarebbe riconducibile allo schema della tentata estorsione in concorso ma a quello dell'esercizio arbitrario in concorso;
questo perché il diritto vivente, ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020). Elemento psicologico che, nel caso di specie, era stato ricostruito esclusivamente nei termini una minaccia, posta in essere dal padre e dal nonno del lavoratore, diretta ad ottenere dal datore di lavoro solo e soltanto l'adempimento di una prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile, ossia la regolarizzazione lavorativa e retributiva, non una prestazione non dovuta, suscettibile di arrecare agli agenti un profitto ingiusto e alla vittima un danno. In ogni caso, quand'anche ET MB avesse inteso perseguire, con la condotta tenuta nei confronti di UT, anche un'ulteriore finalità rispetto a quella della tutela delle ragioni del proprio nipote, vale a dire l'affermazione della supremazia della cosca nel territorio con imposizione di pesi e gabelle sulle attività imprenditoriali sedenti nel territorio di riferimento, non 1 vi era prova che tale finalità fosse stata condivisa dal ricorrente, che era stato animato esclusivamente dall'intento di ottenere quanto dovuto al proprio figlio: ciò, del resto, sempre secondo quanto statuito dal diritto vivente, per cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020). Quanto al secondo profilo, eccepisce che il Tribunale, tramite un ragionamento circolare, avrebbe affermato la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa in relazione alla condotta di cui al capo 5) esclusivamente sulla base della consapevolezza del ricorrente della supremazia nella zona in cui sedeva l'attività imprenditoriale della vittima dell'intimidazione e, non invece, dando conto, tramite specifici elementi di fatto, che il reato (di tentata estorsione o di esercizio arbitrario delle private ragioni, come prospettato dalla difesa) era stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e nella consapevolezza da parte di TO MB di prestare in tal modo un ausilio al sodalizio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in materia. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di promozione, direzione e organizzazione dell'associazione di tipo mafioso, nell'articolazione denominata 'cosca Ficara-Latella', operante nella zona meridionale della città di Reggio Calabria, segnatamente nel quartiere Arangea. E' dedotto che sussiste un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, la stessa non essendo diretta ad ottenere una riqualificazione del fatto ma piuttosto ad ottenere una verifica, al lume dei criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità, della stessa sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie come contestata. Elementi costitutivi dei quali il ricorrente eccepisce l'inesistenza per le seguenti ragioni: 1) perché la funzione direttiva di TO MB non era stata riconosciuta come tale né all'interno né all'esterno del sodalizio di appartenenza, essendosi egli limitato a svolgere un ruolo di collaborazione con il padre, ET MB, autentico capo del gruppo criminale;
2) perché i collaboratori di giustizia, IU, LO e De SA, avevano reso dichiarazioni generiche ed assertive, non essendo stati in grado di indicare specifiche condotte tramite le quali TO MB aveva esplicitato concretamente l'attribuitogli ruolo di preminenza in senso al sodalizio. 3. Con requisitoria in data 30 settembre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Antonietta Picardi, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone la difesa del ricorrente avanzato tempestiva richiesta. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Merita prioritario esame il secondo motivo. 1.1. Va preliminarmente riconosciuto che il rilievo censorio in esso sviluppato, diretto alla esclusione della configurazione in capo ad TO MB della fattispecie di direzione del sodalizio mafioso sedente in Reggio Calabria, nella zona di Arangea, non è assistita dal necessario interesse attuale e concreto, nei termini richiesti dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, ossia nel senso che:« L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018). Ne viene che, al di là dell'astratta e tautologica affermazione contenuta in ricorso, secondo cui:«i rilievi di censura prospettati in questa sede di legittimità» non sarebbero volti a mettere in discussione «la qualificazione giuridica della condotta - primo o secondo comma della disposizione citata (art. 416-bis cod. pen.) - ma piuttosto l'integrazione della fattispecie di reato oggetto di contestazione» (cfr. pag. 24, ultimo capoverso, del ricorso), nulla è dato evincere dal tessuto argomentativo dei prospettati rilievi in ordine al risultato concretamente favorevole avuto di mira dal ricorrente con il motivo di impugnazione: in particolare, non essendo state articolate censure in punto di sussistenza del fatto - integrativo sia della fattispecie di partecipazione che della fattispecie di direzione dell'associazione di tipo mafioso, come delineate nei primi due commi dell'art. 416-bis cod. pen. - di stabile e concreta messa a disposizione del ricorrente a favore del sodalizio di 'ndrangheta retto dal padre, non è dato comprendere quale sarebbe il vantaggio, anche solo dal punto di vista dell'anticipata decorrenza dei termini di custodia cautelare, derivante dall'accoglimento del motivo. In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul 3 "quomodo" della misura, di modo che non sussiste il suddetto interesse quando il ricorso sia finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, trattandosi di elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489). 1.2. Ciò posto, deve, comunque, riconoscersi che la tecnica utilizzata dalla difesa del ricorrente per mettere in discussione il risultato del giudizio formulato dal Tribunale del Riesame in ordine alla gravità indiziaria ravvisata a carico di TO MB per il delitto di cui al capo 1) non coincide con quella ammessa per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di cautela personale, posto che la stessa, per essere rispondente ai requisiti dell'impugnazione di legittimità, deve limitarsi a lumeggiare le ragioni atte a dar conto della violazione di specifiche norme di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400), non essendo, invece, consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Questo perché, secondo il diritto vivente, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Ed invero, quanto alla gravità indiziaria per il delitto di partecipazione del ricorrente all'associazione di tipo mafioso 'Ficara Latella', nell'articolazione sedente in Arangea, con un ruolo apicale, plurimi sono gli elementi di fatto - desunti dalle intercettazioni di colloqui intercorsi non solo tra TO MB e il padre ET MB, capo storico e temuto del gruppo 'ndranghetista di Arangea, ma anche di soggetti non facenti parte della predetta articolazione (OM DO e ST ON, colloquianti nel dialogo intercettato in data 5 marzo 2019, richiamato alla pagina 41, secondo capoverso, dell'ordinanza impugnata), nonché dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, IU, LO e De SA- deponenti per la dimostrazione - nei limiti di quanto richiesto per il giudizio cautelare, tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza - del concreto esercizio da parte del ricorrente dei poteri connessi alla posizione dirigenziale ascrittagli, avendo egli fatto le veci del padre, durante la sua carcerazione, ed avendo continuato, 4 dopo la remissione in libertà di questi, a svolgere un ruolo preminente ed intrinsecamente funzionale al mantenimento e all'affermazione della supremazia gerarchica del genitore in seno al sodalizio e alla manifestazione del connesso potere all'esterno, come comprovato dalla sua conoscenza delle dinamiche 'ndranghetiste su tutto il territorio di Reggio Calabria, dalle cautele assunte rispetto a possibili attività investigative in corso, nonché dal suo coinvolgimento in attività estorsive in danno delle attività imprenditoriali sedenti nel territorio di riferimento del suo gruppo criminale, protese ad accrescere il controllo di questo sull'economia locale. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Decisivo è, in primo luogo, il rilievo d'inammissibilità della doglianza in punto di sussistenza della contestata aggravante mafiosa, ritenuta nell'ordinanza nella duplice forma sia dell'utilizzazione del metodo mafioso che dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (cfr. pag. 21, penultimo capoverso, dell'ordinanza impugnata). La mancata aggressione con la sviluppata censura della prima ed autonoma ratio decidendi della statuizione relativa al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ossia l'impiego del metodo mafioso, estrinsecatosi, nel caso di specie, nelle «modalità di realizzazione della condotta» estorsiva ascritta ad TO MB al capo 5) della provvisoria imputazione, «implicante la minaccia da parte di soggetti di vertice della cosca, di impedire il sereno svolgimento dell'attività nei confronti di un'impresa insistente sul territorio di dominio 'ndranghetista» priva di effettiva valenza censoria le deduzioni difensive sviluppate in ordine alla sussistenza dell'agevolazione mafiosa. Ciò posto, avuto riguardo, per un verso, alle valorizzate modalità della condotta posta in essere dai MB nei confronti dei UT, come rese manifeste nella conversazione intercorsa tra TO e ET MB, intercettata in data 21 agosto 2021, in cui il primo evidenziava al secondo la necessità di tenere sempre sotto pressione gli imprenditori con il seguente modus operandi:«Se vai fuori e gli butti una cosa, un bicchiere, guarda come si cacano! Tirano 500 Euro al mese» (cfr. pag. 16 e pag. 22 dell'ordinanza impugnata); per altro verso, al contesto in cui era maturata la richiesta di regolarizzazione di ET IO MB, avanzata dal padre e dal nonno al suo datore di lavoro, UT, ossia la perdurante situazione di sottomissione di questi rispetto alla cosca 'Ficara - Latella', cui aveva dovuto chiedere 'l'autorizzazione' (tramite ET MB) per l'avvio dell'attività di parrucchiere ed alla cui prevaricazione aveva dovuto sottostare cedendo alle richieste dei MB, maggiorenti della cosca, di assumere alle proprie dipendenze i loro nipoti e figli, ancorché volesse gestire in famiglia - con la moglie ON Morabito - la propria impresa con relativo risparmio di spesa (cfr. pagg. 18-21 della sentenza impugnata), è di tutta evidenza come il Tribunale del Riesame, nel respingere la richiesta di riqualificazione del fatto ascritto ad TO MB al capo 5) nei termini del delitto di esercizio arbitrario delle provate ragioni con minaccia alla persona, si sia attenuto 5 all'insegnamento impartito dal diritto vivente, che, infatti, ha sottolineato come «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente» (cfr. pag. 21, punto 10.5.1. sentenza Sez. U n. 29541/2020, Filardo). In effetti, secondo la non implausibile ricostruzione del fatto operata dal giudice della cautela, la richiesta rivolta dai congiunti MB all'imprenditore UT non era volta soltanto ad ottenere la regolarizzazione lavorativa del loro discendente (pretesa di per sé legittima ed azionabile nelle sedi giurisdizionali) ma ad imporgli di far fronte alle conseguenze di un'assunzione di un lavoratore dipendente non voluta, perché ritenuta non in linea con una strategia aziendale improntata ad una gestione familiare: assunzione, dunque, subita dal UT e dalla moglie, con il pregiudizio economico che ne sarebbe derivato (per il pagamento della retribuzione al giovane ET IO MB e delle 'tasse' di sua regolarizzazione), per il timore di subire le ritorsioni della cosca 'Ficara-Latella', in senso alla quale ET ed TO MB figuravano come capi. Donde, nel caso di specie, il riconosciuto impiego del metodo mafioso, comportante l'estrema invasività della forza intimidatoria esercitata, è tale da costituire indice del fine, avuto di mira da TO MB e dal padre, di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di soddisfazione di una legittima pretesa. Detto altrimenti: siffatto oggettivo atteggiarsi della condotta dell'indagato ricorrente risulta sintomatica del dolo di estorsione, non essendosi egli rappresentato, quale impulso del suo operare, una facoltà di agire in astratto legittima, ma avendo, piuttosto, compiuto un atto con la consapevolezza del suo essere «contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sapeva non spettargli» (così, cfr. pag. 23, punto 10.5.3. sentenza Sez. U n. 29541/2020, Filardo). La riconosciuta militanza di TO MB in seno alla 'cosca Ficara-Latella' con un ruolo di preminenza, lo stretto rapporto personale ed operativo da lui intrattenuto con il padre, ET MB, riconosciuto capo della cosca indicata, la dimostrata sua consapevolezza e condivisione dei metodi utilizzati dagli affiliati per indurre alla sottomissione gli imprenditori della zona d'influenza del sodalizio (cfr. la già richiamata conversazione intercorsa tra TO e ET MB, intercettata in data 21 agosto 2021, in cui il primo evidenziava al secondo la necessità di tenere sempre sotto pressione gli imprenditori con il seguente modus operandi:«Se vai fuori e gli butti una cosa, un bicchiere, guarda come si cacano! Tirano 500 6 Euro al mese», riportata a pag. 16 e pag. 22 dell'ordinanza impugnata) rendono generiche, perché astratte, le deduzioni difensive in tema di concorso del ricorrente nel reato contestato. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., va dato mandato alla Cancelleria di trasmetterne copia al Direttore dell'istituto penitenziario in cui egli trovasi detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 25/10/2024.