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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11077 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all' esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12197\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to F. Di Natale in Parte_1 virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. Cipriani in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che era titolare di assegno di invalidità civile, che aveva inviato all' mod. RED relativo ai redditi CP_2 percepiti 2021 -2022, che con provvedimento di riliquidazione del
30.9.2024 era stato comunicato dall' l'indebito conseguito CP_2 alla revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art.38 l.n.448\2001 per il periodo da gennaio 2022 al luglio 2024, che il recupero è illegittimo, che non sussiste il dolo del ricorrente, che l'indebito è irripetibile, ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'indebito pari alla somma di
E.4728,68 e di condannare alla restituzione degli importi CP_2 trattenuti, oltre interessi legali e spese di giudizio. Si è costituito l' deducendo che l' aveva ricalcolato CP_2 CP_1 la maggiorazione sociale sulla base dei redditi dell'anno 2021 e dichiarati dal ricorrente con la campagna red del 2022; ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La domanda è fondata.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l.
n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee( ex plurimis Cass.
n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del
1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,
l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Nel caso di specie, la riliquidazione dell'assegno di invalidità civile è intervenuta a seguito di revoca delle maggiorazioni sociali determinata dal superamento del relativo limite reddituale per l'anno 2021.
Tuttavia, il ricorrente ha provveduto a presentare modello RED per l'annualità in oggetto, come dedotto altresì dall' con la CP_2 conseguenza che non si configura il dolo che legittima la ripetibilità della prestazione indebita.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di E.4728,68 e l' è condannato alla CP_2 restituzione della somma eventualmente trattenuta a tale titolo, oltre interessi legali secondo la decorrenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di E.4728,68 e l' CP_2
è condannato alla restituzione della somma eventualmente trattenuta a tale titolo, oltre interessi legali secondo la decorrenza di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_2 nella somma di E.1000,00, oltre spese generali nella misura del
15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Roma 3.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all' esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.12197\2025 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to F. Di Natale in Parte_1 virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to G. Cipriani in virtù di procura generale notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che era titolare di assegno di invalidità civile, che aveva inviato all' mod. RED relativo ai redditi CP_2 percepiti 2021 -2022, che con provvedimento di riliquidazione del
30.9.2024 era stato comunicato dall' l'indebito conseguito CP_2 alla revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art.38 l.n.448\2001 per il periodo da gennaio 2022 al luglio 2024, che il recupero è illegittimo, che non sussiste il dolo del ricorrente, che l'indebito è irripetibile, ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'indebito pari alla somma di
E.4728,68 e di condannare alla restituzione degli importi CP_2 trattenuti, oltre interessi legali e spese di giudizio. Si è costituito l' deducendo che l' aveva ricalcolato CP_2 CP_1 la maggiorazione sociale sulla base dei redditi dell'anno 2021 e dichiarati dal ricorrente con la campagna red del 2022; ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte negli atti introduttivi.
La domanda è fondata.
Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l.
n.412/91 essendo esse dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee( ex plurimis Cass.
n.31373\2019).
Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del
1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).
La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,
l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'accipiens.
Nel caso di specie, la riliquidazione dell'assegno di invalidità civile è intervenuta a seguito di revoca delle maggiorazioni sociali determinata dal superamento del relativo limite reddituale per l'anno 2021.
Tuttavia, il ricorrente ha provveduto a presentare modello RED per l'annualità in oggetto, come dedotto altresì dall' con la CP_2 conseguenza che non si configura il dolo che legittima la ripetibilità della prestazione indebita.
Va, dunque, dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di E.4728,68 e l' è condannato alla CP_2 restituzione della somma eventualmente trattenuta a tale titolo, oltre interessi legali secondo la decorrenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di E.4728,68 e l' CP_2
è condannato alla restituzione della somma eventualmente trattenuta a tale titolo, oltre interessi legali secondo la decorrenza di legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_2 nella somma di E.1000,00, oltre spese generali nella misura del
15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Roma 3.11.2025 Il Giudice