CASS
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37762 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da Vito di Nicola AN EN - Presidente - Sent. n.1327/2025 sez. EM AI OR ON CA CC – 28/10/2025 GI LL - Relatore - R.G.N. 22463/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal pubblico ministero del tribunale di Bologna;
nel procedimento a carico di TI UI AN DA nato in [...] il [...]; avverso la ordinanza del 29/05/2025 del tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI LL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di imputazione coattiva nei confronti di TI UI AN DA;
lette le conclusioni del difensore di TI UI AN DA avv.to Temofonte AN che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37762 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 28/10/2025 2 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Bologna rigettando, all’esito di udienza camerale fissata a fronte dell’opposizione della persona offesa, la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero del medesimo tribunale, nell’ambito di un procedimento iscritto nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., disponeva altresì l’iscrizione di TI UI AN DA, ordinando al Pubblico Ministero la formulazione dell’imputazione in ordine al predetto reato e al predetto soggetto. 2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Bologna, con un unico motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per abnormità dell’atto impugnato, laddove con esso, oltre a rigettarsi la richiesta di archiviazione con iscrizione del TI, decisione non oggetto di contestazione in questa sede, si impone anche la formulazione dell’imputazione nei confronti di persona che in precedenza non era stata iscritta nel registro degli indagati. 1. Il ricorso è fondato. Deve premettersi una necessaria distinzione. Da una parte, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 57596 del 24/11/2017 Rv. 271870 – 01; Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014), le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scia di copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991; Corte cost., sent. n. 478 del 1993; ordinanza n. 176 del 1999; ordinanza n. 348 del 2005), che rientra tra i poteri del G.I.P., quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del p.m., egli potrà invitare quest'ultimo a indagate, ne potrà ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., SU., n. n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163). Dall’altra, deve ritenersi invece abnorme l’atto del giudice delle indagini preliminari, con cui questi ordini al Pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati di persona non sottoposta ad indagini e, nei confronti di questa, la formulazione della imputazione coatta. Sul punto, infatti, si è pacificamente osservato che il 3 inquirente, nonché una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini, non essendo destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen., con conseguente mancata partecipazione alla udienza camerale ed alla conseguente discovery delle risultanze delle indagini (Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786 - 01). Si tratta, invero, di provvedimento che non ha natura di atto di impulso, nei confronti del pubblico ministero, ma si presenta come sostitutivo, da parte del giudice, nei confronti dell'organo inquirente, con uno schema del tutto estraneo a quello legale dei provvedimenti del giudice delle indagini preliminari. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l'imputazione coatta, disponendo la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con riferimento all'ordine di formulazione dell'imputazione nei confronti di TI UI AN DA. Dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GI LL Vito di Nicola
nel procedimento a carico di TI UI AN DA nato in [...] il [...]; avverso la ordinanza del 29/05/2025 del tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI LL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di imputazione coattiva nei confronti di TI UI AN DA;
lette le conclusioni del difensore di TI UI AN DA avv.to Temofonte AN che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37762 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 28/10/2025 2 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Bologna rigettando, all’esito di udienza camerale fissata a fronte dell’opposizione della persona offesa, la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero del medesimo tribunale, nell’ambito di un procedimento iscritto nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., disponeva altresì l’iscrizione di TI UI AN DA, ordinando al Pubblico Ministero la formulazione dell’imputazione in ordine al predetto reato e al predetto soggetto. 2. Avverso la ordinanza sopra indicata propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Bologna, con un unico motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per abnormità dell’atto impugnato, laddove con esso, oltre a rigettarsi la richiesta di archiviazione con iscrizione del TI, decisione non oggetto di contestazione in questa sede, si impone anche la formulazione dell’imputazione nei confronti di persona che in precedenza non era stata iscritta nel registro degli indagati. 1. Il ricorso è fondato. Deve premettersi una necessaria distinzione. Da una parte, come già evidenziato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 57596 del 24/11/2017 Rv. 271870 – 01; Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014), le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scia di copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991; Corte cost., sent. n. 478 del 1993; ordinanza n. 176 del 1999; ordinanza n. 348 del 2005), che rientra tra i poteri del G.I.P., quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del p.m., egli potrà invitare quest'ultimo a indagate, ne potrà ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Cass., SU., n. n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163). Dall’altra, deve ritenersi invece abnorme l’atto del giudice delle indagini preliminari, con cui questi ordini al Pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati di persona non sottoposta ad indagini e, nei confronti di questa, la formulazione della imputazione coatta. Sul punto, infatti, si è pacificamente osservato che il 3 inquirente, nonché una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini, non essendo destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen., con conseguente mancata partecipazione alla udienza camerale ed alla conseguente discovery delle risultanze delle indagini (Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786 - 01). Si tratta, invero, di provvedimento che non ha natura di atto di impulso, nei confronti del pubblico ministero, ma si presenta come sostitutivo, da parte del giudice, nei confronti dell'organo inquirente, con uno schema del tutto estraneo a quello legale dei provvedimenti del giudice delle indagini preliminari. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l'imputazione coatta, disponendo la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con riferimento all'ordine di formulazione dell'imputazione nei confronti di TI UI AN DA. Dispone la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GI LL Vito di Nicola