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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AD RO ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Bovini, n. 35
- ATTRICE - contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NI HI OM ed elettivamente domiciliato presso la pec del difensore
Email_1
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 16.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. di separazione giudiziale depositato in data 18.03.2024,
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill. mo Tribunale di Ravenna adìto, ai sensi degli artt. pagina 1 di 4 150 e 151 c.c. e dell'art. 473-bis.11 c.p.c., convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, Voglia emettere i seguenti provvedimenti, temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse della moglie e delle figlie, secondo questi termini:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto accade;
2) Affidare in via esclusiva alla madre le figlie minori , , Persona_1 Persona_2 Per_3
e con collocamento presso la residenza materna in Inghilterra (la
[...] Persona_4 figlia ha nelle more raggiunto la maggiore età); Per_5
3) Disporre che il sig. presti il proprio consenso al rilascio dei passaporti Controparte_1 delle figlie;
4) Disporre che il sig. versi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma di euro 750,00 mensili (euro 150,00 per figlia), o a quella maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile ogni anno in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le stesse (scolastiche, mediche extramutua, sportive), secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna a partire dalla data della presente domanda;
5) Disporre che le somme dovute a titolo di mantenimento ordinario per le figlie vengano direttamente versate dal datore di lavoro del resistente- con sede legale in Ravenna Controparte_2
Via Vicoli n. 93, ai sensi dell'art. 156, comma 6 c.c.
6) Disporre che le figlie possano vedere il padre in Italia o in Inghilterra nel rispetto dei desideri di queste ultime, stante la perdurante distanza emotiva che si è creata tra il padre e le stesse;
7) Disporre la prosecuzione del giudizio avanti al Giudice designando, affinché al termine dell'espletanda istruttoria, accolga le seguenti, CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis:
- pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- accogliere, in via definitiva, le suindicate conclusioni già richieste in via provvisoria ed urgente;
- dare ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
- con vittoria di spese e compenso di giudizio”. Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. nella data del 18.09.2024. In data 29.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 18.07.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie alle seguenti condizioni: Parte_1
2. i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3. disporre l'immediato rientro delle bambine in Italia;
4. affidare le ragazze ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento presso il padre o presso il genitore che il Giudice riterrà più adatto nel rispetto del superiore interesse delle minori, regolando il diritto di visita del padre sulla base di quanto richiesto e precisato nelle premesse;
pagina 2 di 4
5. il padre potrà vedere e trascorrere tempo con le bambine almeno una volta al mese in Italia, secondo il calendario che l'Ill.mo Giudice riterrà idoneo, o nel luogo che il Tribunale adito stabilirà nell'interesse superiore delle ragazze;
6. qualora l'Ill.mo Giudice dovesse optare per il collocamento delle bambine presso la residenza materna il padre verserà la somma complessiva di €. 150,00 al mese, o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta congrua e di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento delle bambine, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, a partire dalla data del provvedimento;
7. ordinare / invitare la sig.ra a prendere posizione circa le proprie intenzioni relativamente Pt_1 all'immobile sito in Piangipane (RA) Via Guido Rubboli n. 38 onde evitare future dispute e cristallizzare, in questa sede, qualunque accordo nel provvedimento che adotterà questo Tribunale;
8. dichiarare la ricorrente tenuta a corrispondere al sig. la somma complessiva di CP_1
€.155.000,00, o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, sulla base di quanto richiesto e precisato nelle premesse;
9. condannare parte attrice al risarcimento danni a favore del convenuto - da liquidarsi in via equitativa - ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
10. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”. Le parti provvedevano a depositare le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. nei rispettivi termini. All'udienza del 18.09.2024, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, all'esito di tale incombente, formulava proposta conciliativa, rinviando all'udienza dello 06.11.2024, poi differita d'ufficio allo 09.01.2025, per consentire alle parti le opportune valutazioni. Alla successiva udienza dello 09.01.2025, nessuno compariva per parte convenuta e il difensore di parte attrice chiedeva ulteriore rinvio per tentare di raggiungere un accordo, di talché il Giudice delegato rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 16.04.2025. A tale udienza parte attrice riferiva che, a seguito di fatti sopravvenuti, la proposta conciliativa non era accettabile per la sig.ra ed insisteva pertanto per l'adozione dei provvedimenti provvisori e CP_1 urgenti e per l'ammissione delle istanze istruttorie e chiedeva che la causa venisse rimessa in decisione per la pronuncia sul vincolo. Parte convenuta insisteva nelle proprie domande ed eccezioni e non si opponeva all'emissione di sentenza parziale di separazione. A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 14.08.2025, il Giudice relatore delegato adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, regolamentando il diritto di visita paterno durante le vacanze estive e natalizie in modalità protetta secondo le modalità individuate dai Servizi Sociali territorialmente competenti e stabilendo che il padre corrispondesse alla sig.ra un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Con la medesima ordinanza, il Giudice relatore ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice nei limiti ivi specificati, ordinava a parte convenuta di produrre la documentazione attestante le proprietà immobiliari possedute all'estero nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, rigettando le ulteriori istanze istruttorie delle parti, e rimetteva la causa al pagina 3 di 4 Collegio per la decisione sul vincolo. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, deve senz'altro essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, emergendo chiaramente il presupposto di essa, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dalla concorde richiesta delle parti, dalla separazione in via di fatto già in essere e dalle allegazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi. La causa deve essere quindi rimessa con apposita ordinanza sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del Giudizio. La liquidazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del Pubblico Ministero sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da Parte_2 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15.03.1977 e nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in data Controparte_3
30.03.2002 a Ravenna, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 42, parte 1, dell'anno 2002;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- SPESE alla sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 29.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Cont Sentenza redata con la collaborazione della dott. Paola Poli.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AD RO ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, via Bovini, n. 35
- ATTRICE - contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NI HI OM ed elettivamente domiciliato presso la pec del difensore
Email_1
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 16.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. di separazione giudiziale depositato in data 18.03.2024,
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill. mo Tribunale di Ravenna adìto, ai sensi degli artt. pagina 1 di 4 150 e 151 c.c. e dell'art. 473-bis.11 c.p.c., convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, Voglia emettere i seguenti provvedimenti, temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse della moglie e delle figlie, secondo questi termini:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto accade;
2) Affidare in via esclusiva alla madre le figlie minori , , Persona_1 Persona_2 Per_3
e con collocamento presso la residenza materna in Inghilterra (la
[...] Persona_4 figlia ha nelle more raggiunto la maggiore età); Per_5
3) Disporre che il sig. presti il proprio consenso al rilascio dei passaporti Controparte_1 delle figlie;
4) Disporre che il sig. versi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma di euro 750,00 mensili (euro 150,00 per figlia), o a quella maggiore e minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile ogni anno in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per le stesse (scolastiche, mediche extramutua, sportive), secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna a partire dalla data della presente domanda;
5) Disporre che le somme dovute a titolo di mantenimento ordinario per le figlie vengano direttamente versate dal datore di lavoro del resistente- con sede legale in Ravenna Controparte_2
Via Vicoli n. 93, ai sensi dell'art. 156, comma 6 c.c.
6) Disporre che le figlie possano vedere il padre in Italia o in Inghilterra nel rispetto dei desideri di queste ultime, stante la perdurante distanza emotiva che si è creata tra il padre e le stesse;
7) Disporre la prosecuzione del giudizio avanti al Giudice designando, affinché al termine dell'espletanda istruttoria, accolga le seguenti, CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis:
- pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- accogliere, in via definitiva, le suindicate conclusioni già richieste in via provvisoria ed urgente;
- dare ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
- con vittoria di spese e compenso di giudizio”. Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. nella data del 18.09.2024. In data 29.03.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 18.07.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla moglie alle seguenti condizioni: Parte_1
2. i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3. disporre l'immediato rientro delle bambine in Italia;
4. affidare le ragazze ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento presso il padre o presso il genitore che il Giudice riterrà più adatto nel rispetto del superiore interesse delle minori, regolando il diritto di visita del padre sulla base di quanto richiesto e precisato nelle premesse;
pagina 2 di 4
5. il padre potrà vedere e trascorrere tempo con le bambine almeno una volta al mese in Italia, secondo il calendario che l'Ill.mo Giudice riterrà idoneo, o nel luogo che il Tribunale adito stabilirà nell'interesse superiore delle ragazze;
6. qualora l'Ill.mo Giudice dovesse optare per il collocamento delle bambine presso la residenza materna il padre verserà la somma complessiva di €. 150,00 al mese, o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta congrua e di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento delle bambine, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, a partire dalla data del provvedimento;
7. ordinare / invitare la sig.ra a prendere posizione circa le proprie intenzioni relativamente Pt_1 all'immobile sito in Piangipane (RA) Via Guido Rubboli n. 38 onde evitare future dispute e cristallizzare, in questa sede, qualunque accordo nel provvedimento che adotterà questo Tribunale;
8. dichiarare la ricorrente tenuta a corrispondere al sig. la somma complessiva di CP_1
€.155.000,00, o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, sulla base di quanto richiesto e precisato nelle premesse;
9. condannare parte attrice al risarcimento danni a favore del convenuto - da liquidarsi in via equitativa - ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
10. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”. Le parti provvedevano a depositare le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. nei rispettivi termini. All'udienza del 18.09.2024, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, all'esito di tale incombente, formulava proposta conciliativa, rinviando all'udienza dello 06.11.2024, poi differita d'ufficio allo 09.01.2025, per consentire alle parti le opportune valutazioni. Alla successiva udienza dello 09.01.2025, nessuno compariva per parte convenuta e il difensore di parte attrice chiedeva ulteriore rinvio per tentare di raggiungere un accordo, di talché il Giudice delegato rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 16.04.2025. A tale udienza parte attrice riferiva che, a seguito di fatti sopravvenuti, la proposta conciliativa non era accettabile per la sig.ra ed insisteva pertanto per l'adozione dei provvedimenti provvisori e CP_1 urgenti e per l'ammissione delle istanze istruttorie e chiedeva che la causa venisse rimessa in decisione per la pronuncia sul vincolo. Parte convenuta insisteva nelle proprie domande ed eccezioni e non si opponeva all'emissione di sentenza parziale di separazione. A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessa in data 14.08.2025, il Giudice relatore delegato adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, regolamentando il diritto di visita paterno durante le vacanze estive e natalizie in modalità protetta secondo le modalità individuate dai Servizi Sociali territorialmente competenti e stabilendo che il padre corrispondesse alla sig.ra un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie come determinate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Con la medesima ordinanza, il Giudice relatore ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice nei limiti ivi specificati, ordinava a parte convenuta di produrre la documentazione attestante le proprietà immobiliari possedute all'estero nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, rigettando le ulteriori istanze istruttorie delle parti, e rimetteva la causa al pagina 3 di 4 Collegio per la decisione sul vincolo. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, deve senz'altro essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, emergendo chiaramente il presupposto di essa, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dalla concorde richiesta delle parti, dalla separazione in via di fatto già in essere e dalle allegazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi. La causa deve essere quindi rimessa con apposita ordinanza sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del Giudizio. La liquidazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del Pubblico Ministero sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da Parte_2 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15.03.1977 e nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in data Controparte_3
30.03.2002 a Ravenna, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 42, parte 1, dell'anno 2002;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- SPESE alla sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 29.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Cont Sentenza redata con la collaborazione della dott. Paola Poli.
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