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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 1696/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.1696/2025, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Apulia n. 30, presso lo studio dell'avv. Francesco Mei, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4;
-convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire il trattamento di famiglia sulla prestazione previdenziale di reversibilità n. 09701087 – cat. CTPS, con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' ad CP_2 erogare il beneficio previdenziale richiesto a decorrere dalla domanda amministrativa. Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- di essere vedova e titolare di pensione di reversibilità n. 09701087 cat. CTPS;
- di essere stata dichiarata dalla Commissione medico-legale dell' totalmente invalida in data 07.10.2024; CP_1
- di aver presentato in data 21.10.2024 presso la sede di CP_1
Frosinone domanda per l'erogazione dell'assegno vedovile (trattamento di famiglia), allegando a mezzo pec del 21.10.2024 il certificato medico SS3, stante il malfunzionamento di sistema;
- che con provvedimento del 24.10.2024, l' comunicava il CP_1 rigetto della domanda per il seguente motivo: “per l'assegno di vedovanza, occorre allegare documentazione attestante l'inabilità al proficuo lavoro e indicare i redditi 2022”;
- che in data 26.11.2024 la ricorrente presentava ricorso amministrativo, allegando l'autocertificazione reddituale e la documentazione sanitaria e chiedendo il riesame della domanda, essendo nel possesso dei requisiti reddituali e sanitari previsti dalla normativa vigente, senza esito;
- che nonostante l'allegato certificato di totale inabilità la sottoscritta non è mai stata sottoposta a visita.
Parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno vedovile sulla prestazione previdenziale di reversibilità n. 09701087 – cat. CTPS, trovandosi nel possesso dei requisiti reddituali e sanitari previsti dalla legge, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L' non si è costituito in giudizio e, verificata la regolarità CP_1 della notifica, il Giudice con ordinanza del 23/10/2025 ne ha dichiarato la contumacia.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 17/12/2025, trattata mediante lo scambio e il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati. Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente,
, al riconoscimento dell'assegno di vedovanza sulla Parte_1 prestazione previdenziale di reversibilità n. n. 09701087 – cat. CTPS con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21.10.2024, stante la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali previsti dalla legge, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei, oltre agli interessi maturati.
Parte ricorrente ha dedotto di trovarsi nel possesso dei requisiti soggettivi, sanitari e reddituali, previsti dalla normativa vigente, e in particolare, quanto al requisito sanitario, di essere stata riconosciuta invalida totale con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88) con verbale della Commissione medico legale dell' del 7/10/2024, CP_1 essendo perciò impossibilità a dedicarsi a un proficuo lavoro.
L' è rimasto contumace. CP_1
Giova in via preliminare inquadrare la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
La normativa di riferimento per la fattispecie in oggetto è dettata dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito con modificazioni nella L. n. 153 del 1988, che ha istituito gli assegni per il nucleo familiare, i quali, ai sensi del primo comma, sostituiscono ogni trattamento di famiglia previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti e per i pensionati e titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente, ricorrendo le condizioni previste dal predetto articolo.
L'assegno integrativo alla pensione di reversibilità, cd. assegno di vedovanza, può essere richiesto dai coniugi superstiti che possiedono determinati requisiti. In particolare, la normativa sugli assegni al nucleo familiare dispone che il diritto all'assegno di vedovanza sia riconosciuto alle vedove e ai vedovi che siano stati dichiarati invalidi e la norma, a tale proposito, stabilisce che il nucleo familiare, ai fini della spettanza degli assegni (Anf), può essere composto anche soltanto da una sola persona, se risulta titolare di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) da lavoro dipendente ed ha un'età inferiore a 18 anni compiuti oppure si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Nel dettaglio, i requisiti che il coniuge superstite deve possedere per aver diritto all'assegno di vedovanza sono: essere vedovo, o vedova, di un dipendente pubblico o del settore privato;
essere titolare di pensione di reversibilità; essere riconosciuto inabile a proficuo lavoro (con invalidità al 100%); in alternativa, deve essere titolare di assegno di accompagnamento (per il quale è comunque richiesta l'invalidità al 100%), o aver richiesto uno specifico certificato al proprio medico (SS5) che attesta l'inabilità al lavoro.
In particolare, con riguardo al requisito relativo al nucleo familiare l'art. 2, c. 8, del D.L. 13.3.1988 n° 68, recita: “8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.”
Quanto al requisito della “assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”, da declinarsi, alla luce della riformulazione di cui all'art. 8 della L. n. 222 del 1984, come
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” si osserva che trattasi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che possa assumere alcuna rilevanza la verifica, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, del possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. civ. 10953/2016; Cass. civ. n. 8678/2018).
Inoltre, l'art. 19 del DPR 797/55 prevede che: “Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità
o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art.3 (corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli) sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9)”. Ciò detto, in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, va osservato che se da un lato non può parlarsi di una presunzione assoluta di inabilità del soggetto ultrasessantacinquenne (cfr. Cass. ord. n.13049 del 2013), è tuttavia evidente che per tali soggetti il riferimento alla capacità di lavoro deve essere inteso come capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età – argomentando ex art. 6 del D. lvo 509/1988 – posto che alcuna attività lucrativa può essere ipotizzata per chi abbia superato il detto limite di età.
Nel caso oggetto di giudizio, l con provvedimento del CP_1
24/10/2024 rigettava la domanda rilevando la mancanza della documentazione attestante l'inabilità al lavoro e i redditi per l'anno 2022.
Va osservato che nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di trovarsi nella condizione di portatore di invalidità totale accertata con verbale di Commissione medica del 7/10/2024 e CP_1 attestata altresì con certificato SS3 a firma del medico curante e inviato all' a mezzo Pec del 21/10/2024. CP_1
Risulta altresì dagli atti di causa che la ricorrente alla data della domanda amministrativa del 21/10/2024 era stata già riconosciuta invalida totale al 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 508/80), come accertato dal verbale di Commissione medica del 7/10/2024, e che CP_1 comunque aveva già superato il sessantacinquesimo anno di età, potendo pertanto da tale data essere considerata ulteriormente inabile al proficuo lavoro ai fini degli ANF ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 797/55 (cfr. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 5257/2023 del 27-11-2023).
Orbene, attesa l'età anagrafica della ricorrente (la quale quando ha presentato domanda aveva già 94 anni), le patologie da cui la stessa è risultata affetta e la considerazione che la domanda amministrativa del 21/10/2024 è successiva al riconoscimento dell'invalidità civile al 100% accertata già in data 7/10/2024 con grave limitazione nella deambulazione, deve ritenersi la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla normativa sopra richiamata ai fini del diritto al riconoscimento dell'assegno vedovile richiesto nel presente di giudizio.
Nel caso in oggetto può dunque ritenersi che la ricorrente ha provato di trovarsi in condizione di inabilità assoluta al lavoro, essendo invalida totale con impossibilità alla deambulazione a far data dal 7/10/2024 e avendo un'età anagrafica all'atto della domanda e del riconoscimento di invalidità superiore ai sessantacinque anni (94 anni), alla data della domanda amministrativa del 21/10/2024.
Quanto al requisito reddituale parte ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio, allegando in atti l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi 2023 e 2022, attestante che parte ricorrente non possedeva alcun reddito nelle richiamate annualità (cfr. all. 6 del ricorso).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e della normativa di riferimento, il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla CP_1 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale e del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al Parte_1 CP_1
n. 1696/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno familiare di vedovanza sulla prestazione previdenziale di reversibilità n. n. 09701087 – cat. CTPS, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21/10/2024, oltre agli interessi legali maturati fino al soddisfo;
b) Condanna l al pagamento, in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite, che si liquidano in euro 3291,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 18/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.1696/2025, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Apulia n. 30, presso lo studio dell'avv. Francesco Mei, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4;
-convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire il trattamento di famiglia sulla prestazione previdenziale di reversibilità n. 09701087 – cat. CTPS, con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' ad CP_2 erogare il beneficio previdenziale richiesto a decorrere dalla domanda amministrativa. Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- di essere vedova e titolare di pensione di reversibilità n. 09701087 cat. CTPS;
- di essere stata dichiarata dalla Commissione medico-legale dell' totalmente invalida in data 07.10.2024; CP_1
- di aver presentato in data 21.10.2024 presso la sede di CP_1
Frosinone domanda per l'erogazione dell'assegno vedovile (trattamento di famiglia), allegando a mezzo pec del 21.10.2024 il certificato medico SS3, stante il malfunzionamento di sistema;
- che con provvedimento del 24.10.2024, l' comunicava il CP_1 rigetto della domanda per il seguente motivo: “per l'assegno di vedovanza, occorre allegare documentazione attestante l'inabilità al proficuo lavoro e indicare i redditi 2022”;
- che in data 26.11.2024 la ricorrente presentava ricorso amministrativo, allegando l'autocertificazione reddituale e la documentazione sanitaria e chiedendo il riesame della domanda, essendo nel possesso dei requisiti reddituali e sanitari previsti dalla normativa vigente, senza esito;
- che nonostante l'allegato certificato di totale inabilità la sottoscritta non è mai stata sottoposta a visita.
Parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno vedovile sulla prestazione previdenziale di reversibilità n. 09701087 – cat. CTPS, trovandosi nel possesso dei requisiti reddituali e sanitari previsti dalla legge, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
L' non si è costituito in giudizio e, verificata la regolarità CP_1 della notifica, il Giudice con ordinanza del 23/10/2025 ne ha dichiarato la contumacia.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 17/12/2025, trattata mediante lo scambio e il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati. Oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente,
, al riconoscimento dell'assegno di vedovanza sulla Parte_1 prestazione previdenziale di reversibilità n. n. 09701087 – cat. CTPS con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21.10.2024, stante la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali previsti dalla legge, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei, oltre agli interessi maturati.
Parte ricorrente ha dedotto di trovarsi nel possesso dei requisiti soggettivi, sanitari e reddituali, previsti dalla normativa vigente, e in particolare, quanto al requisito sanitario, di essere stata riconosciuta invalida totale con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88) con verbale della Commissione medico legale dell' del 7/10/2024, CP_1 essendo perciò impossibilità a dedicarsi a un proficuo lavoro.
L' è rimasto contumace. CP_1
Giova in via preliminare inquadrare la disciplina normativa e giurisprudenziale applicabile al caso di specie.
La normativa di riferimento per la fattispecie in oggetto è dettata dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito con modificazioni nella L. n. 153 del 1988, che ha istituito gli assegni per il nucleo familiare, i quali, ai sensi del primo comma, sostituiscono ogni trattamento di famiglia previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti e per i pensionati e titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente, ricorrendo le condizioni previste dal predetto articolo.
L'assegno integrativo alla pensione di reversibilità, cd. assegno di vedovanza, può essere richiesto dai coniugi superstiti che possiedono determinati requisiti. In particolare, la normativa sugli assegni al nucleo familiare dispone che il diritto all'assegno di vedovanza sia riconosciuto alle vedove e ai vedovi che siano stati dichiarati invalidi e la norma, a tale proposito, stabilisce che il nucleo familiare, ai fini della spettanza degli assegni (Anf), può essere composto anche soltanto da una sola persona, se risulta titolare di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) da lavoro dipendente ed ha un'età inferiore a 18 anni compiuti oppure si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Nel dettaglio, i requisiti che il coniuge superstite deve possedere per aver diritto all'assegno di vedovanza sono: essere vedovo, o vedova, di un dipendente pubblico o del settore privato;
essere titolare di pensione di reversibilità; essere riconosciuto inabile a proficuo lavoro (con invalidità al 100%); in alternativa, deve essere titolare di assegno di accompagnamento (per il quale è comunque richiesta l'invalidità al 100%), o aver richiesto uno specifico certificato al proprio medico (SS5) che attesta l'inabilità al lavoro.
In particolare, con riguardo al requisito relativo al nucleo familiare l'art. 2, c. 8, del D.L. 13.3.1988 n° 68, recita: “8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.”
Quanto al requisito della “assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”, da declinarsi, alla luce della riformulazione di cui all'art. 8 della L. n. 222 del 1984, come
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” si osserva che trattasi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, che deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che possa assumere alcuna rilevanza la verifica, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, del possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. civ. 10953/2016; Cass. civ. n. 8678/2018).
Inoltre, l'art. 19 del DPR 797/55 prevede che: “Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità
o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art.3 (corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli) sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9)”. Ciò detto, in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, va osservato che se da un lato non può parlarsi di una presunzione assoluta di inabilità del soggetto ultrasessantacinquenne (cfr. Cass. ord. n.13049 del 2013), è tuttavia evidente che per tali soggetti il riferimento alla capacità di lavoro deve essere inteso come capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età – argomentando ex art. 6 del D. lvo 509/1988 – posto che alcuna attività lucrativa può essere ipotizzata per chi abbia superato il detto limite di età.
Nel caso oggetto di giudizio, l con provvedimento del CP_1
24/10/2024 rigettava la domanda rilevando la mancanza della documentazione attestante l'inabilità al lavoro e i redditi per l'anno 2022.
Va osservato che nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto di trovarsi nella condizione di portatore di invalidità totale accertata con verbale di Commissione medica del 7/10/2024 e CP_1 attestata altresì con certificato SS3 a firma del medico curante e inviato all' a mezzo Pec del 21/10/2024. CP_1
Risulta altresì dagli atti di causa che la ricorrente alla data della domanda amministrativa del 21/10/2024 era stata già riconosciuta invalida totale al 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 508/80), come accertato dal verbale di Commissione medica del 7/10/2024, e che CP_1 comunque aveva già superato il sessantacinquesimo anno di età, potendo pertanto da tale data essere considerata ulteriormente inabile al proficuo lavoro ai fini degli ANF ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 797/55 (cfr. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 5257/2023 del 27-11-2023).
Orbene, attesa l'età anagrafica della ricorrente (la quale quando ha presentato domanda aveva già 94 anni), le patologie da cui la stessa è risultata affetta e la considerazione che la domanda amministrativa del 21/10/2024 è successiva al riconoscimento dell'invalidità civile al 100% accertata già in data 7/10/2024 con grave limitazione nella deambulazione, deve ritenersi la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla normativa sopra richiamata ai fini del diritto al riconoscimento dell'assegno vedovile richiesto nel presente di giudizio.
Nel caso in oggetto può dunque ritenersi che la ricorrente ha provato di trovarsi in condizione di inabilità assoluta al lavoro, essendo invalida totale con impossibilità alla deambulazione a far data dal 7/10/2024 e avendo un'età anagrafica all'atto della domanda e del riconoscimento di invalidità superiore ai sessantacinque anni (94 anni), alla data della domanda amministrativa del 21/10/2024.
Quanto al requisito reddituale parte ricorrente ha adempiuto al proprio onere probatorio, allegando in atti l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi 2023 e 2022, attestante che parte ricorrente non possedeva alcun reddito nelle richiamate annualità (cfr. all. 6 del ricorso).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e della normativa di riferimento, il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla CP_1 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale e del valore indeterminabile della controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al Parte_1 CP_1
n. 1696/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno familiare di vedovanza sulla prestazione previdenziale di reversibilità n. n. 09701087 – cat. CTPS, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21/10/2024, oltre agli interessi legali maturati fino al soddisfo;
b) Condanna l al pagamento, in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite, che si liquidano in euro 3291,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 18/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore